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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/10/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 74 e ss cdo. crisi con cui Parte_1 richiedeva l'apertura del procedimento di concordato minore.
La proposta, sottoposta al voto dei creditori, non riusciva ad ottenere le maggioranze di legge necessarie per l'approvazione.
Egli, quindi, chiedeva – secondo quanto previsto dall'art. 80 co. 5 cod. crisi – l'apertura della liquidazione controllata.
Ciò posto, rilevato che:
(-) il ricorso per l'omologa del concordato minore è stato respinto con decreto
05.09.2025;
(-) il codice consente in tal caso, dietro istanza del debitore, l'apertura della liquidazione controllata;
1 (-) il ricorrente risiede a Gradara (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
• la parte ricorrente svolge(va) la propria attività di commercialista in forma individuale (è altresì detentore, in veste di socio accomandante, di una partecipazione del 10% nella soc. Studio LI sicché Controparte_1 non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (quasi due milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile di molto inferiore, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano (più) pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fanano n. 27/2
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
Contr (-) nomina quale liquidatore l'avv. Paola Casula, già
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
2 (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 05.09.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 74 e ss cdo. crisi con cui Parte_1 richiedeva l'apertura del procedimento di concordato minore.
La proposta, sottoposta al voto dei creditori, non riusciva ad ottenere le maggioranze di legge necessarie per l'approvazione.
Egli, quindi, chiedeva – secondo quanto previsto dall'art. 80 co. 5 cod. crisi – l'apertura della liquidazione controllata.
Ciò posto, rilevato che:
(-) il ricorso per l'omologa del concordato minore è stato respinto con decreto
05.09.2025;
(-) il codice consente in tal caso, dietro istanza del debitore, l'apertura della liquidazione controllata;
1 (-) il ricorrente risiede a Gradara (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
• la parte ricorrente svolge(va) la propria attività di commercialista in forma individuale (è altresì detentore, in veste di socio accomandante, di una partecipazione del 10% nella soc. Studio LI sicché Controparte_1 non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (quasi due milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile di molto inferiore, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano (più) pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fanano n. 27/2
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
Contr (-) nomina quale liquidatore l'avv. Paola Casula, già
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
2 (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 05.09.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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