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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1132/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIEGO Parte_1 C.F._1
ANDREA E. PISELLI
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CONSOLONI C.F._3
CONCLUSIONI
Per : “voglia l'On.le Tribunale adito: Parte_1
- dichiararsi la nullità del testamento del testamento in controversia e/o la lesione della legittima, previo eventuale annullamento e/o declaratoria della simulazione della dichiarazione di acquiescenza alle disposizioni testamentarie contenuta nell'atto notarile in data 20 gennaio 2016
a Repertorio Notaia Federica Croce n. 9101 (6037 Racc.);
- di conseguenza accertarsi la qualità di erede pretermesso dell'attore e quindi, in presenza di comunione ereditaria, disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima dell'attore;
- di conseguenza, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria e disporsi la divisione ereditaria con assegnazione dei relativi lotti e condannare parti convenute alle relative restituzioni, ivi compresi i frutti maturati e goduti dall'apertura della successione al dì del dovuto;
-in subordine alla restituzione, e comunque per quanto riguarda le somme di denaro, dividere i beni formanti l'asse ereditario ed in esso confluiti, previa collazione delle donazioni eventualmente effettuate in vita dal de cuius.
Disporre e in particolare la divisione dei seguenti immobili:
- appartamento in La Valletta Brianza, Via Lombardia, censito catastalmente alla sez. ROV, foglio 6, mapp. 1866, sub 2 e relativa pertinenza (box), censita catastalmente alla sez. ROV, foglio 6, mapp. 1866, sub 1;
- terreno in Garbagnate Monastero (LC), censito catastalmente al NCT al foglio 9, n. 1229
(valore indicato in euro 5,82).
Si chiede disporsi CTU al fine di ricostruire la massa ereditaria e determinare la quota di riserva e la quota disponibile del patrimonio relitto dal de cuius, tenuto conto del valore dei beni al momento dell'apertura della successione, nonchè di determinare la quota di riserva concretamente spettante all'attore.
Si chiede ammettersi i mezzi di prova orale dedotti”
Per e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, CP_1 Controparte_2 contrariis rejectis, così giudicare:
nel merito:
in via principale:
per le ragioni di cui in atti, rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga che l'acquiescenza alle disposizioni testamentarie da parte dell'attore sia invalida/inefficace, procedere, in quanto antecedente necessario all'azione di riduzione ex adverso esperita, alla ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto Sig. , mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita al Persona_1 figlio Sig. a ciò che è rimasto al momento della morte, con imputazione alla Parte_1 quota riferibile all'attore di quanto già ricevuto.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria: previa rimessione della causa in istruttoria:
- si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel 2006 il Sig. regalava al figlio un'autovettura Micra dallo stesso Persona_1 acquistata nel 1999?;
2. Vero che nel 2007 il Sig. acquistava per il figlio un gazebo con telo, Persona_1 Pt_1 un tosaerba e del materiale edile (per cicli di risanamento e deumidificazione, piastrelloni e pagina 2 di 7 cordoli da giardino), che venivano utilizzati presso l'immobile dello stesso, sito in Olgiate, Via
Stoppani?;
3. Vero che negli anni 2010 e 2011 il Sig. donava al figlio un fucile Persona_1 Pt_1 acquistato presso l'armeria Corti di Como, un anello in oro con diamante da 0.75 carati fatto su misura, un anello in oro antico intarsiato a fiori del 1800, che aveva ricevuto dal nonno ( Pt_1
, con indicate le iniziali AV del bisnonno ( )?;
[...] Persona_2
4. Vero che nel 2015 il Sig. comprava al figlio dispositivi telefonici e Persona_1 Pt_1 informatici quali Iphone e Ipad?;
Si indica a teste sui tutti i predetti capitoli di prova la Sig.ra residente a [...]Tes_1
(LC), Via Sceregalli n. 3; nel caso in cui l'attore reiteri le proprie istanze istruttorie: ci si oppone alla prova per interpello e per testi ex adverso formulata in quanto inammissibile, il tutto per le ragioni meglio esposte nella terza memoria istruttoria datata 10.07.2023 a cui si fa integrale rinvio;
quanto alla richiesta di CTU, ci si oppone a che venga disposta, considerato quanto ampiamente dedotto in atti e a cui si fa integrale rinvio circa la piena validità del testamento e l'efficacia e irrevocabilità dell'acquiescenza prestata dall'attore al testamento medesimo. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la stessa venga disposta, si chiede che in tale sede si proceda alla ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto Sig. , mediante la riunione fittizia Persona_1 di ciò che è stato donato in vita al figlio Sig. e come meglio descritto e Parte_1 dimostrato in atti, a ciò che è rimasto al momento della morte, con imputazione alla quota riferibile all'attore di quanto dallo stesso già ricevuto.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la sorella e la madre Parte_1 CP_1 CP
, impugnando il testamento redatto da – rispettivamente padre di
[...] Persona_1
e e coniuge di – in quanto lesivo della Parte_1 CP_1 Controparte_2 quota di legittima dell'attore, essendo quest'ultimo stato totalmente pretermesso.
Si sono costituite in giudizio e , chiedendo il rigetto delle CP_1 Controparte_2 domande giudiziali attoree.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per la pendenza di trattative, concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle sole produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che sono state depositate dalla sola parte convenuta.
pagina 3 di 7 Si premette che la causa viene decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ai sensi del previgente art. 50 bis, primo comma n. 6) c.p.c., in quanto avente ad oggetto impugnazione di testamento e riduzione per lesione di legittima e in quanto instaurata in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte dal giudice istruttore.
Ciò premesso, si osserva che oggetto del presente giudizio è l'impugnazione da parte dell'attore del testamento olografo redatto dal padre deceduto il Parte_1 Persona_1
08/12/2015, datato 18/11/2015 e pubblicato dal notaio dott.ssa di Lecco il Persona_3
20/01/2016 con verbale di pubblicazione rep. n. 9101 racc. n. 6037, avente il seguente tenore letterale: “Rovagnate 18 - 11 - 2015
Io sottoscritto
, istituisco eredi universali Persona_1
mia moglie Controparte_2
mia figlia in quanto ho già CP_1
soddisfatto in vita la quota spettante a mio figlio con operazioni e Parte_1
cessioni quote di società.
”. Persona_1
L'attore , figlio del de cuius, ha impugnato il testamento olografo redatto dal Parte_1 padre in quanto lesivo della quota di legittima a lui riservata dalla legge, essendo Persona_1 egli stato totalmente pretermesso.
Le convenute e hanno chiesto il rigetto delle domande CP_1 Controparte_2 giudiziali attoree, evidenziando che personalmente intervenuto nell'atto Parte_1 notarile del 20/01/2016 di pubblicazione del testamento olografo, ha dichiarato di prestare piena acquiescenza alle disposizioni testamentarie.
L'attore, solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 1) c.p.c., ha proposto domanda di simulazione della dichiarazione di acquiescenza resa, nonché domanda di annullamento della medesima dichiarazione per dolo o per errore.
Le convenute hanno eccepito la tardività delle nuove domande proposte dall'attore e dei nuovi fatti allegati a supporto delle stesse.
Così chiariti i termini della controversia, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 7 Il testamento olografo redatto dal de cuius e datato 18/11/2015 è astrattamente Persona_1 lesivo della quota di legittima spettante all'attore , in quanto figlio del de cuius. Parte_1
Tuttavia, è intervenuto personalmente in data 20/01/2016 nell'atto notarile di Parte_1 pubblicazione del testamento olografo di rendendo avanti al notaio la Persona_1 dichiarazione di prestare piena acquiescenza alle disposizioni testamentarie del padre (cfr. doc. 2 di parte attrice).
L'attore sostiene che la dichiarazione di acquiescenza resa non gli precluderebbe l'azione di riduzione, non avendo in verità egli manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione della quota di legittima, trattandosi di dichiarazione generica ed equivoca, oltre che indotta dalle convenute.
La tesi attorea non è condivisibile.
Innanzitutto, la stessa pronuncia giurisprudenziale invocata dalla parte attrice (Cass., n.
168/2018) afferma con chiarezza che “l'esecuzione volontaria di per sé non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunziare all'integrazione della legittima, potendosi però desumersi l'esistenza di una rinunzia tacita attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell'esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima (in termini si veda anche Cass. n. 8611/1995; Cass. n. 8001/2012)”.
Nel caso di specie l'attore, pienamente consapevole del contenuto del testamento olografo redatto dal de cuius, ha reso in sede di atto pubblico avanti al notaio incaricato della pubblicazione del testamento una dichiarazione con cui ha espressamente prestato acquiescenza alle disposizioni testamentarie.
Tale dichiarazione integra evidentemente una rinuncia all'azione di riduzione, avendo Pt_1 aderito in maniera chiara e inequivoca alla volontà testamentaria del padre
[...] [...]
con conseguente accettazione del testamento. Per_1
Non può infatti essere attribuito alcun altro significato alla chiara dichiarazione di prestare piena acquiescenza alle disposizioni testamentarie del de cuius resa dall'attore in sede di atto notarile di pubblicazione del testamento.
Solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 1) c.p.c. la parte attrice ha allegato alcuni fatti non allegati in citazione.
In particolare, la parte attrice ha affermato solo in tale memoria che il testamento oggetto di causa sarebbe stato redatto da in un periodo in cui versava in una Persona_1 Parte_1 forte situazione debitoria, con conseguente timore in capo al de cuius che i creditori del figlio potessero aggredire la massa ereditaria.
La parte attrice sostiene dunque che , in accordo con la moglie Persona_1 Controparte_2
e i figli e , avrebbe istituito eredi universali la moglie e la Parte_1 CP_1
pagina 5 di 7 figlia, con l'intesa che queste ultime avrebbero successivamente riconosciuto a Parte_1 la quota ereditaria a lui spettante, una volta superate le difficoltà economiche.
Tuttavia, non vi è prova di tale accordo, la cui esistenza è negata dalla parte convenuta;
in ogni caso, esso non sarebbe valido, assumendo validità e rilevanza unicamente la volontà del de cuius consacrata nel testamento. Eventuali ulteriori accordi, quand'anche esistenti, sarebbero nulli in quanto violativi del divieto di patti successori ex art. 458 c.c.
La parte attrice ha formulato solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 1) c.p.c. domanda di simulazione della dichiarazione di acquiescenza alle disposizioni testamentarie resa da , nonché domanda di annullamento della medesima dichiarazione per dolo o Parte_1 per errore.
Come correttamente eccepito dalla parte convenuta, si tratta di domande nuove, inammissibili in quanto tardivamente formulate solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 1) c.p.c.
In ogni caso, la domanda di simulazione della dichiarazione di acquiescenza è infondata: secondo la prospettazione attorea, infatti, sarebbe intercorso un accordo tra l'attore e le Parte_1 convenute e per cui queste ultime avrebbero riconosciuto il CP_1 Controparte_2 carattere meramente simulato della dichiarazione di acquiescenza resa in sede di pubblicazione del testamento di . Persona_1
Tuttavia, intendendo l'attore far valere la simulazione nei confronti delle asserite parti dell'accordo simulatorio, la prova della simulazione non può essere fornita per testimoni ex art. 1417 c.c., ma unicamente mediante prova documentale della controdichiarazione, che nel caso di specie non è stata fornita.
Anche la domanda di annullamento della dichiarazione di acquiescenza per dolo o errore è, in ogni caso, infondata.
è intervenuto in sede di atto notarile di pubblicazione del testamento olografo Parte_1 del padre e ha reso la dichiarazione di prestare piena acquiescenza alle Persona_1 disposizioni testamentarie, espressione il cui significato letterale è chiaro e facilmente comprensibile.
È del tutto irrilevante quanto sostenuto dalla parte attrice, secondo cui si Parte_1 sarebbe convinto a rendere la dichiarazione in oggetto in quanto rassicurato dalle convenute e;
anche a ritenere provata tale circostanza, si tratta di CP_1 Controparte_2 dichiarazione che l'attore ha reso, in piena consapevolezza, avanti al notaio incaricato della pubblicazione del testamento, dopo essere venuto a conoscenza del contenuto delle disposizioni testamentarie del padre.
In ragione di quanto sopra esposto, deve essere rigettata ogni domanda attorea, ritenendo il
Tribunale che abbia consapevolmente e liberamente aderito alla volontà Parte_1 testamentaria del padre rendendo avanti a un notaio, pubblico ufficiale, la Persona_1 dichiarazione chiara e inequivoca con cui egli ha accettato l'intero contenuto del testamento del de cuius.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, previsti per le cause di valore indeterminabile, con riduzione dei valori medi per le fasi di trattazione, in assenza di effettiva attività istruttoria, e decisionale, avendo gli scritti conclusivi meramente ripreso le difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
; Controparte_2
2) Condanna a rifondere in favore di e le Parte_1 CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1132/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIEGO Parte_1 C.F._1
ANDREA E. PISELLI
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CONSOLONI C.F._3
CONCLUSIONI
Per : “voglia l'On.le Tribunale adito: Parte_1
- dichiararsi la nullità del testamento del testamento in controversia e/o la lesione della legittima, previo eventuale annullamento e/o declaratoria della simulazione della dichiarazione di acquiescenza alle disposizioni testamentarie contenuta nell'atto notarile in data 20 gennaio 2016
a Repertorio Notaia Federica Croce n. 9101 (6037 Racc.);
- di conseguenza accertarsi la qualità di erede pretermesso dell'attore e quindi, in presenza di comunione ereditaria, disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima dell'attore;
- di conseguenza, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria e disporsi la divisione ereditaria con assegnazione dei relativi lotti e condannare parti convenute alle relative restituzioni, ivi compresi i frutti maturati e goduti dall'apertura della successione al dì del dovuto;
-in subordine alla restituzione, e comunque per quanto riguarda le somme di denaro, dividere i beni formanti l'asse ereditario ed in esso confluiti, previa collazione delle donazioni eventualmente effettuate in vita dal de cuius.
Disporre e in particolare la divisione dei seguenti immobili:
- appartamento in La Valletta Brianza, Via Lombardia, censito catastalmente alla sez. ROV, foglio 6, mapp. 1866, sub 2 e relativa pertinenza (box), censita catastalmente alla sez. ROV, foglio 6, mapp. 1866, sub 1;
- terreno in Garbagnate Monastero (LC), censito catastalmente al NCT al foglio 9, n. 1229
(valore indicato in euro 5,82).
Si chiede disporsi CTU al fine di ricostruire la massa ereditaria e determinare la quota di riserva e la quota disponibile del patrimonio relitto dal de cuius, tenuto conto del valore dei beni al momento dell'apertura della successione, nonchè di determinare la quota di riserva concretamente spettante all'attore.
Si chiede ammettersi i mezzi di prova orale dedotti”
Per e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, CP_1 Controparte_2 contrariis rejectis, così giudicare:
nel merito:
in via principale:
per le ragioni di cui in atti, rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga che l'acquiescenza alle disposizioni testamentarie da parte dell'attore sia invalida/inefficace, procedere, in quanto antecedente necessario all'azione di riduzione ex adverso esperita, alla ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto Sig. , mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita al Persona_1 figlio Sig. a ciò che è rimasto al momento della morte, con imputazione alla Parte_1 quota riferibile all'attore di quanto già ricevuto.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria: previa rimessione della causa in istruttoria:
- si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel 2006 il Sig. regalava al figlio un'autovettura Micra dallo stesso Persona_1 acquistata nel 1999?;
2. Vero che nel 2007 il Sig. acquistava per il figlio un gazebo con telo, Persona_1 Pt_1 un tosaerba e del materiale edile (per cicli di risanamento e deumidificazione, piastrelloni e pagina 2 di 7 cordoli da giardino), che venivano utilizzati presso l'immobile dello stesso, sito in Olgiate, Via
Stoppani?;
3. Vero che negli anni 2010 e 2011 il Sig. donava al figlio un fucile Persona_1 Pt_1 acquistato presso l'armeria Corti di Como, un anello in oro con diamante da 0.75 carati fatto su misura, un anello in oro antico intarsiato a fiori del 1800, che aveva ricevuto dal nonno ( Pt_1
, con indicate le iniziali AV del bisnonno ( )?;
[...] Persona_2
4. Vero che nel 2015 il Sig. comprava al figlio dispositivi telefonici e Persona_1 Pt_1 informatici quali Iphone e Ipad?;
Si indica a teste sui tutti i predetti capitoli di prova la Sig.ra residente a [...]Tes_1
(LC), Via Sceregalli n. 3; nel caso in cui l'attore reiteri le proprie istanze istruttorie: ci si oppone alla prova per interpello e per testi ex adverso formulata in quanto inammissibile, il tutto per le ragioni meglio esposte nella terza memoria istruttoria datata 10.07.2023 a cui si fa integrale rinvio;
quanto alla richiesta di CTU, ci si oppone a che venga disposta, considerato quanto ampiamente dedotto in atti e a cui si fa integrale rinvio circa la piena validità del testamento e l'efficacia e irrevocabilità dell'acquiescenza prestata dall'attore al testamento medesimo. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la stessa venga disposta, si chiede che in tale sede si proceda alla ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto Sig. , mediante la riunione fittizia Persona_1 di ciò che è stato donato in vita al figlio Sig. e come meglio descritto e Parte_1 dimostrato in atti, a ciò che è rimasto al momento della morte, con imputazione alla quota riferibile all'attore di quanto dallo stesso già ricevuto.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la sorella e la madre Parte_1 CP_1 CP
, impugnando il testamento redatto da – rispettivamente padre di
[...] Persona_1
e e coniuge di – in quanto lesivo della Parte_1 CP_1 Controparte_2 quota di legittima dell'attore, essendo quest'ultimo stato totalmente pretermesso.
Si sono costituite in giudizio e , chiedendo il rigetto delle CP_1 Controparte_2 domande giudiziali attoree.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per la pendenza di trattative, concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle sole produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che sono state depositate dalla sola parte convenuta.
pagina 3 di 7 Si premette che la causa viene decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ai sensi del previgente art. 50 bis, primo comma n. 6) c.p.c., in quanto avente ad oggetto impugnazione di testamento e riduzione per lesione di legittima e in quanto instaurata in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte dal giudice istruttore.
Ciò premesso, si osserva che oggetto del presente giudizio è l'impugnazione da parte dell'attore del testamento olografo redatto dal padre deceduto il Parte_1 Persona_1
08/12/2015, datato 18/11/2015 e pubblicato dal notaio dott.ssa di Lecco il Persona_3
20/01/2016 con verbale di pubblicazione rep. n. 9101 racc. n. 6037, avente il seguente tenore letterale: “Rovagnate 18 - 11 - 2015
Io sottoscritto
, istituisco eredi universali Persona_1
mia moglie Controparte_2
mia figlia in quanto ho già CP_1
soddisfatto in vita la quota spettante a mio figlio con operazioni e Parte_1
cessioni quote di società.
”. Persona_1
L'attore , figlio del de cuius, ha impugnato il testamento olografo redatto dal Parte_1 padre in quanto lesivo della quota di legittima a lui riservata dalla legge, essendo Persona_1 egli stato totalmente pretermesso.
Le convenute e hanno chiesto il rigetto delle domande CP_1 Controparte_2 giudiziali attoree, evidenziando che personalmente intervenuto nell'atto Parte_1 notarile del 20/01/2016 di pubblicazione del testamento olografo, ha dichiarato di prestare piena acquiescenza alle disposizioni testamentarie.
L'attore, solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 1) c.p.c., ha proposto domanda di simulazione della dichiarazione di acquiescenza resa, nonché domanda di annullamento della medesima dichiarazione per dolo o per errore.
Le convenute hanno eccepito la tardività delle nuove domande proposte dall'attore e dei nuovi fatti allegati a supporto delle stesse.
Così chiariti i termini della controversia, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 7 Il testamento olografo redatto dal de cuius e datato 18/11/2015 è astrattamente Persona_1 lesivo della quota di legittima spettante all'attore , in quanto figlio del de cuius. Parte_1
Tuttavia, è intervenuto personalmente in data 20/01/2016 nell'atto notarile di Parte_1 pubblicazione del testamento olografo di rendendo avanti al notaio la Persona_1 dichiarazione di prestare piena acquiescenza alle disposizioni testamentarie del padre (cfr. doc. 2 di parte attrice).
L'attore sostiene che la dichiarazione di acquiescenza resa non gli precluderebbe l'azione di riduzione, non avendo in verità egli manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione della quota di legittima, trattandosi di dichiarazione generica ed equivoca, oltre che indotta dalle convenute.
La tesi attorea non è condivisibile.
Innanzitutto, la stessa pronuncia giurisprudenziale invocata dalla parte attrice (Cass., n.
168/2018) afferma con chiarezza che “l'esecuzione volontaria di per sé non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunziare all'integrazione della legittima, potendosi però desumersi l'esistenza di una rinunzia tacita attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell'esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima (in termini si veda anche Cass. n. 8611/1995; Cass. n. 8001/2012)”.
Nel caso di specie l'attore, pienamente consapevole del contenuto del testamento olografo redatto dal de cuius, ha reso in sede di atto pubblico avanti al notaio incaricato della pubblicazione del testamento una dichiarazione con cui ha espressamente prestato acquiescenza alle disposizioni testamentarie.
Tale dichiarazione integra evidentemente una rinuncia all'azione di riduzione, avendo Pt_1 aderito in maniera chiara e inequivoca alla volontà testamentaria del padre
[...] [...]
con conseguente accettazione del testamento. Per_1
Non può infatti essere attribuito alcun altro significato alla chiara dichiarazione di prestare piena acquiescenza alle disposizioni testamentarie del de cuius resa dall'attore in sede di atto notarile di pubblicazione del testamento.
Solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 1) c.p.c. la parte attrice ha allegato alcuni fatti non allegati in citazione.
In particolare, la parte attrice ha affermato solo in tale memoria che il testamento oggetto di causa sarebbe stato redatto da in un periodo in cui versava in una Persona_1 Parte_1 forte situazione debitoria, con conseguente timore in capo al de cuius che i creditori del figlio potessero aggredire la massa ereditaria.
La parte attrice sostiene dunque che , in accordo con la moglie Persona_1 Controparte_2
e i figli e , avrebbe istituito eredi universali la moglie e la Parte_1 CP_1
pagina 5 di 7 figlia, con l'intesa che queste ultime avrebbero successivamente riconosciuto a Parte_1 la quota ereditaria a lui spettante, una volta superate le difficoltà economiche.
Tuttavia, non vi è prova di tale accordo, la cui esistenza è negata dalla parte convenuta;
in ogni caso, esso non sarebbe valido, assumendo validità e rilevanza unicamente la volontà del de cuius consacrata nel testamento. Eventuali ulteriori accordi, quand'anche esistenti, sarebbero nulli in quanto violativi del divieto di patti successori ex art. 458 c.c.
La parte attrice ha formulato solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 1) c.p.c. domanda di simulazione della dichiarazione di acquiescenza alle disposizioni testamentarie resa da , nonché domanda di annullamento della medesima dichiarazione per dolo o Parte_1 per errore.
Come correttamente eccepito dalla parte convenuta, si tratta di domande nuove, inammissibili in quanto tardivamente formulate solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 1) c.p.c.
In ogni caso, la domanda di simulazione della dichiarazione di acquiescenza è infondata: secondo la prospettazione attorea, infatti, sarebbe intercorso un accordo tra l'attore e le Parte_1 convenute e per cui queste ultime avrebbero riconosciuto il CP_1 Controparte_2 carattere meramente simulato della dichiarazione di acquiescenza resa in sede di pubblicazione del testamento di . Persona_1
Tuttavia, intendendo l'attore far valere la simulazione nei confronti delle asserite parti dell'accordo simulatorio, la prova della simulazione non può essere fornita per testimoni ex art. 1417 c.c., ma unicamente mediante prova documentale della controdichiarazione, che nel caso di specie non è stata fornita.
Anche la domanda di annullamento della dichiarazione di acquiescenza per dolo o errore è, in ogni caso, infondata.
è intervenuto in sede di atto notarile di pubblicazione del testamento olografo Parte_1 del padre e ha reso la dichiarazione di prestare piena acquiescenza alle Persona_1 disposizioni testamentarie, espressione il cui significato letterale è chiaro e facilmente comprensibile.
È del tutto irrilevante quanto sostenuto dalla parte attrice, secondo cui si Parte_1 sarebbe convinto a rendere la dichiarazione in oggetto in quanto rassicurato dalle convenute e;
anche a ritenere provata tale circostanza, si tratta di CP_1 Controparte_2 dichiarazione che l'attore ha reso, in piena consapevolezza, avanti al notaio incaricato della pubblicazione del testamento, dopo essere venuto a conoscenza del contenuto delle disposizioni testamentarie del padre.
In ragione di quanto sopra esposto, deve essere rigettata ogni domanda attorea, ritenendo il
Tribunale che abbia consapevolmente e liberamente aderito alla volontà Parte_1 testamentaria del padre rendendo avanti a un notaio, pubblico ufficiale, la Persona_1 dichiarazione chiara e inequivoca con cui egli ha accettato l'intero contenuto del testamento del de cuius.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, previsti per le cause di valore indeterminabile, con riduzione dei valori medi per le fasi di trattazione, in assenza di effettiva attività istruttoria, e decisionale, avendo gli scritti conclusivi meramente ripreso le difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
; Controparte_2
2) Condanna a rifondere in favore di e le Parte_1 CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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