Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza dell'1.04.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 15085/2024, avente ad oggetto: quantificazione differenze retributive;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Napoli al Centro Direzionale, isola G7, C.F._4 presso lo studio legale dell'avv. Nicola Cacciapuoti, che le rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona dei legali rapp.ti p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.6.2024, i ricorrenti in epigrafe deducevano l'illegittimità dei decreti di ricostruzione carriera, con cui il resistente, riconoscendogli un'anzianità di CP_1 servizio inferiore a quella effettivamente maturata, aveva determinato erroneamente le relative
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Aggiungevano che, con sentenza n. 2621/2023 emessa in data 18.04.2023 (nella controversia iscritta al RG. n. 7247/2021), il Tribunale di Napoli aveva accertato e dichiarato il loro diritto ad ottenere il pieno riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato, con contestuale condanna generica al pagamento delle differenze retributive.
Tanto premesso, adivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il chiedendone e del merito, rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive tra il percepito ed il dovuto a seguito della sentenza n. 2621/2023 per una somma pari ad € 5.837,55 per la sig.ra , € 1.267,85 per la sig.ra , € 3.085,29 per la Parte_1 Parte_3 sig.ra ed € 1.275,07 per il sig. o quella diversa somma che il Parte_2 Parte_4 giudice riterrà di giustizia, anche a seguito di CTU tecnica, in ogni caso con decorrenza dal quinquennio antecedente alla data di notifica dei ricorsi recanti Rg. n. 7247/2021, n. 7303/2021, n. Cont 7306/2021 e n. 8240/2021, il tutto oltre interessi legali;
2) Condannare il al pagamento delle spese, e competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Controparte_2
– si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di
[...] legittimazione passiva.
Contestava i conteggi eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive richieste per il periodo anteriore al 2019.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 01.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa viene , quindi, decisa con la presente sentenza depositata nel termine di legge.
2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ministero resistente.
Deve osservarsi che, nel caso di specie, le ricorrenti hanno chiesto, nel giudizio sull'an debeatur, la ricostruzione dell'anzianità maturata prima dell'inserimento in servizio con contratto a tempo determinato, chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive maturate.
Condanna che è effettivamente intervenuta, come da sentenza n. 2621/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli ed allegata al ricorso, in cui testualmente si legge: “[…] condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., ad attribuire in favore di , di Controparte_1 Parte_1 Pt_3
di e di il trattamento economico corrispondente
[...] Parte_2 Parte_4 all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, lo condanna a pagare le differenze retributive da determinarsi in separata sede, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo […]”.
Alla luce di quanto detto, l'eccezione in esame va rigettata.
2 3. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, deve rilevarsi che le ricorrenti fondano il loro diritto sulla sentenza n. 2621/2023
(emessa dal Tribunale di Napoli in data 18.04.2023) che, non essendo stata impugnata, determina la preclusione di qualsiasi valutazione sul merito della pretesa.
Ai fini del decidere, occorre muovere dal dispositivo della citata sentenza (allegata in atti), in cui si legge: “[…] in accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara il diritto di , Parte_1 Pt_3
e ad ottenere il pieno riconoscimento, sia ai fini giuridici
[...] Parte_2 Parte_4 che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato;
• condanna il , Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., ad attribuire in favore di , di di Parte_1 Parte_3
e di il trattamento economico corrispondente all'anzianità di Parte_2 Parte_4 servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, lo condanna a pagare le differenze retributive da determinarsi in separata sede, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
[…]”.
In particolare, in ordine alla collocazione nella corretta fascia stipendiale delle ricorrenti, nella parte motiva della sentenza citata si legge testualmente: “[…] Calando il principio appena richiamato nelle fattispecie in oggetto, si rileva che dall'esame della documentazione in atti e, in particolare dalle risultanze dei decreti di ricostruzione di carriera e dei certificati di servizio (cfr. allegati in atti, prod. attorea), si evince che i ricorrenti hanno effettivamente lavorato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, nel periodo anteriore all'immissione in ruolo: , Parte_1 per complessivi anni 9, mesi 11 e giorni 21; , per complessivi anni 7, mesi 6 e giorni 6; Parte_3
, per complessivi 10, mesi 1 e giorni 4; , per complessivi anni 7, Parte_2 Parte_4 mesi 4 e giorni. Alla stregua di quanto esposto, dunque, hanno diritto non solo a vedersi interamente riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato, ma anche alla rideterminazione dell'anzianità maturata, con conseguente inquadramento nella corretta posizione stipendiale. Pertanto, accertato il diritto dei ricorrenti alla percezione delle differenze retributive maturate in ragione della corretta anzianità di servizio maturata, quest'ultime devono essere riconosciute per tutto il periodo richiesto nei rispettivi atti introduttivi. Ai fini della quantificazione delle differenze retributive, non può ammettersi la consulenza tecnica d'ufficio in quanto la stessa ha valenza esplorativa in difetto di specifica determinazione del quantum da parte istante;
ne consegue che deve procedersi a condanna generica con facoltà dell'istante, previa determinazione di conteggi, di richiedere le somme in separata sede. […]”.
Alla luce di quanto esposto, in conformità alla statuizione contenuta nella sentenza citata, va dunque ribadito il diritto delle ricorrenti al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, sulla base degli scatti di anzianità previsti dalla normativa contrattuale di comparto (CCNL Scuola), con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive.
4. Va, infine, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente per il CP_1 periodo antecedente al 2019.
Ciò in quanto, tenuto conto delle notifiche dei ricorsi introduttivi dei giudizi sull'an debeatur
3 (iscritti al R.G. nn. 7247/2021, 7303/2021, 7306/2021 e 8240/2021) avvenute nel maggio 2021 (15
e 21 maggio), i ricorrenti hanno correttamente richiesto il pagamento delle differenze retributive a partire dal giugno 2016, ossia per il periodo non coperto da prescrizione.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive, infine, si deve tenere conto dei conteggi allegati al ricorso in quanto conformi alle disposizioni normative di settore, esenti da errori materiali, immuni da vizi logici e che non sono stati oggetto di specifica contestazione.
Alla stregua di tutto quanto sopraesposto, il del merito va Controparte_1 condannato al pagamento delle differenze retributive maturate dai ricorrenti, ed in particolare:
- per , della somma complessiva di € 5.837,55; Parte_1
- per della somma complessiva di € 3.085,29; Parte_2
- per della somma complessiva di € 1.267,85; Parte_3
- per , della somma complessiva di € 1.275,07. Parte_4
Il tutto oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv.
Nicola Cacciapuoti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna il , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento di € 5.837,55 in favore di , di € 3.085,29 in favore di Parte_1
di € 1.267,85 in favore di e di € 1.275,07 in favore di Parte_2 Parte_3 Pt_4
, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
[...]
• condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.800,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, nonché spese del C.U. , con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 29.4.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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