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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1471/2022 R.G. e promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
- attore -
con il patrocinio degli avv.ti LAVEZZO LUCA e MACINA DIEGO
contro
(C.F. ), in persona del l.r., Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta -
con il patrocinio degli avv.ti MAGGINI FEDERICO e Controparte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. FERRARI MIRCA,
Conclusioni di parte attrice:
come da note di udienza del 20.1.2025;
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
come da note di udienza del 20.1.2025;
Conclusioni di parte convenuta CP_2
come da note di udienza del 20.1.2025.
pagina 1 di 24 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
è rimasto vittima di un sinistro stradale verificatosi in data 14.7.2020 alle ore Parte_1
22.05 circa.
Mentre transitava lungo via Del Sambuco nel Comune di Porto Viro (RO) alla guida del suo motociclo Honda tg. BX98510, giunto in prossimità dell'intersezione con via Piave,
impattava contro l'autovettura Fiat 500 tg. EH497RC condotta da che, CP_2
omettendo di dargli la precedenza, intraprendeva la manovra di svolta verso la propria sinistra, per immettersi proprio nella via Piave.
Il presente giudizio scaturisce dal sinistro appena descritto.
Il ha convenuto in giudizio la e la di lei compagnia di assicurazione per la Pt_1 CP_2
RCA, , affermando l'esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1
nella causazione del sinistro, e chiedendo il risarcimento di tutti i danni patìti, che ha complessivamente quantificato nella somma di € 202.122,45, già detratto l'acconto che ha dichiarato di aver ricevuto, ante causam, proprio da . Controparte_1
Nello specifico, ha dedotto di aver subìto un danno biologico temporaneo e permanente, di aver diritto alla c.d. personalizzazione del risarcimento in ragione del fatto che il sinistro gli avrebbe “impedito di frequentare le amicizie abituali con le quali condivideva la
passione per le corse in pista con le auto, le competizioni di enduro, l'attività sciistica e le
manifestazioni con i motoveicoli storici denominati “Vespa”” (citazione, pag. 4), e di aver sostenuto spese mediche per € 13.643,00, meritevoli di essergli rimborsate.
Si sono costituite entrambe le parti convenute.
ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della CP_2
negoziazione assistita obbligatoria.
Ha chiesto il rigetto della domanda, allegando la responsabilità concorrente dell'attore nella causazione del sinistro (ex artt. 2054 e 1227 c.c.), che emergerebbe dal fatto (i) che lo pagina 2 di 24 scontro è avvenuto in prossimità della linea di mezzeria stradale, indice del fatto che il stava transitando in prossimità della stessa (e non sul lato destro della carreggiata), Pt_1
così violando l'art. 143 del Codice della strada;
(ii) che il motociclo si trovava, al momento dello scontro, “in fase di accelerazione”, “in impennata”, e procedeva quindi a velocità
superiore rispetto a quella consentita;
(iii) che le dichiarazioni rilasciate dal terzo
[...]
, richiamate dall'attore nel proprio atto di citazione, sarebbero diverse tra loro, e Per_1
inverosimilmente più dettagliate quelle rilasciate a maggiore distanza di tempo dal sinistro;
(iv) che la non è stata sanzionata dai Carabinieri intervenuti per omissione di CP_2
precedenza, ma solo per non aver usato prudenza al fine di evitare il sinistro.
Ha contestato la quantificazione del danno operata dall'attore, ritenendo satisfattivo l'acconto già da costui percepito. In subordine, per l'ipotesi di condanna al risarcimento di danni ulteriori, ha chiesto di essere manlevata dall'assicurazione.
si è costituita e, pur dando conto del pagamento disposto in favore Controparte_1
dell'attore per la somma di € 57.608,32, ha chiesto venisse accertata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, poiché (i) l'urto sarebbe avvenuto Pt_1
quando la aveva oltrepassato non interamente, bensì solo parzialmente, la linea di CP_2
mezzeria, invadendo la corsia opposta lungo la quale transitava il (ii) l'attore Pt_1
circolava in prossimità della linea di mezzeria, violando l'art. 143 del Codice della strada;
(iii) l'attore intraprendeva una vietata manovra di sorpasso di una bicicletta che transitava lungo il suo stesso senso di marcia, perché in prossimità dell'intersezione con via Piave;
(iv) egli viaggiava a velocità “tutt'altro che moderata, considerata la grossa cilindrata della motocicletta e che era in fase di accelerazione” (comparsa di costituzione, pag. 5).
In subordine, ha dedotto il concorso di responsabilità in capo all'attore nella misura del
50%, ritenendo non vinta la presunzione di cui all'art. 2054 cc.
pagina 3 di 24 Ha quindi concluso in questi termini: “- in via principale, accertare e dichiarare la colpa
esclusiva di nella causazione del sinistro stradale per cui è causa e, per Parte_1
l'effetto, respingere la domanda.
- in via subordinata, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto, sia in
punto di an che di quantum.
- in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di ritenuta responsabilità della Sig.ra
accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1227 e/o 2054, II co., c.c. un concorso CP_2
di colpa in capo all'attore pari almeno al 50%, dichiarando comunque soddisfatta ogni
pretesa risarcitoria alla luce del già avvenuto pagamento della cifra di euro 57.608,32 e,
per l'effetto, rigettare la domanda,
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Soddisfatta la condizione di procedibilità (cfr. verbali di udienza del 23.11.2022 e
13.3.2023), assegnati alle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 cpc, la causa è stata istruita (ordinanza del 25.11.2023, il cui contenuto è qui integralmente richiamato)
raccogliendo le testimonianze di , Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
e (udienza del 24.1.2024) e disponendo apposita ctu Persona_2 Testimone_3
medico-legale, affidata al dr. che ha depositato il proprio elaborato in data Persona_3
13.5.2024.
Tentata senza esito la conciliazione della lite (ordinanza del 16.7.2024, qui parimenti richiamata, e verbale di udienza del 18.9.2024), la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 21.1.2025, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali.
***
Le domande dell'attore sono fondate nei limiti che si espongono.
pagina 4 di 24 Circa l'an del diritto invocato dall'attore, e con specifico riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, va ovviamente fatta applicazione della regola di diritto stabilita dall'art. 2054 co. 1 c.c. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova
di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”), verificando su chi gravi la responsabilità del sinistro occorso e se, ed in quale misura, la condotta del danneggiato abbia manifestato rilevanza nella causazione del sinistro (e quindi del danno), ai sensi e per gli effetti della norma dettata dall'art. 1227 co. 1 c.c. (“Se il fatto colposo del creditore ha
concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”), espressamente eccepito dalla parte convenuta.
L'istruttoria svolta consente di affermare la esclusiva responsabilità della convenuta CP_2
nella causazione del sinistro, e di escludere invece l'operatività della presunzione
[...]
di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 cc.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri intervenuti sul posto (doc. 2
attoreo) si desumono una serie di circostanze utili alla ricostruzione della dinamica, che non sono peraltro state oggetto di contestazione tra le parti:
- i Carabinieri sono interventi circa 5 minuti dopo il sinistro ed hanno potuto riscontrare la posizione dei mezzi e dei soggetti coinvolti come direttamente conseguenti al sinistro, senza modifiche intervenute medio tempore;
- il sinistro è avvenuto su tratto di strada adeguatamente illuminato, su fondo asfaltato ed asciutto, in condizioni meteorologiche serene e con buona visibilità, alle ore 22.05
del 14 luglio;
si desume da quest'ultima notazione che il sinistro è avvenuto quando, com'è noto per il periodo di piena estate, il tramonto del sole è concluso da pochi minuti, e dunque in condizioni di oscurità non ancora fitta;
pagina 5 di 24 - l'automobile condotta dalla ha manifestato danni concentrati sul paraurti, sul CP_2
faro e sullo pneumatico anteriori del solo lato sinistro, cioè quello del guidatore;
- lo scontro è avvenuto all'interno della corsia di marcia opposta a quella percorsa dalla e dunque all'interno della corsia percorsa dal più nello specifico, il CP_2 Pt_1
punto di scontro e i rilievi planimetrici sono quelli così schematizzati dai Carabinieri
(doc. 2 di parte attrice, pag. 21/34, e doc. 4 di parte convenuta):
laddove il punto di scontro è indicato con il punto “5”.
unico testimone oculare dello scontro, è stato escusso come teste Parte_2
all'udienza del 24.1.2024, ed ha dichiarato in quella sede: “abito vicino al luogo in cui si è
verificato il sinistro;
confermo quanto indicato nei capitoli;
ero in bicicletta e sono stato
superato dall'attore in moto, non ricordo modello e targa, e mi trovavo a circa 20-30
pagina 6 di 24 metri dall'incrocio tra via del Sambuco e via Piave;
per quanto ho visto io, la moto non era impennata né ha impennato […] ricordo la fiat 500 di colore scuro in direzione opposta;
ho assistito allo scontro;
non ricordo che la fiat 500 avesse l'indicatore di
direzione azionato, non ho visto frecce accese;
non mi pare che la moto, dopo avermi
superato, viaggiasse in prossimità della linea di mezzeria, mi pare viaggiasse
normalmente all'interno corsia di marcia”.
Ora, la testimonianza del riguardo al quale nel processo non è stato versato alcun Parte_2
elemento che valga a comprometterne l'attendibilità od a svelarne un interesse di fatto ad un determinato esito della lite, è stata oggetto di acute critiche da parte delle convenute:
ne ha denunciato l'inattendibilità perché egli avrebbe rilasciato dichiarazioni CP_2
più dettagliate all'attore (doc. 1 di quest'ultimo) rispetto a quelle rilasciate ai Carabinieri
dopo essere stato appositamente convocato per essere sentito quale informatore (doc. 2
parte attrice, pag. 19/34); ha depositato in data 19.9.2024 l'atto di Controparte_1
denuncia-querela sporta nei confronti del per il reato di falsa testimonianza, già Parte_2
depositato presso la Procura della Repubblica di Rovigo, incentrato sulla ritenuta falsità
della testimonianza nella parte in cui il teste ha riferito “non ricordo che la fiat 500 avesse
l'indicatore di direzione azionato, non ho visto frecce accese”.
Ebbene, la dichiarazione resa dal e prodotta quale doc. 1 da parte attrice ha un Parte_2
rilievo probatorio in questa sede annullato dal fatto di essere stato sentito come teste nel processo, ed è pertanto alle sue dichiarazioni rese sotto giuramento a verbale di udienza
24.1.2024 che va in questa prestata attenzione.
La tesi per cui un teste risulti inattendibile ogniqualvolta, sentito in più occasioni in relazione al medesimo fatto, riferisca nelle occasioni successive alla prima circostanze ulteriori (ma non contrastanti) rispetto a quelle precedentemente rese, è tesi evidentemente insostenibile in diritto.
pagina 7 di 24 Esclusa la intima contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal ai Carabinieri in Parte_2
data 6.8.2020 ed a verbale di udienza 24.1.2024, non vi è ragione per ritenerlo inattendibile per il solo fatto che nel processo, a fronte delle contestazioni delle convenute, abbia riferito sulla presenza o meno dell'indicatore di freccia azionato da parte di , e CP_2
altrettanto non abbia fatto avanti ai Carabinieri, non risultando a verbale di SIT che alcuna domanda a tal proposito gli sia stata formulata in quella occasione.
La denuncia-querela sporta dalla convenuta si fonda Controparte_1
sull'allegazione per cui la falsità emergerebbe manifestamente dal contrasto delle dichiarazioni del con quelle rese in questo giudizio dalla teste , Parte_2 Testimone_1
trasportata sul veicolo condotto dalla la quale alla medesima udienza del CP_2
24.1.2024 ha dichiarato: “ero passeggera trasportata nella fiat 500 condotta da CP_2
ho assistito allo scontro;
ricordo che noi eravamo ferme al centro della strada
[...]
con la freccia inserita, ricordo il rumore della freccia;
ricordo di aver visto prima dello
scontro una luce abbagliante rivolta verso l'alto, ma non ricordo di aver identificato una motocicletta o altro veicolo cui ricondurre questa luce, dopodichè c'è stato il botto e solo allora mi sono resa conto della moto;
siamo subito scese a prestare soccorso”, precisando anche, a domanda, “mi ricordo del rumore della freccia perché la radio non era accesa,
eravamo fermi, e dunque è inevitabile che si sentano i rumori”.
Ora, va detto che, ai fini della presente decisione, la circostanza di fatto per cui CP_2
avesse azionato l'indicatore di direzione nell'approssimarsi a svoltare in via Piave
[...]
(i) non è stata affatto provata, dovendosi prendere atto di dichiarazioni opposte rese dai due testi escussi (gli unici indicati dalle parti), e dunque dell'impossibilità, in assenza di elementi che valgano a comprometterne aliunde l'attendibilità (risulta evidente, infatti, che il ragionamento che muove la denuncia-querela sporta da Parte_3
potrebbe, mutatis mutandis, rivolgersi specularmente contro le dichirazioni della teste pagina 8 di 24 ), di attribuire sul punto prevalenza ad alcuna delle dichiarazioni;
(ii) si palesa Tes_1
come sostanzialmente irrilevante.
È evidente che lo scontro sia avvenuto interamente all'interno della corsia di marcia percorsa legittimamente dall'odierno attore. Durante il suo tragitto, ha CP_2
indebitamente intrapreso la manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia di marcia opposta nonostante questa non fosse libera da veicoli, e perciò colpendo il motociclo condotto dall'attore.
Il punto d'urto, che emerge dai rilievi dei carabinieri e trova conferma dall'esame della posizione dei mezzi ritratta nelle foto di cui al doc. 10 di parte attrice, rivela bensì la circostanza per cui l'attore non si trovasse in prossimità del lato destro della carreggiata,
ma nella metà prossima alla linea di mezzeria.
Nel processo è emerso però che egli avesse appena intrapreso una manovra di sorpasso della bicicletta condotta dal manovra esauritasi all'interno della propria corsia di Parte_2
marcia e pertanto consentita dall'art. 148 co. 12 lett. c) del Codice della Strada (“E' vietato
il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
[…] c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”), cosicchè non è fondata la difesa per cui sarebbe a lui imputabile la violazione dell'art. 143
CdS.
L'allegazione per cui il motociclo condotto dall'attore si trovasse “in impennata”, ovvero che procedesse a velocità superiore rispetto a quella consentita, non è stata minimamente provata dalle convenute (né le convenute hanno allegato tempestivamente quale fosse la velocità massima consentita e quale quella, superiore, tenuta dall'attore).
Non sono utili né dirimenti, a tal fine, le dichiarazioni della teste , che ha Tes_1
affermato “di aver visto prima dello scontro una luce abbagliante rivolta verso l'alto”,
pagina 9 di 24 perché non provano alcunchè di rilevante ai fini dell'attribuzione all'attore di una corresponsabilità nella causazione del sinistro, dal momento che la piena visibilità di una luce intensa (“abbagliante”, nella valutazione soggettiva della teste) avrebbe semmai dovuto indurre la conducente dell'automobile a non intraprendere alcuna manovra di svolta invadendo la corsia opposta pur vedendo nel senso opposto una luce avanzare.
Né lo sono le dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri da (doc. 2 di parte Persona_4
attrice, pag. 18/34), che non è stato sentito come teste in questa sede perché le istanze istruttorie di parte non erano volte a provare alcunchè di ulteriore o diverso da quanto risultante da tali incontestate dichiarazioni. Egli non ha assistito allo scontro, per cui nulla ha potuto riferire sulla dinamica del sinistro, ma ha riferito di aver udito il “rumore di una moto che accelerava”: in disparte il fatto evidente che si tratta di una pura valutazione del teste, quand'anche si ritenesse provato che la moto viaggiasse in fase di accelerazione, in difetto di prova che a ciò conseguisse il superamento del limite di velocità da osservare in quella situazione la circostanza è del tutto irrilevante.
Né, pare evidente, può ritenersi spendibile la presunzione suggerita dalla compagnia di assicurazione, per cui essendo la moto “di grossa cilindrata”, ciò dovrebbe provare che la velocità tenuta fosse in quel momento “eccessiva”.
Da ultimo, vale ricordare che i danni subiti dalla vettura della convenuta sono stati CP_2
limitati alla parte anteriore sinistra del veicolo: ne discende logicamente che l'impatto è avvenuto con la parte anteriore sinistra del veicolo, e che pertanto l'impatto è avvenuto perché la ha intrapreso la manovra di svolta in prossimità del sopraggiungere della CP_2
moto; se infatti la moto si fosse trovata a maggiore distanza dal veicolo intenzionato a svoltare, e se quest'ultimo avesse intrapreso la manovra con la convinzione di poterla tempestivamente esaurire prima del sopraggiungere della moto, l'impatto sarebbe avvenuto con la porzione (anteriore) destra del veicolo svoltante a sinistra, e non sinistra (segno del pagina 10 di 24 fatto che il veicolo in fase di svolta avesse già guadagnato ampia porzione della corsia opposta).
Tutto ciò evidenziato, è evidente allora che la condotta tenuta da , consistita CP_2
nell'intraprendere una manovra di svolta in immediata prossimità del motociclo che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto, e che non poteva non essere visto anche a causa della forte luce immediatamente percepibile, invadendo la corsia opposta ove il motociclo legittimamente si trovava, impattando immediatamente con la parte anteriore sinistra del veicolo, si pone come a tal punto contraria rispetto alle norme di circolazione da assorbire ogni efficacia eziologica nella causazione del sinistro, vincendo la presunzione dell'art. 2054 cc.
A fronte di ciò, è del tutto irrilevante che il veicolo avesse o meno l'indicatore di direzione azionato, non potendo la circostanza giustificare in alcun modo l'improvvida manovra comunque intrapresa dall'odierna convenuta.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “Nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di
guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata
in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto
tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta
presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del
collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento
dell'altro conducente” (Cass. Ord. n. 13672 del 21/05/2019).
Con maggiore chiarezza, si è altresì precisato che “l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a
carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari
corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro
conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui
pagina 11 di 24 condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può
essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire
la causa esclusiva del sinistro. Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a
ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all'art.
2054, comma 2, c.c., quando, alternativamente: (a) uno dei conducenti provi sia di avere
rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza;
sia che l'altrui condotta
scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
(b) uno dei conducenti provi che la condotta
di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro,
in virtù della massima d'esperienza res ipsa loquitur” (Cass. n. 20618 del 14/10/2015).
***
Ciò detto relativamente all'an, si deve valutare il quantum risarcitorio preteso dal ricorrente.
Le risultanze della consulenza medico-legale a firma dr. depositata in data Per_3
13.5.2024 sono fatte proprie dal giudicante, avendo il Consulente adeguatamente risposto al quesito e motivato le prese conclusioni, anche in replica alle osservazioni dei ctp.
Per quanto in questa sede rilevante, si è dunque accertato in sede tecnica che l'attore ha riportato “frattura 3° medio-prossimale diafisi femore sn + lussazione spalla dx con associata frattura ingranata della testa omerale. Frattura dell'estremo distale della clavicola sn + frattura composta della I costa sinistra” e “come conseguenza diretta del
sinistro stradale si è constatato: - al rachide cervicale: in asse, conservata la fisiologica
lordosi, modesta contrattura della muscolatura paravertebrale e cucullare con dolenzia
alle manipolazioni, maggiore a sinistra;
lieve dolenzia alla digitopressione del punto di
emergenza del nervo di Arnold, lieve spinalgia pressoria di C3 e percussoria di C3-C6 con
movimenti (attivi e passivi) articolari del capo sul collo limitati antalgicamente di un
quarto; - all'arto superiore destro: ipotrofia del muscolo pettorale rispetto al
pagina 12 di 24 controlaterale, scapola appianata, ipomiotrofia, abduzione possibile sino a 100°,
elevazione possibile sino a 90° e manovra mano-dorso possibile sino al gluteo superiore
sinistro; all'arto inferiore sinistro: sul terzo prossimale della faccia laterale della coscia
cicatrice chirurgica bianco-rosata, con esiti di punti di sutura, lunga cm 13 e larga cm 0.8,
piana e indolente alla pressione digitale e l di sotto di detta cicatrice, altre due cicatrici
con analoghe caratteristiche, di lunghezza di cm 1,8 e cm 2,2, piane e indolenti alla
digitopressione; movimenti articolari (passivi) dell'articolazione coxo-femorale accusati
dolorosi nei gradi estremi;
accosciamento completo con rialzo difficoltoso con necessità di
appoggio”.
Il Consulente ha quantificato le conseguenze lesive, rilevanti in questa sede in ragione del
petitum, in questi termini:
“Nell'ambito del danno biologico si quantifica un danno pari alla riduzione della validità
psicosomatica del 30 % (trenta per cento). E' conseguito un periodo di malattia e
convalescenza (danno biologico temporaneo) così suddiviso: giorni 40 al 100%, giorni 60
al 75%, giorni 50 al 50%.
[…] le menomazioni rilevate e descritte determinano una forte limitazione al punto che
giustificano la decisione di questi [cioè, del Moda] di abbondare tali attività [ossia, attività
di motocross, sci e go-kart]”.
Ai fini della liquidazione del danno, stante l'entità della lesione (30% di invalidità permanente), va fatta applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di
Milano (da ultimo aggiornate al 2024), che secondo la Suprema Corte (Cass.
7.6.2011 n.
12408) costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da pagina 13 di 24 richiedere motivate variazioni in aumento o in diminuzione, idoneo a garantire altresì una uniformità di trattamento, in materia, sull'intero territorio nazionale.
Il menzionato criterio di liquidazione è caratterizzato, come noto, dall'utilizzo di un c.d.
punto variabile: al singolo punto di invalidità viene infatti attribuito un preciso valore monetario, non costante ma variabile in funzione dello stesso grado di invalidità, in modo da risultare maggiore al crescere del grado di invalidità permanente residuato dalle lesioni all'integrità psico-fisica del soggetto.
Il risarcimento dovuto, pertanto, si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuato nella vittima per la somma di denaro rappresentativa del singolo punto di invalidità connotante la vicenda, nonché per un coefficiente di demoltiplicazione determinato in funzione dell'età del danneggiato, onde quantificare la riparazione anche in funzione dell'età più o meno avanzata della vittima.
È altrettanto noto che il danno biologico risarcibile è l'insieme delle ripercussioni negative che la lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto ha provocato sulla vita concreta di quest'ultimo, e dunque delle privazioni che la vittima dovrà subire nella propria vita quotidiana, lavorativa - infatti, “la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute” (Cass. 10.11.2020 n. 25164)
- e sociale, cosicchè il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico-legale esprime normalmente la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima (così Cass.
7.11.2014 n. 23778).
Diversamente, non sono conglobabili nel danno dinamico-relazionale tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore o dal c.d. danno morale (Cass. 27.3.2018 ord. n. 7513).
pagina 14 di 24 Le tabelle di Milano, a seguito del fondamentale intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione nel novembre 2008, e delle precisazioni contenute nelle c.d. sentenze di San
Martino del 11.11.2019, sono state strutturate in modo tale da distinguere, nell'unitario valore monetario attribuito al “punto”, la quota di danno dinamico-relazionale (o biologico) da quella di danno c.d. morale.
Posta l'acquisita distinzione - concettuale, ontologica, e quindi necessariamente giuridica -
tra (i) danno biologico o dinamico-relazionale, (ii) personalizzazione della liquidazione per l'incidenza di specifiche e non ordinarie conseguenze pregiudizievoli sulla vita relazionale della singola persona lesa, e (iii) danno morale o da sofferenza interiore, privo di base organica, la Cassazione ha infatti affermato che “nel procedere alla liquidazione del danno
alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno
dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il
quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la
liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono […] all'indicazione di un
valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci
di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente
morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata
dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi
indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di [distinto] positivo accertamento [anche] dei presupposti per la cd.
personalizzazione del danno, procedere all'aumento [percentuale] del valore del solo
danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3,
pagina 15 di 24 dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in
tabella” (Cass. 10.11.2020 n. 25164).
Per quanto attiene, nello specifico, all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, “un attendibile criterio logico-presuntivo è quello della
corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione
rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione
della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di
un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa
dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (ancora Cass.
10.11.2020 n. 25164).
Ebbene, facendo applicazione dei principi esposti nel caso di specie, risulta provato in giudizio che a seguito del sinistro l'attore abbia subìto un danno da invalidità Parte_1
permanente e temporanea, e che lo stesso meriti di essere liquidato, a fini risarcitori,
applicando le tabelle di Milano ed il valore di punto ivi stabilito per la componente di danno biologico.
Non può essere negato neppure il risarcimento del danno morale, o danno da sofferenza,
che il sopra richiamato criterio logico-presuntivo di corrispondenza con l'entità della lesione patìta impone di ritenere provato nel caso di specie, considerando la natura delle lesioni (anche permanenti) subìte, l'entità delle stesse (che pur avendo interessato un distretto limitato del corpo hanno comportato una lesione alla integrità complessiva stimata nella misura del 30%), e le caratteristiche personali (età) e lavorative della parte, che hanno contribuito ad aggravare la percezione delle conseguenze di danno e dunque del relativo patimento.
L'attore ha chiesto una congrua personalizzazione del danno da liquidare, in ragione delle conseguenze pregiudizievoli che il sinistro ha avuto nella sua vita di relazione.
pagina 16 di 24 La domanda va accolta, perché è stata fornita prova adeguata di circostanze anomale,
peculiari, eccezionali, specifiche, che sole, secondo la giurisprudenza di legittimità (oltre a quella già richiamata supra, si v. da ultimo Cass. Ord. n. 31681 del 09/12/2024; Cass. Ord.
n. 5984 del 06/03/2025) possono essere valorizzate - qualora abbiano comportato un quid
pluris di compromissione della vita dinamico-relazionale della vittima, oltre a quella che già “normalmente” deriva dalla invalidità patìta, per quanto grave essa sia - in sede di personalizzazione.
Sin dall'atto introduttivo il ha allegato di aver dovuto interrompere, a causa dei Pt_1
postumi del sinistro, lo svolgimento di attività di svago quali attività di motocross, sci e go-
kart, prima del sinistro regolarmente praticate, con amici e conoscenti, nello svolgimento della propria vita di relazione.
Sia il fatto dello svolgimento di queste varie attività di svago prima del sinistro con regolarità da parte dell'attore, sia il fatto di averle poi interrotte dopo il sinistro, ha trovato conferma nelle concordi dichiarazioni rese sul punto dai testi Testimone_2 Per_2
e , escussi all'udienza del 24.1.2024, che ciò hanno dichiarato per
[...] Testimone_3
avervi direttamente assistito o partecipato con l'attore stesso.
Lo stesso Consulente d'ufficio ha confermato che “le menomazioni rilevate e descritte determinano una forte limitazione al punto che giustificano la decisione di questi di abbondare tali attività”.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione, il valore del punto base applicando le tabelle di
Milano in favore dell'attore, che all'epoca del sinistro aveva 40 anni, può essere determinato nella somma di € 5.007,10 per la componente di danno biologico, di €
2.303,27 per la componente di danno morale, per un valore complessivo del punto di €
7.310,37.
pagina 17 di 24 Moltiplicando il punto per i coefficienti tabellari, il dovuto per l'integrale risarcimento del danno da invalidità permanente (biologico + morale) risulta pari ad € 176.545,00 (di cui €
120.921,00 per il biologico e il resto per l'incremento da sofferenza).
Ai fini della personalizzazione, la pluralità di attività svolte dall'attore, che hanno dovuto essere interrotte a seguito del sinistro, e dunque l'impatto peggiorativo notevole che il sinistro ha avuto nella vita di relazione dell'attore, giustifica l'incremento del valore riconosciuto per il danno biologico in misura pari al 25%, e cioè in misura pari ad €
30.230,00, che sommati ad € 176.545,00 portano il totale risarcitorio dovuto alla somma di
€ 206.775,25 in moneta attuale.
Ai fini del calcolo del risarcimento dovuto per l'invalidità temporanea, invece, va determinato il valore del punto base o diaria, che per le tabelle di Milano è pari ad €
115/die (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico-relazionale e € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), incrementabile fino al 50%.
Considerando il grado medio elevato delle sofferenze patìte durante il decorso della malattia, è congruo muovere dal valore base di € 115/die incrementando la seconda componente, da sofferenza soggettiva, in misura del 25% arrotondata per eccesso (e dunque di € 8,00).
Moltiplicando il valore ottenuto (€ 123,00/die) per 40 giorni di invalidità temporanea al
100%, 60 giorni di invalidità temporanea al 75%, 50 giorni di invalidità temporanea al
50%, si ottiene la somma complessiva di € 13.530,00 in moneta attuale.
ha infine allegato di aver inoltre subìto un danno patrimoniale, sotto forma di Parte_1
danno emergente, pari alle spese mediche sostenute a causa del sinistro.
Anche tale somma va riconosciuta, se congrua rispetto ai postumi del sinistro e nei limiti in cui risulti documentato l'esborso, e quindi per € 7.425,50. Non va riconosciuto invece il risarcimento del danno emergente allegato in relazione ai due preventivi del 9.9.2021 e pagina 18 di 24 16.11.2021, poiché non risulta provato il pagamento, e dunque l'esborso configurante il danno emergente allegato e chiesto in via risarcitoria.
Non è pertinente il richiamo di parte attrice a Cass. Ord. n. 30289 del 20/11/2019, poiché
riferita non alle voci di danno emergente richieste in via risarcitoria, ma alle spese giudiziali ed in particolare a quelle per la consulenza tecnica di parte, su cui v. infra.
Da quanto esposto consegue che all'attore va riconosciuto il diritto di ottenere, Parte_1
a titolo risarcitorio, le somme di € 220.305,25 (€ 206.775,25 + € 13.530,00) a titolo di danno non patrimoniale e di € 7.425,50 a titolo di danno patrimoniale, quantificate in base alle tabelle come da ultimo aggiornate il 4.6.2024 (www.tribunale-milano.giustizia.it).
Sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, spettano, secondo i principi generali, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo.
Quanto invece alle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
“va premesso che nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la
somma spettante deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento
dell'illecito sino al momento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata in
moneta attuale;
al creditore spetta inoltre il risarcimento del danno derivante dal ritardo
nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che
da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione
degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice ed
eventualmente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. U 17/02/1995, n. 1712;
successivamente v., in particolare, Cass. 18/07/2011, n. 15709 e Cass. 17/09/2015, n.
18243). Dal momento della liquidazione giudiziale (momento in cui, con la pubblicazione
della sentenza, l'obbligazione si converte in debito di valuta) non è più dovuta la
rivalutazione monetaria, ma trova applicazione l'art. 1224, primo comma, c.c., sicché sulla
somma ormai definitivamente liquidata, non più soggetta a rivalutazione, spettano gli
pagina 19 di 24 interessi moratori (di norma al tasso legale) sino al momento dell'effettivo pagamento. (…)
Ciò premesso, nell'ipotesi in cui tra il momento dell'illecito e il momento della liquidazione
definitiva il creditore riceva degli acconti, lo scomputo di tali acconti dalla somma
complessivamente spettante deve avvenire tenendo conto del surrichiamato fondamento
del diritto alla corresponsione degli interessi compensativi. Questo diritto - si è detto -
trova fondamento non già nell'operatività di una regola di cumulo automatico tra
rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad es., nei crediti di lavoro: art.
429, ult. comma, c.p.c.) ma nell'esigenza di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro
cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non avere
potuto disporre tempestivamente della somma medesima e di non averla potuta dunque
impiegare in maniera remunerativa. La liquidazione di questo danno, con riguardo al
periodo compreso tra l'evento dannoso e la ricezione dell'acconto, deve dunque avvenire
mediante la corresponsione degli interessi sull'intero capitale, dovendo gli stessi
compensare il mancato godimento delle utilità ricavabili dal tempestivo investimento
dell'intera somma dovuta. Invece, con riguardo al periodo compreso tra il pagamento
dell'acconto e la liquidazione definitiva, poiché il pregiudizio da lucro cessante si riduce al
mancato godimento delle utilità derivanti dall'impiego remunerativo del capitale residuo,
la corresponsione degli interessi compensativi deve avvenire, non sull'intera somma
spettante a titolo di risarcimento, ma sulla somma che residua una volta detratto l'acconto
versato e debitamente rivalutato. (…) I rilievi che precedono consentono di affermare -
ribadendo principi già ripetutamente espressi da questa Corte (Cass.19/03/2014, n. 6347;
Cass. 20/04/2017, n. 9950) - che l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla
somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta,
deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il
credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli
pagina 20 di 24 alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c)
in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che
può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo
intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al
quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra
quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi
vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato) (si v.
Cass. n. 25817 del 31/10/2017; cfr. anche, con chiarezza, Cass. Ord. n. 1637 del
24/1/2020).
Facendo applicazione di questi principi nel caso di specie, è anzitutto pacifico che l'attore abbia ricevuto dalla assicurazione convenuta l'acconto di € 57.608,32 in data 21.12.2021.
Il credito risarcitorio e gli acconti vanno dunque resi omogenei, rivalutandoli alla data odierna in base all'indice FOI calcolato dall'Istat (Cass. Ord. n. 1637 del 24/1/2020, cit.),
applicato sul capitale liquidato dal 4.6.2024 (data dell'ultima “attualizzazione” della moneta utilizzata per la sua aestimatio) ad oggi, e sull'acconto dalla data del pagamento
(21.12.2021) ad oggi: il capitale rivalutato ammonta ad € 223.830,13; la somma dell'acconto rivalutata ammonta ad € 65.846,31.
Sottraendo l'acconto dal credito si ottiene la somma di € 157.983,82.
Il calcolo degli interessi compensativi va effettuato applicando il tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc - avuto riguardo, oltre che all'entità del credito, alla circostanza che l'attore non ha né allegato né provato specifiche modalità di impiego remunerativo della somma,
ove la stessa fosse stata da lui tempestivamente ricevuta (Cass. n. 25817 del 31/10/2017
cit.) - sull'intero capitale di € 223.830,13 dal sinistro all'acconto (14.7.2020 – 21.12.2021);
sulla somma di € 157.983,82 (capitale - acconto rivalutato) dal 21.12.2021 alla data di deposito di questa sentenza.
pagina 21 di 24 Il rapporto di garanzia non è oggetto di contestazione, per cui va accolta la domanda di manleva formulata in subordine dalla convenuta nei confronti della CP_2 CP_1
[...]
***
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori medi del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 e 260.000. Gravano sulle convenute soccombenti anche le spese di
CTU già liquidate in atti e le spese di CTP di parte attrice, in relazione alle quali si rammenta che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di
allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di
vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”
(Cass. Sez. 3, 15/10/2024, n. 26729) e che, quali spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare, sono dovute non solo se effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche se “dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della
condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass. Sez. 6,
20/11/2019, n. 30289).
Tuttavia, il confronto tra quelle pretese dalla parte attrice (€ 3.000 oltre accessori: doc. 13 prodotto con la comparsa conclusionale) e quelle liquidate al Ctu (€ 800,00 oltre accessori:
ordinanza 25.11.2023), rivela una eccessività e superfluità delle prime, che vanno opportunamente ridotte alla somma complessiva e forfetaria di € 1.000,00.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
pagina 22 di 24 1. condanna le convenute e in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a pagare all'attore gli Parte_1
importi, come determinati in motivazione:
a) di € 157.983,82, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge di cui all'art. 1284 co. 1 cc dalla data di deposito di questa sentenza al saldo;
b) gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc anno per anno vigente sulla somma di € 223.830,13 dal sinistro all'acconto (14.7.2020 –
21.12.2021), e sulla somma di € 157.983,82 (capitale - acconto rivalutato) dal
21.12.2021 alla data di deposito di questa sentenza;
c) di € 7.425,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo;
2. condanna le convenute e in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a rifondere all'attore le Parte_1
spese di lite, che liquida in € 786,00 per anticipazioni ed in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, e delle spese di CTP per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi al tasso di legge di cui all'art. 1284 co. 1 cc dalla data di deposito di questa sentenza al saldo;
3. pone definitivamente a carico delle convenute e CP_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, le spese di CTU;
[...]
4. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
manlevare e tenere indenne la convenuta rispetto a quanto CP_2
quest'ultima verserà all'attore in esecuzione dei capi che precedono.
pagina 23 di 24 Così deciso in Rovigo, 10 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 24 di 24
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1471/2022 R.G. e promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
- attore -
con il patrocinio degli avv.ti LAVEZZO LUCA e MACINA DIEGO
contro
(C.F. ), in persona del l.r., Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta -
con il patrocinio degli avv.ti MAGGINI FEDERICO e Controparte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. FERRARI MIRCA,
Conclusioni di parte attrice:
come da note di udienza del 20.1.2025;
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
come da note di udienza del 20.1.2025;
Conclusioni di parte convenuta CP_2
come da note di udienza del 20.1.2025.
pagina 1 di 24 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
è rimasto vittima di un sinistro stradale verificatosi in data 14.7.2020 alle ore Parte_1
22.05 circa.
Mentre transitava lungo via Del Sambuco nel Comune di Porto Viro (RO) alla guida del suo motociclo Honda tg. BX98510, giunto in prossimità dell'intersezione con via Piave,
impattava contro l'autovettura Fiat 500 tg. EH497RC condotta da che, CP_2
omettendo di dargli la precedenza, intraprendeva la manovra di svolta verso la propria sinistra, per immettersi proprio nella via Piave.
Il presente giudizio scaturisce dal sinistro appena descritto.
Il ha convenuto in giudizio la e la di lei compagnia di assicurazione per la Pt_1 CP_2
RCA, , affermando l'esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1
nella causazione del sinistro, e chiedendo il risarcimento di tutti i danni patìti, che ha complessivamente quantificato nella somma di € 202.122,45, già detratto l'acconto che ha dichiarato di aver ricevuto, ante causam, proprio da . Controparte_1
Nello specifico, ha dedotto di aver subìto un danno biologico temporaneo e permanente, di aver diritto alla c.d. personalizzazione del risarcimento in ragione del fatto che il sinistro gli avrebbe “impedito di frequentare le amicizie abituali con le quali condivideva la
passione per le corse in pista con le auto, le competizioni di enduro, l'attività sciistica e le
manifestazioni con i motoveicoli storici denominati “Vespa”” (citazione, pag. 4), e di aver sostenuto spese mediche per € 13.643,00, meritevoli di essergli rimborsate.
Si sono costituite entrambe le parti convenute.
ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della CP_2
negoziazione assistita obbligatoria.
Ha chiesto il rigetto della domanda, allegando la responsabilità concorrente dell'attore nella causazione del sinistro (ex artt. 2054 e 1227 c.c.), che emergerebbe dal fatto (i) che lo pagina 2 di 24 scontro è avvenuto in prossimità della linea di mezzeria stradale, indice del fatto che il stava transitando in prossimità della stessa (e non sul lato destro della carreggiata), Pt_1
così violando l'art. 143 del Codice della strada;
(ii) che il motociclo si trovava, al momento dello scontro, “in fase di accelerazione”, “in impennata”, e procedeva quindi a velocità
superiore rispetto a quella consentita;
(iii) che le dichiarazioni rilasciate dal terzo
[...]
, richiamate dall'attore nel proprio atto di citazione, sarebbero diverse tra loro, e Per_1
inverosimilmente più dettagliate quelle rilasciate a maggiore distanza di tempo dal sinistro;
(iv) che la non è stata sanzionata dai Carabinieri intervenuti per omissione di CP_2
precedenza, ma solo per non aver usato prudenza al fine di evitare il sinistro.
Ha contestato la quantificazione del danno operata dall'attore, ritenendo satisfattivo l'acconto già da costui percepito. In subordine, per l'ipotesi di condanna al risarcimento di danni ulteriori, ha chiesto di essere manlevata dall'assicurazione.
si è costituita e, pur dando conto del pagamento disposto in favore Controparte_1
dell'attore per la somma di € 57.608,32, ha chiesto venisse accertata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, poiché (i) l'urto sarebbe avvenuto Pt_1
quando la aveva oltrepassato non interamente, bensì solo parzialmente, la linea di CP_2
mezzeria, invadendo la corsia opposta lungo la quale transitava il (ii) l'attore Pt_1
circolava in prossimità della linea di mezzeria, violando l'art. 143 del Codice della strada;
(iii) l'attore intraprendeva una vietata manovra di sorpasso di una bicicletta che transitava lungo il suo stesso senso di marcia, perché in prossimità dell'intersezione con via Piave;
(iv) egli viaggiava a velocità “tutt'altro che moderata, considerata la grossa cilindrata della motocicletta e che era in fase di accelerazione” (comparsa di costituzione, pag. 5).
In subordine, ha dedotto il concorso di responsabilità in capo all'attore nella misura del
50%, ritenendo non vinta la presunzione di cui all'art. 2054 cc.
pagina 3 di 24 Ha quindi concluso in questi termini: “- in via principale, accertare e dichiarare la colpa
esclusiva di nella causazione del sinistro stradale per cui è causa e, per Parte_1
l'effetto, respingere la domanda.
- in via subordinata, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto, sia in
punto di an che di quantum.
- in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di ritenuta responsabilità della Sig.ra
accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1227 e/o 2054, II co., c.c. un concorso CP_2
di colpa in capo all'attore pari almeno al 50%, dichiarando comunque soddisfatta ogni
pretesa risarcitoria alla luce del già avvenuto pagamento della cifra di euro 57.608,32 e,
per l'effetto, rigettare la domanda,
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Soddisfatta la condizione di procedibilità (cfr. verbali di udienza del 23.11.2022 e
13.3.2023), assegnati alle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 cpc, la causa è stata istruita (ordinanza del 25.11.2023, il cui contenuto è qui integralmente richiamato)
raccogliendo le testimonianze di , Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
e (udienza del 24.1.2024) e disponendo apposita ctu Persona_2 Testimone_3
medico-legale, affidata al dr. che ha depositato il proprio elaborato in data Persona_3
13.5.2024.
Tentata senza esito la conciliazione della lite (ordinanza del 16.7.2024, qui parimenti richiamata, e verbale di udienza del 18.9.2024), la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 21.1.2025, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali.
***
Le domande dell'attore sono fondate nei limiti che si espongono.
pagina 4 di 24 Circa l'an del diritto invocato dall'attore, e con specifico riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, va ovviamente fatta applicazione della regola di diritto stabilita dall'art. 2054 co. 1 c.c. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova
di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”), verificando su chi gravi la responsabilità del sinistro occorso e se, ed in quale misura, la condotta del danneggiato abbia manifestato rilevanza nella causazione del sinistro (e quindi del danno), ai sensi e per gli effetti della norma dettata dall'art. 1227 co. 1 c.c. (“Se il fatto colposo del creditore ha
concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”), espressamente eccepito dalla parte convenuta.
L'istruttoria svolta consente di affermare la esclusiva responsabilità della convenuta CP_2
nella causazione del sinistro, e di escludere invece l'operatività della presunzione
[...]
di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 cc.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri intervenuti sul posto (doc. 2
attoreo) si desumono una serie di circostanze utili alla ricostruzione della dinamica, che non sono peraltro state oggetto di contestazione tra le parti:
- i Carabinieri sono interventi circa 5 minuti dopo il sinistro ed hanno potuto riscontrare la posizione dei mezzi e dei soggetti coinvolti come direttamente conseguenti al sinistro, senza modifiche intervenute medio tempore;
- il sinistro è avvenuto su tratto di strada adeguatamente illuminato, su fondo asfaltato ed asciutto, in condizioni meteorologiche serene e con buona visibilità, alle ore 22.05
del 14 luglio;
si desume da quest'ultima notazione che il sinistro è avvenuto quando, com'è noto per il periodo di piena estate, il tramonto del sole è concluso da pochi minuti, e dunque in condizioni di oscurità non ancora fitta;
pagina 5 di 24 - l'automobile condotta dalla ha manifestato danni concentrati sul paraurti, sul CP_2
faro e sullo pneumatico anteriori del solo lato sinistro, cioè quello del guidatore;
- lo scontro è avvenuto all'interno della corsia di marcia opposta a quella percorsa dalla e dunque all'interno della corsia percorsa dal più nello specifico, il CP_2 Pt_1
punto di scontro e i rilievi planimetrici sono quelli così schematizzati dai Carabinieri
(doc. 2 di parte attrice, pag. 21/34, e doc. 4 di parte convenuta):
laddove il punto di scontro è indicato con il punto “5”.
unico testimone oculare dello scontro, è stato escusso come teste Parte_2
all'udienza del 24.1.2024, ed ha dichiarato in quella sede: “abito vicino al luogo in cui si è
verificato il sinistro;
confermo quanto indicato nei capitoli;
ero in bicicletta e sono stato
superato dall'attore in moto, non ricordo modello e targa, e mi trovavo a circa 20-30
pagina 6 di 24 metri dall'incrocio tra via del Sambuco e via Piave;
per quanto ho visto io, la moto non era impennata né ha impennato […] ricordo la fiat 500 di colore scuro in direzione opposta;
ho assistito allo scontro;
non ricordo che la fiat 500 avesse l'indicatore di
direzione azionato, non ho visto frecce accese;
non mi pare che la moto, dopo avermi
superato, viaggiasse in prossimità della linea di mezzeria, mi pare viaggiasse
normalmente all'interno corsia di marcia”.
Ora, la testimonianza del riguardo al quale nel processo non è stato versato alcun Parte_2
elemento che valga a comprometterne l'attendibilità od a svelarne un interesse di fatto ad un determinato esito della lite, è stata oggetto di acute critiche da parte delle convenute:
ne ha denunciato l'inattendibilità perché egli avrebbe rilasciato dichiarazioni CP_2
più dettagliate all'attore (doc. 1 di quest'ultimo) rispetto a quelle rilasciate ai Carabinieri
dopo essere stato appositamente convocato per essere sentito quale informatore (doc. 2
parte attrice, pag. 19/34); ha depositato in data 19.9.2024 l'atto di Controparte_1
denuncia-querela sporta nei confronti del per il reato di falsa testimonianza, già Parte_2
depositato presso la Procura della Repubblica di Rovigo, incentrato sulla ritenuta falsità
della testimonianza nella parte in cui il teste ha riferito “non ricordo che la fiat 500 avesse
l'indicatore di direzione azionato, non ho visto frecce accese”.
Ebbene, la dichiarazione resa dal e prodotta quale doc. 1 da parte attrice ha un Parte_2
rilievo probatorio in questa sede annullato dal fatto di essere stato sentito come teste nel processo, ed è pertanto alle sue dichiarazioni rese sotto giuramento a verbale di udienza
24.1.2024 che va in questa prestata attenzione.
La tesi per cui un teste risulti inattendibile ogniqualvolta, sentito in più occasioni in relazione al medesimo fatto, riferisca nelle occasioni successive alla prima circostanze ulteriori (ma non contrastanti) rispetto a quelle precedentemente rese, è tesi evidentemente insostenibile in diritto.
pagina 7 di 24 Esclusa la intima contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal ai Carabinieri in Parte_2
data 6.8.2020 ed a verbale di udienza 24.1.2024, non vi è ragione per ritenerlo inattendibile per il solo fatto che nel processo, a fronte delle contestazioni delle convenute, abbia riferito sulla presenza o meno dell'indicatore di freccia azionato da parte di , e CP_2
altrettanto non abbia fatto avanti ai Carabinieri, non risultando a verbale di SIT che alcuna domanda a tal proposito gli sia stata formulata in quella occasione.
La denuncia-querela sporta dalla convenuta si fonda Controparte_1
sull'allegazione per cui la falsità emergerebbe manifestamente dal contrasto delle dichiarazioni del con quelle rese in questo giudizio dalla teste , Parte_2 Testimone_1
trasportata sul veicolo condotto dalla la quale alla medesima udienza del CP_2
24.1.2024 ha dichiarato: “ero passeggera trasportata nella fiat 500 condotta da CP_2
ho assistito allo scontro;
ricordo che noi eravamo ferme al centro della strada
[...]
con la freccia inserita, ricordo il rumore della freccia;
ricordo di aver visto prima dello
scontro una luce abbagliante rivolta verso l'alto, ma non ricordo di aver identificato una motocicletta o altro veicolo cui ricondurre questa luce, dopodichè c'è stato il botto e solo allora mi sono resa conto della moto;
siamo subito scese a prestare soccorso”, precisando anche, a domanda, “mi ricordo del rumore della freccia perché la radio non era accesa,
eravamo fermi, e dunque è inevitabile che si sentano i rumori”.
Ora, va detto che, ai fini della presente decisione, la circostanza di fatto per cui CP_2
avesse azionato l'indicatore di direzione nell'approssimarsi a svoltare in via Piave
[...]
(i) non è stata affatto provata, dovendosi prendere atto di dichiarazioni opposte rese dai due testi escussi (gli unici indicati dalle parti), e dunque dell'impossibilità, in assenza di elementi che valgano a comprometterne aliunde l'attendibilità (risulta evidente, infatti, che il ragionamento che muove la denuncia-querela sporta da Parte_3
potrebbe, mutatis mutandis, rivolgersi specularmente contro le dichirazioni della teste pagina 8 di 24 ), di attribuire sul punto prevalenza ad alcuna delle dichiarazioni;
(ii) si palesa Tes_1
come sostanzialmente irrilevante.
È evidente che lo scontro sia avvenuto interamente all'interno della corsia di marcia percorsa legittimamente dall'odierno attore. Durante il suo tragitto, ha CP_2
indebitamente intrapreso la manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia di marcia opposta nonostante questa non fosse libera da veicoli, e perciò colpendo il motociclo condotto dall'attore.
Il punto d'urto, che emerge dai rilievi dei carabinieri e trova conferma dall'esame della posizione dei mezzi ritratta nelle foto di cui al doc. 10 di parte attrice, rivela bensì la circostanza per cui l'attore non si trovasse in prossimità del lato destro della carreggiata,
ma nella metà prossima alla linea di mezzeria.
Nel processo è emerso però che egli avesse appena intrapreso una manovra di sorpasso della bicicletta condotta dal manovra esauritasi all'interno della propria corsia di Parte_2
marcia e pertanto consentita dall'art. 148 co. 12 lett. c) del Codice della Strada (“E' vietato
il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
[…] c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”), cosicchè non è fondata la difesa per cui sarebbe a lui imputabile la violazione dell'art. 143
CdS.
L'allegazione per cui il motociclo condotto dall'attore si trovasse “in impennata”, ovvero che procedesse a velocità superiore rispetto a quella consentita, non è stata minimamente provata dalle convenute (né le convenute hanno allegato tempestivamente quale fosse la velocità massima consentita e quale quella, superiore, tenuta dall'attore).
Non sono utili né dirimenti, a tal fine, le dichiarazioni della teste , che ha Tes_1
affermato “di aver visto prima dello scontro una luce abbagliante rivolta verso l'alto”,
pagina 9 di 24 perché non provano alcunchè di rilevante ai fini dell'attribuzione all'attore di una corresponsabilità nella causazione del sinistro, dal momento che la piena visibilità di una luce intensa (“abbagliante”, nella valutazione soggettiva della teste) avrebbe semmai dovuto indurre la conducente dell'automobile a non intraprendere alcuna manovra di svolta invadendo la corsia opposta pur vedendo nel senso opposto una luce avanzare.
Né lo sono le dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri da (doc. 2 di parte Persona_4
attrice, pag. 18/34), che non è stato sentito come teste in questa sede perché le istanze istruttorie di parte non erano volte a provare alcunchè di ulteriore o diverso da quanto risultante da tali incontestate dichiarazioni. Egli non ha assistito allo scontro, per cui nulla ha potuto riferire sulla dinamica del sinistro, ma ha riferito di aver udito il “rumore di una moto che accelerava”: in disparte il fatto evidente che si tratta di una pura valutazione del teste, quand'anche si ritenesse provato che la moto viaggiasse in fase di accelerazione, in difetto di prova che a ciò conseguisse il superamento del limite di velocità da osservare in quella situazione la circostanza è del tutto irrilevante.
Né, pare evidente, può ritenersi spendibile la presunzione suggerita dalla compagnia di assicurazione, per cui essendo la moto “di grossa cilindrata”, ciò dovrebbe provare che la velocità tenuta fosse in quel momento “eccessiva”.
Da ultimo, vale ricordare che i danni subiti dalla vettura della convenuta sono stati CP_2
limitati alla parte anteriore sinistra del veicolo: ne discende logicamente che l'impatto è avvenuto con la parte anteriore sinistra del veicolo, e che pertanto l'impatto è avvenuto perché la ha intrapreso la manovra di svolta in prossimità del sopraggiungere della CP_2
moto; se infatti la moto si fosse trovata a maggiore distanza dal veicolo intenzionato a svoltare, e se quest'ultimo avesse intrapreso la manovra con la convinzione di poterla tempestivamente esaurire prima del sopraggiungere della moto, l'impatto sarebbe avvenuto con la porzione (anteriore) destra del veicolo svoltante a sinistra, e non sinistra (segno del pagina 10 di 24 fatto che il veicolo in fase di svolta avesse già guadagnato ampia porzione della corsia opposta).
Tutto ciò evidenziato, è evidente allora che la condotta tenuta da , consistita CP_2
nell'intraprendere una manovra di svolta in immediata prossimità del motociclo che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto, e che non poteva non essere visto anche a causa della forte luce immediatamente percepibile, invadendo la corsia opposta ove il motociclo legittimamente si trovava, impattando immediatamente con la parte anteriore sinistra del veicolo, si pone come a tal punto contraria rispetto alle norme di circolazione da assorbire ogni efficacia eziologica nella causazione del sinistro, vincendo la presunzione dell'art. 2054 cc.
A fronte di ciò, è del tutto irrilevante che il veicolo avesse o meno l'indicatore di direzione azionato, non potendo la circostanza giustificare in alcun modo l'improvvida manovra comunque intrapresa dall'odierna convenuta.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “Nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di
guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata
in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto
tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta
presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del
collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento
dell'altro conducente” (Cass. Ord. n. 13672 del 21/05/2019).
Con maggiore chiarezza, si è altresì precisato che “l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a
carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari
corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro
conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui
pagina 11 di 24 condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può
essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire
la causa esclusiva del sinistro. Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a
ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all'art.
2054, comma 2, c.c., quando, alternativamente: (a) uno dei conducenti provi sia di avere
rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza;
sia che l'altrui condotta
scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
(b) uno dei conducenti provi che la condotta
di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro,
in virtù della massima d'esperienza res ipsa loquitur” (Cass. n. 20618 del 14/10/2015).
***
Ciò detto relativamente all'an, si deve valutare il quantum risarcitorio preteso dal ricorrente.
Le risultanze della consulenza medico-legale a firma dr. depositata in data Per_3
13.5.2024 sono fatte proprie dal giudicante, avendo il Consulente adeguatamente risposto al quesito e motivato le prese conclusioni, anche in replica alle osservazioni dei ctp.
Per quanto in questa sede rilevante, si è dunque accertato in sede tecnica che l'attore ha riportato “frattura 3° medio-prossimale diafisi femore sn + lussazione spalla dx con associata frattura ingranata della testa omerale. Frattura dell'estremo distale della clavicola sn + frattura composta della I costa sinistra” e “come conseguenza diretta del
sinistro stradale si è constatato: - al rachide cervicale: in asse, conservata la fisiologica
lordosi, modesta contrattura della muscolatura paravertebrale e cucullare con dolenzia
alle manipolazioni, maggiore a sinistra;
lieve dolenzia alla digitopressione del punto di
emergenza del nervo di Arnold, lieve spinalgia pressoria di C3 e percussoria di C3-C6 con
movimenti (attivi e passivi) articolari del capo sul collo limitati antalgicamente di un
quarto; - all'arto superiore destro: ipotrofia del muscolo pettorale rispetto al
pagina 12 di 24 controlaterale, scapola appianata, ipomiotrofia, abduzione possibile sino a 100°,
elevazione possibile sino a 90° e manovra mano-dorso possibile sino al gluteo superiore
sinistro; all'arto inferiore sinistro: sul terzo prossimale della faccia laterale della coscia
cicatrice chirurgica bianco-rosata, con esiti di punti di sutura, lunga cm 13 e larga cm 0.8,
piana e indolente alla pressione digitale e l di sotto di detta cicatrice, altre due cicatrici
con analoghe caratteristiche, di lunghezza di cm 1,8 e cm 2,2, piane e indolenti alla
digitopressione; movimenti articolari (passivi) dell'articolazione coxo-femorale accusati
dolorosi nei gradi estremi;
accosciamento completo con rialzo difficoltoso con necessità di
appoggio”.
Il Consulente ha quantificato le conseguenze lesive, rilevanti in questa sede in ragione del
petitum, in questi termini:
“Nell'ambito del danno biologico si quantifica un danno pari alla riduzione della validità
psicosomatica del 30 % (trenta per cento). E' conseguito un periodo di malattia e
convalescenza (danno biologico temporaneo) così suddiviso: giorni 40 al 100%, giorni 60
al 75%, giorni 50 al 50%.
[…] le menomazioni rilevate e descritte determinano una forte limitazione al punto che
giustificano la decisione di questi [cioè, del Moda] di abbondare tali attività [ossia, attività
di motocross, sci e go-kart]”.
Ai fini della liquidazione del danno, stante l'entità della lesione (30% di invalidità permanente), va fatta applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di
Milano (da ultimo aggiornate al 2024), che secondo la Suprema Corte (Cass.
7.6.2011 n.
12408) costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da pagina 13 di 24 richiedere motivate variazioni in aumento o in diminuzione, idoneo a garantire altresì una uniformità di trattamento, in materia, sull'intero territorio nazionale.
Il menzionato criterio di liquidazione è caratterizzato, come noto, dall'utilizzo di un c.d.
punto variabile: al singolo punto di invalidità viene infatti attribuito un preciso valore monetario, non costante ma variabile in funzione dello stesso grado di invalidità, in modo da risultare maggiore al crescere del grado di invalidità permanente residuato dalle lesioni all'integrità psico-fisica del soggetto.
Il risarcimento dovuto, pertanto, si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuato nella vittima per la somma di denaro rappresentativa del singolo punto di invalidità connotante la vicenda, nonché per un coefficiente di demoltiplicazione determinato in funzione dell'età del danneggiato, onde quantificare la riparazione anche in funzione dell'età più o meno avanzata della vittima.
È altrettanto noto che il danno biologico risarcibile è l'insieme delle ripercussioni negative che la lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto ha provocato sulla vita concreta di quest'ultimo, e dunque delle privazioni che la vittima dovrà subire nella propria vita quotidiana, lavorativa - infatti, “la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute” (Cass. 10.11.2020 n. 25164)
- e sociale, cosicchè il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico-legale esprime normalmente la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima (così Cass.
7.11.2014 n. 23778).
Diversamente, non sono conglobabili nel danno dinamico-relazionale tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore o dal c.d. danno morale (Cass. 27.3.2018 ord. n. 7513).
pagina 14 di 24 Le tabelle di Milano, a seguito del fondamentale intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione nel novembre 2008, e delle precisazioni contenute nelle c.d. sentenze di San
Martino del 11.11.2019, sono state strutturate in modo tale da distinguere, nell'unitario valore monetario attribuito al “punto”, la quota di danno dinamico-relazionale (o biologico) da quella di danno c.d. morale.
Posta l'acquisita distinzione - concettuale, ontologica, e quindi necessariamente giuridica -
tra (i) danno biologico o dinamico-relazionale, (ii) personalizzazione della liquidazione per l'incidenza di specifiche e non ordinarie conseguenze pregiudizievoli sulla vita relazionale della singola persona lesa, e (iii) danno morale o da sofferenza interiore, privo di base organica, la Cassazione ha infatti affermato che “nel procedere alla liquidazione del danno
alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno
dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il
quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la
liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono […] all'indicazione di un
valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci
di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente
morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata
dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi
indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di [distinto] positivo accertamento [anche] dei presupposti per la cd.
personalizzazione del danno, procedere all'aumento [percentuale] del valore del solo
danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3,
pagina 15 di 24 dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in
tabella” (Cass. 10.11.2020 n. 25164).
Per quanto attiene, nello specifico, all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, “un attendibile criterio logico-presuntivo è quello della
corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione
rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione
della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di
un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa
dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (ancora Cass.
10.11.2020 n. 25164).
Ebbene, facendo applicazione dei principi esposti nel caso di specie, risulta provato in giudizio che a seguito del sinistro l'attore abbia subìto un danno da invalidità Parte_1
permanente e temporanea, e che lo stesso meriti di essere liquidato, a fini risarcitori,
applicando le tabelle di Milano ed il valore di punto ivi stabilito per la componente di danno biologico.
Non può essere negato neppure il risarcimento del danno morale, o danno da sofferenza,
che il sopra richiamato criterio logico-presuntivo di corrispondenza con l'entità della lesione patìta impone di ritenere provato nel caso di specie, considerando la natura delle lesioni (anche permanenti) subìte, l'entità delle stesse (che pur avendo interessato un distretto limitato del corpo hanno comportato una lesione alla integrità complessiva stimata nella misura del 30%), e le caratteristiche personali (età) e lavorative della parte, che hanno contribuito ad aggravare la percezione delle conseguenze di danno e dunque del relativo patimento.
L'attore ha chiesto una congrua personalizzazione del danno da liquidare, in ragione delle conseguenze pregiudizievoli che il sinistro ha avuto nella sua vita di relazione.
pagina 16 di 24 La domanda va accolta, perché è stata fornita prova adeguata di circostanze anomale,
peculiari, eccezionali, specifiche, che sole, secondo la giurisprudenza di legittimità (oltre a quella già richiamata supra, si v. da ultimo Cass. Ord. n. 31681 del 09/12/2024; Cass. Ord.
n. 5984 del 06/03/2025) possono essere valorizzate - qualora abbiano comportato un quid
pluris di compromissione della vita dinamico-relazionale della vittima, oltre a quella che già “normalmente” deriva dalla invalidità patìta, per quanto grave essa sia - in sede di personalizzazione.
Sin dall'atto introduttivo il ha allegato di aver dovuto interrompere, a causa dei Pt_1
postumi del sinistro, lo svolgimento di attività di svago quali attività di motocross, sci e go-
kart, prima del sinistro regolarmente praticate, con amici e conoscenti, nello svolgimento della propria vita di relazione.
Sia il fatto dello svolgimento di queste varie attività di svago prima del sinistro con regolarità da parte dell'attore, sia il fatto di averle poi interrotte dopo il sinistro, ha trovato conferma nelle concordi dichiarazioni rese sul punto dai testi Testimone_2 Per_2
e , escussi all'udienza del 24.1.2024, che ciò hanno dichiarato per
[...] Testimone_3
avervi direttamente assistito o partecipato con l'attore stesso.
Lo stesso Consulente d'ufficio ha confermato che “le menomazioni rilevate e descritte determinano una forte limitazione al punto che giustificano la decisione di questi di abbondare tali attività”.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione, il valore del punto base applicando le tabelle di
Milano in favore dell'attore, che all'epoca del sinistro aveva 40 anni, può essere determinato nella somma di € 5.007,10 per la componente di danno biologico, di €
2.303,27 per la componente di danno morale, per un valore complessivo del punto di €
7.310,37.
pagina 17 di 24 Moltiplicando il punto per i coefficienti tabellari, il dovuto per l'integrale risarcimento del danno da invalidità permanente (biologico + morale) risulta pari ad € 176.545,00 (di cui €
120.921,00 per il biologico e il resto per l'incremento da sofferenza).
Ai fini della personalizzazione, la pluralità di attività svolte dall'attore, che hanno dovuto essere interrotte a seguito del sinistro, e dunque l'impatto peggiorativo notevole che il sinistro ha avuto nella vita di relazione dell'attore, giustifica l'incremento del valore riconosciuto per il danno biologico in misura pari al 25%, e cioè in misura pari ad €
30.230,00, che sommati ad € 176.545,00 portano il totale risarcitorio dovuto alla somma di
€ 206.775,25 in moneta attuale.
Ai fini del calcolo del risarcimento dovuto per l'invalidità temporanea, invece, va determinato il valore del punto base o diaria, che per le tabelle di Milano è pari ad €
115/die (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico-relazionale e € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), incrementabile fino al 50%.
Considerando il grado medio elevato delle sofferenze patìte durante il decorso della malattia, è congruo muovere dal valore base di € 115/die incrementando la seconda componente, da sofferenza soggettiva, in misura del 25% arrotondata per eccesso (e dunque di € 8,00).
Moltiplicando il valore ottenuto (€ 123,00/die) per 40 giorni di invalidità temporanea al
100%, 60 giorni di invalidità temporanea al 75%, 50 giorni di invalidità temporanea al
50%, si ottiene la somma complessiva di € 13.530,00 in moneta attuale.
ha infine allegato di aver inoltre subìto un danno patrimoniale, sotto forma di Parte_1
danno emergente, pari alle spese mediche sostenute a causa del sinistro.
Anche tale somma va riconosciuta, se congrua rispetto ai postumi del sinistro e nei limiti in cui risulti documentato l'esborso, e quindi per € 7.425,50. Non va riconosciuto invece il risarcimento del danno emergente allegato in relazione ai due preventivi del 9.9.2021 e pagina 18 di 24 16.11.2021, poiché non risulta provato il pagamento, e dunque l'esborso configurante il danno emergente allegato e chiesto in via risarcitoria.
Non è pertinente il richiamo di parte attrice a Cass. Ord. n. 30289 del 20/11/2019, poiché
riferita non alle voci di danno emergente richieste in via risarcitoria, ma alle spese giudiziali ed in particolare a quelle per la consulenza tecnica di parte, su cui v. infra.
Da quanto esposto consegue che all'attore va riconosciuto il diritto di ottenere, Parte_1
a titolo risarcitorio, le somme di € 220.305,25 (€ 206.775,25 + € 13.530,00) a titolo di danno non patrimoniale e di € 7.425,50 a titolo di danno patrimoniale, quantificate in base alle tabelle come da ultimo aggiornate il 4.6.2024 (www.tribunale-milano.giustizia.it).
Sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, spettano, secondo i principi generali, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo.
Quanto invece alle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
“va premesso che nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la
somma spettante deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento
dell'illecito sino al momento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata in
moneta attuale;
al creditore spetta inoltre il risarcimento del danno derivante dal ritardo
nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che
da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione
degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice ed
eventualmente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. U 17/02/1995, n. 1712;
successivamente v., in particolare, Cass. 18/07/2011, n. 15709 e Cass. 17/09/2015, n.
18243). Dal momento della liquidazione giudiziale (momento in cui, con la pubblicazione
della sentenza, l'obbligazione si converte in debito di valuta) non è più dovuta la
rivalutazione monetaria, ma trova applicazione l'art. 1224, primo comma, c.c., sicché sulla
somma ormai definitivamente liquidata, non più soggetta a rivalutazione, spettano gli
pagina 19 di 24 interessi moratori (di norma al tasso legale) sino al momento dell'effettivo pagamento. (…)
Ciò premesso, nell'ipotesi in cui tra il momento dell'illecito e il momento della liquidazione
definitiva il creditore riceva degli acconti, lo scomputo di tali acconti dalla somma
complessivamente spettante deve avvenire tenendo conto del surrichiamato fondamento
del diritto alla corresponsione degli interessi compensativi. Questo diritto - si è detto -
trova fondamento non già nell'operatività di una regola di cumulo automatico tra
rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad es., nei crediti di lavoro: art.
429, ult. comma, c.p.c.) ma nell'esigenza di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro
cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non avere
potuto disporre tempestivamente della somma medesima e di non averla potuta dunque
impiegare in maniera remunerativa. La liquidazione di questo danno, con riguardo al
periodo compreso tra l'evento dannoso e la ricezione dell'acconto, deve dunque avvenire
mediante la corresponsione degli interessi sull'intero capitale, dovendo gli stessi
compensare il mancato godimento delle utilità ricavabili dal tempestivo investimento
dell'intera somma dovuta. Invece, con riguardo al periodo compreso tra il pagamento
dell'acconto e la liquidazione definitiva, poiché il pregiudizio da lucro cessante si riduce al
mancato godimento delle utilità derivanti dall'impiego remunerativo del capitale residuo,
la corresponsione degli interessi compensativi deve avvenire, non sull'intera somma
spettante a titolo di risarcimento, ma sulla somma che residua una volta detratto l'acconto
versato e debitamente rivalutato. (…) I rilievi che precedono consentono di affermare -
ribadendo principi già ripetutamente espressi da questa Corte (Cass.19/03/2014, n. 6347;
Cass. 20/04/2017, n. 9950) - che l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla
somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta,
deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il
credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli
pagina 20 di 24 alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c)
in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che
può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo
intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al
quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra
quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi
vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato) (si v.
Cass. n. 25817 del 31/10/2017; cfr. anche, con chiarezza, Cass. Ord. n. 1637 del
24/1/2020).
Facendo applicazione di questi principi nel caso di specie, è anzitutto pacifico che l'attore abbia ricevuto dalla assicurazione convenuta l'acconto di € 57.608,32 in data 21.12.2021.
Il credito risarcitorio e gli acconti vanno dunque resi omogenei, rivalutandoli alla data odierna in base all'indice FOI calcolato dall'Istat (Cass. Ord. n. 1637 del 24/1/2020, cit.),
applicato sul capitale liquidato dal 4.6.2024 (data dell'ultima “attualizzazione” della moneta utilizzata per la sua aestimatio) ad oggi, e sull'acconto dalla data del pagamento
(21.12.2021) ad oggi: il capitale rivalutato ammonta ad € 223.830,13; la somma dell'acconto rivalutata ammonta ad € 65.846,31.
Sottraendo l'acconto dal credito si ottiene la somma di € 157.983,82.
Il calcolo degli interessi compensativi va effettuato applicando il tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc - avuto riguardo, oltre che all'entità del credito, alla circostanza che l'attore non ha né allegato né provato specifiche modalità di impiego remunerativo della somma,
ove la stessa fosse stata da lui tempestivamente ricevuta (Cass. n. 25817 del 31/10/2017
cit.) - sull'intero capitale di € 223.830,13 dal sinistro all'acconto (14.7.2020 – 21.12.2021);
sulla somma di € 157.983,82 (capitale - acconto rivalutato) dal 21.12.2021 alla data di deposito di questa sentenza.
pagina 21 di 24 Il rapporto di garanzia non è oggetto di contestazione, per cui va accolta la domanda di manleva formulata in subordine dalla convenuta nei confronti della CP_2 CP_1
[...]
***
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori medi del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 e 260.000. Gravano sulle convenute soccombenti anche le spese di
CTU già liquidate in atti e le spese di CTP di parte attrice, in relazione alle quali si rammenta che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di
allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di
vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”
(Cass. Sez. 3, 15/10/2024, n. 26729) e che, quali spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare, sono dovute non solo se effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche se “dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della
condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass. Sez. 6,
20/11/2019, n. 30289).
Tuttavia, il confronto tra quelle pretese dalla parte attrice (€ 3.000 oltre accessori: doc. 13 prodotto con la comparsa conclusionale) e quelle liquidate al Ctu (€ 800,00 oltre accessori:
ordinanza 25.11.2023), rivela una eccessività e superfluità delle prime, che vanno opportunamente ridotte alla somma complessiva e forfetaria di € 1.000,00.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
pagina 22 di 24 1. condanna le convenute e in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a pagare all'attore gli Parte_1
importi, come determinati in motivazione:
a) di € 157.983,82, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge di cui all'art. 1284 co. 1 cc dalla data di deposito di questa sentenza al saldo;
b) gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc anno per anno vigente sulla somma di € 223.830,13 dal sinistro all'acconto (14.7.2020 –
21.12.2021), e sulla somma di € 157.983,82 (capitale - acconto rivalutato) dal
21.12.2021 alla data di deposito di questa sentenza;
c) di € 7.425,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo;
2. condanna le convenute e in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a rifondere all'attore le Parte_1
spese di lite, che liquida in € 786,00 per anticipazioni ed in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, e delle spese di CTP per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi al tasso di legge di cui all'art. 1284 co. 1 cc dalla data di deposito di questa sentenza al saldo;
3. pone definitivamente a carico delle convenute e CP_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, le spese di CTU;
[...]
4. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
manlevare e tenere indenne la convenuta rispetto a quanto CP_2
quest'ultima verserà all'attore in esecuzione dei capi che precedono.
pagina 23 di 24 Così deciso in Rovigo, 10 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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