TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 242/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to FANELLI FERDINANDO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._1 C.F._2
ROSSA 12 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.1.24 la parte ricorrente dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto al riconoscimento della assegno di invalidità civile . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata.
In questa fase di merito,è stato disposto un supplemento di ctu, affidato al consulente della prima fase. L' ausiliario ,le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici , tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha riesaminato ed ha concluso per la sussistenza dei requisiti per la prestazione richiesta con decorrenza dalla revisione .
La domanda va quindi accolta .
Le spese seguono la soccombenza. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 11.1.24 da nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per il riconoscimento dell' assegno di invalidità civile dalla revisione;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, , che liquida in CP_1 complessive E 3867,00 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario oltre RSG CAP e IVA come per legge,; pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore