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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 472 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BUSSOLATI DONATELLA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. CAVALLI SONIA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 6 “1) affido condiviso dei figli con collocamento paritetico, seguendo l'attuale tur- nazione, fissando la residenza dei minori presso l'abitazione della madre
[...]
; Parte_2
2) In caso di vendita della casa coniugale, al prezzo che sarà concordato con- giuntamente da entrambe le parti , vi sarà la divisione dei relativi Parte_3
utili per il 50% alla IG.ra e per il 50% al IG. . Il IG auto- P_ Pt_1 Pt_1
rizzerà altresì sia il trasferimento della IG.ra con i figli in altro comune P_
della provincia di Parma, sia l'iscrizione dei figli minori in una scuola diParma, istituto scolastico che verrà individuato ad una distanza consona ("metà strada'') tra le abitazioni di entrambi i genitori per poter esercitare l'affido paritetico;
3) Altresì, nel predetto caso di vendita, il IG verserà alla IG,ra la Pt_1 P_
somma mensile di . 350,00, rivalutabile Istat dalla data del rogito, di cui 175,00 a titolo di mantenimento per i figli minori, ed Euro 175,00 a titolo di mantenimento della IG.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in P_
uso presso il Tribunale di Parma, ivi ricompreso il costo della mensa e del dopo- scuola;
Il IG , anche in caso di miglioramento della situazione lavorativa e Pt_1
conseguentemente economica della moglie, IG.ra , continuerà a Controparte_1
versare alla medesima la somma mensile di 350,00, rivalutabile Istat dalla data del rogito, di cui 175,00 a titolo di mantenimento per i figli minori, ed Euro
175,00 a titolo di mantenimento della IG.ra , oltre al 50% delle spese P_
straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Parma, ivi ri- compreso il costo della mensa e del doposcuola;
4) Il IG fino al passaggio di proprietà/rogito della casa familiare di Pt_1 [...]
provvederà a corrispondere l'intera rata del mutuo, come statuito nella CP_2
separazione dei coniugi;
Parte_3
5) L'assegno unico verrà diviso al 50 % tra le parti, come attualmente i IGnori
già effettuano”. Parte_3
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 6/02/2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor-
pagina 2 di 6 datario celebrato in il 13/06/2015 tra il ricorrente e Controparte_2 P_
, unione dalla quale nascevano due figli, (nata il [...]) e
[...] ER
(nato il [...]). La difesa del ricorrente invocava l'applicazione Per_2 dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge
n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dalla data degli accordi di separazione raggiunti in sede di negoziazione assistita, autorizzati dal Pubblico
Ministero il 1/04/2022. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande ac- cessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti eco- nomici tra le parti.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 4 L.898/70 in data 27/04/2023 comparivano personalmente entrambi i coniugi e il Presidente, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, ritenuto di non dover adottare i provvedimenti provvisori ed ur- genti di propria competenza, dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore.
Introdotta la fase di merito, la causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'acquisizione di una relazione dai Servizi Sociali.
Successivamente, entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento, nei termini di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025 le parti confermavano di non volersi riconciliare e di voler definire il giudizio alle condizioni sopra ri- chiamate.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di conIGlio del 14/03/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effet- ti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in Parte_4
pagina 3 di 6 casali (PR) il 13/06/2015, è definita da accordo di negoziazione assistita autoriz- zato dal Pubblico Ministero il 1/04/2022.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di en- trambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, si ravvisano giustificate ragioni per disporne una compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sissa
Trecasali (PR) il 13/06/2015 tra (nato a [...] il Parte_1
31/08/1987) e (nata a [...] il Controparte_1
10/12/1989), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di atto n. 3 Parte 2, S. A, anno 2015; Controparte_2
2. dispone che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad ER Per_2
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione paritetica ed alternata degli stessi secondo il regime attualmente in uso tra le parti;
pagina 4 di 6 3. dà atto che in caso di vendita della casa coniugale, al prezzo che sarà concor- dato congiuntamente da entrambe le parti , vi sarà la divisione Parte_3
dei relativi utili per il 50% alla IG.ra e per il 50% al IG. . Il IG P_ Pt_1
autorizzerà altresì sia il trasferimento della IG.ra con i figli in Pt_1 P_
altro comune della provincia di Parma, sia l'iscrizione dei figli minori in una scuola di Parma, istituto scolastico che verrà individuato ad una distanza con- sona ("metà strada'') tra le abitazioni di entrambi i genitori per poter esercitare l'affido paritetico;
4. dà altresì atto che, nel predetto caso di vendita, il IG verserà alla IG,ra Pt_1
la somma mensile di Euro 350,00, rivalutabile Istat dalla data del rogi- P_
to, di cui Euro 175,00 a titolo di mantenimento per i figli minori, ed Euro
175,00 a titolo di mantenimento della IG.ra , oltre al 50% delle spese P_
straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Parma, ivi ri- compreso il costo della mensa e del doposcuola;
Il IG , anche in caso Pt_1
di miglioramento della situazione lavorativa e conseguentemente economica della moglie, IG.ra , continuerà a versare alla medesima la Controparte_1
somma mensile di 350,00, rivalutabile Istat dalla data del rogito, di cui 175,00
a titolo di mantenimento per i figli minori, ed Euro 175,00 a titolo di mante- nimento della IG.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il P_
protocollo in uso presso il Tribunale di Parma, ivi ricompreso il costo della mensa e del doposcuola;
5. dà atto che Il IG fino al passaggio di proprietà/rogito della casa fami- Pt_1
liare di provvederà a corrispondere l'intera rata del mutuo, Controparte_2
come statuito nella separazione dei coniugi;
Parte_3
6. dà atto che l'assegno unico verrà diviso al 50 % tra le parti, come attualmente i IGnori già effettuano.; Parte_3
7. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
8. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
[...]
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. CP_2
pagina 5 di 6 Così deciso in Parma nella Camera di ConIGlio della Sezione Prima Civile in da- ta 14/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 6 di 6