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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
TT LO, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1410/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3497/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO
1 sez. 7 e pubblicata il 10/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210085399522000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210085399522000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210085399522000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2741/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento relativa ad imposte ipotecari e catastali, registro e bollo dell'anno 2012 (oltre sanzioni e interessi) per € 21.887,33.
Il tutto fa riferimento ad un atto di donazione in relazione alla istituzione del trust rispetto al quale il notaio aveva liquidato le imposte in misura fissa e l'Ufficio le pretende in misura proporzionale. Era stato notificato un avviso di rettifica e liquidazione individuando il trust quale donatario e soggetto passivo.
Quell'atto era stato impugnato dalla parte per rilevare che il trust è privo di soggettività giuridica e soggettività passiva tributaria. La Corte in primo grado aveva accolto il ricorso, ma in secondo grado la sentenza era stata riformata con conferma della legittimità dell'avviso di liquidazione. La sentenza di secondo grado non è stata impugnata e si è formato il giudicato. In esecuzione di quel giudicato è stato emesso il ruolo e la cartella in questa sede impugnata.
La Corte in primo grado ha rigettato ricorso ritenendo assorbente la presenza di un giudicato specifico e condannato la parte al pagamento delle spese per € 2.000.
Propone appello la parte privata e chiede la riforma della sentenza.
Resiste l'Ufficio e chiede la conferma della sentenza di prime cure.
2 Ha depositato successiva memoria la parte privata per ribadire che le affermazioni dell'ufficio sono inconferenti perché qui si rileva l'inesistenza del soggetto passivo che rende inefficaci ex se gli atti impositivi. Il TRUST non è un soggetto giuridico quindi non esiste;
sicché se anche pagasse avrebbe diritto al rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della parte privata è infondato e, pertanto, deve essere respinto, con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
La parte impugna la sentenza affermando che, a prescindere dal giudicato, l'avviso di liquidazione
è da considerarsi giuridicamente inesistente in quanto emesso a carico di un soggetto inesistente che tale rimane a prescindere dal giudicato. L'inesistenza del soggetto passivo è un fatto e non un vizio.
Nel merito si richiama la Circolare 34/E della Direzione Centrale che ha confermato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte nel senso che gli atti istitutivi e/o di dotazione dei trust non comportano effetti traslativi di ricchezza sicché l'imposta di registro va liquidata in misura fissa;
con la conseguenza che la pretesa configura un indebito oggettivo.
Si insiste nel sottolineare come la sentenza di secondo grado sia un atto abnorme con il quale non era necessario esperire alcun mezzo di impugnazione;
piuttosto la inesistenza giuridica del provvedimento deve farsi valere nell'eventuale contenzioso attivabile quando quel provvedimento è invocato e dunque, correttamente, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa sulla base di quel provvedimento (come è stato fatto). Si ribadisce che il trust non esiste come soggetto giuridico e dunque è inesistente un atto emesso nei confronti del trust e non del trustee. Si chiede in definitiva il pagamento di imposte non dovute che dovrebbero peraltro, in base alla Circolare richiamata, essere rimborsate.
Il punto dirimente a fini decisori è costituito, nel caso di specie, dalla presenza di un giudicato specifico vincolante sul merito della pretesa, generato dal fatto che la sentenza di secondo grado – favorevole all'ufficio – relativa all'avviso di liquidazione e rettifica prodromico alla cartella in questa sede impugnata, non è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dalla contribuente. Corretta
o sbagliata che fosse nel suo contenuto decisorio, essa è oramai definitiva e il merito non può essere rimesso in discussione in questa sede.
3 L'ufficio, nell'iscrivere a ruolo la pretesa e nell'emettere la cartella di pagamento conseguente ha semplicemente fatto quanto era doveroso per legge.
A tutela della certezza dei rapporti giuridici esauriti, un provvedimento del Giudice che statuisce nel merito di una questione di diritto (nel caso di specie, la personalità giuridica in capo al Trust e l'assoggettabilità ad imposte), divenuto definitivo, non può più essere suscettibile di modifica né da parte della valutazione di altro giudice né tanto meno da parte della mutata prassi amministrativa
(nel caso di specie intervenuta ben 3 anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza in questione).
La pretesa della contribuente, peraltro, comporterebbe una inammissibile e surrettizia elusione della perentorietà dei termini di impugnazione;
dunque una manifesta ed evidente violazione di legge.
Per esigenze di completezza deve anche rilevarsi che l'eventuale possibilità di ottenere un rimborso da parte della contribuente non è affatto scontata come dalla stessa prospettato, nella misura in cui il procedimento amministrativo per ottenere un rimborso di quanto eventualmente pagato indebitamente è soggetto a specifiche regole e termini formali, né può essere confuso con la fase contenziosa giurisdizionale la quale, in ambito tributario, ha pur sempre natura di giudizio impugnatorio.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 2.500; oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere l'Ufficio delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 2.500,00=, oltre dovuti accessori nella percentuale di legge.
Milano, 22 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Mariantonietta Monfredi Gloria SE
4
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
TT LO, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1410/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3497/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO
1 sez. 7 e pubblicata il 10/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210085399522000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210085399522000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210085399522000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2741/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento relativa ad imposte ipotecari e catastali, registro e bollo dell'anno 2012 (oltre sanzioni e interessi) per € 21.887,33.
Il tutto fa riferimento ad un atto di donazione in relazione alla istituzione del trust rispetto al quale il notaio aveva liquidato le imposte in misura fissa e l'Ufficio le pretende in misura proporzionale. Era stato notificato un avviso di rettifica e liquidazione individuando il trust quale donatario e soggetto passivo.
Quell'atto era stato impugnato dalla parte per rilevare che il trust è privo di soggettività giuridica e soggettività passiva tributaria. La Corte in primo grado aveva accolto il ricorso, ma in secondo grado la sentenza era stata riformata con conferma della legittimità dell'avviso di liquidazione. La sentenza di secondo grado non è stata impugnata e si è formato il giudicato. In esecuzione di quel giudicato è stato emesso il ruolo e la cartella in questa sede impugnata.
La Corte in primo grado ha rigettato ricorso ritenendo assorbente la presenza di un giudicato specifico e condannato la parte al pagamento delle spese per € 2.000.
Propone appello la parte privata e chiede la riforma della sentenza.
Resiste l'Ufficio e chiede la conferma della sentenza di prime cure.
2 Ha depositato successiva memoria la parte privata per ribadire che le affermazioni dell'ufficio sono inconferenti perché qui si rileva l'inesistenza del soggetto passivo che rende inefficaci ex se gli atti impositivi. Il TRUST non è un soggetto giuridico quindi non esiste;
sicché se anche pagasse avrebbe diritto al rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della parte privata è infondato e, pertanto, deve essere respinto, con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
La parte impugna la sentenza affermando che, a prescindere dal giudicato, l'avviso di liquidazione
è da considerarsi giuridicamente inesistente in quanto emesso a carico di un soggetto inesistente che tale rimane a prescindere dal giudicato. L'inesistenza del soggetto passivo è un fatto e non un vizio.
Nel merito si richiama la Circolare 34/E della Direzione Centrale che ha confermato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte nel senso che gli atti istitutivi e/o di dotazione dei trust non comportano effetti traslativi di ricchezza sicché l'imposta di registro va liquidata in misura fissa;
con la conseguenza che la pretesa configura un indebito oggettivo.
Si insiste nel sottolineare come la sentenza di secondo grado sia un atto abnorme con il quale non era necessario esperire alcun mezzo di impugnazione;
piuttosto la inesistenza giuridica del provvedimento deve farsi valere nell'eventuale contenzioso attivabile quando quel provvedimento è invocato e dunque, correttamente, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa sulla base di quel provvedimento (come è stato fatto). Si ribadisce che il trust non esiste come soggetto giuridico e dunque è inesistente un atto emesso nei confronti del trust e non del trustee. Si chiede in definitiva il pagamento di imposte non dovute che dovrebbero peraltro, in base alla Circolare richiamata, essere rimborsate.
Il punto dirimente a fini decisori è costituito, nel caso di specie, dalla presenza di un giudicato specifico vincolante sul merito della pretesa, generato dal fatto che la sentenza di secondo grado – favorevole all'ufficio – relativa all'avviso di liquidazione e rettifica prodromico alla cartella in questa sede impugnata, non è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dalla contribuente. Corretta
o sbagliata che fosse nel suo contenuto decisorio, essa è oramai definitiva e il merito non può essere rimesso in discussione in questa sede.
3 L'ufficio, nell'iscrivere a ruolo la pretesa e nell'emettere la cartella di pagamento conseguente ha semplicemente fatto quanto era doveroso per legge.
A tutela della certezza dei rapporti giuridici esauriti, un provvedimento del Giudice che statuisce nel merito di una questione di diritto (nel caso di specie, la personalità giuridica in capo al Trust e l'assoggettabilità ad imposte), divenuto definitivo, non può più essere suscettibile di modifica né da parte della valutazione di altro giudice né tanto meno da parte della mutata prassi amministrativa
(nel caso di specie intervenuta ben 3 anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza in questione).
La pretesa della contribuente, peraltro, comporterebbe una inammissibile e surrettizia elusione della perentorietà dei termini di impugnazione;
dunque una manifesta ed evidente violazione di legge.
Per esigenze di completezza deve anche rilevarsi che l'eventuale possibilità di ottenere un rimborso da parte della contribuente non è affatto scontata come dalla stessa prospettato, nella misura in cui il procedimento amministrativo per ottenere un rimborso di quanto eventualmente pagato indebitamente è soggetto a specifiche regole e termini formali, né può essere confuso con la fase contenziosa giurisdizionale la quale, in ambito tributario, ha pur sempre natura di giudizio impugnatorio.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 2.500; oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere l'Ufficio delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 2.500,00=, oltre dovuti accessori nella percentuale di legge.
Milano, 22 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Mariantonietta Monfredi Gloria SE
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