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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 21 gennaio
2025 , ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9387/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
Ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACE VINCENZO CP_1 C.F._2
Resistente
Oggetto : sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) Dichiara la risoluzione del contratto oggetto del giudizio per grave inadempimento della resistente
2) Conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio pagina 1 di 5 4) Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma indicata in intimazione pari ad euro 6.250,00, oltre ai cannoni scaduti e scadere fino al rilascio, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo
5) Condanna la resistente a rifondere al ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in euro
2500,00 , oltre euro 160,00 per spese, oltre iva , cpa e spese forfettarie come per legge. Con
distrazione delle spese in favore del procuratore del ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di sfratto per morosità, premetteva di essere proprietario di un Parte_1
immobile sito a Carini in via Piraineto n. 70 in catasto urbano al Fg. 1 Part. 469 sub 2, concesso in locazione alla sig.ra Esponeva che l'immobile era stato concesso in locazione per un CP_1
canone mensile anticipato pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da pagarsi entro il 5 di ogni mese e che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni dal 28 aprile 2022 per un importo complessivo di Euro 6.250,00.
Pertanto intimava alla conduttrice sfratto per morosità, contestualmente citandola, davanti al Tribunale
di Palermo, per la convalida.
All'udienza per la convalida, si costituiva la parte intimata che si opponeva alla convalida dichiarando che il contratto esistente fra le parti era un comodato gratuito , ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la simulazione del contratto di locazione, e per l'effetto dichiarare valido fra le parti l' unico negozio giuridico voluto dalle stesse, ovvero il contratto di comodato d'uso gratuito.
Questo decidente emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e mutava il rito .
Omessa ogni istruttoria, all'udienza del 21 gennaio 2025 la causa viene decisa ex art 429 c.p.c.
Ritiene questo giudice che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice , proposta dalla parte ricorrente, sia fondata e pertanto debba essere accolta.
pagina 2 di 5 Infatti nelle obbligazioni di dare o di fare basta a colui che ne deduce l'inadempimento dimostrare il fatto stesso dal quale l'obbligo è nato, incombendo all'obbligato l'onere di provare l'adempimento a cui era tenuto. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice deducendo che la stessa non aveva pagato le mensilità
locazione dal 28 aprile 2022.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di locazione del 28 aprile 2022, stipulato inter partes e regolarmente registrato, dal quale risulta il proprio credito. La parte resistente ha ammesso di non versare i canoni ma ha dedotto che il contratto di locazione fosse stato sottoscritto al solo fine di aiutare la stessa sig.ra ad ottenere la residenza presso l'appartamento, e che il contratto di CP_1
locazione dissimulava un contratto di comodato d'uso gratuito, unico negozio giuridico convenuto tra le parti ed ancora in essere.
Si ritiene che la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente sia infondata .
Infatti la parte resistente non ha dato alcuna prova della dedotta simulazione.
Si evidenzia che nessun rilievo può avere nel presente giudizio il contratto di comodato del 10.03.2022
prodotto dalla parte resistente che è anteriore al contratto di locazione.
Non ha alcun rilievo nel presente giudizio neppure la fattura per lavori che la resistente dichiara di avere realizzato nell'immobile, infatti essa riporta la data del 10.01.2022, quindi fa riferimento ad un periodo precedente la locazione.
Infine nessun rilievo può avere nel presente giudizio la circostanza che il locale commerciale di piano terra sia stato locato al sig. , terzo soggetto che non è parte del giudizio. Persona_1
Il contratto di locazione oggetto del giudizio stipulato fra le parti deve considerarsi risolto per grave inadempimento della conduttrice.
Infatti l'art 5 legge 392/78 - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del pagina 3 di 5 contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- opera ex lege una valutazione dell'importanza dell'inadempimento.
Per i motivi esposti va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione oggetto del giudizio per grave inadempimento della conduttrice e va confermata l'ordinanza di rilascio.
La parte resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma indicata in intimazione oltre ai canoni scaduti e scadere fino al rilascio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Con distrazione delle spese in favore del procuratore del ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo .
Il Got
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 21 gennaio
2025 , ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9387/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
Ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACE VINCENZO CP_1 C.F._2
Resistente
Oggetto : sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) Dichiara la risoluzione del contratto oggetto del giudizio per grave inadempimento della resistente
2) Conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio pagina 1 di 5 4) Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma indicata in intimazione pari ad euro 6.250,00, oltre ai cannoni scaduti e scadere fino al rilascio, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo
5) Condanna la resistente a rifondere al ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in euro
2500,00 , oltre euro 160,00 per spese, oltre iva , cpa e spese forfettarie come per legge. Con
distrazione delle spese in favore del procuratore del ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di sfratto per morosità, premetteva di essere proprietario di un Parte_1
immobile sito a Carini in via Piraineto n. 70 in catasto urbano al Fg. 1 Part. 469 sub 2, concesso in locazione alla sig.ra Esponeva che l'immobile era stato concesso in locazione per un CP_1
canone mensile anticipato pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da pagarsi entro il 5 di ogni mese e che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni dal 28 aprile 2022 per un importo complessivo di Euro 6.250,00.
Pertanto intimava alla conduttrice sfratto per morosità, contestualmente citandola, davanti al Tribunale
di Palermo, per la convalida.
All'udienza per la convalida, si costituiva la parte intimata che si opponeva alla convalida dichiarando che il contratto esistente fra le parti era un comodato gratuito , ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la simulazione del contratto di locazione, e per l'effetto dichiarare valido fra le parti l' unico negozio giuridico voluto dalle stesse, ovvero il contratto di comodato d'uso gratuito.
Questo decidente emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e mutava il rito .
Omessa ogni istruttoria, all'udienza del 21 gennaio 2025 la causa viene decisa ex art 429 c.p.c.
Ritiene questo giudice che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice , proposta dalla parte ricorrente, sia fondata e pertanto debba essere accolta.
pagina 2 di 5 Infatti nelle obbligazioni di dare o di fare basta a colui che ne deduce l'inadempimento dimostrare il fatto stesso dal quale l'obbligo è nato, incombendo all'obbligato l'onere di provare l'adempimento a cui era tenuto. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice deducendo che la stessa non aveva pagato le mensilità
locazione dal 28 aprile 2022.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di locazione del 28 aprile 2022, stipulato inter partes e regolarmente registrato, dal quale risulta il proprio credito. La parte resistente ha ammesso di non versare i canoni ma ha dedotto che il contratto di locazione fosse stato sottoscritto al solo fine di aiutare la stessa sig.ra ad ottenere la residenza presso l'appartamento, e che il contratto di CP_1
locazione dissimulava un contratto di comodato d'uso gratuito, unico negozio giuridico convenuto tra le parti ed ancora in essere.
Si ritiene che la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente sia infondata .
Infatti la parte resistente non ha dato alcuna prova della dedotta simulazione.
Si evidenzia che nessun rilievo può avere nel presente giudizio il contratto di comodato del 10.03.2022
prodotto dalla parte resistente che è anteriore al contratto di locazione.
Non ha alcun rilievo nel presente giudizio neppure la fattura per lavori che la resistente dichiara di avere realizzato nell'immobile, infatti essa riporta la data del 10.01.2022, quindi fa riferimento ad un periodo precedente la locazione.
Infine nessun rilievo può avere nel presente giudizio la circostanza che il locale commerciale di piano terra sia stato locato al sig. , terzo soggetto che non è parte del giudizio. Persona_1
Il contratto di locazione oggetto del giudizio stipulato fra le parti deve considerarsi risolto per grave inadempimento della conduttrice.
Infatti l'art 5 legge 392/78 - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del pagina 3 di 5 contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- opera ex lege una valutazione dell'importanza dell'inadempimento.
Per i motivi esposti va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione oggetto del giudizio per grave inadempimento della conduttrice e va confermata l'ordinanza di rilascio.
La parte resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma indicata in intimazione oltre ai canoni scaduti e scadere fino al rilascio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Con distrazione delle spese in favore del procuratore del ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo .
Il Got
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5