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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 10507/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18 luglio 2024 da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Gabriella
Dolce Pancaldi e Francesca Pancaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in
Bologna, Via Boldrini n. 6 nei confronti di: in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore Parte_2
, con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, C.F. Parte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Gabriele Ghelfi e Roberta Perricone iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' in Bologna, Via Castiglione n. 29 Pt_2
in punto a: malpractice, risarcimento del danno alla persona.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 27 parte ricorrente: insiste anche in via istruttoria e precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
parte resistente: si riporta alle conclusioni rassegnate.
FATTO E DIRITTO
A)
in data 18 luglio 2024 depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avanti al Parte_1
Tribunale intestato, esponendo in fatto:
-di essere caduta accidentalmente in data 26 maggio 2019, riportando la frattura comminuta dell'acetabolo destro e la frattura della branca ischiopubica destra, e di essere stata ricoverata all'Ospedale Maggiore di Bologna;
-di essere stata ivi sottoposta a due interventi chirurgici, il primo in data 30 maggio 2019 (osteosintesi delle fratture) e il secondo in data 7 giugno 2019 (rimozione della vite intrarticolare acetabolare destra);
-che veniva rilevato un deficit di dorsiflessione della caviglia destra ed atteggiamento in estensione dell'alluce destro non riducibile spontaneamente, con deficit allo SPE (sciatico popliteo esterno);
-di essere stata dimessa in data 21 giugno 2019;
-di avere affrontato un percorso riabilitativo presso Villa Chiara dal 21 giugno 2019 all'11 luglio 2019;
l'esame elettromiografico ivi eseguito il 4 luglio 2019 confermava la presenza di una neuropatia del nervo sciatico destro con prevalente compromissione delle fibre peroneali;
-di essere rimasta ricoverata presso il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna dall'11 luglio 2019 al 13 agosto 2019, quando veniva constatata la permanenza del deficit di flessione dorsale della caviglia destra;
-di avere effettuato cicli di terapia riabilitativa presso le Terme San Luca a partire dal gennaio 2020;
-che i periti incaricati dott. e dott. ravvisavano malpractrice nell'operato dei sanitari Per_1 Per_2 dell'Ospedale Maggiore, i quali nel corso del I intervento eseguivano una incongrua manovra chirurgica causando lo stiramento del nervo sciatico con danno dello SPE a destra;
i periti quantificavano un danno permanente (differenziale) pari al 20% (30% complessivo;
10% originato dalla caduta) nonché invalidità temporanea parziale al 50% per 3 mesi e al 25% per 6 mesi;
pagina 2 di 27 -di avere sostenuto spese mediche così dettagliate: euro 1.684,40 per terapia riabilitativa, euro 802,00 per visite mediche specialistiche, euro 610,00 per compenso dott. ed euro 3.050,00 per Per_2 compenso dott. Per_1
Evidenziava di avere inoltrato richiesta risarcitoria all' di Bologna, senza esito. Parte_2
Richiamava le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 8160/2022 R.G. instaurato avanti al Tribunale di Bologna;
in quella sede i CTU incaricati quantificavano un danno permanente pari al 5%, nonché ITP di gg 20 al 50% e di ulteriori gg 20 al 25%.
Ravvisava i presupposti per vedersi risarcire i danni di tipo patrimoniale e non patrimoniale patiti
(danno permanente e da invalidità temporanea, come da CTU;
danno morale, attesa la sofferenza soggettiva ravvisata dai CTU in grado lieve;
spese mediche;
euro 8.548,00 per spese di CTU e di CTP ed euro 4.324,70 per spese legali dell'ATP).
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: accertare e dichiarare, per i titoli dedotti, la responsabilità civile dei sanitari della e Parte_4 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare ex art. 1218 c.c. la in persona del legale Parte_5 rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla SI.ra , per Parte_1 malpractice, mediante il pagamento della complessiva somma di € 22.838,54, in suo favore, o a quella maggiore e/o minore somma che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla somma rivalutata, dal dì del fatto al saldo, nonché gli interessi previsti dal quarto comma art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale.
Con vittoria di competenze del presente giudizio, di quello di ATP, oltre spese generali, contributi unificati ed accessori di legge, con distrazione delle stesse.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede occorrendo prove per testi, nella persona della SI.ra residente in [...] sui seguenti capitoli:
1. DCV che avete prestato assistenza alla SI.ra , dal giorno 9 giugno 2019 dapprima Parte_1 presso l'Ospedale Maggiore e successivamente presso la sua abitazione sita in Bologna.
2. DCV che nel corso dell'assistenza prestata e di cui al precedente capitolo, la SI.ra ha Parte_1 lamentato persistenza di situazione dolorifica tipo trafittivo al piede destro, che nel camminare si propaga alla coscia e gluteo dx.
3. DCV che la SI.ra dal gennaio 2020 ad oggi si sottopone a cicli di terapia riabilitativa. Parte_1
4. DCV che avete constatato che la deambulazione della SI.ra avviene con zoppia”. Parte_1
pagina 3 di 27 Con decreto emesso in data 20 luglio 2024 veniva fissata udienza in data 30 gennaio 2025 con termini per la notifica del ricorso-decreto e per la costituzione di parte resistente.
La resistente di Bologna si costituiva tempestivamente in data 17 gennaio 2025. Parte_2
Ripercorreva l'iter clinico e di cura della ricorrente.
Richiamava i principi in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la quale presuppone l'avvenuto accertamento della colpa del medico esecutore dell'intervento, in tesi originante danno risarcibile.
Deduceva che la neuropatia del nervo sciatico e in particolare il deficit del nervo sciatico popliteo esterno non potevano imputarsi a uno stiramento del nervo (causato da una pretesa incongrua manovra durante il primo atto chirurgico di osteosintesi), e ciò in quanto il nervo sciatico non era stato coinvolto in manovre operatorie: l'intervento era stato eseguito per via anteriore “mentre il nervo sciatico ha un decorso posteriore”.
La sofferenza del nervo sciatico, insorta qualche giorno dopo il primo intervento, doveva piuttosto considerarsi determinato dall'edema post-fratturativo e dall'ematoma del muscolo otturatore interno, ematoma originato dal trauma originario (caduta) e via via aumentato di volume.
Ad ogni buon conto, gli esami elettromiografici eseguiti e i controlli ortopedici effettuati attestavano un continuo miglioramento e recupero sino alla restitutio in integrum, essendosi l'ematoma riassorbito, grazie all'intenso percorso riabilitativo prescritto.
Difettava quindi la prova del nesso causale tra la condotta dei medici e il danno lamentato ma non provato dalla ricorrente.
Subordinatamente, poiché l'intervento eseguito sulla ricorrente in data 30 maggio 2019 doveva ritenersi di speciale difficoltà, scattava l'esonero da responsabilità per colpa lieve ai sensi dell'art. 2236
c.c.
Sottolineava di avere aderito alla proposta conciliativa formulata dai CTU, e che il mancato accordo doveva considerarsi la conseguenza della condotta della ricorrente la quale pretendeva di vedersi risarcire voci escluse dai CTU.
Ad ogni buon conto, il risarcimento massimo ipotizzabile poteva così quantificarsi (tabelle micropermanenti): biologico permanente 5% euro 5.328,56 + ITP al 50% gg. 20 euro 552,40 + ITP al
25% gg 20 euro 276,20 = totale euro 6.157,16 + spese di CTU per soli euro 2.440,00 ai sensi del doc.
17 ric. = euro 8.597,16.
Non potevano riconoscersi le spese di cura e per consulenza stragiudiziale di euro 6.146,00 poiché: i
CTU in sede di proposta conciliativa avevano evidenziato che tali spese sarebbero state comunque pagina 4 di 27 sostenute in esito al trattamento del quadro traumatologico iniziale;
le spese di consulenza stragiudiziale dovevano considerarsi superflue e inutilmente gravose;
nessuna delle spese di cura e consulenza risultava accompagnata dalla contabile bancaria attestante l'effettivo pagamento.
Nulla poteva riconoscersi per danno morale, poiché i CTU in sede di proposta conciliativa avevano stabilito che la sofferenza soggettiva era da considerarsi lieve.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-rigettare il ricorso di in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della Parte_1 ricorrente al pagamento delle spese di lite con gli oneri di legge;
-in subordine, accogliere la richiesta di risarcimento di nel limite di € 8.597,16, con Parte_1 condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite con gli oneri di legge.
In via istruttoria,
-ci si oppone alla richiesta prova per testi, in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio;
-si domanda l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo processuale, relativo al precedente procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis c.p.c. tra le medesime parti NRG
8160/2022 – Tribunale di Bologna – Terza Sezione civile;
-con ogni ulteriore riserva istruttoria”.
All'udienza del 30 gennaio 2025:
-parte resistente ribadiva l'offerta conciliativa formulata in comparsa, e parte ricorrente non l'accettava;
-parte ricorrente deduceva di avere idoneamente provato la spettanza delle complessive spese di CTU
(euro 2.440,00 per ciascun CTU, somme debitamente quietanzate e provate);
-parte resistente chiedeva che fosse applicato al caso di specie l'articolo 7 comma 3 legge , Parte_6 non essendo state violate linee guida e buone pratiche da parte dei sanitari;
parte ricorrente eccepiva la tardività dell'assunto;
-la scrivente Giudicante: dichiarava l'utilizzabilità ai fini del decidere di atti, documenti e risultanze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 8160/2022 R.G.; confermava il rito semplificato scelto dalla parte ricorrente;
ravvisava la superfluità delle prove orali formulate dalla ricorrente e invitava le parti a concludere;
-le parti concludevano come in epigrafe;
-la causa era trattenuta in riserva, per la decisione.
pagina 5 di 27 B)
La domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente va accolta, nei limiti che si diranno.
1.
1.a.
La parte ricorrente, invocando gli accertamenti svolti dai propri periti prima della instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., e le risultanze della CTU, ravvisa malpractrice nell'operato dei sanitari dell'Ospedale Maggiore, i quali a suo dire nel corso del I intervento chirurgico in data 30 maggio 2019 avrebbero eseguito una incongrua manovra chirurgica causando lo stiramento del nervo sciatico con danno dello SPE a destra.
Visto che la dedotta malpractice attiene a condotte dei sanitari risalenti all'anno 2019, al caso di specie si applica la c.d. Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, il cui articolo 7 (Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria) prevede quanto segue:
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge
e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di pagina 6 di 27 cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.”.
L'articolo 5 comma 1 della legge 24/2017 (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida), richiamato dall'articolo 7 comma 3, è del seguente tenore:
“
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”.
L'articolo 6 della legge 24/2017 (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria), richiamato dall'articolo 7 comma 3, è del seguente tenore:
“
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590 - sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto»”.
1.b.
L si è difesa sotto ogni punto di vista, in quanto: Parte_2
§ mediante la comparsa di risposta:
-ha dedotto che la neuropatia del nervo sciatico e in particolare il deficit del nervo sciatico popliteo esterno non possono imputarsi a uno stiramento del nervo (causato da una pretesa incongrua manovra pagina 7 di 27 durante il primo atto chirurgico di osteosintesi), e ciò in quanto il nervo sciatico non veniva coinvolto in manovre operatorie, essendo stato l'intervento eseguito per via anteriore “mentre il nervo sciatico ha un decorso posteriore”;
-ha dedotto che la sofferenza del nervo sciatico, insorta qualche giorno dopo il primo intervento, deve piuttosto considerarsi determinato dall'edema post-fratturativo e dall'ematoma del muscolo otturatore interno, ematoma originato dal trauma originario (caduta) e via via aumentato di volume;
-ha dedotto che gli esami elettromiografici eseguiti e i controlli ortopedici effettuati attesterebbero un continuo miglioramento e recupero sino alla restitutio in integrum, essendosi l'ematoma riassorbito e atteso l'intenso percorso riabilitativo prescritto;
-subordinatamente, ha dedotto che l'intervento eseguito in data 30 maggio 2019 dovrebbe ritenersi di speciale difficoltà, cosicché scatterebbe l'esonero da responsabilità per colpa lieve ai sensi dell'art. 2236 c.c. (in forza del quale, se il caso sottoposto all'attenzione del sanitario presenta “problemi tecnici di speciale difficoltà”, “il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”);
§ in occasione dell'udienza svoltasi in data 30 gennaio 2025 ha invocato il disposto di cui all'articolo 7 comma 3 legge , assumendo l'assenza di responsabilità dei sanitari che eseguivano il I CP_1 intervento non essendo state violate linee guida e buone pratiche;
a fronte di tale assunto, la parte ricorrente ne ha eccepito la tardività.
1.c.
Questa è, essenzialmente, la griglia di prospettazioni emersa dalle reciproche difese delle parti.
Va subito chiarito:
-che la responsabilità della struttura (pubblica o privata) delineata dalla legge è di natura contrattuale: la struttura che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà infatti delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.;
-che l'articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco, il quale richiama gli articoli 5 e 6, offre al Giudice discrezionalità non rispetto all'an debeatur ma in ordine al quantum debeatur;
-che il Giudice ha facoltà di liquidare il risarcimento in diminuzione, laddove il medico abbia applicato le linee guida vigenti o si sia attenuto alle buone pratiche;
ma può anche operare valutazioni autonome rispetto a linee guida e best practices, tenendo conto della complessiva condotta del sanitario;
pagina 8 di 27 -che si tratta di norma di cui il Giudice può tenere conto senza la necessità che la parte interessata
“eccepisca” la sua applicabilità, non trattandosi di regola giuridica riconducibile alle eccezioni di parte non rilevabili ex officio;
-che si tratta di norma applicabile solo ai casi in cui il medico sia direttamente convenuto in giudizio;
-che, qualora come nel caso di specie sia convenuta solo la struttura sanitaria, il Giudice non ha facoltà di potere riduttivo laddove -anche se ravvisa l'ottemperanza alle linee guida e alle best practices- accerti comunque l'esistenza di un nesso causale tra la condotta medica (negligente) e il danno;
-che, se la struttura sanitaria intende attivarsi in regresso nei confronti del sanitario, ciò potrà fare solo qualora il medico abbia agito con colpa grave (art. 9 co. 1 l. cit.: “Art. 9. - Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa. - 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”);
-che, per tutto quanto detto, nel caso di specie a nulla rileva l'assunto della parte resistente in ordine all'applicazione o meno delle linee guida e best practices e in ordine al grado di colpa del medico;
-che resta impregiudicata la valutazione della eventuale sofferenza soggettiva patita dal paziente per effetto di una condotta particolarmente imperita posta in essere dal sanitario (ma appunto, si tratta di soppesamento di una voce di danno, dal punto di vista del paziente).
Insomma, qui si applica molto semplicemente il seguente principio di diritto: “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. civ., Sez. III Civile, sentenza n. 3704/2018, Pres. Travaglino).
2.
2.a.
Si è prima detto che ebbe a svolgersi avanti al Tribunale di Bologna (Giudice delegato la scrivente
Giudicante) il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 8160/2022 R.G., nell'ambito del quale furono nominati CTU la dott. Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e il dott. Persona_3
Specialista in Ortopedia e Traumatologia. Persona_4
A tale procedimento ebbero a partecipare entrambe le parti della presente causa.
pagina 9 di 27 Le risultanze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono pienamente utilizzabili in questa sede ai fini del decidere, e liberamente valutabili dalla scrivente Giudicante.
Vale la pena riportare il quesito colà formulato:
“I CTU
Letti gli atti;
esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
visitata la ricorrente nata il [...] ed esperito ogni altro accertamento del Parte_1 caso, ivi compresa l'acquisizione di eventuali ulteriori supporti strumentali relativi ai referti prodotti:
1) dicano se il primo intervento chirurgico -finalizzato a ridurre la frattura comminuta dell'acetabolo destro e la frattura della branca ischiopubica destra (riportate dalla ricorrente il 26 maggio 2019) eseguendo “osteosintesi con placca synthes in titanio e viti in titanio”- cui veniva sottoposta la ricorrente presso l'Ospedale Maggiore di Bologna in data 30 maggio 2019, risulti eseguito con adeguata perizia, tenuto anche conto del suo esito;
affrontino a tal proposito le doglianze di parte ricorrente in ordine alla dedotta incongrua manovra attuata;
specificando se tale intervento debba qualificarsi come di facile o routinaria esecuzione, oppure come di difficile esecuzione;
in particolare evidenziando la conformità alle linee guida in materia;
2) dicano se, a causa del citato intervento, la parte ricorrente abbia riportato lesioni colpose obiettivamente riconducibili all'intervento medesimo;
3) determinino la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, conseguenti;
inoltre dicano se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
4) accertino l'eventuale sussistenza di postumi permanenti e ne indichino l'incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica del soggetto periziando (c.d. danno biologico) sulla base della tabella allegata al D.M.
3.7.2003 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M.
26.5.2004 per la macropermanenti;
segnalino e descrivano le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, possano rilevare ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportino tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) verifichino la congruità delle spese (anche) mediche delineate mediante i documenti da 9 a 18 ricorrente”.
pagina 10 di 27 2.b.
I CTU, esaminati gli atti e la documentazione medica prodotta dalle parti, visitata la ricorrente in data 9 gennaio 2023 e operata anamnesi, hanno chiarito:
-che la ricorrente veniva ricoverata in data 27 maggio 2019 presso l'Ospedale Maggiore di Bologna a seguito di caduta accidentale;
-che la ricorrente a seguito della caduta riportava la frattura pluriframmentaria dell'acetabolo destro con sfondamento del tetto acetabolare e risalita della testa femorale associata a frattura della branca ischio-pubica omolaterale;
-che all'ingresso in reparto prima dell'intervento chirurgico veniva documentata l'assenza di deficit vnp in atto (vasculo-nervosi periferici);
-che in data 30 maggio 2019 veniva eseguito intervento chirurgico di riduzione e sintesi per via anteriore;
-che al controllo post operatorio del 31 maggio 2019 veniva rilevato dal radiologo a seguito di TC
“Ematoma del muscolo otturatore interno di destra. Imbottimento a densità fluida in sede presacrale e perirettale”;
-che a partire dal 6 giugno 2019 la paziente iniziava a lamentare “dolenzia a livello del piede destro”;
-che non è chiaro il percorso diagnostico e terapeutico che portava i sanitari a rioperare la paziente in data 7 giugno 2019; ad ogni buon conto, i sanitari procedettero alla rimozione di una vite posizionata in sede intrarticolare;
-che in data 8 giugno 2019 si documentava in Diario la persistenza del “deficit di dorsiflessione della caviglia dx ed atteggiamento in dorsiflessione dell'alluce non riducibile spontaneamente”, per cui si richiedeva visita neurologica;
-che in data 10 giugno 2019 il neurologo documentava: “…ipostenia del piede di destra, parestesie al dorso del piede e crampi/rigidità con postura in dorsiflessione dello stesso. Da due giorni iniziale miglioramento spontaneo…Postura del piede in estensione dorsale…Verosimile deficit dello SPE destro cui si associa dubbio coinvolgimento dell'ischiatico…”;
-che un primo accertamento elettromiografico (EMG) veniva eseguito in data 4 luglio 2019, con rilievo di “…neuropatia del nervo sciatico destro con prevalente compromissione delle fibre peroneali”;
-che un secondo accertamento EMG (controllo) veniva eseguito in data 20 novembre 2019; esso confermava la “sofferenza assonale del nervo sciatico (prevalente a carico della componente del peroneo) con conservata continuità anatomica e reinnervazione in atto”;
pagina 11 di 27 -che in occasione di una ulteriore EMG datata 24 aprile 2021 era rilevato un “…quadro strumentale compatibile con la nota pregressa sofferenza assonale del n. sciatico destro ... si evidenzia normalizzazione del CMAP” ("Compound Muscle Action Potential", ovvero le risposte ottenute per stimolo di un nervo motorio) “da stimolazione del n. peroneo e più chiari segni di reinnervazione in atto a livello dei mm di pertinenza dello stesso anche se persiste una certa quota di sofferenza neurogena in atto”;
-che in sede di visita eseguita dai CTU in data 9 gennaio 2023 emergeva quanto segue: “In data
09/01/2023 si è proceduto collegialmente a visita della paziente. Attualmente la stessa lamenta
“tendenza all'addormentamento delle dita del piede destro”; non ha mai utilizzato la molla di
. Riferisce che in epoca coeva all'intervento era in procinto di andare in quiescenza ed è da CP_2 allora pensionata.
Altezza 167 cm, peso 64 Kg. La deambulazione avviene senza ausili e senza evidenti caratteri patologici (in particolare, non zoppia). senza calzature con lieve sollevamento del ginocchio Pt_7 destro. Stazione monopodalica correttamente mantenuta bilateralmente. Non concessa la deambulazione sui talloni, correttamente eseguita la deambulazione sulle punte. Ispettivamente si conferma cicatrice post-chirurgica ileo-inguinale di cm 26, ben consolidata. Articolarità dell'anca bilateralmente completa e simmetrica. Riflesso rotuleo bilateralmente conservato. Riflessi achilleo e medio-plantare a destra non evocabili. Conservata la forza all'estensore proprio dell'alluce bilateralmente, così come il comune delle dita. Tibiale anteriore conservato bilateralmente. Limitata
l'articolarità della tibio-tarsica ai gradi terminali, maggiormente in flessione dorsale. Sensibilità della coscia bilateralmente conservata. Simmetrica la sensibilità delle gambe in regione peroniera, ipoestesia a livello della superficie mediale della gamba destra rispetto alla controlaterale. Sensibilità conservata nella regione peroniera del piede. Lieve ipoestesia del collo del piede destro ed alla proiezione cutanea di tutto il primo raggio. Lieve ipoestesia in sede plantare a destra rispetto a sinistra. Alluce destro atteggiato in lieve iperestensione a riposo. Piede bilateralmente cavo, maggiormente a destra, con segni di sovraccarico ai metatarsi centrali.”.
Questi primi rilievi dei CTU -descrittivi ma non solo, in quanto collocano esattamente il focus della vicenda su alcuni passaggi fondamentali, prima messi in evidenza mediante sottolineatura- vanno condivisi dal Tribunale, in quanto risultano immuni da vizi logici e metodologici, e in quanto sono coerenti con gli elementi oggettivi emersi dalla documentazione esaminata.
pagina 12 di 27 2.c.
Occorre a questo punto soppesare con attenzione quanto evidenziato dai CTU alle pagine da 5 a 7 della relazione.
Le SInificative valutazioni dei CTU vengono qui di seguito integralmente riportate:
“Eziologia della sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno (SPE)
Preso atto dei dati desumibili dalla documentazione sanitaria in atti come sopra riepilogato in sintesi, discusso altresì ampiamente con i Consulenti e preso atto delle rispettive posizioni, si formulano le seguenti considerazioni in ordine all'eziologia della sofferenza dello SPE.
1) È con certezza escluso che la lesione si sia determinata in occasione del trauma del 26/05/2019 in concomitanza con la frattura acetabolare, preso atto della reiterata documentazione circa l'assenza di deficit vascolo-nervosi periferici, anche sotto il profilo soggettivo.
2) È poco probabile che la lesione sia stata causata dalle manovre chirurgiche poste in essere in corso di primo intervento di riduzione della frattura, posto l'approccio per via anteriore adottato e posta altresì l'assenza di sintomi/segni di interessamento neurologico nei giorni seguenti sino al 06/06 (per quanto documentato). Si ritiene altresì improbabile che la lesione possa essere stata causata dal posizionamento intrarticolare di una vite, verosimilmente non sufficiente a raggiungere la struttura nervosa de qua. Non è comunque escludibile con certezza una azione di compressione ovvero di trazione da parte di leve o retrattori impropriamente applicati.
3) Si è sottolineato che il giorno successivo all'intervento e segnatamente al controllo radiologico del
31/05 si rilevava la presenza di un ematoma del muscolo otturatore interno di destra associato ad imbottimento a densità fluida in sede presacrale e perirettale. Trattasi della zona di specifico decorso del nervo sciatico, facilmente comprimibile ab extrinseco da parte di raccolte ematiche consimili. In conclusione, si ritiene che l'ipotesi più probabile di meccanismo lesivo sia da identificarsi in compressione ab extrinseco da parte di ematoma pelvico post-chirurgico (intervento del 30/05/2019).
Meno probabile ma comunque non escludibile una azione di compressione ovvero di trazione del nervo da parte di leve/retrattori impropriamente applicati.
…
Considerazioni in tema di condotta sanitaria
Per quanto attiene all'analisi della condotta sanitaria, senza entrare nel dettaglio delle singole criticità oggetto di ampio contraddittorio tra le Parti in corso di operazioni peritali, può comunque evidenziarsi quanto segue. pagina 13 di 27 I.
La presenza di ematoma pelvico nella sede di recente accesso chirurgico è espressione, con elevata probabilità, di emostasi intraoperatoria non ottimale.
II.
Anche nell'ipotesi – non dimostrata – di una perfetta emostasi intraoperatoria, i.e. anche ove lo sviluppo dell'ematoma sia espressione di una complicanza indipendente dall'operato sanitario, la stessa era certamente nota ai Sanitari sin dalla prima giornata post-operatoria. Vista la sede anatomica interessata e vista la prevedibile compressione di strutture nobili (fra cui lo SPE), era indicato un intervento urgente di lavaggio/evacuazione, omesso nel caso di specie. In corso di II intervento del 07/06 non viene espressamente documentato alcun drenaggio dell'ematoma, tale per cui non è certo se tale operazione sia stata o meno eseguita.
III.
Come già indicato nel precedente paragrafo, non può comunque escludersi una azione di compressione ovvero di trazione da parte di leve o retrattori impropriamente applicati”.
Ritiene il Tribunale che da quanto sopra riportato emergano la negligenza e imperizia che hanno connotato l'operato dei sanitari dell'Ospedale Maggiore che operarono e che ebbero in cura la ricorrente.
A tal proposito si ricorda che secondo l'orientamento ormai pacifico in giurisprudenza, un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, con la precisazione che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 16123 dell'8 luglio
2010; Cass. Sez. U, Sent. n. 576 dell'11 gennaio 2008).
In pratica, "L'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 13214 del 26/07/2012).
Nel caso di specie:
pagina 14 di 27 §
è pacifico che si verificò la sofferenza dello SPE a carico della ricorrente, alfine quasi completamente superata come si evince dagli ultimi accertamenti dell'aprile e giugno 2021 (docc. 4 e 5 resistente);
i CTU hanno dato conto solo del documento 4 resistente (referto 24 aprile 2021, attestante la normalizzazione del CMAP e più chiari segni di reinnervazione);
i CTU non hanno menzionato il documento 5 resistente;
trattasi di referto ortopedico in data 7 giugno
2021 da cui si evince che la ricorrente a seguito di RX dimostrava di avere recuperato il deficit di SPE quasi completamente, sebbene permanessero “disestesia, lieve zoppia a destra, saltuari dolori”; comunque la motilità dell'anca era “ottima”;
§ deve ritenersi provato con certezza che la sofferenza dello SPE non esisteva al momento del ricovero della paziente in Pronto Soccorso Ortopedico in data 27 maggio 2019; detta sofferenza non si verificò al momento della caduta accidentale del giorno precedente;
infatti, come chiarito dai CTU a pag. 5 della relazione, “1) È con certezza escluso che la lesione si sia determinata in occasione del trauma del 26/05/2019 in concomitanza con la frattura acetabolare, preso atto della reiterata documentazione circa l'assenza di deficit vascolo-nervosi periferici, anche sotto il profilo soggettivo“;
§ la sofferenza dello SPE si verificò in costanza di ricovero della paziente presso l'Ospedale Maggiore;
essa è stata condivisibilmente ed esaustivamente ricondotta dai CTU a due ordini di condotte connotate da imperizia, seppure di differente peso causale:
-errata manovra durante il primo intervento chirurgico del 30 maggio 2019; per l'esattezza, i CTU hanno indicato tale aspetto come poco probabile, ma ci hanno tenuto a rimarcare che “Non è comunque escludibile con certezza una azione di compressione ovvero di trazione da parte di leve o retrattori impropriamente applicati”; la bassa probabilità è stata desunta dai CTU sia dal fatto che l'approccio chirurgico adottato era anteriore (la paziente veniva operata in posizione supina e incisa anteriormente, dunque in modo non idonea a interferire col nervo sciatico qui in esame che ha un diverso percorso nel corpo), sia dal fatto che solamente a partire dal 6 giugno 2019 la paziente iniziò a lamentare dolenzie a livello del piede destro;
-sottovalutazione della presenza di un ematoma pelvico postchirurgico (cioè dopo l'intervento del 30 maggio 2019) nell'area di interesse, associato ad imbottimento a densità fluida in sede parasacrale e perirettale, cioè nella zona di specifico decorso del nervo sciatico, facilmente comprimibile ab extrinseco da parte di raccolte ematiche consimili;
ciò fu il frutto di emostasi intraoperatoria non pagina 15 di 27 ottimale;
comunque i CTU hanno aggiunto che, anche a voler ipotizzare una emostasi intraoperatoria perfetta cioè anche qualora l'ematoma dovesse considerarsi il frutto di una complicanza indipendente dall'operato dei sanitari, detto ematoma era perfettamente noto ai sanitari sin dalla prima giornata post- operatoria (si è detto infatti che al controllo post-operatorio del 31 maggio 2019 mediante TC veniva segnalato dal radiologo “Ematoma del muscolo otturatore interno di destra. Imbottimento a densità fluida in sede presacrale e peritettale”: pag. 73 della cartella clinica); i CTU hanno condivisibilmente sottolineato che a fronte di tale situazione era indicato un intervento urgente di lavaggio/evacuazione, omesso nel caso di specie;
oltretutto neppure nel corso dell'intervento del 7 giugno 2019 risulta documentato espressamente un drenaggio dell'ematoma, cosicché non è possibile ritenere che tale operazione sia stata eseguita;
§ ritiene il Tribunale che l'approccio colposamente omissivo adottato dai sanitari rispetto all'ematoma e a quant'altro emerso sin dal 31 maggio 2019 sia un elemento idoneo già di per sé solo a integrare colpa medica;
l'omissione è inescusabile in quanto le risultanze della TC del 31 maggio 2019 erano eloquenti e inequivoche e suggerivano platealmente una situazione da emendare prontamente, e facilmente emendabile con un lavaggio/evacuazione; se ciò fosse stato fatto, secondo la regola valutativa del “più probabile che non” si sarebbe evitata la sofferenza dell'area in cui correva il nervo sciatico risultato compromesso;
§ in tal modo risulta vanificata la prospettazione della parte resistente in forza della quale la sofferenza del nervo sciatico dovrebbe considerarsi determinata dall'edema post-fratturativo e dall'ematoma del muscolo otturatore interno, ematoma a suo dire originato dal trauma originario (caduta) e via via aumentato di volume;
infatti, è provato per tabulas che all'ingresso al P.S. Ortopedico la paziente non presentava deficit vascolo-nervosi periferici il che consente pacatamente di escludere che la caduta possa essere stata la causa del formarsi dell'ematoma e/o dell'edema; inoltre, è rimasto del tutto indimostrato che l'intervento eseguito in data 30 maggio 2019 fosse da considerare di speciale difficoltà, cosicché in ogni caso non è pertinente il richiamo dell'articolo 2236
c.c. effettuato da parte resistente (fermo ciò che si è detto prima in ordine alla non rilevanza di tale regola di giudizio in cause quale la presente in cui sia convenuta solo la struttura sanitaria).
In conseguenza di quanto accertato, la parte resistente deve rispondere nei confronti della ricorrente delle conseguenze dannose patite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. pagina 16 di 27 3.
Vanno ora esaminate le voci di danno delineate da parte ricorrente.
3.a.
Danno biologico permanente. Danno morale.
I CTU in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. hanno chiarito quanto segue (pagine 7-8 della relazione): “Preso atto delle risultanze della più recente EMG del 2021 (identificativa degli esiti di pregressa sofferenza assonale con segni di re-innervazione e residua lieve sofferenza neurogena) e della coerente obiettività clinica constatata in sede di visita diretta della Ricorrente, il quadro menomante rientra certamente nell'ambito delle c.d. “micropermanenti”. Valutando per analogia rispetto ai baremes di cui alla tabella allegata al D.M. 3.7.2003, si ritiene integrata una riduzione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 5% (cinque percento), con sofferenza da aggettivarsi in termini “lievi””.
La parte ricorrente, visti gli esiti del procedimento ante causam, nel ricorso introduttivo si è attestata sulla percentuale di danno biologico permanente del 5% indicata dai CTU, e ha chiesto anche la liquidazione del danno morale avendo i CTU delineato una sofferenza di grado lieve.
La parte resistente, seppure solo subordinatamente, ha qui aderito alla percentuale di biologico permanente del 5%. E ha negato la sussistenza di danno morale, poiché i CTU in sede di proposta conciliativa avevano stabilito che la sofferenza soggettiva era da considerarsi lieve.
Orbene, quanto al danno biologico permanente, giova ricordare che è consolidato il principio di diritto in forza del quale il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale ed unico, essendo compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli.
Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci in cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile pagina 17 di 27 all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno (Cass. civ., S.U., n.
26972/2008).
Vista la posizione assunta dalle parti nel presente giudizio, sussistono i presupposti per ritenere accertato un danno biologico permanente calcolato al 5%, da considerarsi congruo alla luce dello stato finale stabilizzato della paziente.
Ogni altro tipo di conteggio sarebbe impossibile da effettuare, anche perché i CTU hanno trattato il danno al nervo sciatico come autonomamente soppesabile rispetto agli esiti permanenti che la paziente ha subito per effetto della caduta (caduta che ha reso necessario l'intervento attese le varie fratture determinatesi come in atti).
Nulla spetta alla ricorrente per danno morale, in quanto:
-l'articolo 139 del Codice Assicurazioni nel disciplinare il danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, quali quelle qui accertate, al comma 3 prevede quanto segue: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”;
-nel caso in esame, atteso che i CTU hanno accertato una sofferenza di grado lieve, non scatta la norma appena riportata la quale per l'aumento eSIe che si sia verificata una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Avendosi a che fare con una micropermanente (danno biologico del 5%), vanno applicati gli importi aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, secondo il seguente calcolo: età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni percentuale di invalidità permanente 5% punto base danno permanente euro 963,40 danno biologico permanente euro 5.455,25.
pagina 18 di 27 3.b.
Danno da invalidità temporanea.
I CTU nella relazione depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pag. 7, hanno osservato quanto segue rispetto a tale voce di danno:
“La lesione de qua è insistita in soggetto già affetto da postumi di recente frattura comminuta acetabolare, tale per cui la stessa ha inciso in maniera residuale in termini di “maggior danno biologico temporaneo”. A fine conciliativo, si propongono 20 (venti) giorni al tasso medio del 50% ed ulteriori 20 (venti) giorni al tasso medio del 25%”.
La parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha aderito a tale quantificazione.
La parte resistente subordinatamente ha aderito anch'essa.
Sussistono i presupposti per operare la quantificazione del danno biologico temporaneo come da CTU
e quindi, a fronte di una indennità giornaliera pari a euro 56,18 al 100%, spettano: euro 561,80 per ITP per 20 gg al 50% (euro 1.123,60 al 100% per 20 giorni : 2 = euro 561,80) euro 280,90 per ITP per ulteriori gg 20 al 25% (562,80 : 2 = 280,90),
e così complessivamente euro 842,70.
3.c.
Danno patrimoniale. Spese mediche.
I CTU a pagina 8 della relazione hanno evidenziato quanto segue, rispetto alle spese:
“Le spese mediche documentate si sarebbero comunque sostenute in esito al trattamento del quadro traumatologico iniziale, anche in assenza della sofferenza neurogena sopravvenuta”.
La parte ricorrente, all'esito della CTU ante causam, nel presente giudizio ha chiesto la rifusione delle seguenti spese: euro 1.684,40 per terapia riabilitativa (doc. 9 ric.) euro 802,00 per visite mediche specialistiche (doc. 10 ric.) euro 610,00 per compenso dott. (doc. 11 ric.) ed euro 3.050,00 per compenso dott. Per_2 Per_1
(docc. 12 e 18 ric.).
pagina 19 di 27 La parte resistente ha qui contestato ogni voce di spesa, richiamando sul punto le risultanze della CTU
e ritenendo gli esborsi comunque eccessivi e non provati.
Orbene:
§ quanto agli esborsi per terapia riabilitativa (doc. 9 ric.):
-si concorda con la valutazione dei CTU;
-in ogni caso la ricorrente ha prodotto un referto e varie fatture emesse da Terme San Luca, ma nulla ha prodotto al fine di provare i dedotti esborsi (bonifico, vaglia postale);
-in forza del principio di vicinanza della prova, sarebbe stato agevole per la ricorrente provare per tabulas i dedotti esborsi, ma così ella non ha fatto;
-ergo nulla le spetta a tale titolo;
§ quanto agli esborsi per visite mediche (doc. 10):
-si concorda anche in questo caso con la valutazione dei CTU;
-infatti, le spese per due visite psichiatriche, per visite specialistiche ambulatoriali col dott. e per Per_5 prenotazione di visita in data 24 aprile 2021 sarebbero state comunque sostenute dalla ricorrente atteso il quadro fratturativo complessivo, gli esiti delle operazioni e il lungo percorso di cura che ella avrebbe comunque dovuto affrontare;
§ quanto agli esborsi originati dalla perizia di parte medico-legale prodotta dalla ricorrente in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 8 ricorso ex art. 696 bis c.p.c.; doc. 8 ric. nel presente giudizio):
-l'acquisizione di una perizia di parte medico-legale era necessaria per rendere non esplorativo il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;
-peraltro, la parte ricorrente ha idoneamente provato per tabulas solo l'esborso di euro 610,00 sostenuto con riguardo al perito di parte dott. ella ha infatti prodotto la ricevuta n. Persona_6
56 del 26 maggio 2020 debitamente quietanzata dal medico (doc. 11 ric.);
-quanto invece al secondo perito di parte dott. la ricorrente si è limitata a produrre per due Per_1 volte (sub documenti 12 e 18) la stessa fattura n. 75 del 18 febbraio 2021 (riportante gli estremi per effettuare il pagamento), ma nulla ha prodotto al fine di provare l'effettivo pagamento (bonifico, vaglia postale); ergo nulla le spetta a tale titolo.
Dunque, per spese spettano alla parte ricorrente solamente euro 610,00.
pagina 20 di 27 3.d.
Conclusioni su danni e spese liquidabili.
3.d.1.
Sommando le voci di danno accertate come dovute (biologico permanente + invalidità temporanea parziale + spese) si ottengono complessivi euro 6.907,95 (5.455,25 + 842,70 + 610,00).
Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi per il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento (calcolati sulla somma devalutata al 26 maggio 2019 pari a euro 5.824,58 e via via rivalutata a oggi pari a euro 7.610,44 -di cui euro 1.083,37 per rivalutazione ed euro 702,49 per interessi-).
Così complessivamente euro 7.610,44.
Conclusivamente, la parte resistente va condannata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 7.610,44 calcolata ad oggi.
3.d.2.
Quanto agli interessi, la parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi previsti dall'articolo 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Premesso che al più la decorrenza andrebbe considerata dalla data della presente sentenza (i conteggi di devalutazione e rivalutazione con interessi ad oggi hanno reso l'originario debito di valore un debito di valuta), si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento tradizionale, l'articolo 1284 co. 4 c.c. può trovare applicazione ai soli debiti pecuniari di fonte contrattuale (suscettibili di produrre, in mancanza di diversa pattuizione, interessi legali a un saggio più elevato di quello del comma 1 dal giorno della domanda giudiziale), non anche alle obbligazioni derivanti dalle altre fonti elencate nell'articolo 1173 c.c. che soggiacciono agli interessi semplici (Cass. 28409/2018).
Al contrario, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 61/2023 ha evidenziato che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte pagina 21 di 27 contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 12449/2024, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano, ha stabilito, con riferimento ai giudizi esecutivi, che “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma
1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante la sentenza n. 12974/2024, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Parma, e richiesta di affrontare l'ambito applicativo dell'articolo
1284 co. 4 c.c. a fronte di contrasto giurisprudenziale (se solo alle obbligazioni contrattuali o a tutte le obbligazioni), dopo avere richiamato la citata sentenza n. 12449/2024 ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del rinvio pregiudiziale di Parma, e quindi non si è pronunciata sull'ambito di applicazione dell'articolo 1284 co. 4 c.c.
Ritiene la scrivente Giudicante, in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci a Sezioni Unite sull'ambito di applicabilità dell'art. 1284 co. 4 c.c., che il chiaro incipit dell'articolo 1284 co. 4 c.c. “Se le parti non ne hanno determinato la misura” debba portare all'applicazione di tale norma solo alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale in quanto solo rispetto a queste può ipotizzarsi un preventivo accordo sul saggio di interessi da applicarsi per il caso di inadempimento.
Ad ogni buon conto, anche a volere dare per pacifico che nel caso di specie si abbia a che far con una obbligazione di tipo contrattuale (da contatto sociale), si deve constatare che la parte ricorrente non ha allegato (né provato) ragioni che giustifichino l'applicazione di interessi compensativi ex art. 1284 c. 4
c.c., cioè in misura maggiore rispetto agli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c.
Ella non ha ottemperato all'onere della prova, su di sé gravante ex artt. 1223 c.c., rispetto al danno da ritardo (cioè rispetto a un danno maggiore rispetto a quello di cui al comma 1 dell'articolo 1284 c.c.).
pagina 22 di 27 Pertanto, sull'importo liquidato come sopra spettano alla parte ricorrente gli interessi al tasso legale cioè al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della presente sentenza sino al saldo.
4.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le istanze istruttorie insistite dalla parte ricorrente (prove orali).
C)
1.
1.a.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte resistente.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte della somma complessivamente accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro
5.200,01 a euro 26.000,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 3.386,50 (valori medi per le prime due fasi e così euro 919 + 777; valori minimi per le altre due fasi, essendosi tenuta una sola udienza e atteso lo schema decisorio assunto, senza scritti conclusivi, e così euro 840 + 850,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 264,00 per C.U. e marca.
pagina 23 di 27 1.b.
Come da richiesta congiunta formulata in ricorso ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. dai due avvocati difensori della ricorrente (e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni), va pronunciata la distrazione, in favore di tali difensori, degli onorari che gli stessi hanno dichiarato di non avere riscosso e delle spese che gli stessi hanno dichiarato di avere anticipato.
A tale proposito giova richiamare il principio di diritto in forza del quale “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa” (Cass. 21070/2009).
Si veda anche Cass. 8436/2019: “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. …”.
Giova altresì ricordare, come ha precisato la Corte di Cassazione mediante l'ordinanza 10236/2022, che “In tema di spese del processo, la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per tutti i dichiaranti, ciascuno per la propria quota”.
Pertanto, nel caso di specie va emessa pronuncia che riconosca ai due difensori della ricorrente il diritto alla distrazione, ciascuno per la sua quota.
2.
La parte ricorrente ha chiesto anche la rifusione delle spese di ATP (spese di CTU, di CTP e legali).
A tal proposito giova ricordare che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. 9735/2020). pagina 24 di 27 2.a.
Nel caso di specie, sempre in forza del principio della soccombenza spettano a parte ricorrente le spese legali del procedimento ante causam.
Vista la nota spese prodotta sub documento 19, si osserva:
-che si applica la Tabella 9 prevista per i procedimenti di istruzione preventiva dal D.M. 147/2022
(quel procedimento veniva dichiarato estinto in data 26 maggio 2023, quindi detto D.M. si applica ratione temporis);
-che lo scaglione (omogeneo a quello applicato per il giudizio di merito) è quello da euro 5.200,01 a euro 26.000,00;
-che le fasi da considerare sono quelle di studio, introduttiva e istruttoria;
-che sussistono i presupposti per applicare i valori medi e cioè euro 567 + 709 + 1.061,00 e così complessivi euro 2.337,00, oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Spettano a parte ricorrente anche euro 287,00 per anticipazioni, come da nota spese.
Anche con riferimento a tali onorari e spese deve considerarsi dovuta la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
2.b.
Sempre in forza del principio della soccombenza, le spese di CTU vanno poste a carico della parte resistente.
Le spese sostenute dalla parte ricorrente ammontano a euro 2.440,00 (accessori compresi) con riferimento a ciascuno dei due CTU, e così si perviene a complessivi euro 4.880,00.
Infatti:
-con ordinanza emessa in data 1° dicembre 2022 veniva liquidato in favore di ciascuno dei due CTU un fondo spese di euro 2.000,00 oltre accessori pari a euro 440,00 per IVA 22% e così euro 2.440,00 ciascuno;
pagina 25 di 27 -è vero che il documento 17 ricorrente attesta il pagamento di soli euro 2.440,00 (importo non contestato da parte resistente);
-tuttavia, i CTU a pagina 9 della relazione hanno dato atto di avere ricevuto dalla parte ricorrente complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge, e di non intendere chiedere alcunché in aggiunta per la prestazione resa (e di ciò si è dato atto nel provvedimento dichiarativo della estinzione del procedimento, emesso in data 26 maggio 2023 nel procedimento ante causam);
-ergo risulta provato, in quanto quietanzato, il pagamento di complessivi euro 4.880,00.
2.c.
Infine, la parte ricorrente ha chiesto la rifusione delle spese di CTP, cioè delle spese sostenute relativamente ai CTP nominati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. affinché partecipassero alle operazioni peritali disposte.
La domanda va rigettata, non avendo parte ricorrente prodotto alcun documento che attesti un impegno di spesa assunto nei confronti dei propri CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Condanna la parte resistente di Bologna al pagamento in favore della parte Parte_2 ricorrente della somma di euro 7.610,44 calcolata ad oggi, oltre interessi Parte_1 legali al tasso di cui all'articolo 1284 co. 1 c.c. dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo.
• Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte Parte_2 ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
3.386,50 per compenso di avvocato ed euro 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA come per legge. Visto l'articolo 93 c.p.c., distrae in favore degli avvocati
A. Gabriella Dolce Pancaldi e Francesca Pancaldi, ciascuno per la sua quota, gli onorari non riscossi e le spese che i medesimi hanno dichiarato di avere anticipato, liquidati come sopra e il cui pagamento grava sulla parte resistente.
pagina 26 di 27 • Condanna la parte resistente di Bologna al pagamento in favore della parte Parte_2 ricorrente delle seguenti somme spettanti alla parte ricorrente in relazione al Parte_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 8160/2022 R.G.: a) euro 2.337,00 per compenso di avvocato ed euro 287,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge. Visto l'articolo 93 c.p.c., distrae in favore degli avvocati A. Gabriella Dolce Pancaldi
e Francesca Pancaldi, ciascuno per la sua quota, gli onorari non riscossi e le spese che i medesimi hanno dichiarato di avere anticipato, liquidati come sopra e il cui pagamento grava sulla parte resistente;
b) euro 4.880,00 (accessori compresi) per spese di CTU.
Così deciso in Bologna il 12 agosto 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18 luglio 2024 da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Gabriella
Dolce Pancaldi e Francesca Pancaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in
Bologna, Via Boldrini n. 6 nei confronti di: in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore Parte_2
, con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, C.F. Parte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Gabriele Ghelfi e Roberta Perricone iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' in Bologna, Via Castiglione n. 29 Pt_2
in punto a: malpractice, risarcimento del danno alla persona.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 27 parte ricorrente: insiste anche in via istruttoria e precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
parte resistente: si riporta alle conclusioni rassegnate.
FATTO E DIRITTO
A)
in data 18 luglio 2024 depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avanti al Parte_1
Tribunale intestato, esponendo in fatto:
-di essere caduta accidentalmente in data 26 maggio 2019, riportando la frattura comminuta dell'acetabolo destro e la frattura della branca ischiopubica destra, e di essere stata ricoverata all'Ospedale Maggiore di Bologna;
-di essere stata ivi sottoposta a due interventi chirurgici, il primo in data 30 maggio 2019 (osteosintesi delle fratture) e il secondo in data 7 giugno 2019 (rimozione della vite intrarticolare acetabolare destra);
-che veniva rilevato un deficit di dorsiflessione della caviglia destra ed atteggiamento in estensione dell'alluce destro non riducibile spontaneamente, con deficit allo SPE (sciatico popliteo esterno);
-di essere stata dimessa in data 21 giugno 2019;
-di avere affrontato un percorso riabilitativo presso Villa Chiara dal 21 giugno 2019 all'11 luglio 2019;
l'esame elettromiografico ivi eseguito il 4 luglio 2019 confermava la presenza di una neuropatia del nervo sciatico destro con prevalente compromissione delle fibre peroneali;
-di essere rimasta ricoverata presso il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna dall'11 luglio 2019 al 13 agosto 2019, quando veniva constatata la permanenza del deficit di flessione dorsale della caviglia destra;
-di avere effettuato cicli di terapia riabilitativa presso le Terme San Luca a partire dal gennaio 2020;
-che i periti incaricati dott. e dott. ravvisavano malpractrice nell'operato dei sanitari Per_1 Per_2 dell'Ospedale Maggiore, i quali nel corso del I intervento eseguivano una incongrua manovra chirurgica causando lo stiramento del nervo sciatico con danno dello SPE a destra;
i periti quantificavano un danno permanente (differenziale) pari al 20% (30% complessivo;
10% originato dalla caduta) nonché invalidità temporanea parziale al 50% per 3 mesi e al 25% per 6 mesi;
pagina 2 di 27 -di avere sostenuto spese mediche così dettagliate: euro 1.684,40 per terapia riabilitativa, euro 802,00 per visite mediche specialistiche, euro 610,00 per compenso dott. ed euro 3.050,00 per Per_2 compenso dott. Per_1
Evidenziava di avere inoltrato richiesta risarcitoria all' di Bologna, senza esito. Parte_2
Richiamava le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 8160/2022 R.G. instaurato avanti al Tribunale di Bologna;
in quella sede i CTU incaricati quantificavano un danno permanente pari al 5%, nonché ITP di gg 20 al 50% e di ulteriori gg 20 al 25%.
Ravvisava i presupposti per vedersi risarcire i danni di tipo patrimoniale e non patrimoniale patiti
(danno permanente e da invalidità temporanea, come da CTU;
danno morale, attesa la sofferenza soggettiva ravvisata dai CTU in grado lieve;
spese mediche;
euro 8.548,00 per spese di CTU e di CTP ed euro 4.324,70 per spese legali dell'ATP).
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: accertare e dichiarare, per i titoli dedotti, la responsabilità civile dei sanitari della e Parte_4 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare ex art. 1218 c.c. la in persona del legale Parte_5 rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla SI.ra , per Parte_1 malpractice, mediante il pagamento della complessiva somma di € 22.838,54, in suo favore, o a quella maggiore e/o minore somma che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla somma rivalutata, dal dì del fatto al saldo, nonché gli interessi previsti dal quarto comma art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale.
Con vittoria di competenze del presente giudizio, di quello di ATP, oltre spese generali, contributi unificati ed accessori di legge, con distrazione delle stesse.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede occorrendo prove per testi, nella persona della SI.ra residente in [...] sui seguenti capitoli:
1. DCV che avete prestato assistenza alla SI.ra , dal giorno 9 giugno 2019 dapprima Parte_1 presso l'Ospedale Maggiore e successivamente presso la sua abitazione sita in Bologna.
2. DCV che nel corso dell'assistenza prestata e di cui al precedente capitolo, la SI.ra ha Parte_1 lamentato persistenza di situazione dolorifica tipo trafittivo al piede destro, che nel camminare si propaga alla coscia e gluteo dx.
3. DCV che la SI.ra dal gennaio 2020 ad oggi si sottopone a cicli di terapia riabilitativa. Parte_1
4. DCV che avete constatato che la deambulazione della SI.ra avviene con zoppia”. Parte_1
pagina 3 di 27 Con decreto emesso in data 20 luglio 2024 veniva fissata udienza in data 30 gennaio 2025 con termini per la notifica del ricorso-decreto e per la costituzione di parte resistente.
La resistente di Bologna si costituiva tempestivamente in data 17 gennaio 2025. Parte_2
Ripercorreva l'iter clinico e di cura della ricorrente.
Richiamava i principi in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la quale presuppone l'avvenuto accertamento della colpa del medico esecutore dell'intervento, in tesi originante danno risarcibile.
Deduceva che la neuropatia del nervo sciatico e in particolare il deficit del nervo sciatico popliteo esterno non potevano imputarsi a uno stiramento del nervo (causato da una pretesa incongrua manovra durante il primo atto chirurgico di osteosintesi), e ciò in quanto il nervo sciatico non era stato coinvolto in manovre operatorie: l'intervento era stato eseguito per via anteriore “mentre il nervo sciatico ha un decorso posteriore”.
La sofferenza del nervo sciatico, insorta qualche giorno dopo il primo intervento, doveva piuttosto considerarsi determinato dall'edema post-fratturativo e dall'ematoma del muscolo otturatore interno, ematoma originato dal trauma originario (caduta) e via via aumentato di volume.
Ad ogni buon conto, gli esami elettromiografici eseguiti e i controlli ortopedici effettuati attestavano un continuo miglioramento e recupero sino alla restitutio in integrum, essendosi l'ematoma riassorbito, grazie all'intenso percorso riabilitativo prescritto.
Difettava quindi la prova del nesso causale tra la condotta dei medici e il danno lamentato ma non provato dalla ricorrente.
Subordinatamente, poiché l'intervento eseguito sulla ricorrente in data 30 maggio 2019 doveva ritenersi di speciale difficoltà, scattava l'esonero da responsabilità per colpa lieve ai sensi dell'art. 2236
c.c.
Sottolineava di avere aderito alla proposta conciliativa formulata dai CTU, e che il mancato accordo doveva considerarsi la conseguenza della condotta della ricorrente la quale pretendeva di vedersi risarcire voci escluse dai CTU.
Ad ogni buon conto, il risarcimento massimo ipotizzabile poteva così quantificarsi (tabelle micropermanenti): biologico permanente 5% euro 5.328,56 + ITP al 50% gg. 20 euro 552,40 + ITP al
25% gg 20 euro 276,20 = totale euro 6.157,16 + spese di CTU per soli euro 2.440,00 ai sensi del doc.
17 ric. = euro 8.597,16.
Non potevano riconoscersi le spese di cura e per consulenza stragiudiziale di euro 6.146,00 poiché: i
CTU in sede di proposta conciliativa avevano evidenziato che tali spese sarebbero state comunque pagina 4 di 27 sostenute in esito al trattamento del quadro traumatologico iniziale;
le spese di consulenza stragiudiziale dovevano considerarsi superflue e inutilmente gravose;
nessuna delle spese di cura e consulenza risultava accompagnata dalla contabile bancaria attestante l'effettivo pagamento.
Nulla poteva riconoscersi per danno morale, poiché i CTU in sede di proposta conciliativa avevano stabilito che la sofferenza soggettiva era da considerarsi lieve.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-rigettare il ricorso di in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della Parte_1 ricorrente al pagamento delle spese di lite con gli oneri di legge;
-in subordine, accogliere la richiesta di risarcimento di nel limite di € 8.597,16, con Parte_1 condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite con gli oneri di legge.
In via istruttoria,
-ci si oppone alla richiesta prova per testi, in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio;
-si domanda l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo processuale, relativo al precedente procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis c.p.c. tra le medesime parti NRG
8160/2022 – Tribunale di Bologna – Terza Sezione civile;
-con ogni ulteriore riserva istruttoria”.
All'udienza del 30 gennaio 2025:
-parte resistente ribadiva l'offerta conciliativa formulata in comparsa, e parte ricorrente non l'accettava;
-parte ricorrente deduceva di avere idoneamente provato la spettanza delle complessive spese di CTU
(euro 2.440,00 per ciascun CTU, somme debitamente quietanzate e provate);
-parte resistente chiedeva che fosse applicato al caso di specie l'articolo 7 comma 3 legge , Parte_6 non essendo state violate linee guida e buone pratiche da parte dei sanitari;
parte ricorrente eccepiva la tardività dell'assunto;
-la scrivente Giudicante: dichiarava l'utilizzabilità ai fini del decidere di atti, documenti e risultanze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 8160/2022 R.G.; confermava il rito semplificato scelto dalla parte ricorrente;
ravvisava la superfluità delle prove orali formulate dalla ricorrente e invitava le parti a concludere;
-le parti concludevano come in epigrafe;
-la causa era trattenuta in riserva, per la decisione.
pagina 5 di 27 B)
La domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente va accolta, nei limiti che si diranno.
1.
1.a.
La parte ricorrente, invocando gli accertamenti svolti dai propri periti prima della instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., e le risultanze della CTU, ravvisa malpractrice nell'operato dei sanitari dell'Ospedale Maggiore, i quali a suo dire nel corso del I intervento chirurgico in data 30 maggio 2019 avrebbero eseguito una incongrua manovra chirurgica causando lo stiramento del nervo sciatico con danno dello SPE a destra.
Visto che la dedotta malpractice attiene a condotte dei sanitari risalenti all'anno 2019, al caso di specie si applica la c.d. Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, il cui articolo 7 (Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria) prevede quanto segue:
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge
e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di pagina 6 di 27 cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.”.
L'articolo 5 comma 1 della legge 24/2017 (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida), richiamato dall'articolo 7 comma 3, è del seguente tenore:
“
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”.
L'articolo 6 della legge 24/2017 (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria), richiamato dall'articolo 7 comma 3, è del seguente tenore:
“
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590 - sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto»”.
1.b.
L si è difesa sotto ogni punto di vista, in quanto: Parte_2
§ mediante la comparsa di risposta:
-ha dedotto che la neuropatia del nervo sciatico e in particolare il deficit del nervo sciatico popliteo esterno non possono imputarsi a uno stiramento del nervo (causato da una pretesa incongrua manovra pagina 7 di 27 durante il primo atto chirurgico di osteosintesi), e ciò in quanto il nervo sciatico non veniva coinvolto in manovre operatorie, essendo stato l'intervento eseguito per via anteriore “mentre il nervo sciatico ha un decorso posteriore”;
-ha dedotto che la sofferenza del nervo sciatico, insorta qualche giorno dopo il primo intervento, deve piuttosto considerarsi determinato dall'edema post-fratturativo e dall'ematoma del muscolo otturatore interno, ematoma originato dal trauma originario (caduta) e via via aumentato di volume;
-ha dedotto che gli esami elettromiografici eseguiti e i controlli ortopedici effettuati attesterebbero un continuo miglioramento e recupero sino alla restitutio in integrum, essendosi l'ematoma riassorbito e atteso l'intenso percorso riabilitativo prescritto;
-subordinatamente, ha dedotto che l'intervento eseguito in data 30 maggio 2019 dovrebbe ritenersi di speciale difficoltà, cosicché scatterebbe l'esonero da responsabilità per colpa lieve ai sensi dell'art. 2236 c.c. (in forza del quale, se il caso sottoposto all'attenzione del sanitario presenta “problemi tecnici di speciale difficoltà”, “il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”);
§ in occasione dell'udienza svoltasi in data 30 gennaio 2025 ha invocato il disposto di cui all'articolo 7 comma 3 legge , assumendo l'assenza di responsabilità dei sanitari che eseguivano il I CP_1 intervento non essendo state violate linee guida e buone pratiche;
a fronte di tale assunto, la parte ricorrente ne ha eccepito la tardività.
1.c.
Questa è, essenzialmente, la griglia di prospettazioni emersa dalle reciproche difese delle parti.
Va subito chiarito:
-che la responsabilità della struttura (pubblica o privata) delineata dalla legge è di natura contrattuale: la struttura che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà infatti delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.;
-che l'articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco, il quale richiama gli articoli 5 e 6, offre al Giudice discrezionalità non rispetto all'an debeatur ma in ordine al quantum debeatur;
-che il Giudice ha facoltà di liquidare il risarcimento in diminuzione, laddove il medico abbia applicato le linee guida vigenti o si sia attenuto alle buone pratiche;
ma può anche operare valutazioni autonome rispetto a linee guida e best practices, tenendo conto della complessiva condotta del sanitario;
pagina 8 di 27 -che si tratta di norma di cui il Giudice può tenere conto senza la necessità che la parte interessata
“eccepisca” la sua applicabilità, non trattandosi di regola giuridica riconducibile alle eccezioni di parte non rilevabili ex officio;
-che si tratta di norma applicabile solo ai casi in cui il medico sia direttamente convenuto in giudizio;
-che, qualora come nel caso di specie sia convenuta solo la struttura sanitaria, il Giudice non ha facoltà di potere riduttivo laddove -anche se ravvisa l'ottemperanza alle linee guida e alle best practices- accerti comunque l'esistenza di un nesso causale tra la condotta medica (negligente) e il danno;
-che, se la struttura sanitaria intende attivarsi in regresso nei confronti del sanitario, ciò potrà fare solo qualora il medico abbia agito con colpa grave (art. 9 co. 1 l. cit.: “Art. 9. - Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa. - 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”);
-che, per tutto quanto detto, nel caso di specie a nulla rileva l'assunto della parte resistente in ordine all'applicazione o meno delle linee guida e best practices e in ordine al grado di colpa del medico;
-che resta impregiudicata la valutazione della eventuale sofferenza soggettiva patita dal paziente per effetto di una condotta particolarmente imperita posta in essere dal sanitario (ma appunto, si tratta di soppesamento di una voce di danno, dal punto di vista del paziente).
Insomma, qui si applica molto semplicemente il seguente principio di diritto: “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. civ., Sez. III Civile, sentenza n. 3704/2018, Pres. Travaglino).
2.
2.a.
Si è prima detto che ebbe a svolgersi avanti al Tribunale di Bologna (Giudice delegato la scrivente
Giudicante) il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 8160/2022 R.G., nell'ambito del quale furono nominati CTU la dott. Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e il dott. Persona_3
Specialista in Ortopedia e Traumatologia. Persona_4
A tale procedimento ebbero a partecipare entrambe le parti della presente causa.
pagina 9 di 27 Le risultanze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono pienamente utilizzabili in questa sede ai fini del decidere, e liberamente valutabili dalla scrivente Giudicante.
Vale la pena riportare il quesito colà formulato:
“I CTU
Letti gli atti;
esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
visitata la ricorrente nata il [...] ed esperito ogni altro accertamento del Parte_1 caso, ivi compresa l'acquisizione di eventuali ulteriori supporti strumentali relativi ai referti prodotti:
1) dicano se il primo intervento chirurgico -finalizzato a ridurre la frattura comminuta dell'acetabolo destro e la frattura della branca ischiopubica destra (riportate dalla ricorrente il 26 maggio 2019) eseguendo “osteosintesi con placca synthes in titanio e viti in titanio”- cui veniva sottoposta la ricorrente presso l'Ospedale Maggiore di Bologna in data 30 maggio 2019, risulti eseguito con adeguata perizia, tenuto anche conto del suo esito;
affrontino a tal proposito le doglianze di parte ricorrente in ordine alla dedotta incongrua manovra attuata;
specificando se tale intervento debba qualificarsi come di facile o routinaria esecuzione, oppure come di difficile esecuzione;
in particolare evidenziando la conformità alle linee guida in materia;
2) dicano se, a causa del citato intervento, la parte ricorrente abbia riportato lesioni colpose obiettivamente riconducibili all'intervento medesimo;
3) determinino la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, conseguenti;
inoltre dicano se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
4) accertino l'eventuale sussistenza di postumi permanenti e ne indichino l'incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica del soggetto periziando (c.d. danno biologico) sulla base della tabella allegata al D.M.
3.7.2003 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M.
26.5.2004 per la macropermanenti;
segnalino e descrivano le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, possano rilevare ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportino tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) verifichino la congruità delle spese (anche) mediche delineate mediante i documenti da 9 a 18 ricorrente”.
pagina 10 di 27 2.b.
I CTU, esaminati gli atti e la documentazione medica prodotta dalle parti, visitata la ricorrente in data 9 gennaio 2023 e operata anamnesi, hanno chiarito:
-che la ricorrente veniva ricoverata in data 27 maggio 2019 presso l'Ospedale Maggiore di Bologna a seguito di caduta accidentale;
-che la ricorrente a seguito della caduta riportava la frattura pluriframmentaria dell'acetabolo destro con sfondamento del tetto acetabolare e risalita della testa femorale associata a frattura della branca ischio-pubica omolaterale;
-che all'ingresso in reparto prima dell'intervento chirurgico veniva documentata l'assenza di deficit vnp in atto (vasculo-nervosi periferici);
-che in data 30 maggio 2019 veniva eseguito intervento chirurgico di riduzione e sintesi per via anteriore;
-che al controllo post operatorio del 31 maggio 2019 veniva rilevato dal radiologo a seguito di TC
“Ematoma del muscolo otturatore interno di destra. Imbottimento a densità fluida in sede presacrale e perirettale”;
-che a partire dal 6 giugno 2019 la paziente iniziava a lamentare “dolenzia a livello del piede destro”;
-che non è chiaro il percorso diagnostico e terapeutico che portava i sanitari a rioperare la paziente in data 7 giugno 2019; ad ogni buon conto, i sanitari procedettero alla rimozione di una vite posizionata in sede intrarticolare;
-che in data 8 giugno 2019 si documentava in Diario la persistenza del “deficit di dorsiflessione della caviglia dx ed atteggiamento in dorsiflessione dell'alluce non riducibile spontaneamente”, per cui si richiedeva visita neurologica;
-che in data 10 giugno 2019 il neurologo documentava: “…ipostenia del piede di destra, parestesie al dorso del piede e crampi/rigidità con postura in dorsiflessione dello stesso. Da due giorni iniziale miglioramento spontaneo…Postura del piede in estensione dorsale…Verosimile deficit dello SPE destro cui si associa dubbio coinvolgimento dell'ischiatico…”;
-che un primo accertamento elettromiografico (EMG) veniva eseguito in data 4 luglio 2019, con rilievo di “…neuropatia del nervo sciatico destro con prevalente compromissione delle fibre peroneali”;
-che un secondo accertamento EMG (controllo) veniva eseguito in data 20 novembre 2019; esso confermava la “sofferenza assonale del nervo sciatico (prevalente a carico della componente del peroneo) con conservata continuità anatomica e reinnervazione in atto”;
pagina 11 di 27 -che in occasione di una ulteriore EMG datata 24 aprile 2021 era rilevato un “…quadro strumentale compatibile con la nota pregressa sofferenza assonale del n. sciatico destro ... si evidenzia normalizzazione del CMAP” ("Compound Muscle Action Potential", ovvero le risposte ottenute per stimolo di un nervo motorio) “da stimolazione del n. peroneo e più chiari segni di reinnervazione in atto a livello dei mm di pertinenza dello stesso anche se persiste una certa quota di sofferenza neurogena in atto”;
-che in sede di visita eseguita dai CTU in data 9 gennaio 2023 emergeva quanto segue: “In data
09/01/2023 si è proceduto collegialmente a visita della paziente. Attualmente la stessa lamenta
“tendenza all'addormentamento delle dita del piede destro”; non ha mai utilizzato la molla di
. Riferisce che in epoca coeva all'intervento era in procinto di andare in quiescenza ed è da CP_2 allora pensionata.
Altezza 167 cm, peso 64 Kg. La deambulazione avviene senza ausili e senza evidenti caratteri patologici (in particolare, non zoppia). senza calzature con lieve sollevamento del ginocchio Pt_7 destro. Stazione monopodalica correttamente mantenuta bilateralmente. Non concessa la deambulazione sui talloni, correttamente eseguita la deambulazione sulle punte. Ispettivamente si conferma cicatrice post-chirurgica ileo-inguinale di cm 26, ben consolidata. Articolarità dell'anca bilateralmente completa e simmetrica. Riflesso rotuleo bilateralmente conservato. Riflessi achilleo e medio-plantare a destra non evocabili. Conservata la forza all'estensore proprio dell'alluce bilateralmente, così come il comune delle dita. Tibiale anteriore conservato bilateralmente. Limitata
l'articolarità della tibio-tarsica ai gradi terminali, maggiormente in flessione dorsale. Sensibilità della coscia bilateralmente conservata. Simmetrica la sensibilità delle gambe in regione peroniera, ipoestesia a livello della superficie mediale della gamba destra rispetto alla controlaterale. Sensibilità conservata nella regione peroniera del piede. Lieve ipoestesia del collo del piede destro ed alla proiezione cutanea di tutto il primo raggio. Lieve ipoestesia in sede plantare a destra rispetto a sinistra. Alluce destro atteggiato in lieve iperestensione a riposo. Piede bilateralmente cavo, maggiormente a destra, con segni di sovraccarico ai metatarsi centrali.”.
Questi primi rilievi dei CTU -descrittivi ma non solo, in quanto collocano esattamente il focus della vicenda su alcuni passaggi fondamentali, prima messi in evidenza mediante sottolineatura- vanno condivisi dal Tribunale, in quanto risultano immuni da vizi logici e metodologici, e in quanto sono coerenti con gli elementi oggettivi emersi dalla documentazione esaminata.
pagina 12 di 27 2.c.
Occorre a questo punto soppesare con attenzione quanto evidenziato dai CTU alle pagine da 5 a 7 della relazione.
Le SInificative valutazioni dei CTU vengono qui di seguito integralmente riportate:
“Eziologia della sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno (SPE)
Preso atto dei dati desumibili dalla documentazione sanitaria in atti come sopra riepilogato in sintesi, discusso altresì ampiamente con i Consulenti e preso atto delle rispettive posizioni, si formulano le seguenti considerazioni in ordine all'eziologia della sofferenza dello SPE.
1) È con certezza escluso che la lesione si sia determinata in occasione del trauma del 26/05/2019 in concomitanza con la frattura acetabolare, preso atto della reiterata documentazione circa l'assenza di deficit vascolo-nervosi periferici, anche sotto il profilo soggettivo.
2) È poco probabile che la lesione sia stata causata dalle manovre chirurgiche poste in essere in corso di primo intervento di riduzione della frattura, posto l'approccio per via anteriore adottato e posta altresì l'assenza di sintomi/segni di interessamento neurologico nei giorni seguenti sino al 06/06 (per quanto documentato). Si ritiene altresì improbabile che la lesione possa essere stata causata dal posizionamento intrarticolare di una vite, verosimilmente non sufficiente a raggiungere la struttura nervosa de qua. Non è comunque escludibile con certezza una azione di compressione ovvero di trazione da parte di leve o retrattori impropriamente applicati.
3) Si è sottolineato che il giorno successivo all'intervento e segnatamente al controllo radiologico del
31/05 si rilevava la presenza di un ematoma del muscolo otturatore interno di destra associato ad imbottimento a densità fluida in sede presacrale e perirettale. Trattasi della zona di specifico decorso del nervo sciatico, facilmente comprimibile ab extrinseco da parte di raccolte ematiche consimili. In conclusione, si ritiene che l'ipotesi più probabile di meccanismo lesivo sia da identificarsi in compressione ab extrinseco da parte di ematoma pelvico post-chirurgico (intervento del 30/05/2019).
Meno probabile ma comunque non escludibile una azione di compressione ovvero di trazione del nervo da parte di leve/retrattori impropriamente applicati.
…
Considerazioni in tema di condotta sanitaria
Per quanto attiene all'analisi della condotta sanitaria, senza entrare nel dettaglio delle singole criticità oggetto di ampio contraddittorio tra le Parti in corso di operazioni peritali, può comunque evidenziarsi quanto segue. pagina 13 di 27 I.
La presenza di ematoma pelvico nella sede di recente accesso chirurgico è espressione, con elevata probabilità, di emostasi intraoperatoria non ottimale.
II.
Anche nell'ipotesi – non dimostrata – di una perfetta emostasi intraoperatoria, i.e. anche ove lo sviluppo dell'ematoma sia espressione di una complicanza indipendente dall'operato sanitario, la stessa era certamente nota ai Sanitari sin dalla prima giornata post-operatoria. Vista la sede anatomica interessata e vista la prevedibile compressione di strutture nobili (fra cui lo SPE), era indicato un intervento urgente di lavaggio/evacuazione, omesso nel caso di specie. In corso di II intervento del 07/06 non viene espressamente documentato alcun drenaggio dell'ematoma, tale per cui non è certo se tale operazione sia stata o meno eseguita.
III.
Come già indicato nel precedente paragrafo, non può comunque escludersi una azione di compressione ovvero di trazione da parte di leve o retrattori impropriamente applicati”.
Ritiene il Tribunale che da quanto sopra riportato emergano la negligenza e imperizia che hanno connotato l'operato dei sanitari dell'Ospedale Maggiore che operarono e che ebbero in cura la ricorrente.
A tal proposito si ricorda che secondo l'orientamento ormai pacifico in giurisprudenza, un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, con la precisazione che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 16123 dell'8 luglio
2010; Cass. Sez. U, Sent. n. 576 dell'11 gennaio 2008).
In pratica, "L'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 13214 del 26/07/2012).
Nel caso di specie:
pagina 14 di 27 §
è pacifico che si verificò la sofferenza dello SPE a carico della ricorrente, alfine quasi completamente superata come si evince dagli ultimi accertamenti dell'aprile e giugno 2021 (docc. 4 e 5 resistente);
i CTU hanno dato conto solo del documento 4 resistente (referto 24 aprile 2021, attestante la normalizzazione del CMAP e più chiari segni di reinnervazione);
i CTU non hanno menzionato il documento 5 resistente;
trattasi di referto ortopedico in data 7 giugno
2021 da cui si evince che la ricorrente a seguito di RX dimostrava di avere recuperato il deficit di SPE quasi completamente, sebbene permanessero “disestesia, lieve zoppia a destra, saltuari dolori”; comunque la motilità dell'anca era “ottima”;
§ deve ritenersi provato con certezza che la sofferenza dello SPE non esisteva al momento del ricovero della paziente in Pronto Soccorso Ortopedico in data 27 maggio 2019; detta sofferenza non si verificò al momento della caduta accidentale del giorno precedente;
infatti, come chiarito dai CTU a pag. 5 della relazione, “1) È con certezza escluso che la lesione si sia determinata in occasione del trauma del 26/05/2019 in concomitanza con la frattura acetabolare, preso atto della reiterata documentazione circa l'assenza di deficit vascolo-nervosi periferici, anche sotto il profilo soggettivo“;
§ la sofferenza dello SPE si verificò in costanza di ricovero della paziente presso l'Ospedale Maggiore;
essa è stata condivisibilmente ed esaustivamente ricondotta dai CTU a due ordini di condotte connotate da imperizia, seppure di differente peso causale:
-errata manovra durante il primo intervento chirurgico del 30 maggio 2019; per l'esattezza, i CTU hanno indicato tale aspetto come poco probabile, ma ci hanno tenuto a rimarcare che “Non è comunque escludibile con certezza una azione di compressione ovvero di trazione da parte di leve o retrattori impropriamente applicati”; la bassa probabilità è stata desunta dai CTU sia dal fatto che l'approccio chirurgico adottato era anteriore (la paziente veniva operata in posizione supina e incisa anteriormente, dunque in modo non idonea a interferire col nervo sciatico qui in esame che ha un diverso percorso nel corpo), sia dal fatto che solamente a partire dal 6 giugno 2019 la paziente iniziò a lamentare dolenzie a livello del piede destro;
-sottovalutazione della presenza di un ematoma pelvico postchirurgico (cioè dopo l'intervento del 30 maggio 2019) nell'area di interesse, associato ad imbottimento a densità fluida in sede parasacrale e perirettale, cioè nella zona di specifico decorso del nervo sciatico, facilmente comprimibile ab extrinseco da parte di raccolte ematiche consimili;
ciò fu il frutto di emostasi intraoperatoria non pagina 15 di 27 ottimale;
comunque i CTU hanno aggiunto che, anche a voler ipotizzare una emostasi intraoperatoria perfetta cioè anche qualora l'ematoma dovesse considerarsi il frutto di una complicanza indipendente dall'operato dei sanitari, detto ematoma era perfettamente noto ai sanitari sin dalla prima giornata post- operatoria (si è detto infatti che al controllo post-operatorio del 31 maggio 2019 mediante TC veniva segnalato dal radiologo “Ematoma del muscolo otturatore interno di destra. Imbottimento a densità fluida in sede presacrale e peritettale”: pag. 73 della cartella clinica); i CTU hanno condivisibilmente sottolineato che a fronte di tale situazione era indicato un intervento urgente di lavaggio/evacuazione, omesso nel caso di specie;
oltretutto neppure nel corso dell'intervento del 7 giugno 2019 risulta documentato espressamente un drenaggio dell'ematoma, cosicché non è possibile ritenere che tale operazione sia stata eseguita;
§ ritiene il Tribunale che l'approccio colposamente omissivo adottato dai sanitari rispetto all'ematoma e a quant'altro emerso sin dal 31 maggio 2019 sia un elemento idoneo già di per sé solo a integrare colpa medica;
l'omissione è inescusabile in quanto le risultanze della TC del 31 maggio 2019 erano eloquenti e inequivoche e suggerivano platealmente una situazione da emendare prontamente, e facilmente emendabile con un lavaggio/evacuazione; se ciò fosse stato fatto, secondo la regola valutativa del “più probabile che non” si sarebbe evitata la sofferenza dell'area in cui correva il nervo sciatico risultato compromesso;
§ in tal modo risulta vanificata la prospettazione della parte resistente in forza della quale la sofferenza del nervo sciatico dovrebbe considerarsi determinata dall'edema post-fratturativo e dall'ematoma del muscolo otturatore interno, ematoma a suo dire originato dal trauma originario (caduta) e via via aumentato di volume;
infatti, è provato per tabulas che all'ingresso al P.S. Ortopedico la paziente non presentava deficit vascolo-nervosi periferici il che consente pacatamente di escludere che la caduta possa essere stata la causa del formarsi dell'ematoma e/o dell'edema; inoltre, è rimasto del tutto indimostrato che l'intervento eseguito in data 30 maggio 2019 fosse da considerare di speciale difficoltà, cosicché in ogni caso non è pertinente il richiamo dell'articolo 2236
c.c. effettuato da parte resistente (fermo ciò che si è detto prima in ordine alla non rilevanza di tale regola di giudizio in cause quale la presente in cui sia convenuta solo la struttura sanitaria).
In conseguenza di quanto accertato, la parte resistente deve rispondere nei confronti della ricorrente delle conseguenze dannose patite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. pagina 16 di 27 3.
Vanno ora esaminate le voci di danno delineate da parte ricorrente.
3.a.
Danno biologico permanente. Danno morale.
I CTU in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. hanno chiarito quanto segue (pagine 7-8 della relazione): “Preso atto delle risultanze della più recente EMG del 2021 (identificativa degli esiti di pregressa sofferenza assonale con segni di re-innervazione e residua lieve sofferenza neurogena) e della coerente obiettività clinica constatata in sede di visita diretta della Ricorrente, il quadro menomante rientra certamente nell'ambito delle c.d. “micropermanenti”. Valutando per analogia rispetto ai baremes di cui alla tabella allegata al D.M. 3.7.2003, si ritiene integrata una riduzione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 5% (cinque percento), con sofferenza da aggettivarsi in termini “lievi””.
La parte ricorrente, visti gli esiti del procedimento ante causam, nel ricorso introduttivo si è attestata sulla percentuale di danno biologico permanente del 5% indicata dai CTU, e ha chiesto anche la liquidazione del danno morale avendo i CTU delineato una sofferenza di grado lieve.
La parte resistente, seppure solo subordinatamente, ha qui aderito alla percentuale di biologico permanente del 5%. E ha negato la sussistenza di danno morale, poiché i CTU in sede di proposta conciliativa avevano stabilito che la sofferenza soggettiva era da considerarsi lieve.
Orbene, quanto al danno biologico permanente, giova ricordare che è consolidato il principio di diritto in forza del quale il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale ed unico, essendo compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli.
Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci in cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile pagina 17 di 27 all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno (Cass. civ., S.U., n.
26972/2008).
Vista la posizione assunta dalle parti nel presente giudizio, sussistono i presupposti per ritenere accertato un danno biologico permanente calcolato al 5%, da considerarsi congruo alla luce dello stato finale stabilizzato della paziente.
Ogni altro tipo di conteggio sarebbe impossibile da effettuare, anche perché i CTU hanno trattato il danno al nervo sciatico come autonomamente soppesabile rispetto agli esiti permanenti che la paziente ha subito per effetto della caduta (caduta che ha reso necessario l'intervento attese le varie fratture determinatesi come in atti).
Nulla spetta alla ricorrente per danno morale, in quanto:
-l'articolo 139 del Codice Assicurazioni nel disciplinare il danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, quali quelle qui accertate, al comma 3 prevede quanto segue: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”;
-nel caso in esame, atteso che i CTU hanno accertato una sofferenza di grado lieve, non scatta la norma appena riportata la quale per l'aumento eSIe che si sia verificata una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Avendosi a che fare con una micropermanente (danno biologico del 5%), vanno applicati gli importi aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, secondo il seguente calcolo: età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni percentuale di invalidità permanente 5% punto base danno permanente euro 963,40 danno biologico permanente euro 5.455,25.
pagina 18 di 27 3.b.
Danno da invalidità temporanea.
I CTU nella relazione depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pag. 7, hanno osservato quanto segue rispetto a tale voce di danno:
“La lesione de qua è insistita in soggetto già affetto da postumi di recente frattura comminuta acetabolare, tale per cui la stessa ha inciso in maniera residuale in termini di “maggior danno biologico temporaneo”. A fine conciliativo, si propongono 20 (venti) giorni al tasso medio del 50% ed ulteriori 20 (venti) giorni al tasso medio del 25%”.
La parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha aderito a tale quantificazione.
La parte resistente subordinatamente ha aderito anch'essa.
Sussistono i presupposti per operare la quantificazione del danno biologico temporaneo come da CTU
e quindi, a fronte di una indennità giornaliera pari a euro 56,18 al 100%, spettano: euro 561,80 per ITP per 20 gg al 50% (euro 1.123,60 al 100% per 20 giorni : 2 = euro 561,80) euro 280,90 per ITP per ulteriori gg 20 al 25% (562,80 : 2 = 280,90),
e così complessivamente euro 842,70.
3.c.
Danno patrimoniale. Spese mediche.
I CTU a pagina 8 della relazione hanno evidenziato quanto segue, rispetto alle spese:
“Le spese mediche documentate si sarebbero comunque sostenute in esito al trattamento del quadro traumatologico iniziale, anche in assenza della sofferenza neurogena sopravvenuta”.
La parte ricorrente, all'esito della CTU ante causam, nel presente giudizio ha chiesto la rifusione delle seguenti spese: euro 1.684,40 per terapia riabilitativa (doc. 9 ric.) euro 802,00 per visite mediche specialistiche (doc. 10 ric.) euro 610,00 per compenso dott. (doc. 11 ric.) ed euro 3.050,00 per compenso dott. Per_2 Per_1
(docc. 12 e 18 ric.).
pagina 19 di 27 La parte resistente ha qui contestato ogni voce di spesa, richiamando sul punto le risultanze della CTU
e ritenendo gli esborsi comunque eccessivi e non provati.
Orbene:
§ quanto agli esborsi per terapia riabilitativa (doc. 9 ric.):
-si concorda con la valutazione dei CTU;
-in ogni caso la ricorrente ha prodotto un referto e varie fatture emesse da Terme San Luca, ma nulla ha prodotto al fine di provare i dedotti esborsi (bonifico, vaglia postale);
-in forza del principio di vicinanza della prova, sarebbe stato agevole per la ricorrente provare per tabulas i dedotti esborsi, ma così ella non ha fatto;
-ergo nulla le spetta a tale titolo;
§ quanto agli esborsi per visite mediche (doc. 10):
-si concorda anche in questo caso con la valutazione dei CTU;
-infatti, le spese per due visite psichiatriche, per visite specialistiche ambulatoriali col dott. e per Per_5 prenotazione di visita in data 24 aprile 2021 sarebbero state comunque sostenute dalla ricorrente atteso il quadro fratturativo complessivo, gli esiti delle operazioni e il lungo percorso di cura che ella avrebbe comunque dovuto affrontare;
§ quanto agli esborsi originati dalla perizia di parte medico-legale prodotta dalla ricorrente in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 8 ricorso ex art. 696 bis c.p.c.; doc. 8 ric. nel presente giudizio):
-l'acquisizione di una perizia di parte medico-legale era necessaria per rendere non esplorativo il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;
-peraltro, la parte ricorrente ha idoneamente provato per tabulas solo l'esborso di euro 610,00 sostenuto con riguardo al perito di parte dott. ella ha infatti prodotto la ricevuta n. Persona_6
56 del 26 maggio 2020 debitamente quietanzata dal medico (doc. 11 ric.);
-quanto invece al secondo perito di parte dott. la ricorrente si è limitata a produrre per due Per_1 volte (sub documenti 12 e 18) la stessa fattura n. 75 del 18 febbraio 2021 (riportante gli estremi per effettuare il pagamento), ma nulla ha prodotto al fine di provare l'effettivo pagamento (bonifico, vaglia postale); ergo nulla le spetta a tale titolo.
Dunque, per spese spettano alla parte ricorrente solamente euro 610,00.
pagina 20 di 27 3.d.
Conclusioni su danni e spese liquidabili.
3.d.1.
Sommando le voci di danno accertate come dovute (biologico permanente + invalidità temporanea parziale + spese) si ottengono complessivi euro 6.907,95 (5.455,25 + 842,70 + 610,00).
Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi per il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento (calcolati sulla somma devalutata al 26 maggio 2019 pari a euro 5.824,58 e via via rivalutata a oggi pari a euro 7.610,44 -di cui euro 1.083,37 per rivalutazione ed euro 702,49 per interessi-).
Così complessivamente euro 7.610,44.
Conclusivamente, la parte resistente va condannata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 7.610,44 calcolata ad oggi.
3.d.2.
Quanto agli interessi, la parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi previsti dall'articolo 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Premesso che al più la decorrenza andrebbe considerata dalla data della presente sentenza (i conteggi di devalutazione e rivalutazione con interessi ad oggi hanno reso l'originario debito di valore un debito di valuta), si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento tradizionale, l'articolo 1284 co. 4 c.c. può trovare applicazione ai soli debiti pecuniari di fonte contrattuale (suscettibili di produrre, in mancanza di diversa pattuizione, interessi legali a un saggio più elevato di quello del comma 1 dal giorno della domanda giudiziale), non anche alle obbligazioni derivanti dalle altre fonti elencate nell'articolo 1173 c.c. che soggiacciono agli interessi semplici (Cass. 28409/2018).
Al contrario, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 61/2023 ha evidenziato che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte pagina 21 di 27 contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 12449/2024, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano, ha stabilito, con riferimento ai giudizi esecutivi, che “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma
1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante la sentenza n. 12974/2024, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Parma, e richiesta di affrontare l'ambito applicativo dell'articolo
1284 co. 4 c.c. a fronte di contrasto giurisprudenziale (se solo alle obbligazioni contrattuali o a tutte le obbligazioni), dopo avere richiamato la citata sentenza n. 12449/2024 ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del rinvio pregiudiziale di Parma, e quindi non si è pronunciata sull'ambito di applicazione dell'articolo 1284 co. 4 c.c.
Ritiene la scrivente Giudicante, in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci a Sezioni Unite sull'ambito di applicabilità dell'art. 1284 co. 4 c.c., che il chiaro incipit dell'articolo 1284 co. 4 c.c. “Se le parti non ne hanno determinato la misura” debba portare all'applicazione di tale norma solo alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale in quanto solo rispetto a queste può ipotizzarsi un preventivo accordo sul saggio di interessi da applicarsi per il caso di inadempimento.
Ad ogni buon conto, anche a volere dare per pacifico che nel caso di specie si abbia a che far con una obbligazione di tipo contrattuale (da contatto sociale), si deve constatare che la parte ricorrente non ha allegato (né provato) ragioni che giustifichino l'applicazione di interessi compensativi ex art. 1284 c. 4
c.c., cioè in misura maggiore rispetto agli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c.
Ella non ha ottemperato all'onere della prova, su di sé gravante ex artt. 1223 c.c., rispetto al danno da ritardo (cioè rispetto a un danno maggiore rispetto a quello di cui al comma 1 dell'articolo 1284 c.c.).
pagina 22 di 27 Pertanto, sull'importo liquidato come sopra spettano alla parte ricorrente gli interessi al tasso legale cioè al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della presente sentenza sino al saldo.
4.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le istanze istruttorie insistite dalla parte ricorrente (prove orali).
C)
1.
1.a.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte resistente.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte della somma complessivamente accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro
5.200,01 a euro 26.000,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 3.386,50 (valori medi per le prime due fasi e così euro 919 + 777; valori minimi per le altre due fasi, essendosi tenuta una sola udienza e atteso lo schema decisorio assunto, senza scritti conclusivi, e così euro 840 + 850,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 264,00 per C.U. e marca.
pagina 23 di 27 1.b.
Come da richiesta congiunta formulata in ricorso ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. dai due avvocati difensori della ricorrente (e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni), va pronunciata la distrazione, in favore di tali difensori, degli onorari che gli stessi hanno dichiarato di non avere riscosso e delle spese che gli stessi hanno dichiarato di avere anticipato.
A tale proposito giova richiamare il principio di diritto in forza del quale “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa” (Cass. 21070/2009).
Si veda anche Cass. 8436/2019: “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. …”.
Giova altresì ricordare, come ha precisato la Corte di Cassazione mediante l'ordinanza 10236/2022, che “In tema di spese del processo, la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per tutti i dichiaranti, ciascuno per la propria quota”.
Pertanto, nel caso di specie va emessa pronuncia che riconosca ai due difensori della ricorrente il diritto alla distrazione, ciascuno per la sua quota.
2.
La parte ricorrente ha chiesto anche la rifusione delle spese di ATP (spese di CTU, di CTP e legali).
A tal proposito giova ricordare che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. 9735/2020). pagina 24 di 27 2.a.
Nel caso di specie, sempre in forza del principio della soccombenza spettano a parte ricorrente le spese legali del procedimento ante causam.
Vista la nota spese prodotta sub documento 19, si osserva:
-che si applica la Tabella 9 prevista per i procedimenti di istruzione preventiva dal D.M. 147/2022
(quel procedimento veniva dichiarato estinto in data 26 maggio 2023, quindi detto D.M. si applica ratione temporis);
-che lo scaglione (omogeneo a quello applicato per il giudizio di merito) è quello da euro 5.200,01 a euro 26.000,00;
-che le fasi da considerare sono quelle di studio, introduttiva e istruttoria;
-che sussistono i presupposti per applicare i valori medi e cioè euro 567 + 709 + 1.061,00 e così complessivi euro 2.337,00, oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Spettano a parte ricorrente anche euro 287,00 per anticipazioni, come da nota spese.
Anche con riferimento a tali onorari e spese deve considerarsi dovuta la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
2.b.
Sempre in forza del principio della soccombenza, le spese di CTU vanno poste a carico della parte resistente.
Le spese sostenute dalla parte ricorrente ammontano a euro 2.440,00 (accessori compresi) con riferimento a ciascuno dei due CTU, e così si perviene a complessivi euro 4.880,00.
Infatti:
-con ordinanza emessa in data 1° dicembre 2022 veniva liquidato in favore di ciascuno dei due CTU un fondo spese di euro 2.000,00 oltre accessori pari a euro 440,00 per IVA 22% e così euro 2.440,00 ciascuno;
pagina 25 di 27 -è vero che il documento 17 ricorrente attesta il pagamento di soli euro 2.440,00 (importo non contestato da parte resistente);
-tuttavia, i CTU a pagina 9 della relazione hanno dato atto di avere ricevuto dalla parte ricorrente complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge, e di non intendere chiedere alcunché in aggiunta per la prestazione resa (e di ciò si è dato atto nel provvedimento dichiarativo della estinzione del procedimento, emesso in data 26 maggio 2023 nel procedimento ante causam);
-ergo risulta provato, in quanto quietanzato, il pagamento di complessivi euro 4.880,00.
2.c.
Infine, la parte ricorrente ha chiesto la rifusione delle spese di CTP, cioè delle spese sostenute relativamente ai CTP nominati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. affinché partecipassero alle operazioni peritali disposte.
La domanda va rigettata, non avendo parte ricorrente prodotto alcun documento che attesti un impegno di spesa assunto nei confronti dei propri CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Condanna la parte resistente di Bologna al pagamento in favore della parte Parte_2 ricorrente della somma di euro 7.610,44 calcolata ad oggi, oltre interessi Parte_1 legali al tasso di cui all'articolo 1284 co. 1 c.c. dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo.
• Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte Parte_2 ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
3.386,50 per compenso di avvocato ed euro 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA come per legge. Visto l'articolo 93 c.p.c., distrae in favore degli avvocati
A. Gabriella Dolce Pancaldi e Francesca Pancaldi, ciascuno per la sua quota, gli onorari non riscossi e le spese che i medesimi hanno dichiarato di avere anticipato, liquidati come sopra e il cui pagamento grava sulla parte resistente.
pagina 26 di 27 • Condanna la parte resistente di Bologna al pagamento in favore della parte Parte_2 ricorrente delle seguenti somme spettanti alla parte ricorrente in relazione al Parte_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 8160/2022 R.G.: a) euro 2.337,00 per compenso di avvocato ed euro 287,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge. Visto l'articolo 93 c.p.c., distrae in favore degli avvocati A. Gabriella Dolce Pancaldi
e Francesca Pancaldi, ciascuno per la sua quota, gli onorari non riscossi e le spese che i medesimi hanno dichiarato di avere anticipato, liquidati come sopra e il cui pagamento grava sulla parte resistente;
b) euro 4.880,00 (accessori compresi) per spese di CTU.
Così deciso in Bologna il 12 agosto 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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