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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6722 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 18.11.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13332 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto:
appello
TRA
p.iva Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce del P.IVA_1
presente atto, dall'Avv. Gerardo Russo, C.F.: C.F._1
sentenza proc. n. 13332/24 r.g. pag. 1 E131Y, e con lo steso elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sant'Antonio Abate, alla Via Paludicella n. 51.
APPELLANTE
E
, C.F.: . Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il gdp dichiarava improcedibile la domanda di risarcimento del danno per cd. vacanza rovinata proposta dall'appellata e compensava le spese di lite.
L'appellante ha dedotto, quale unico motivo di appello, a sentenza appellata è, dunque erronea nel capo riguardante l'erronea regolazione delle spese di giudizio in quanto la pronuncia di improcedibilità/inammissibilità conduce, giocoforza, alla condanna alle spese di lite;
ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata condannando l'appellata al pagamento delle spese di lite per il doppio grado, con attribuzione.
L'appellata, ritualmente citata, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che l'appello è fondato.
sentenza proc. n. 13332/24 r.g. pag. 2 A fronte, infatti, della totale soccombenza dell'appellata non sussistono motivi, nemmeno specificati dal gdp, per compensare le spese di lite.
La sentenza impugnata, pertanto, va riformata limitatamente alla pronuncia sulle spese condannando l'appellata al pagamento.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo ai minimi, stante la contumacia della controparte, con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello contro la sentenza n. 6835/24 emessa in data 8.3.24 dal gdp di Napoli
proposta da nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato il 5.6.24, così Controparte_1
provvede:
1. Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata condannando al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che si liquidano in € 877 Parte_1
per compenso oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv.
Gerardo Russo;
2. condanna al pagamento delle spese del secondo Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.278 per onorario ed sentenza proc. n. 13332/24 r.g. pag. 3 euro per 174 spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv.
Gerardo Russo.
Così deciso in Napoli il 3.7.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 13332/24 r.g. pag. 4