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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/12/2024, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
n.4412/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio Carmine Labella, nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie
Tra
-c.f. , con l'assistenza e Parte_1 C.F._1 la difesa dell'AVV. FIORENTINO PASQUALE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente- e ; CP_1
-parte resistente-
all'udienza del 03/12/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alla parte ricorrente unica costituita - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita;
la mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali. Trani, 03/12/2024
Il Giudice del Lavoro (Eugenio Carmine Labella)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio Carmine Labella, nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie
Tra
-c.f. , con l'assistenza e Parte_1 C.F._1 la difesa dell'AVV. FIORENTINO PASQUALE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente- e ; CP_1
-parte resistente-
all'udienza del 03/12/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alla parte ricorrente unica costituita - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita;
la mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali. Trani, 03/12/2024
Il Giudice del Lavoro (Eugenio Carmine Labella)