TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
FR PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1807/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] _1 C.F._1
(TA) il 10 dicembre 1976; rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Troianiello come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Adda n. 87
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 29 Controparte_1 C.F._2 luglio 1976; rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Colombini e Daniele Saltini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, V.le Achille
Fontanelli n. 1
- convenuta - con l'intervento del
1 di 19 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che l'Ill.mo Sig. Presidente dell'intestato Tribunale voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé e quindi, nell'eventualità di fallimento del rituale tentativo di conciliazione, voglia pronunziare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo:
= la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
= l'assegnazione in favore della Sig.ra della casa Controparte_1 coniugale sita in San Martino in Rio (RE) , in Via Zappelletto n. 3/D;
= che le rate del mutuo gravanti su essa casa coniugale vengano pagate nella misura del 25%, o per una percentuale diversa, anche maggiore, di giustizia dalla Sig.ra e, per il resto, dal Sig. CP_1
; Pt_1
= la revoca dell'assegno mensile a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie e che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
= che il marito corrisponda alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio FR, un assegno mensile di € 250,00, o somma diversa, anche minore, di giustizia;
e quindi voglia provvedere agli ulteriori adempimenti per l'istruzione della causa, fino alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'ordine all'Ufficiale dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Modena di procedere alle prescritte annotazioni
e con la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra indicati.
Vittoria di spese e compensi di causa.
2 di 19 Per PARTE CONVENUTA:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Modena il 20.12.2003 tra Controparte_1
e , matrimonio trascritto nei registri civili del _1
Comune di Modena anno 2003 parte II serie A, numero 299 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena di effettuare le dovute annotazioni e/o ogni altro adempimento del caso.
- Mantenere l'assegnazione in favore della Sig.ra Controparte_1 della casa già coniugale sita in San Martino in Rio (RE) in Via
Zappelletto n.3/D.
- Statuire che le rate del mutuo gravanti su tale immobile vengano corrisposte dal Signor in misura del 100% come da Pt_1 verbale di separazione
- Statuire a carico dello un assegno mensile divorzile di € Pt_1
500,00, o eventuale diversa somma ritenuta equa, in favore della moglie per quanto esposto nella superiore parte Controparte_1 narrativa, oltre alla rivalutazione istat
- Porre a carico di , in favore del figlio FR, un _1 contributo mensile al mantenimento dello stesso pari ad € 1.800,00
(milleottocen/00) o eventualmente altra diversa somma ritenuta equa, oltre alle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Reggio Emilia ed adeguamento istat.
- Disporre il passaggio di proprietà da a _1 CP_1
del veicolo Renault OD tg EB640JY
[...]
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 _1
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto con , dalla quale era Controparte_1 consensualmente separato in forza del decreto di omologa reso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 17 giugno 2014.
3 di 19 L'attore, esponendo che dall'unione dei coniugi era nato il figlio
FR (il 7 ottobre 2005), chiedeva l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, con onere, tuttavia, a carico di quest'ultima di un quarto delle rate del mutuo gravante sull'immobile medesimo, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge concordato in sede di separazione in € 250,00 al mese e la riduzione del contributo al mantenimento del figlio da € 500,00 ad € 250,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
20 settembre 2024, e, pur aderendo alle domande di divorzio e di assegnazione della casa familiare, chiedeva che il coniuge continuasse a sostenere integralmente le rate del mutuo, come stabilito negli accordi separativi, e che fosse posto a carico dell'attore l'obbligo di versarle un assegno per il proprio mantenimento in misura pari ad € 500,00 al mese e per il mantenimento del figlio in misura pari ad € 1.800,00 al mese, oltre alle spese straordinarie.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 14 giugno 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 24 ottobre 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, veniva disposto un rinvio in pendenza di trattative.
Alla successiva udienza in prosecuzione del 4 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
4 di 19 matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Modena in data 20 dicembre 2003.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (udienza celebrata in data
17 giugno 2014) definito con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 23 giugno 2014.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende
5 di 19 intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno un figlio, FR, che oggi ha 19 anni e che, per concorde prospettazione dei genitori, è studente universitario iscritto presso la facoltà di economia e commercio a
Modena, e perciò non è economicamente autosufficiente.
2.1. Come da concorde richiesta delle parti, la casa familiare dev'essere assegnata a , convivente con il figlio. Controparte_1
Il Tribunale, lungi dal poter revocare l'obbligo, assunto dal marito negli accordi di separazione omologati, di rimborsare le rate del mutuo cointestato tra i coniugi gravante sulla suddetta abitazione, si limita a prendere atto di tale esborso ai fini della decisione sui profili economici.
2.2. A fronte di accordi separativi che prevedevano a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad
500,00 al mese e la partecipazione a metà delle sole spese sanitarie non mutuabili, lo chiede la riduzione dell'assegno di Pt_1 mantenimento ordinario ad € 250,00 al mese, mentre la ne CP_1 chiede l'aumento ad € 1.800,00 al mese.
Ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei
6 di 19 compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nella specie, occorre verificare se dall'epoca della separazione si siano verificate delle circostanze sopravvenute e, in tal caso, accertare in quale misura abbiano determinato un'alterazione della
7 di 19 situazione patrimoniale-reddituale delle parti, procedendo, altresì, ad una comparazione della loro condizione economico-patrimoniale.
, di anni 48, è “Area Sales Manager” della Hilti _1
Italia s.p.a., che si occupa di progettare, produrre e distribuire prodotti in vari settori, tra cui quello edile e quello industriale.
Ha percepito una retribuzione netta di € 46.900,00 circa nel
2021, ad € 92.000,00 circa nel 2022, ad € 62.300,00 nel 2023 (cfr.
C.U. sub doc. 8 dell'attore), corrispondente, in media, ad € 5.600,00 al mese.
Non risulta che abbia subito un peggioramento reddituale, atteso che, non avendo egli dedotto né tantomeno provato quali fossero i precedenti redditi lavorativi, non è possibile fare un raffronto con la retribuzione percepita al momento della separazione.
Non vi sono elementi certi per affermare che lo Pt_1 percepisca redditi in nero lavorando presso il locale della compagna denominato Coco Verde s.a.s. di ES MA TA & C.: infatti, le fotografie versate in atti dalla convenuta, che pure lo ritraggono nel prendere ordini, servire ai tavoli e battere scontrini alla cassa, e, diversamente da quanto sostenuto in modo piuttosto risibile dall'attore, non lo vedono semplicemente impegnato a sparecchiare il suo tavolo, si riferiscono però ad un'unica occasione;
le dichiarazioni confessorie rese al figlio sono contenute in messaggi risalenti a quasi dieci anni fa (cfr. doc. 12 della convenuta: «03.07.15, h. 00:41: Ho finito adesso il mio secondo lavoro...»; «10.08.16, h. 19:54: come vuoi, se vuoi gnocco e tigelle qui sono gratis»; «11.08.16, h.10.58: purtroppo scambiavo due chiacchiere con dei clienti mentre lavoravo...»); è vero che vige la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa (artt. 2094 e 2222 c.c.; cfr. anche Cass.
7703/2018), ma si tratterebbe, in ogni caso, di attività che, secondo la stessa prospettazione della convenuta, l'uomo svolgerebbe presso il locale della compagna ed esclusivamente nel fine settimana, senza che peraltro sia dato sapere con esattezza con quale frequenza,
8 di 19 essendo sul punto non concludenti e genericamente collocati nel tempo i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla (capitolo 1: CP_1
«Nel mese di agosto 2024 ha potuto constatare la presenza del Sig.
fra il personale addetto al locale Coco Verde sas, _1 corrente in Casalgrande (Re) mentre prendeva le ordinazioni dei clienti, serviva i tavoli, redigeva i conti e gestiva la cassa, come da foto che si rammostrano al teste (doc.11)?»; capitolo 2: «Dal 2015 al
2024 ha potuto constatare, quale cliente abituale della Coco Verde sas corrente in Casalgrande (RE), la presenza del Sig. Pt_1
fra il personale che serviva ai tavoli, prendeva ordinazioni e
[...] faceva i conti alla cassa?»; capitolo 3: «In più occasioni il sig.
le ha riferito di essere impegnato nel suo lavoro presso il Pt_1
Coco Verde sas, a Casalgrande (Re)?»).
Dopo la separazione ha reperito un'abitazione in locazione e dal novembre 2023 si è trasferito a vivere in un immobile sito in Rubiera
(RE), fraz. Fontana, Via Maestri n. 4, di cui, a seguito del decesso del padre, è comproprietario per la quota del 17% (le restanti quote sono nella titolarità della madre per il 66% e del fratello per il 17%).
Non ha, dunque, allo stato, più spese abitative.
A seguito del decesso del padre ha ricevuto per successione ereditaria anche la quota di 50/300 di un immobile ad uso abitativo con autorimessa ad Avetrana (TA), Via Grazia Deledda n. 3 (cfr. visura catastale sub doc. 22 della convenuta), nonché la somma di €
1.135,00, pari ad 1/3 di € 3.407,00 (cfr. dichiarazione di successione sub doc. 7 dell'attore).
Continua a pagare le rate del mutuo gravante sulla casa familiare, assegnata all'ex coniuge, che però, rispetto all'epoca della separazione, sono aumentate da € 689,13 ad € 874,47 al mese (cfr. doc. 9 dell'attore).
Di contro, però, gli accordi separativi prevedevano che egli continuasse a pagare le rate mensili del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura in uso alla moglie, e, stante il tempo trascorso e
9 di 19 l'omissione di qualsivoglia allegazione sul punto, deve ritenersi che lo non sia ormai più gravato da tale onere economico (seppure Pt_1 indeterminato).
, di anni 48, all'epoca della separazione era Controparte_1 casalinga mentre ora lavora come collaboratrice scolastica, seppure con contratto a tempo determinato, dichiarando redditi annui netti
(comprensivi dell'assegno di mantenimento del coniuge) pari ad €
14.250,00 circa nel 2021, ad € 10.650,00 circa nel 2022, ad €
16.900,00 circa nel 2023.
Ciò detto, tenuto conto della condizione economico-patrimoniale delle parti, ed in particolare del fatto che l'odierna convenuta svolge ora un'attività lavorativa, avuto riguardo al presumibile e significativo aumento delle esigenze di vita del figlio in relazione all'età (all'epoca della separazione aveva 9 anni mentre ora ne ha 19) (Cass.
13664/2022), nonché dell'assenza (pacifica) di qualsivoglia frequentazione tra padre e figlio (in sede di separazione consentita liberamente, senza la previsione di un calendario prestabilito ma solo previo accordo tra i genitori), ed operato un equo bilanciamento tra tutte le suddette circostanze anche sopravvenute, si stima congruo aumentare ad € 700,00 al mese l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da locale protocollo.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che la situazione di fatto non è cambiata rispetto al momento della domanda, decorrono dalla domanda stessa.
3. La convenuta , che in forza degli accordi Controparte_1 separativi è titolare di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari ad € 250,00 al mese, ha chiesto in questa sede il riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile in misura pari ad € 500,00 al mese.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della
10 di 19 giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di
Cassazione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata
11 di 19 bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento,
«compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è necessario, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pure e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
12 di 19 economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
− all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto – o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto
13 di 19 ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa»
(Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché
l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Giova, altresì, ricordare che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 (Cass. 32398/2019) – o l'elevata capacità economica di uno dei due (Cass. 22738/2021 e Cass. 21234/2019).
14 di 19 Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di colui che chiede l'assegno, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di «aspettative professionali sacrificate» (Cass. S.U. 18287/2018) e comporti la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 17144/2023, Cass. 29920/2022, Cass.
12784/2022, Cass. 23583/2022, Cass. 24250/2021, Cass. n.
21234/2019).
Al pari, lo squilibrio delle posizioni dei coniugi non rileva in sé sic et simpliciter ma rileva come precondizione fattuale quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass.
21926/2019).
Nel caso di specie, la a sostegno della domanda di CP_1 assegno divorzile, ne ha invocato la funzione compensativo- perequativa.
La domanda è fondata.
La ha lavorato come segretaria presso il Laboratorio CP_1 chimico Neotron s.r.l. fino al 2005, anno in cui i coniugi hanno acquistato la prima casa familiare ed è nato il figlio FR.
Nonostante avesse un'occupazione lavorativa stabile con stipendio di € 1.200,00 circa al mese (art. 115 c.p.c.), la donna ha cessato di lavorare all'età di 29 anni per dedicare al figlio ed alla gestione della vita domestica.
Pertanto, nel corso della convivenza matrimoniale lo è Pt_1 sempre stato l'unico coniuge a svolgere attività lavorativa e l'unica fonte di reddito del nucleo familiare, e la scelta della di CP_1 dedicarsi al figlio neonato, vista la durata del matrimonio e in assenza di elementi di segno contrario, deve considerarsi accettata dal marito,
15 di 19 come in effetti da quest'ultimo espressamente riconosciuto nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c. («[...] la decisione di cessare ogni attività lavorativa dopo la nascita del figlio [...] fu effettuata [...] unicamente dalla Sig.ra i cui desideri [...] CP_1 hanno sempre ottenuto piena soddisfazione da parte del Sig.
»). Pt_1
Dunque, deve ritenersi che fino alla separazione tra i coniugi vi fosse una specifica definizione dei ruoli nella gestione della vita familiare che vedevano ricoprire quello di casalinga a Controparte_1 tempo pieno.
Poiché è pacifico che dal 2005 e per 9 anni abbia Controparte_1 assunto il ruolo di casalinga a tempo pieno sulla base di una scelta comune dei coniugi di conduzione della vita familiare (e certo non costituisce prova del contrario il fatto che la moglie lo abbia fatto senza imposizione del coniuge ma per una libera, comune scelta in vista dell'interesse della famiglia) e secondo una ripartizione dei ruoli all'interno della coppia, ciò di per sé consente di affermare, secondo la succitata giurisprudenza di legittimità, che la donna – abbandonato in costanza di matrimonio il lavoro stabile di cui disponeva e, dopo quasi un decennio di inattività ora occupata solo in modo precario – abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali (sia pur nei limiti delle semplici mansioni svolte, e in ogni caso con influenza sulla posizione economico-reddituale e pensionistica) a beneficio della progressione professionale del marito, il quale non solo svolge mansioni dirigenziali settore commerciale, dove è notoriamente possibile ottenere maggiori redditi a seconda dell'impegno profuso e dunque dei risultati conseguiti (come peraltro dimostrato dalle oscillazioni reddituali sopra evidenziate), e, stante l'omessa allegazione dei redditi percepiti all'epoca della separazione e la mancata produzione degli estratti conto dei rapporti bancari ex art. 473 bis.12 c.p.c. (art. 116, comma 2, e 473 bis.18 c.p.c.), deve presumersi avere aumentato nel tempo la retribuzione, ma potrà
16 di 19 godere, a differenza della di un'adeguata pensione di CP_1 anzianità.
È appena il caso di rimarcare che se, da un lato, è incontestata la scelta dei coniugi di valorizzare l'attività lavorativa del marito, il quale svolgeva un'attività ben remunerata, con l'inequivocabile supporto della moglie che si è occupata a tempo pieno dell'organizzazione familiare e del figlio, la non è rimasta poi inerte, ma si è CP_1 attivata per reinserirsi nel mercato del lavoro, compatibilmente con le sue capacità e qualità lavorative, giungendo ora ad ottenere un lavoro a tempo pieno ma pur sempre precario perché a tempo determinato.
Infatti, negli accordi di separazione, risalenti al 2014, la CP_1 che a quell'epoca era casalinga ed aveva 38 anni, si era impegnata a reperire un'attività lavorativa.
Ed in effetti non può dirsi che la donna, convivente con un figlio ancora piccolo ed affidato quasi esclusivamente alle sue cure, non si sia attivata in tal senso, risultando avere lavorato come bracciante agricola presso l'Azienda Agricola De Petri LM (soggetto al quale, all'età di 13 anni, era stata data in affidamento) e addetta alle pulizie con retribuzioni estremamente modeste (cfr. buste paga del
2017 sub doc. 5 della convenuta), riuscendo recentemente a trovare un impiego come collaboratrice scolastica, seppur a tempo determinato con scadenza nel giugno 2025 (cfr. doc. 6 della convenuta).
Nella specie, tenuto conto della condizione economico- patrimoniale delle parti, della durata del matrimonio e delle circostanze sopravvenute rispetto alla separazione, tra cui, in particolare, il reperimento di un'attività lavorativa da parte della va disposto che l'attore versi all'ex moglie un assegno CP_1 divorzile pari ad € 250,00 al mese, come ad oggi rivalutato dall'epoca della separazione.
17 di 19 4. La domanda della convenuta volta ad ottenere a suo favore il passaggio di proprietà dell'autoveicolo Renault OD tg EB640JY è, in questa sede, inammissibile, valendo il principio da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità ovvero che è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio – soggetti, anche a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, al rito speciale, ora disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. – tra la domanda avente a oggetto la regolamentazione della crisi familiare e le altre domande aventi contenuto patrimoniale (diverse da quelle aventi a oggetto il mantenimento dei figli o dei coniugi), in quanto queste non sono legate dal vincolo della connessione ex art. 40 c.p.c. ma devono considerarsi del tutto autonome e distinte dalla domanda principale
(cfr. Cass. 18870/2014, Cass. 11828/2009 e Cass. 20638/2004).
5. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€
1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto del deposito di una sola memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., dell'assenza di attività istruttoria e della mancata redazione di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e _1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito Controparte_1 concordatario a Modena in data 20 dicembre 2003 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2003 parte 2 serie A numero 299;
18 di 19
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. assegna a la casa familiare sita in San Controparte_1
Martino in Rio (RE), Via Zappelletto n. 3/D;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a _1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
FR, la somma mensile di € 700,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, il tutto con decorrenza dalla domanda;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a _1
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € Controparte_1
250,00, come ad oggi rivalutato dall'epoca della separazione ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. dichiara l'inammissibilità della domanda di Controparte_1 intesa ad ottenere il passaggio di proprietà dell'autoveicolo Renault
OD tg EB640JY;
7. condanna a rifondere a le _1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
FR Parisoli
19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
FR PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1807/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] _1 C.F._1
(TA) il 10 dicembre 1976; rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Troianiello come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Adda n. 87
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 29 Controparte_1 C.F._2 luglio 1976; rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Colombini e Daniele Saltini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, V.le Achille
Fontanelli n. 1
- convenuta - con l'intervento del
1 di 19 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che l'Ill.mo Sig. Presidente dell'intestato Tribunale voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé e quindi, nell'eventualità di fallimento del rituale tentativo di conciliazione, voglia pronunziare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo:
= la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
= l'assegnazione in favore della Sig.ra della casa Controparte_1 coniugale sita in San Martino in Rio (RE) , in Via Zappelletto n. 3/D;
= che le rate del mutuo gravanti su essa casa coniugale vengano pagate nella misura del 25%, o per una percentuale diversa, anche maggiore, di giustizia dalla Sig.ra e, per il resto, dal Sig. CP_1
; Pt_1
= la revoca dell'assegno mensile a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie e che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
= che il marito corrisponda alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio FR, un assegno mensile di € 250,00, o somma diversa, anche minore, di giustizia;
e quindi voglia provvedere agli ulteriori adempimenti per l'istruzione della causa, fino alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'ordine all'Ufficiale dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Modena di procedere alle prescritte annotazioni
e con la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra indicati.
Vittoria di spese e compensi di causa.
2 di 19 Per PARTE CONVENUTA:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Modena il 20.12.2003 tra Controparte_1
e , matrimonio trascritto nei registri civili del _1
Comune di Modena anno 2003 parte II serie A, numero 299 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena di effettuare le dovute annotazioni e/o ogni altro adempimento del caso.
- Mantenere l'assegnazione in favore della Sig.ra Controparte_1 della casa già coniugale sita in San Martino in Rio (RE) in Via
Zappelletto n.3/D.
- Statuire che le rate del mutuo gravanti su tale immobile vengano corrisposte dal Signor in misura del 100% come da Pt_1 verbale di separazione
- Statuire a carico dello un assegno mensile divorzile di € Pt_1
500,00, o eventuale diversa somma ritenuta equa, in favore della moglie per quanto esposto nella superiore parte Controparte_1 narrativa, oltre alla rivalutazione istat
- Porre a carico di , in favore del figlio FR, un _1 contributo mensile al mantenimento dello stesso pari ad € 1.800,00
(milleottocen/00) o eventualmente altra diversa somma ritenuta equa, oltre alle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Reggio Emilia ed adeguamento istat.
- Disporre il passaggio di proprietà da a _1 CP_1
del veicolo Renault OD tg EB640JY
[...]
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 _1
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto con , dalla quale era Controparte_1 consensualmente separato in forza del decreto di omologa reso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 17 giugno 2014.
3 di 19 L'attore, esponendo che dall'unione dei coniugi era nato il figlio
FR (il 7 ottobre 2005), chiedeva l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, con onere, tuttavia, a carico di quest'ultima di un quarto delle rate del mutuo gravante sull'immobile medesimo, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge concordato in sede di separazione in € 250,00 al mese e la riduzione del contributo al mantenimento del figlio da € 500,00 ad € 250,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
20 settembre 2024, e, pur aderendo alle domande di divorzio e di assegnazione della casa familiare, chiedeva che il coniuge continuasse a sostenere integralmente le rate del mutuo, come stabilito negli accordi separativi, e che fosse posto a carico dell'attore l'obbligo di versarle un assegno per il proprio mantenimento in misura pari ad € 500,00 al mese e per il mantenimento del figlio in misura pari ad € 1.800,00 al mese, oltre alle spese straordinarie.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 14 giugno 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 24 ottobre 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, veniva disposto un rinvio in pendenza di trattative.
Alla successiva udienza in prosecuzione del 4 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
4 di 19 matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Modena in data 20 dicembre 2003.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (udienza celebrata in data
17 giugno 2014) definito con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 23 giugno 2014.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende
5 di 19 intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno un figlio, FR, che oggi ha 19 anni e che, per concorde prospettazione dei genitori, è studente universitario iscritto presso la facoltà di economia e commercio a
Modena, e perciò non è economicamente autosufficiente.
2.1. Come da concorde richiesta delle parti, la casa familiare dev'essere assegnata a , convivente con il figlio. Controparte_1
Il Tribunale, lungi dal poter revocare l'obbligo, assunto dal marito negli accordi di separazione omologati, di rimborsare le rate del mutuo cointestato tra i coniugi gravante sulla suddetta abitazione, si limita a prendere atto di tale esborso ai fini della decisione sui profili economici.
2.2. A fronte di accordi separativi che prevedevano a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad
500,00 al mese e la partecipazione a metà delle sole spese sanitarie non mutuabili, lo chiede la riduzione dell'assegno di Pt_1 mantenimento ordinario ad € 250,00 al mese, mentre la ne CP_1 chiede l'aumento ad € 1.800,00 al mese.
Ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei
6 di 19 compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nella specie, occorre verificare se dall'epoca della separazione si siano verificate delle circostanze sopravvenute e, in tal caso, accertare in quale misura abbiano determinato un'alterazione della
7 di 19 situazione patrimoniale-reddituale delle parti, procedendo, altresì, ad una comparazione della loro condizione economico-patrimoniale.
, di anni 48, è “Area Sales Manager” della Hilti _1
Italia s.p.a., che si occupa di progettare, produrre e distribuire prodotti in vari settori, tra cui quello edile e quello industriale.
Ha percepito una retribuzione netta di € 46.900,00 circa nel
2021, ad € 92.000,00 circa nel 2022, ad € 62.300,00 nel 2023 (cfr.
C.U. sub doc. 8 dell'attore), corrispondente, in media, ad € 5.600,00 al mese.
Non risulta che abbia subito un peggioramento reddituale, atteso che, non avendo egli dedotto né tantomeno provato quali fossero i precedenti redditi lavorativi, non è possibile fare un raffronto con la retribuzione percepita al momento della separazione.
Non vi sono elementi certi per affermare che lo Pt_1 percepisca redditi in nero lavorando presso il locale della compagna denominato Coco Verde s.a.s. di ES MA TA & C.: infatti, le fotografie versate in atti dalla convenuta, che pure lo ritraggono nel prendere ordini, servire ai tavoli e battere scontrini alla cassa, e, diversamente da quanto sostenuto in modo piuttosto risibile dall'attore, non lo vedono semplicemente impegnato a sparecchiare il suo tavolo, si riferiscono però ad un'unica occasione;
le dichiarazioni confessorie rese al figlio sono contenute in messaggi risalenti a quasi dieci anni fa (cfr. doc. 12 della convenuta: «03.07.15, h. 00:41: Ho finito adesso il mio secondo lavoro...»; «10.08.16, h. 19:54: come vuoi, se vuoi gnocco e tigelle qui sono gratis»; «11.08.16, h.10.58: purtroppo scambiavo due chiacchiere con dei clienti mentre lavoravo...»); è vero che vige la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa (artt. 2094 e 2222 c.c.; cfr. anche Cass.
7703/2018), ma si tratterebbe, in ogni caso, di attività che, secondo la stessa prospettazione della convenuta, l'uomo svolgerebbe presso il locale della compagna ed esclusivamente nel fine settimana, senza che peraltro sia dato sapere con esattezza con quale frequenza,
8 di 19 essendo sul punto non concludenti e genericamente collocati nel tempo i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla (capitolo 1: CP_1
«Nel mese di agosto 2024 ha potuto constatare la presenza del Sig.
fra il personale addetto al locale Coco Verde sas, _1 corrente in Casalgrande (Re) mentre prendeva le ordinazioni dei clienti, serviva i tavoli, redigeva i conti e gestiva la cassa, come da foto che si rammostrano al teste (doc.11)?»; capitolo 2: «Dal 2015 al
2024 ha potuto constatare, quale cliente abituale della Coco Verde sas corrente in Casalgrande (RE), la presenza del Sig. Pt_1
fra il personale che serviva ai tavoli, prendeva ordinazioni e
[...] faceva i conti alla cassa?»; capitolo 3: «In più occasioni il sig.
le ha riferito di essere impegnato nel suo lavoro presso il Pt_1
Coco Verde sas, a Casalgrande (Re)?»).
Dopo la separazione ha reperito un'abitazione in locazione e dal novembre 2023 si è trasferito a vivere in un immobile sito in Rubiera
(RE), fraz. Fontana, Via Maestri n. 4, di cui, a seguito del decesso del padre, è comproprietario per la quota del 17% (le restanti quote sono nella titolarità della madre per il 66% e del fratello per il 17%).
Non ha, dunque, allo stato, più spese abitative.
A seguito del decesso del padre ha ricevuto per successione ereditaria anche la quota di 50/300 di un immobile ad uso abitativo con autorimessa ad Avetrana (TA), Via Grazia Deledda n. 3 (cfr. visura catastale sub doc. 22 della convenuta), nonché la somma di €
1.135,00, pari ad 1/3 di € 3.407,00 (cfr. dichiarazione di successione sub doc. 7 dell'attore).
Continua a pagare le rate del mutuo gravante sulla casa familiare, assegnata all'ex coniuge, che però, rispetto all'epoca della separazione, sono aumentate da € 689,13 ad € 874,47 al mese (cfr. doc. 9 dell'attore).
Di contro, però, gli accordi separativi prevedevano che egli continuasse a pagare le rate mensili del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura in uso alla moglie, e, stante il tempo trascorso e
9 di 19 l'omissione di qualsivoglia allegazione sul punto, deve ritenersi che lo non sia ormai più gravato da tale onere economico (seppure Pt_1 indeterminato).
, di anni 48, all'epoca della separazione era Controparte_1 casalinga mentre ora lavora come collaboratrice scolastica, seppure con contratto a tempo determinato, dichiarando redditi annui netti
(comprensivi dell'assegno di mantenimento del coniuge) pari ad €
14.250,00 circa nel 2021, ad € 10.650,00 circa nel 2022, ad €
16.900,00 circa nel 2023.
Ciò detto, tenuto conto della condizione economico-patrimoniale delle parti, ed in particolare del fatto che l'odierna convenuta svolge ora un'attività lavorativa, avuto riguardo al presumibile e significativo aumento delle esigenze di vita del figlio in relazione all'età (all'epoca della separazione aveva 9 anni mentre ora ne ha 19) (Cass.
13664/2022), nonché dell'assenza (pacifica) di qualsivoglia frequentazione tra padre e figlio (in sede di separazione consentita liberamente, senza la previsione di un calendario prestabilito ma solo previo accordo tra i genitori), ed operato un equo bilanciamento tra tutte le suddette circostanze anche sopravvenute, si stima congruo aumentare ad € 700,00 al mese l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da locale protocollo.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che la situazione di fatto non è cambiata rispetto al momento della domanda, decorrono dalla domanda stessa.
3. La convenuta , che in forza degli accordi Controparte_1 separativi è titolare di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari ad € 250,00 al mese, ha chiesto in questa sede il riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile in misura pari ad € 500,00 al mese.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della
10 di 19 giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di
Cassazione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata
11 di 19 bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento,
«compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è necessario, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pure e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
12 di 19 economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
− all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto – o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto
13 di 19 ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa»
(Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché
l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Giova, altresì, ricordare che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 (Cass. 32398/2019) – o l'elevata capacità economica di uno dei due (Cass. 22738/2021 e Cass. 21234/2019).
14 di 19 Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di colui che chiede l'assegno, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di «aspettative professionali sacrificate» (Cass. S.U. 18287/2018) e comporti la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 17144/2023, Cass. 29920/2022, Cass.
12784/2022, Cass. 23583/2022, Cass. 24250/2021, Cass. n.
21234/2019).
Al pari, lo squilibrio delle posizioni dei coniugi non rileva in sé sic et simpliciter ma rileva come precondizione fattuale quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass.
21926/2019).
Nel caso di specie, la a sostegno della domanda di CP_1 assegno divorzile, ne ha invocato la funzione compensativo- perequativa.
La domanda è fondata.
La ha lavorato come segretaria presso il Laboratorio CP_1 chimico Neotron s.r.l. fino al 2005, anno in cui i coniugi hanno acquistato la prima casa familiare ed è nato il figlio FR.
Nonostante avesse un'occupazione lavorativa stabile con stipendio di € 1.200,00 circa al mese (art. 115 c.p.c.), la donna ha cessato di lavorare all'età di 29 anni per dedicare al figlio ed alla gestione della vita domestica.
Pertanto, nel corso della convivenza matrimoniale lo è Pt_1 sempre stato l'unico coniuge a svolgere attività lavorativa e l'unica fonte di reddito del nucleo familiare, e la scelta della di CP_1 dedicarsi al figlio neonato, vista la durata del matrimonio e in assenza di elementi di segno contrario, deve considerarsi accettata dal marito,
15 di 19 come in effetti da quest'ultimo espressamente riconosciuto nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c. («[...] la decisione di cessare ogni attività lavorativa dopo la nascita del figlio [...] fu effettuata [...] unicamente dalla Sig.ra i cui desideri [...] CP_1 hanno sempre ottenuto piena soddisfazione da parte del Sig.
»). Pt_1
Dunque, deve ritenersi che fino alla separazione tra i coniugi vi fosse una specifica definizione dei ruoli nella gestione della vita familiare che vedevano ricoprire quello di casalinga a Controparte_1 tempo pieno.
Poiché è pacifico che dal 2005 e per 9 anni abbia Controparte_1 assunto il ruolo di casalinga a tempo pieno sulla base di una scelta comune dei coniugi di conduzione della vita familiare (e certo non costituisce prova del contrario il fatto che la moglie lo abbia fatto senza imposizione del coniuge ma per una libera, comune scelta in vista dell'interesse della famiglia) e secondo una ripartizione dei ruoli all'interno della coppia, ciò di per sé consente di affermare, secondo la succitata giurisprudenza di legittimità, che la donna – abbandonato in costanza di matrimonio il lavoro stabile di cui disponeva e, dopo quasi un decennio di inattività ora occupata solo in modo precario – abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali (sia pur nei limiti delle semplici mansioni svolte, e in ogni caso con influenza sulla posizione economico-reddituale e pensionistica) a beneficio della progressione professionale del marito, il quale non solo svolge mansioni dirigenziali settore commerciale, dove è notoriamente possibile ottenere maggiori redditi a seconda dell'impegno profuso e dunque dei risultati conseguiti (come peraltro dimostrato dalle oscillazioni reddituali sopra evidenziate), e, stante l'omessa allegazione dei redditi percepiti all'epoca della separazione e la mancata produzione degli estratti conto dei rapporti bancari ex art. 473 bis.12 c.p.c. (art. 116, comma 2, e 473 bis.18 c.p.c.), deve presumersi avere aumentato nel tempo la retribuzione, ma potrà
16 di 19 godere, a differenza della di un'adeguata pensione di CP_1 anzianità.
È appena il caso di rimarcare che se, da un lato, è incontestata la scelta dei coniugi di valorizzare l'attività lavorativa del marito, il quale svolgeva un'attività ben remunerata, con l'inequivocabile supporto della moglie che si è occupata a tempo pieno dell'organizzazione familiare e del figlio, la non è rimasta poi inerte, ma si è CP_1 attivata per reinserirsi nel mercato del lavoro, compatibilmente con le sue capacità e qualità lavorative, giungendo ora ad ottenere un lavoro a tempo pieno ma pur sempre precario perché a tempo determinato.
Infatti, negli accordi di separazione, risalenti al 2014, la CP_1 che a quell'epoca era casalinga ed aveva 38 anni, si era impegnata a reperire un'attività lavorativa.
Ed in effetti non può dirsi che la donna, convivente con un figlio ancora piccolo ed affidato quasi esclusivamente alle sue cure, non si sia attivata in tal senso, risultando avere lavorato come bracciante agricola presso l'Azienda Agricola De Petri LM (soggetto al quale, all'età di 13 anni, era stata data in affidamento) e addetta alle pulizie con retribuzioni estremamente modeste (cfr. buste paga del
2017 sub doc. 5 della convenuta), riuscendo recentemente a trovare un impiego come collaboratrice scolastica, seppur a tempo determinato con scadenza nel giugno 2025 (cfr. doc. 6 della convenuta).
Nella specie, tenuto conto della condizione economico- patrimoniale delle parti, della durata del matrimonio e delle circostanze sopravvenute rispetto alla separazione, tra cui, in particolare, il reperimento di un'attività lavorativa da parte della va disposto che l'attore versi all'ex moglie un assegno CP_1 divorzile pari ad € 250,00 al mese, come ad oggi rivalutato dall'epoca della separazione.
17 di 19 4. La domanda della convenuta volta ad ottenere a suo favore il passaggio di proprietà dell'autoveicolo Renault OD tg EB640JY è, in questa sede, inammissibile, valendo il principio da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità ovvero che è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio – soggetti, anche a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, al rito speciale, ora disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. – tra la domanda avente a oggetto la regolamentazione della crisi familiare e le altre domande aventi contenuto patrimoniale (diverse da quelle aventi a oggetto il mantenimento dei figli o dei coniugi), in quanto queste non sono legate dal vincolo della connessione ex art. 40 c.p.c. ma devono considerarsi del tutto autonome e distinte dalla domanda principale
(cfr. Cass. 18870/2014, Cass. 11828/2009 e Cass. 20638/2004).
5. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€
1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto del deposito di una sola memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., dell'assenza di attività istruttoria e della mancata redazione di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e _1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito Controparte_1 concordatario a Modena in data 20 dicembre 2003 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2003 parte 2 serie A numero 299;
18 di 19
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. assegna a la casa familiare sita in San Controparte_1
Martino in Rio (RE), Via Zappelletto n. 3/D;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a _1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
FR, la somma mensile di € 700,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, il tutto con decorrenza dalla domanda;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a _1
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € Controparte_1
250,00, come ad oggi rivalutato dall'epoca della separazione ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. dichiara l'inammissibilità della domanda di Controparte_1 intesa ad ottenere il passaggio di proprietà dell'autoveicolo Renault
OD tg EB640JY;
7. condanna a rifondere a le _1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
FR Parisoli
19 di 19