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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg. 9368 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9368 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. ALBANESI MARCO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a CodiceFiscale_2 margine del ricorso, dall'avv. PARISI FRANCESCA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/05/2024 e Parte_1 [...]
- premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 30/08/2003 da cui CP_1
nasceva la figlia (24.01.2004) – esponevano che tra le parti, in seguito a Per_1
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 14.09.2022, era
1 intervenuta separazione con decreto di omologa n. 6245/2022 del 15/09/2022 reso nel procedimento RG 14857/2022 alle seguenti condizioni: - obbligo di versamento a carico dell' del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 ma non autosufficiente pari ad € 250,00.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 16.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale di comune accordo resta assegnata alla sig.ra CP_1
che ne è proprietaria e che vi abiterà insieme alla figlia maggiorenne
[...]
; Per_2
2) in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versano entrambi
i ricorrenti, ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri in quanto non è possibile riconoscere il diritto al mantenimento in capo a nessuno dei coniugi;
3) il sig. si obbliga a versare, a titolo di mantenimento della Parte_1
figlia maggiorenne ma non autosufficiente (nata a [...] il Persona_2
24.01.2004) l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00). L'assegno si rivaluterà di anno in anno secondo gli indici ISTAT”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al
2 giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 30/08/2003 (atto n. 153, parte II, S. A sez. Z, reg.
Atti Matrimonio anno 2003);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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