Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14528/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14528 del 2022, proposto da ID RI, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Barbero, con domicilio eletto presso il suo studio in Savigliano (CN), piazza del Popolo 2 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. anna.barbero@pecordineavvocatisaluzzo.it;
contro
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. AGEA.AGA.2022.29217 del 29 agosto 2022, ricevuta il 9 settembre 2022, avente ad oggetto il ricalcolo del prelievo supplementare imputato al ricorrente per le campagne lattiere 1995/1996, 19996/1997 e 2003/2004 nonché di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 1° dicembre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione del ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 85, comma 9 e 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. ER TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 7 novembre 2022 e depositato il successivo giorno 29;
Considerato che il ricorrente nella memoria versata in atti il 1° dicembre 2025 ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che è nel frattempo intervenuta una modifica normativa idonea a definire il giudizio, poiché l’art. 10- bis , comma 4, d.l. 13 giugno 2023 n. 69, conv. nella l. 10 agosto 2023 n. 103, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, ha disposto che “ Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ”;
Ritenuto che, pertanto, anche il provvedimento di ricalcolo in questa sede impugnato sia ormai inefficace ex lege , dovendo l’amministrazione procedere ad una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni entrate in vigore (TAR Lazio, Roma, sez. IV- quater , 15 luglio 2025 n. 13949; sez. IV- quater , 23 aprile 2025 n.7987);
Ritenuto che, per l’effetto di quanto sopra, il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto di dichiarare irripetibili le spese processuali sostenute da parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta- quater , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RD AV, Presidente
ER TO, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TO | RD AV |
IL SEGRETARIO