Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1845/2015 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia civile iscritta al n.° 1845/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e vertente TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti. Giovanni Chirico e Fulvio Barca, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORE -
C O N T R O
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Marinella Grillo, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO -
FATTO E DIRITTO 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in Cancelleria in data 29.07.2015, il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Tribunale di: “ Previo accertamento della simulazione relativa di cui in narrativa accertare e dichiarare che il Signor é l'effettivo Parte_1 proprietario del seguente immobile " In Comune di IO e precisamente in
IO Mare NT OC appartamento su tre livelli composto da locale cantina posto al pilano seminterrato, un locale oltre servizio posto al piano terra, due locali oltre servizio posti al piano primo, collegati fra loro da scala interna, con annesso un vano ad uso autorimessa posta al piano primo sottostrada, il tutto censito al Nceu come segue
Foglio 4 (quattro) mappale 812 (ottocentododici) subalterno 11 (undici) z.c. 2 contrada
OC piano S1-T-1 categoria A3 classe 2 vani 6 RC Euro 325,37; Foglio 4 (quattro) mappale 812 (ottocentododici) subalterno 30 (trenta) z.c. 2 contrada OC piano S1 categoria C/6, classe 1,9 30 RC Euro 85,22" disponendo e autorizzando le relative trascrizioni presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliare e condannando altresì la Signora a rilasciare immediatamente l'immobile libero da persone e cose. CP_1
IN VIA SUBORDINATA Per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare che fra il
Signor e la Signora è intercorso un contratto di mutuo Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile di IO (CS) di cui all'atto di compravendita sub doc 5 di parte ricorrente e, per l'effetto, condannarsi la Signora
a restituire al Signor la somma di Euro 120.000, 00 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi dal 10 dicembre 2009 al saldo previa eventuale fissazione del termine entro il quale la Signora dovrà procedere a tale restituzione. IN ULTERIORE SUBORDINE Ai CP_1 sensi dell'art. 2041 c.c. condannarsi in ogni caso al pagamento di Euro120.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturando al saldo al saldo a far data dal 10 dicembre 2009”.
A sostegno della propria domanda ha allegato:
➢ di aver contratto matrimonio con in data 10.04.2007; Controparte_1
➢ che, in data 10.12.2009, con atto a ministero notaia , Persona_1 CP_1
aveva acquistato, dalla la proprietà degli immobili,
[...] Controparte_2 come sopra descritti e censiti al catasto del Comune di IO al foglio 4, mappale 812, sub. 11, z.c. 2 contrada OC piano S1-T-1 categoria A3 classe 2 vani 6 RC Euro 325,37, nonché al foglio 4, mappale 812, sub. 30, z.c. 2 contrada OC piano S1 categoria C/6, classe 1, q 30 RC Euro 85,22;
➢ che il prezzo di vendita, pattuito in € 100.000,00 più IVA, era stato corrisposto alla parte venditrice dall'odierno istante, il quale, a tale scopo, aveva stipulato con la contratto di mutuo ipotecario, dove, a garanzia del credito, veniva CP_3 concesso in ipoteca, all'istituto mutuante, l'immobile “Buccinasco”, alla via Salieri 27”, di proprietà del ricorrente;
➢ che, con il proprio ed esclusivo sforzo economico, aveva provveduto alla corresponsione dei ratei di mutuo, sebbene la resistente fosse stata indicata in contratto quale altra parte mutuataria;
➢ che la conferma di quanto appena dedotto era avvalorata dalla dichiarazione sottoscritta dalla in data 11.12.2009, dove si dava atto che “i soldi per CP_1 l'acquisto della casa NT OC IO (CS) me li ha dati mio marito” (cfr. all. sub 7);
➢ che, in sede di separazione coniugale, all'udienza del 30.04.2014, era stato messo a verbale che l' “provvede interamente al pagamento della rata di mutuo Pt_1 relativo ad una casa formalmente intestata alla Signora ”; CP_1
➢ che era stata intenzione delle parti, quindi, attribuire all'odierno ricorrente la proprietà effettiva del bene, con annessa autorimessa, considerato che era stato l'unico a sostenere l'esborso economico per la restituzione della somma mutuata;
➢ che solo per utilità relativa a sgravi fiscali gli immobili per cui vi è lite erano stati intestati alla parte resistente, la quale aveva sempre vissuto nell'hinterland milanese, svolgendo il lavoro di operatrice scolastica presso una scuola di Corsico;
➢ che, in particolare, l'acquisto di cui al rogito notarile del 10.12.2009, “doveva servire per le vacanze estive natalizie, ponti ecc.”;
➢ che intervenuta la separazione personale dei coniugi in data 30.04.2014, la , CP_1 comportandosi come se fosse stata effettivamente la proprietaria del bene, aveva impedito al ricorrente di usare l'immobile, avendo preso con sé “le chiavi che erano nel possesso dell' e rifiutandosi persino di pattuire una turnazione per le Pt_1 vacanze”;
➢ che la fattispecie concreta era sussumibile sotto l'istituto della simulazione relativa, ossia l'interposizione reale di persona, atteso che le parti in lite “si sono accordati affinché quest'ultima [la ] procedesse all'acquisto dell'immobile … con i CP_1 soldi forniti da esso ma con l'espressa intesa che l'effettivo proprietario Pt_1 dell'immobile fosse e dovesse essere considerato in tutto e per tutto il Signor ; Pt_1
➢ che la controdichiarazione, da opporsi all'accordo simulato, era data dal verbale di udienza del 30.04.2014, valutato unitamente alla dichiarazione scritta e firmata dalla in data 11.12.2009 (cfr. all.ti fascicolo di parte); CP_1
➢ che, in disparte la ritenuta sussistenza di un accordo simulatorio, facendo riferimento alla dichiarazione appena menzionata, la stessa doveva intendersi anche quale riconoscimento di debito, atteso che “inter partes è intercorso un contratto di mutuo avente ad oggetto il corrispettivo pagato per l'immobile … e quindi il Signor di tale somma data a mutuo può chiedere la restituzione nel termine Pt_1 eventualmente fissato dal Giudice”; R.G. n.° 1845/2015 - Pag. 3 di 7
➢ che, ancora, al di là di quanto appena riferito, era avvenuto un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., a danno dell'odierno ricorrente, quantificabile nel prezzo di compravendita pagato alla venditrice;
➢ che ogni tentativo di bonario componimento della questione era stato vano e, non rendendosi necessaria la mediazione civile, veniva introdotto il presente procedimento giudiziario.
Con comparsa depositata in Cancelleria, in data 11.02.2016, si è costituita la resistente, la quale ha impugnato e contestato l'avversa difesa, chiedendo al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della domanda e di rigettarla perché infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese e le competenze di lite.
In particolare, la parte convenuta ha dedotto:
➢ l'inammissibilità della domanda, evidenziando che “l'idea per cui proprietario è colui che sborsa il denaro per l'acquisto è un concetto peregrino”;
➢ che le addotte allegazioni erano state parziali e fuorvianti;
➢ che, ritenuta, per ipotesi, sussistente l'invocata interposizione fittizia, il negozio dissimulato doveva risultare da apposito atto scritto, nel caso di specie non rinvenibile;
➢ che non poteva riconoscersi tale valore probatorio alla dichiarazione della resistente, resa in sede di separazione coniugale e relativa al pagamento del mutuo da parte del marito, considerato che, da “circostanze comprovabili, l'immobile de quo è stato oggetto di regalo matrimoniale, come evincibile nella memoria di separazione, ove il Tribunale provvedeva ad assegnarlo alla oltre al mantenimento a carico CP_1 dell' ; Pt_1
➢ che la questione era inquadrabile sotto la fattispecie della donazione indiretta, disposta dal ricorrente in favore della moglie;
➢ che la causa del contratto in discussione era da ricercare all'interno di quelle che erano state le dinamiche di un “affare familiare”, volendo il ricorrente mostrare gratitudine alla moglie per il contributo che la stessa aveva dato al “menage familiare”;
➢ che, per di più, la donazione indiretta aveva avuto la sua causa nella liberalità, cioè nella consapevolezza di compiere un'attribuzione patrimoniale nullo iure cogente;
➢ che per le considerazioni appena sopra formulate, non sarebbe stato possibile intravedere una intestazione fiduciaria “ove la posizione dell'acquirente del bene (la moglie) era soltanto provvisoria e strumentale al trasferimento del bene al fiduciante (il marito) tantomeno vi è un accordo scritto con cui la moglie assunse l'obbligo contrattuale di ritrasferire la proprietà del bene al marito”;
➢ che la domanda di revocazione della donazione era inammissibile stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 801 c.c. e in particolare, dell'ingiuria grave;
➢ che i coniugi erano addivenuti alla separazione su istanza dell' che, nei Pt_1 confronti della moglie, aveva avuto una condotta persecutoria e “mobbizzante”;
➢ che, nel caso di specie, non sarebbe stato possibile accordare alcuna indennità di cui all'art. 2041 c.c. (indebito arricchimento), considerate l'insussistenza dell'ingiustizia e la mancanza di “atti lesivi degli altrui diritti”;
➢ che il pagamento delle rate di mutuo a carico del ricorrente erano giustificate dall'esiguo importo dell'assegno di mantenimento percepito dalla resistente (€150,00) e dal fatto che “la sig.ra vive di €450.00” ed è affetta da gravi CP_1 patologie tumorali. Con provvedimento del 21.03.2017, reso a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza – celebratasi in data 22.11.2016 – il Giudice, rilevata la complessità delle questioni trattate e ritenuta la necessità di condurre un'istruttoria non sommaria, ha disposto il mutamento del rito, rinviando a una nuova udienza per il prosieguo del R.G. n.° 1845/2015 - Pag. 4 di 7
giudizio. Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Con ricorso depositato in data 2.08.2017, l' ha chiesto, cautelativamente, di Pt_1 essere autorizzato al sequestro giudiziario dell'immobile sito in IO, oggetto di controversia, ma, con provvedimento del 17.07.2018, il Tribunale, ritenendo insussistente il fumus boni iuris, ha rigettato la domanda, riservando la statuizione sulle spese alla definizione del presente procedimento. Quest'ultimo ha subito una serie di rinvii per esigenze dell'ufficio ed è pervenuto allo scrivente magistrato, a causa di variazioni tabellari, in data 19.04.2022. All'udienza del 3.12.2024, le parti hanno precisato le loro conclusioni, richiamandosi ai propri scritti difensivi e ai verbali di causa.
Il Giudice, quindi, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito
2.1 Sulla domanda principale
La domanda è infondata e va rigettata. Preliminarmente, va qualificata l'azione proposta da il quale, avendo Parte_1 premesso che l'acquisto dell'immobile sopra descritto, avvenuto in data 10.12.2009, con atto a ministero del notaio , doveva intendersi solo formalmente Persona_1 avvenuto in favore di , per essersi accordati i coniugi che l'immobile Controparte_1 avrebbe dovuto considerarsi di proprietà del marito, e avendo conseguentemente chiesto di accertare e dichiarare che egli è l'effettivo proprietario dell'immobile e di ordinare la conseguente trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari, ha proposto, in via principale, una domanda diretta all'accertamento dell'interposizione reale e all'adempimento dell'accordo negoziale stipulato con il coniuge. L'interposizione reale di persona deve tenersi distinta dall'azione di simulazione, in quanto, mentre nella prima ipotesi il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto (Cass. n. 4797/1981; Cass. n. 1838/1980), nell'ipotesi di simulazione, invece, si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia.
Tale distinzione porta con sé conseguenze in ordine alla prova che deve essere fornita dall'interponente, il quale, in caso di simulazione - e, precisamente, di interposizione fittizia - deve dimostrare la sussistenza di un accordo simulatorio strutturalmente trilatero, al quale deve aver partecipato il contraente apparente (interposto), il contraente effettivo (interponente) e la controparte, mentre, nella diversa ipotesi di interposizione reale, quale quella in esame, non è necessario che la controdichiarazione scritta sia sottoscritta anche dal terzo.
Ciò premesso, sebbene onerato di provare la sussistenza di un Parte_1 accordo con , in base al quale quest'ultima avrebbe effettivamente Controparte_1 acquistato i diritti nascenti dal contratto di vendita salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti acquistati all'interponente non ha fornito Parte_1 la relativa prova. Ed infatti, l'attore ha dedotto in giudizio che la controdichiarazione, fonte dell'obbligo assunto dalla di trasferire la proprietà degli immobili in questione a CP_1 Parte_1
sarebbe costituita dalla dichiarazione scritta dell'11.12.2009, a firma di
[...]
, nella quale quest'ultima aveva dato atto: “i soldi per l'acquisto della Controparte_1 casa NT OC IO (CS) me li ha dati mio marito”; ulteriore riprova di tale accordo, doveva poi desumersi da quanto concordato dai coniugi in sede R.G. n.° 1845/2015 - Pag. 5 di 7
di separazione coniugale, all'udienza del 30.04.2014, dove era stato messo a verbale che l' “provvede interamente al pagamento della rata di mutuo relativo ad una Pt_1 casa formalmente intestata alla Signora ” e, precisamente, dall'avverbio CP_1
“formalmente”. Ritiene il Tribunale, tuttavia, che, quanto alla dichiarazione dell'11.12.2009, dalla stessa non possa ricavarsi alcun accordo tra i coniugi in forza del quale si Controparte_1 obbligava a trasferire a i diritti acquisiti con atto del 10.12.2009 a Parte_1 ministero del notaio , contenendo una mera dichiarazione unilaterale Persona_1 attestante la provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo di vendita, che può essere avvenuta per svariate ragioni;
ogni diverso ed ulteriore significato - quale quello che l'attore pretende di attribuirgli - costituirebbe una interpretazione abnorme del dato letterale, privo di riferimento alcuno all'esistenza di obblighi di ritrasferimento da parte della . Analoghe considerazioni valgono per l'accordo CP_1 raggiunto dai coniugi in sede di separazione, che nessun valore di controdichiarazione può assumere, per essere tale accordo, nella parte in cui ha posto a carico dell' Pt_1 l'obbligo di pagare le rate del mutuo relativo all'immobile per cui è causa, funzionale alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e, precisamente, agli obblighi di mantenimento discendenti dal matrimonio. È evidente, dunque, l'estraneità dell'accordo di separazione rispetto all'operazione negoziale del 10/12/09, né all'avverbio “formalmente” utilizzato dai coniugi può essere attribuito un significato ulteriore rispetto a quello suo proprio ( è, infatti, intestataria formale Controparte_1 dell'immobile) giungendo all'ultronea interpretazione per cui dallo stesso i coniugi avevano voluto far discendere un obbligo di ritrasferimento dell'immobile acquistato circa cinque anni prima.
In definitiva, in assenza della prova della controdichiarazione, la domanda formulata da diretta all'accertamento dell'interposizione reale e al trasferimento in Parte_1 suo favore della proprietà dell'immobile per cui è causa non può trovare accoglimento.
2.2 Sulle domande formulate in via subordinata Parimenti vanno rigettate le domande formulate in via subordinata dall'attore. Quanto alla prima (“accertare e dichiarare che fra il Signor e la Parte_1
Signora è intercorso un contratto di mutuo avente ad oggetto il Controparte_1 corrispettivo per l'acquisto dell'immobile di IO (CS) di cui all'atto di compravendita sub doc 5 di parte ricorrente e, per l'effetto, condannarsi la Signora
a restituire al Signor la somma di Euro 120.000, 00 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi dal 10 dicembre 2009 al saldo previa eventuale fissazione del termine entro il quale la Signora dovrà procedere a tale restituzione”) è sufficiente CP_1 osservare che se è vero che il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa (cfr. Cass. 30 novembre 2021, n. 37654; Cass. 27 agosto 2015, n.
17194) - circostanza, nel caso in esame, pacifica tra le parti - tuttavia l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, in applicazione della regola generale di riparto dell'onere probatorio espressa dall'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di somme di denaro, la quale può avvenire per svariate ragioni, per cui allorquando, l'accipiens, ammessa la ricezione della somma, contesti il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa
- come avvenuto nel caso in esame, in cui ha eccepito che il coniuge Controparte_1 aveva voluto effettuare una donazione indiretta dell'immobile - l'attore è tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa R.G. n.° 1845/2015 - Pag. 6 di 7
ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 29 novembre 2018, n. 30944; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24328; Cass. 22 ottobre 2010, n. 9541; Cass. 24 febbraio 2004, n.
3642).
Ebbene, nel caso in esame, non ha fornito la prova relativo al fatto Parte_1 costitutivo della pretesa, avendo solo dimostrato la circostanza relativa alla messa a disposizione, in favore della convenuta, del denaro per l'acquisto degli immobili per cui è causa, senza nessun ulteriore elemento.
La domanda formulata in via subordinata va, quindi, rigettata. Infine, con riferimento alla domanda formulata in via ulteriormente subordinata (“Ai sensi dell'art. 2041 c.c. condannarsi in ogni caso al pagamento di Euro120.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturando al saldo al saldo a far data dal 10 dicembre 2009”) deve osservarsi che tra i presupposti richiesta dall'art. 2041 c.c. ai fini dell'esperimento vittorioso dell'azione di ingiustificato arricchimento deve sussistere: l'arricchimento dell' accipiens, il danno dell'impoverito, la correlazione tra arricchimento e danno - intesa come unicità del fatto generatore -, e, infine, la mancanza di giustificazione dell'arricchimento. L'art. 2042 c.c. disciplina poi l'ultimo requisito, di tipo processuale, dell'azione di arricchimento senza causa, stabilendo che la stessa non può essere proposta quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33954/2023 resa a Sezioni Unite, con riferimento al carattere della sussidiarietà proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento, ha precisato che è “il giudice adito con la domanda di arricchimento a compiere la verifica circa il carattere sussidiario della domanda proposta, e ciò sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti.”, affermando il principio di diritto secondo il quale la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando, viceversa, preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Dunque, nel caso di azione di arricchimento proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, la prima non può essere proposta nel caso in cui la domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, sia stata rigettata per un difetto del titolo derivante dalla mancanza di prova offerta dal contraente. Orbene, nel caso di specie, l'attore ha proposto la domanda ex art. 2041 c.c. in via subordinata rispetto ad ulteriori due domande fondate su titolo contrattuale, già sopra esaminate e rigettate per non aver assolto l'onere di provare il titolo posto a fondamento delle pretese azionate e, precisamente, l'accordo stipulato con relativo Controparte_1 all'interposizione reale di persona in relazione al contratto del 10.12.2009 e il contratto di mutuo quanto alla domanda formulata in via subordinata. Ne deriva, per le considerazione che precedono, l'improponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà.
3. Spese di lite. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/14, aggiornati al
D.M. n.147/2022, ad eccezione della fase istruttoria, per la quale, tenuto conto del sub- procedimento cautelare instaurato da in corso di causa, deve Parte_1 applicarsi il parametro massimo. R.G. n.° 1845/2015 - Pag. 7 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Rigetta la domanda principale e le domande formulate in via subordinata da
Parte_1
➢ Condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte Parte_1 convenuta , delle spese di giudizio, che si liquidano € 5.900,00, Controparte_1 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Castrovillari in data 18 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Francesco Cottone.