Art. 3.
Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonche' le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale , sono moltiplicate per quaranta.
Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale , anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438 .
Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, ne' alle leggi tributarie e finanziarie, parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del Codice penale , emanate dopo il 21 ottobre 1947.
Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonche' le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale , sono moltiplicate per quaranta.
Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale , anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438 .
Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, ne' alle leggi tributarie e finanziarie, parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del Codice penale , emanate dopo il 21 ottobre 1947.