Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di AL
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 9661/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
JESSICA FICI e VINCENZO MAZZARA
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO
- resistente –
Controparte_2
-convenuto contumace-
All'esito dell'udienza del 14.4.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia, nonché il difetto di legittimazione passiva, della convenuta. CP_2
1
L.R. n.5/14 disposta con Provv.to D.D.G. n. 44418 del 26/07/2013.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2023, il ricorrente, indicato in epigrafe, avendo premesso di avere prestato la propria attività nell'interesse dell'Assessorato
Regionale Della Famiglia, Delle Politiche Sociali e Del Lavoro odierno convenuto, a far data dal 30/08/2001 “bacino ex-pip e successivamente dipendente ”, Parte_2
deduceva che l'Assessorato suddetto aveva disposto, con Provv.to D.D.G. n. 44418 del 26/07/2013 notificato con comunicazione al Prot. 44939/2013 la sua esclusione dal bacino dei cosiddetti Ex PIP, sulla base dell'art. 34 della L.R. n. 5/2014, la sua esclusione dal bacino, per presunti comportamenti illeciti e che successivamente era stato richiamato in servizio giusta Provv.to DDG n. 273/2018 del 30.01.2018, senza tuttavia ricevere il pagamento di alcun assegno mensile per il periodo compreso tra la data di esclusione e la data di reinserimento.
Domandava di “-Accoglierle in fatto Riconoscendo illegittima l'esclusione dall'elenco del
“bacino ex pip emergenza AL” DI CUI ALL'ART. 34 L. R. 5/2014,
ORDINANDO ALL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE AL'UOPO OGNI
PROVVEDIMENTO CONSEQUENZIALE, e conseguentemente
CONDANNARE L' Controparte_3
CONVENUTO AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIGNOR
[...]
, DELL'ASSEGNO ASSISTENZIALE CORRELATIVO Parte_1
DALLA DATA DI ESCLUSIONE GIUSTA PROVVEDIMENTO DEL
25.07.2013 DAL BACINO E ALL'EFFETTIVO REINSERIMENTO Pt_3
SECONDO LE DETERMINAZIONI DDG DI RENSERIMENTO CHE SI
ALLEGANO”.
Si costituiva in giudizio l'Assessorato Regionale, eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale delle pretese attoree di natura economica, e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
2 La convenuta rimaneva, invece, contumace. CP_2
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa.
Occorre, anzitutto, rilevare il difetto di legittimazione passiva della in CP_2
quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. un., 8 marzo 1986 n. 1561; Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 1987 n. 1794 e
Cassazione civile sez. un., 23 febbraio 1995, n. 2080) la , per quanto Parte_4
concerne l'attività amministrativa non ha, al pari dello Stato, una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza funzionale ex art. 20, comma 1, statuto e art. 3 e 16 della l. reg. Sicilia 29 dicembre 1962 n. 28) con rilevanza esterna, tal che ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio in rappresentanza dell'ente, nelle materie di sua competenza.
Inoltre, sebbene in ricorso sia stata citata, tra i convenuti, la , Controparte_2
nei confronti della stessa alcuna domanda è stata formulata in ricorso.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Con l'art. 52 della L.R. n. 11/2010 è stato posto a carico della l'onere CP_2
di promuovere “iniziative sociali volte al sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di AL
( sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 Parte_5
dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento”.
Dopo l'avvio di vari progetti, nel 2013 è stata emanata la legge regionale n. 9, che all'art. 43 ha stabilito: “Nelle more che siano concordate con il Comune di AL misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006 n.4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di AL (Emergenza AL) in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con
l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre
2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che
3 presentino al Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale. 2. L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio
e/o alle persone”.
Successivamente è entrata in vigore la legge regionale n. 5/2014 il cui art. 34 ha previsto che: “Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all' articolo 43, comma
1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. Parte_5
è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei
[...]
servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione. Resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013...”
Con l'art.68 della Legge regionale 7.5.2015, n. 9, l'art. 43 cit. è stato tuttavia abrogato, mentre, con la L.R. 9.5.2017, n. 8, il legislatore siciliano è intervenuto stabilendo all'art. 23 che “alla lettera C) del comma 6 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole
“commesse successivamente alla data di entrata in vigore della regionale
n.9/2013”
Conseguentemente il novellato articolo 68, comma 6, lett. C), L.R. n. 9/2015 dispone che “La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: … c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013”.
Deve quindi ritenersi che tutte le condotte contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone poste in essere successivamente al maggio 2013, da
4 soggetti inseriti negli elenchi del c.d. bacino emergenza AL, determinano la loro decadenza automatica.
Come già precisato da questo Tribunale in occasione della definizione di fattispecie analoghe alla presente, alla stregua del citato intervento normativo deve ritenersi che le condotte contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone poste in essere da soggetti inseriti negli elenchi del c.d. ''Ba. Parte_5
siano rilevanti, ai fini della decadenza automatica, solo se commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013 e, quindi, successivamente al maggio 2013 (Trib. AL, n. 890/2023).
Sull'argomento anche la Corte di Appello di AL ha avuto modo di precisare che: “... Non deve tacersi, per di più, che con l'art.68 della Legge regionale 7.5.2015
n.9 l'art. 43 della L.R. n.9/2013, fin qui richiamato, è stato abrogato, mentre con recentissima L.R.
9.5.2017 n.8 il legislatore siciliano è intervenuto stabilendo che “alla lettera C) del comma 6 dell'art.68 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole “commesse successivamente alla data di entrata in vigore della regionale n.9/2013” …
Ad ogni evidenza, dunque, sulla materia (l'art. 68 disciplina, giustappunto, le “misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino PI. ”) è intervenuto un provvedimento Parte_5
normativo chiarificatore che conferma la sopradetta interpretazione di questa Corte, secondo cui le condotte contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone poste in essere da soggetti inseriti negli elenchi del c.d. bacino emergenza Pa. sono rilevanti, ai fini della decadenza automatica, solo se commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale
n.9/2013 e quindi successivamente al maggio 2013 …'' (Corte App. Pa., n. 619/2018; conforme Corte App. Pa., n. 1066/2019).
In merito alla decorrenza del beneficio sin dalla data di esclusione, si condivide l'orientamento costante della locale Corte di appello secondo cui per le condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 43 Della L.R. n. 9/2013, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'esclusione dal “bacino” e dai corrispondenti benefici con “conseguente condanna dell'Assessorato” “a corrispondere all'appellante l'assegno assistenziale relativo con decorrenza dalla data
5 di esclusione fino al giorno della sua riammissione nel predetto elenco”
(Corte appello AL sez. lav., 14/11/2022, n.953).
Ciò premesso, nella specie risultano pacifiche le circostanze di fatto relative all'inserimento del ricorrente nel bacino “ex-pip Emergenza AL” e all'assunzione alle dipendenze della ”, nonché quelle relative Parte_2
all'esclusione il 26.7.2013 dal bacino dei cosiddetti Ex PIP, per la mancanza dei requisiti di moralità e buona condotta richiesti per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e il reinserimento, con decreto del 30.1.2018 nell'elenco del
Bacino, senza corresponsione di assegni per il periodo di esclusione.
Considerato che le condotte penalmente rilevanti addebitate all'odierno ricorrente risultano pacificamente essersi perfezionate in data antecedente al 2013, e dunque, in data anteriore rispetto a quella prevista dalla normativa succitata
(“commesse successivamente alla data di entrata in vigore della regionale n.9/2013”) deve ritenersi illegittima l'esclusione del ricorrente dall'elenco previsto dall'art. 34
L.R. n. 5/14 e per l'effetto al ricorrente spetterebbe l'assegno assistenziale con decorrenza dalla data di esclusione (15. 5.2014), sino all'effettivo reinserimento
(16.6.2017).
Senonchè, deve sul punto rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta.
Ed invero, dovendo applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto per le erogazioni periodiche all'art. 2948 c.c., esso risulta nella specie decorso inutilmente, considerato che una volta escluso dal bacino nel 2013, non risultano esservi atti interruttivi dalla data di maturazione del credito sino alla diffida del
10.5.2023.
Pertanto, le pretese creditorie oggetto del ricorso e relative al periodo dalla esclusione (2013) sino al reinserimento del ricorrente nel bacino ( 30.1.2018) risultano prescritte.
Sussistono giusti motivi, connessi per un verso all'accoglimento della domanda di declaratoria della illegittimità dell'esclusione del ricorrente dal bacino degli ex pip
6 e, per altro verso, al rigetto delle conseguenti domande economiche, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in AL il 15/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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