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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/07/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE EC, all'esito dell'udienza del 7 luglio
2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2294/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mirko Foti e dell'avv. Parte_1 C.F._1
IS UC, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Enrico Martini
n. 9
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a provvedimento di revoca della naspi
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 17.9.2024, ha Parte_1 CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, per veder riconosciuto il suo diritto a ricevere il pagamento della naspi richiesta con istanza n. 17492621 del 30.10.2023 e per sentir dunque dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento CP_ emesso da il 15.1.2024 di rigetto/revoca/chiusura della predetta e per conseguire quindi in via principale il pagamento integrale di detta provvidenza a partire dal 30.10.2023 – previa detrazione dell'importo di € 68,10 già percepito – o in via subordinata il pagamento dell'80% di tale indennità per i mesi di novembre e dicembre 2023 ed il pagamento integrale a far data dal gennaio 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite.
Pagina 1 di 6 A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di aver lavorato presso
[...] dal 29.5.2017 al 30.10.2023, allorché era stato licenziata, di aver quindi CP_2 presentato in data 30.10.2023 domanda di accesso alla naspi, di aver visto accettare la propria domanda con decorrenza dal 13.11.2023 e per un periodo di due anni, di aver sottoscritto in data 10.11.2023 – nelle more della valutazione della propria domanda – contratto di co.co.co.
a tempo determinato con scadenza al 31.12.2023 con la ditta Mete s.r.l., di aver percepito in ragione dello svolgimento di tale rapporto di lavoro parasubordinato l'importo di € 1.352,14 lordi (€ 634,84 per il mese di novembre 2023 ed 717,30 per il mese di dicembre 2023), di aver comunque mantenuto il diritto a percepire l'integrale trattamento di naspi avendo percepito redditi inferiori ad € 5.000,00, di aver comunicato in data 15.1.2024 l'entità dei redditi percepiti per effetto dello svolgimento dell'attività di lavoro parasubordinato, di aver percepito CP_ da però il solo pagamento dell'importo di € 68,10 in data 12.12.2023 e di essersi vista opporre che – in seguito alla stipulazione del contratto di co.co.co. – ella avrebbe avuto diritto solo al pagamento della dis.coll. per un solo mese, di aver vanamente esperito il ricorso amministrativo e di aver ricevuto invece provvedimento di ripetizione dell'importo di € 67,77 ricevuto in pagamento a titolo di naspi. CP_ Ha censurato il provvedimento di rilevando che in tema di compatibilità tra naspi e lavoro occasionale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 54bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, ai sensi del quale la percezione di compensi per lo svolgimento di lavoro occasionale è compatibile con lo stato di disoccupazione e non preclude CP_ la percezione della relativa indennità, richiamando sul punto la circolare n. 174/2017 ed CP_ osservando che il provvedimento di si fonda sulle previsioni della circolare n. 94/2015, che riguarda invece le sole ipotesi di svolgimento da parte del beneficiario di attività di lavoro autonomo e che non risulta pertanto conferente e rilevante nel caso in disamina
Ha inoltre contestato la ricorrenza di una ipotesi di decadenza ai sensi dell'art. 11 della L.
22/2015, osservando da un lato come tale disciplina si applichi ai soli casi di attività autonoma o di impresa individuale, dall'altro come essa riguardi le ipotesi in cui siffatte attività lavorative siano iniziate e non terminate, laddove la ricorrente ha invece svolto attività di lavoro parasubordinato per un solo mese percependo redditi assai esigui.
CP_
Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, osservando che la ricorrente, dopo aver presentato domanda di accesso alla naspi, aveva iniziato altra attività lavorativa non qualificabile come lavoro occasionale, bensì come lavoro co.co.co. assimilabile al subordinato senza inviare le comunicazione di cui agli artt. 9 e 11 della L. 22/2015 .
Pagina 2 di 6 Istruita la causa allo stato degli atti, all'udienza di discussione ciascuna delle parti ha insistito nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
La disciplina in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati prevede specifiche ipotesi di decadenza dalla fruizione della naspi. In particolare, l'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 stabilisce che, “ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: […] b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo […]”.
L'art. 9, comma 2, prevede che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo CP_ 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto […]”
A sua volta l'art. 10, comma 1, primo periodo - con disposizione analoga a quella prevista per il lavoro subordinato - dispone che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della CP_ Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne […]”.
I predetti artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 22/2015, dunque, individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro subordinato o autonomo, il soggetto titolare del diritto a percepire la naspi conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto derivante dall'attività di lavoro, a condizione che comunichi ad CP_
entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
Nel caso di specie è pacifico che parte attorea ha presentato domanda di naspi in data
30.10.2023 (doc. 1 fasc. ric.), in data 10.11.2023 ha sottoscritto contratto di collaborazione a progetto (doc. 4 fasc. ric.), ma non ha effettuato la comunicazione di cui al comma 1 degli artt.
Pagina 3 di 6 9 e 10, d.lgs. n. 22/2015, avendo invece comunicato solo il 15.1.2024 l'entità del reddito conseguito nel 2023 e la previsione circa il conseguimento di alcun reddito nell'anno 2024 (tale CP_ comunicazione non è prodotta tra i documenti della ricorrente, ma non contesta che sia stata inviata).
Sostiene parte attorea che la stipulazione di un contratto di co.co.pro. non sia sufficiente a far venir meno il suo diritto alla percezione della naspi, dal momento che ai sensi dell'art. 54bis del D.L. 50/2017 i redditi da prestazione occasionale non incidono sullo stato di disoccupazione.
L'argomentazione del ricorrente, però, non coglie nel segno.
Il thema decidendum non attiene infatti al piano della permanenza del diritto della ricorrente a ricevere il trattamento di disoccupazione in ragione della esiguità dei redditi conseguiti e alla tipologia del contratto di lavoro stipulato dopo la presentazione della domanda di naspi, ma riguarda invece il profilo presupposto del corretto adempimento degli obblighi previsti ex lege per il mantenimento del diritto alla naspi in occasione della stipulazione di un accordo di lavoro occasionale.
Come già enucleato in precedenza, il disoccupato che abbia richiesto di accedere alla naspi e che, dopo la domanda di accesso, trovi una opportunità di lavoro (subordinato, autonomo o di impresa) dalla quale possa conseguire un reddito inferiore al minimo annuale imponibile, ai CP_ sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 22/2015 ha il solo onere di comunicare ad entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che presume di conseguire. Il mancato adempimento a tale obbligo di comunicazione, però, è sanzione dalla stessa previsione legislativa, all'art. 11, con la decadenza dal diritto alla percezione della naspi. CP_ Tanto è sufficiente per ritenere legittima la revoca della naspi operata da a svantaggio della ricorrente e altresì la richiesta di restituzione dell'importo di 67,77 già attribuito.
In altre parole, la disciplina di cui all'art. 54bis del D.L. 50/2017 non è in sé idonea a escludere la revoca del trattamento di disoccupazione già richiesto della ricorrente, poiché tale disciplina attiene al mantenimento del diritto a conseguire la naspi allorché l'assicurato svolga attività di lavoro occasionale, ma per lo svolgimento dell'attività di lavoro occasionale da parte dell'assicurato occorre pur sempre che quest'ultimo – ai sensi di quanti previsto dall'art. 11, CP_ comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 22/2015 – comunichi ad l'inizio della attività di lavoro subordinato (ex art. 9 del d.lgs. 22/2015) o autonomo (ex art. 10 del d.lgs. 22/2015) entro un mese dall'inizio di essa.
Rilevato dunque che, come già evidenziato in precedenza, nel caso di specie, l'istante ha richiesto di accedere al trattamento naspi in data 30.10.2023 (doc. 1 fasc. ric.), ha stipulato
Pagina 4 di 6 il contratto di lavoro co.co.pro in data 10.11.2023 (doc. 4 fasc. ric.), ha ricevuto comunicazione di ammissione al trattamento naspi in data 13.11.2023 (doc. 3 fasc. ric.) e ha comunicato ad CP_ solo in data 15.1.2024 l'entità dei redditi percepiti nel 2023 e la previsione dei redditi percipiendi nel 2024, omettendo del tutto di inviare la comunicazione di inizio dell'attività di CP_ lavoro parasubordinato, il provvedimento di di revoca del trattamento di disoccupazione e di ripetizione dell'unico rateo versato risulta legittimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 11 del d.lgs. 22/2015.
In senso difforme rispetto a quanto rilevato non riveste alcuna rilevanza il fatto che la ricorrente in data 10.11.2023 ha stipulato un contratto di lavoro parasubordinato (rectius un contratto di collaborazione a progetto) la cui tipologia non è espressamente menzionata né nell'art. 9, né nell'art. 10 del d.lgs. 22/2015, sia perché la disciplina del rapporto di lavoro parasubordinato è espressamente equiparata a quella del lavoro subordinato, sia perché invero nel caso di specie il rapporto di collaborazione stipulato dall'istante presente molteplici profili che ne consentono la diretta sussunzione nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato, quali la evidente mancanza di un progetto, la previsione contrattuale che il compenso è determinato non per il raggiungimento del progetto ma in funzione della quantità
e qualità del lavoro prestato da eseguirsi “prevalentemente presso il Temporary shop di
Monza” (cfr. doc. 3 fasc. ric.), la comunicazione da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro della avvenuta stipulazione di un contratto di collaborazione continuativa (cfr. doc. 4 CP_ fasc. ,
In ogni caso sulla applicabilità della decadenza di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/2015 anche ai rapporti di parasubordinazione si è indirettamente pronunciata anche la Corte di Appello di
Milano, sia pur intervenendo sulla posizione di un percettore di disoccupazione titolare di cariche societarie: “I redditi presunti annui relativi a cariche/attività societarie (tra cui ad. es. CP_ consigliere ed amministratore - cfr. circ. n.174/2017) vanno dichiarati nei termini di legge anche nei casi in cui siano pari a zero, così come quelli relativi ad eventuali rapporti di parasubordinazione e/o comunque riconducibili ad attività di cui alla iscrizione alla Gestione
Separata, non essendo tale iscrizione soggetta a cancellazione. Questo elemento (cioè il fatto che il percettore di NASPI che inizi un rapporto di lavoro debba, come prima cosa e indipendentemente dalla durata del nuovo rapporto intrapreso), comunicare all'Istituto il reddito presunto che egli ritiene di conseguire in virtù di quell'attività – (fosse anche pari a zero), è un presupposto ed elemento fondamentale che determina la decadenza ed il rigetto della prestazione […]. La ratio sottesa alla Naspi è quella di erogare un sostegno al reddito a quei soggetti che si trovano in stato di reale bisogno e la norma decadenziale è funzionale alla realizzazione di questa finalità. La sanzione della sospensione o decadenza dalla Naspi si configura come un deterrente a comportamenti che potrebbero risultare elusivi delle finalità
Pagina 5 di 6 cui è ispirata la tutela, che è appunto assicurata a chi è involontariamente disoccupato e non dispone di sufficienti mezzi, e nella misura in cui non ne disponga, sicché appunto a tale insufficienza la prestazione è quantitativamente commisurata. L'obbligo della comunicazione dell'attività e del reddito presunto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ha appunto tale finalità e dunque non si configura affatto come un adempimento meramente formale.
Pertanto, l'obbligo di comunicazione è da intendersi riferito tanto al caso di colui che intraprenda un'attività successivamente alla percezione della Naspi, quanto al caso di chi già svolga un'attività preesistente alla domanda di Naspi, entrambi infatti saranno tenuti a dichiarare l'attività svolta e il reddito che si prevede di trarne quand'anche pari a zero. Tale assunto è condiviso anche dall'orientamento giurisprudenziale di merito. Sent. CdA Milano n.
1166/2021, secondo cui l'omessa dichiarazione da parte dell'appellante circa le proprie fonti reddituali, impedirebbe all'Ente di poter procedere a priori a verificare la sussistenza dei presupposti per poter beneficiare dell'indennità NASpi […]. Priva di pregio è anche la CP_ constatazione che l' sia perfettamente a conoscenza delle vicende lavorative e imprenditoriali dei contribuenti, in quanto la norma prevede uno specifico obbligo comportamentale-dichiarativo dell'istante, alla cui violazione connette l'effetto – sanzionatorio-decadenziale tipico;
tale effetto non può essere di certo sanato con l'intervento sostitutivo dell'Istituto, diversamente opinando la norma sarebbe inutiliter data”.
Per questi motivi
, su parte attorea gravava l'obbligo di comunicare le circostanze sopra evidenziate, ossia di dichiarare in modo corretto lo stato occupazionale e reddituale successivo alla presentazione della domanda, irrilevanti risultando sul punto la esigua remunerazione dell'attività di lavoro occasionale.
Tanto basta a ritenere la parte istante decaduta dalla fruizione della naspi ex art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015 e, conseguentemente, a respingere tutte le domande attoree.
Tenuto conto della particolarità della questione affrontata, le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 7 luglio 2025
Il Giudice LE EC
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE EC, all'esito dell'udienza del 7 luglio
2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2294/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mirko Foti e dell'avv. Parte_1 C.F._1
IS UC, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Enrico Martini
n. 9
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a provvedimento di revoca della naspi
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 17.9.2024, ha Parte_1 CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, per veder riconosciuto il suo diritto a ricevere il pagamento della naspi richiesta con istanza n. 17492621 del 30.10.2023 e per sentir dunque dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento CP_ emesso da il 15.1.2024 di rigetto/revoca/chiusura della predetta e per conseguire quindi in via principale il pagamento integrale di detta provvidenza a partire dal 30.10.2023 – previa detrazione dell'importo di € 68,10 già percepito – o in via subordinata il pagamento dell'80% di tale indennità per i mesi di novembre e dicembre 2023 ed il pagamento integrale a far data dal gennaio 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite.
Pagina 1 di 6 A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di aver lavorato presso
[...] dal 29.5.2017 al 30.10.2023, allorché era stato licenziata, di aver quindi CP_2 presentato in data 30.10.2023 domanda di accesso alla naspi, di aver visto accettare la propria domanda con decorrenza dal 13.11.2023 e per un periodo di due anni, di aver sottoscritto in data 10.11.2023 – nelle more della valutazione della propria domanda – contratto di co.co.co.
a tempo determinato con scadenza al 31.12.2023 con la ditta Mete s.r.l., di aver percepito in ragione dello svolgimento di tale rapporto di lavoro parasubordinato l'importo di € 1.352,14 lordi (€ 634,84 per il mese di novembre 2023 ed 717,30 per il mese di dicembre 2023), di aver comunque mantenuto il diritto a percepire l'integrale trattamento di naspi avendo percepito redditi inferiori ad € 5.000,00, di aver comunicato in data 15.1.2024 l'entità dei redditi percepiti per effetto dello svolgimento dell'attività di lavoro parasubordinato, di aver percepito CP_ da però il solo pagamento dell'importo di € 68,10 in data 12.12.2023 e di essersi vista opporre che – in seguito alla stipulazione del contratto di co.co.co. – ella avrebbe avuto diritto solo al pagamento della dis.coll. per un solo mese, di aver vanamente esperito il ricorso amministrativo e di aver ricevuto invece provvedimento di ripetizione dell'importo di € 67,77 ricevuto in pagamento a titolo di naspi. CP_ Ha censurato il provvedimento di rilevando che in tema di compatibilità tra naspi e lavoro occasionale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 54bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, ai sensi del quale la percezione di compensi per lo svolgimento di lavoro occasionale è compatibile con lo stato di disoccupazione e non preclude CP_ la percezione della relativa indennità, richiamando sul punto la circolare n. 174/2017 ed CP_ osservando che il provvedimento di si fonda sulle previsioni della circolare n. 94/2015, che riguarda invece le sole ipotesi di svolgimento da parte del beneficiario di attività di lavoro autonomo e che non risulta pertanto conferente e rilevante nel caso in disamina
Ha inoltre contestato la ricorrenza di una ipotesi di decadenza ai sensi dell'art. 11 della L.
22/2015, osservando da un lato come tale disciplina si applichi ai soli casi di attività autonoma o di impresa individuale, dall'altro come essa riguardi le ipotesi in cui siffatte attività lavorative siano iniziate e non terminate, laddove la ricorrente ha invece svolto attività di lavoro parasubordinato per un solo mese percependo redditi assai esigui.
CP_
Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, osservando che la ricorrente, dopo aver presentato domanda di accesso alla naspi, aveva iniziato altra attività lavorativa non qualificabile come lavoro occasionale, bensì come lavoro co.co.co. assimilabile al subordinato senza inviare le comunicazione di cui agli artt. 9 e 11 della L. 22/2015 .
Pagina 2 di 6 Istruita la causa allo stato degli atti, all'udienza di discussione ciascuna delle parti ha insistito nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
La disciplina in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati prevede specifiche ipotesi di decadenza dalla fruizione della naspi. In particolare, l'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 stabilisce che, “ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: […] b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo […]”.
L'art. 9, comma 2, prevede che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo CP_ 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto […]”
A sua volta l'art. 10, comma 1, primo periodo - con disposizione analoga a quella prevista per il lavoro subordinato - dispone che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della CP_ Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne […]”.
I predetti artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 22/2015, dunque, individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro subordinato o autonomo, il soggetto titolare del diritto a percepire la naspi conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto derivante dall'attività di lavoro, a condizione che comunichi ad CP_
entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
Nel caso di specie è pacifico che parte attorea ha presentato domanda di naspi in data
30.10.2023 (doc. 1 fasc. ric.), in data 10.11.2023 ha sottoscritto contratto di collaborazione a progetto (doc. 4 fasc. ric.), ma non ha effettuato la comunicazione di cui al comma 1 degli artt.
Pagina 3 di 6 9 e 10, d.lgs. n. 22/2015, avendo invece comunicato solo il 15.1.2024 l'entità del reddito conseguito nel 2023 e la previsione circa il conseguimento di alcun reddito nell'anno 2024 (tale CP_ comunicazione non è prodotta tra i documenti della ricorrente, ma non contesta che sia stata inviata).
Sostiene parte attorea che la stipulazione di un contratto di co.co.pro. non sia sufficiente a far venir meno il suo diritto alla percezione della naspi, dal momento che ai sensi dell'art. 54bis del D.L. 50/2017 i redditi da prestazione occasionale non incidono sullo stato di disoccupazione.
L'argomentazione del ricorrente, però, non coglie nel segno.
Il thema decidendum non attiene infatti al piano della permanenza del diritto della ricorrente a ricevere il trattamento di disoccupazione in ragione della esiguità dei redditi conseguiti e alla tipologia del contratto di lavoro stipulato dopo la presentazione della domanda di naspi, ma riguarda invece il profilo presupposto del corretto adempimento degli obblighi previsti ex lege per il mantenimento del diritto alla naspi in occasione della stipulazione di un accordo di lavoro occasionale.
Come già enucleato in precedenza, il disoccupato che abbia richiesto di accedere alla naspi e che, dopo la domanda di accesso, trovi una opportunità di lavoro (subordinato, autonomo o di impresa) dalla quale possa conseguire un reddito inferiore al minimo annuale imponibile, ai CP_ sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 22/2015 ha il solo onere di comunicare ad entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che presume di conseguire. Il mancato adempimento a tale obbligo di comunicazione, però, è sanzione dalla stessa previsione legislativa, all'art. 11, con la decadenza dal diritto alla percezione della naspi. CP_ Tanto è sufficiente per ritenere legittima la revoca della naspi operata da a svantaggio della ricorrente e altresì la richiesta di restituzione dell'importo di 67,77 già attribuito.
In altre parole, la disciplina di cui all'art. 54bis del D.L. 50/2017 non è in sé idonea a escludere la revoca del trattamento di disoccupazione già richiesto della ricorrente, poiché tale disciplina attiene al mantenimento del diritto a conseguire la naspi allorché l'assicurato svolga attività di lavoro occasionale, ma per lo svolgimento dell'attività di lavoro occasionale da parte dell'assicurato occorre pur sempre che quest'ultimo – ai sensi di quanti previsto dall'art. 11, CP_ comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 22/2015 – comunichi ad l'inizio della attività di lavoro subordinato (ex art. 9 del d.lgs. 22/2015) o autonomo (ex art. 10 del d.lgs. 22/2015) entro un mese dall'inizio di essa.
Rilevato dunque che, come già evidenziato in precedenza, nel caso di specie, l'istante ha richiesto di accedere al trattamento naspi in data 30.10.2023 (doc. 1 fasc. ric.), ha stipulato
Pagina 4 di 6 il contratto di lavoro co.co.pro in data 10.11.2023 (doc. 4 fasc. ric.), ha ricevuto comunicazione di ammissione al trattamento naspi in data 13.11.2023 (doc. 3 fasc. ric.) e ha comunicato ad CP_ solo in data 15.1.2024 l'entità dei redditi percepiti nel 2023 e la previsione dei redditi percipiendi nel 2024, omettendo del tutto di inviare la comunicazione di inizio dell'attività di CP_ lavoro parasubordinato, il provvedimento di di revoca del trattamento di disoccupazione e di ripetizione dell'unico rateo versato risulta legittimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 11 del d.lgs. 22/2015.
In senso difforme rispetto a quanto rilevato non riveste alcuna rilevanza il fatto che la ricorrente in data 10.11.2023 ha stipulato un contratto di lavoro parasubordinato (rectius un contratto di collaborazione a progetto) la cui tipologia non è espressamente menzionata né nell'art. 9, né nell'art. 10 del d.lgs. 22/2015, sia perché la disciplina del rapporto di lavoro parasubordinato è espressamente equiparata a quella del lavoro subordinato, sia perché invero nel caso di specie il rapporto di collaborazione stipulato dall'istante presente molteplici profili che ne consentono la diretta sussunzione nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato, quali la evidente mancanza di un progetto, la previsione contrattuale che il compenso è determinato non per il raggiungimento del progetto ma in funzione della quantità
e qualità del lavoro prestato da eseguirsi “prevalentemente presso il Temporary shop di
Monza” (cfr. doc. 3 fasc. ric.), la comunicazione da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro della avvenuta stipulazione di un contratto di collaborazione continuativa (cfr. doc. 4 CP_ fasc. ,
In ogni caso sulla applicabilità della decadenza di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/2015 anche ai rapporti di parasubordinazione si è indirettamente pronunciata anche la Corte di Appello di
Milano, sia pur intervenendo sulla posizione di un percettore di disoccupazione titolare di cariche societarie: “I redditi presunti annui relativi a cariche/attività societarie (tra cui ad. es. CP_ consigliere ed amministratore - cfr. circ. n.174/2017) vanno dichiarati nei termini di legge anche nei casi in cui siano pari a zero, così come quelli relativi ad eventuali rapporti di parasubordinazione e/o comunque riconducibili ad attività di cui alla iscrizione alla Gestione
Separata, non essendo tale iscrizione soggetta a cancellazione. Questo elemento (cioè il fatto che il percettore di NASPI che inizi un rapporto di lavoro debba, come prima cosa e indipendentemente dalla durata del nuovo rapporto intrapreso), comunicare all'Istituto il reddito presunto che egli ritiene di conseguire in virtù di quell'attività – (fosse anche pari a zero), è un presupposto ed elemento fondamentale che determina la decadenza ed il rigetto della prestazione […]. La ratio sottesa alla Naspi è quella di erogare un sostegno al reddito a quei soggetti che si trovano in stato di reale bisogno e la norma decadenziale è funzionale alla realizzazione di questa finalità. La sanzione della sospensione o decadenza dalla Naspi si configura come un deterrente a comportamenti che potrebbero risultare elusivi delle finalità
Pagina 5 di 6 cui è ispirata la tutela, che è appunto assicurata a chi è involontariamente disoccupato e non dispone di sufficienti mezzi, e nella misura in cui non ne disponga, sicché appunto a tale insufficienza la prestazione è quantitativamente commisurata. L'obbligo della comunicazione dell'attività e del reddito presunto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ha appunto tale finalità e dunque non si configura affatto come un adempimento meramente formale.
Pertanto, l'obbligo di comunicazione è da intendersi riferito tanto al caso di colui che intraprenda un'attività successivamente alla percezione della Naspi, quanto al caso di chi già svolga un'attività preesistente alla domanda di Naspi, entrambi infatti saranno tenuti a dichiarare l'attività svolta e il reddito che si prevede di trarne quand'anche pari a zero. Tale assunto è condiviso anche dall'orientamento giurisprudenziale di merito. Sent. CdA Milano n.
1166/2021, secondo cui l'omessa dichiarazione da parte dell'appellante circa le proprie fonti reddituali, impedirebbe all'Ente di poter procedere a priori a verificare la sussistenza dei presupposti per poter beneficiare dell'indennità NASpi […]. Priva di pregio è anche la CP_ constatazione che l' sia perfettamente a conoscenza delle vicende lavorative e imprenditoriali dei contribuenti, in quanto la norma prevede uno specifico obbligo comportamentale-dichiarativo dell'istante, alla cui violazione connette l'effetto – sanzionatorio-decadenziale tipico;
tale effetto non può essere di certo sanato con l'intervento sostitutivo dell'Istituto, diversamente opinando la norma sarebbe inutiliter data”.
Per questi motivi
, su parte attorea gravava l'obbligo di comunicare le circostanze sopra evidenziate, ossia di dichiarare in modo corretto lo stato occupazionale e reddituale successivo alla presentazione della domanda, irrilevanti risultando sul punto la esigua remunerazione dell'attività di lavoro occasionale.
Tanto basta a ritenere la parte istante decaduta dalla fruizione della naspi ex art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015 e, conseguentemente, a respingere tutte le domande attoree.
Tenuto conto della particolarità della questione affrontata, le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 7 luglio 2025
Il Giudice LE EC
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