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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7617/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA
Il giudice, dott.ssa Francesca Saioni, visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nominato, nel procedimento proposto da Parte_1
nei confronti dell'
[...] CP_1 rilevato che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato peritale, non hanno depositato in Cancelleria nel termine loro assegnato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU (cfr. provvedimento del 28/02/2025);
OMOLOGA
l'esito dell'accertamento del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia che il ricorrente non presente i requisiti per accedere a quanto richiesto, a fronte di riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 50%; visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. e la dichiarazione contenuta a pag. 8 del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nonché la documentazione prodotta sub doc. 6 del fascicolo attoreo;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
CONDANNA
a pagare le spese di CTU liquidate, a favore della dott.ssa CP_1 Persona_1 in euro 550,00 oltre IVA,
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e alla CTU nominata e per ogni altro provvedimento di competenza.
Milano, 14/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO FRANCESCA SAIONI
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA
Il giudice, dott.ssa Francesca Saioni, visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nominato, nel procedimento proposto da Parte_1
nei confronti dell'
[...] CP_1 rilevato che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato peritale, non hanno depositato in Cancelleria nel termine loro assegnato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU (cfr. provvedimento del 28/02/2025);
OMOLOGA
l'esito dell'accertamento del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia che il ricorrente non presente i requisiti per accedere a quanto richiesto, a fronte di riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 50%; visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. e la dichiarazione contenuta a pag. 8 del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nonché la documentazione prodotta sub doc. 6 del fascicolo attoreo;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
CONDANNA
a pagare le spese di CTU liquidate, a favore della dott.ssa CP_1 Persona_1 in euro 550,00 oltre IVA,
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e alla CTU nominata e per ogni altro provvedimento di competenza.
Milano, 14/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO FRANCESCA SAIONI