Art. 1680. Servizio matricolare 1. L'Associazione italiana della Croce rossa italiana, per il proprio personale, impianta e tiene al corrente un servizio matricolare, con norme analoghe a quelle previste dal capo II del titolo VI del libro IV, da emanarsi a cura dalla presidenza nazionale. 2. I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, ha prestato, per tutti gli effetti di legge.
Articolo 1679Articolo 1681
Articolo 1680 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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