Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 9040/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.r.g. 9040/2017 promossa da: nato a San Felice a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Vicario C.F._1
Alessandro (C.F. ), ed elett.te dom.to presso il C.F._2
suo studio sito in Santa Maria a Vico (CE) in Via Appia Antica, 311;
-attore- contro
Controparte_1
(C.F.: ) in persona del legale r.p.t. rapp.to e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Maria Monda Giuseppe (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla via Toledo n. 156
- convenuto-
CONCLUSIONI come in atti
1
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio l' deducendo di essere Controparte_1
caduto in data 30/05/2016 alle ore 15:30 circa con la propria bici da corsa a causa della presenza di una grossa buca non segnalata presente sul bordo destro della carreggiata sito sul tratto della Strada Provinciale
n.335 nel tenimento del di (CE); a seguito Controparte_2 CP_3
dell'impatto con la buca, l'istante perdeva il controllo della bici andando a scontrarsi con un autobus Kaessbohrer Setra Tg. CF616EJ che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia, terminando poi a terra. A seguito del sinistro, l'attore veniva soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale di ove i sanitari gli diagnosticavano: frattura CP_3
pluriframmentaria testa e collo chirurgico omero sinistro. Fratture costali multiple con pneumotorace a sinistra. Trauma cranico non commotivo con f.l.c. regione sopraciliare
e frontale sinistra. Infrazione parete laterale seno mascellare di sinistra. F.l.c. gomito sinistro. Escoriazioni multiple. (crf. referto di Pronto Controparte_4
Soccorso n°16008683). Che, a causa della gravità delle lesioni subite,
l'attore, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico, successivamente ricoverato e costretto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti, cure mediche, visite specialistiche, il tutto documentalmente provato e allegato da copiosa documentazione agli atti.
2 Pertanto, chiedeva in forza delle avvenute modalità del sinistro, di condannarsi l'Ente provinciale a risarcire i danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c.. quantificati in euro 133.533,33 comprensivo di danno biologico, morale ed esistenziale, il tutto con vittoria di spese e onorari di causa da attribuirsi al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la eccependo la nullità Controparte_5
dell'atto di citazione, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, in subordine chiedeva, in caso di accoglimento, di contenere la domanda nei limiti del provato, vinte le spese di giudizio.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dall'istante, all'udienza del 12/06/2024, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che dall'esame dell'atto introduttivo si evincono chiaramente e specificamente tanto il petitum quanto la causa petendi.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Parte attrice formula domanda risarcitoria per essere caduta a bordo della sua bici a causa di una buca presente sulla strada attraversata. Come sostenuto sul punto da autorevolissima dottrina, la responsabilità di cui all'articolo 2051 cc è ascrivibile al soggetto che ha in custodia la cosa per il danno da essa originato, salva la prova del caso fortuito. Presupposti della responsabilità per danni da cose sono dunque la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. La res deve dunque essere, da un lato,
3 idonea al nocumento, a produrre lesioni a cose o persone e, dall'altro, deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. Presupposti della responsabilità per danni da cose sono dunque la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. La res deve dunque essere, da un lato, idonea al nocumento, a produrre lesioni a cose o persone e, dall'altro, deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. Si configura nella specie un'ipotesi di presunzione legale di colpa del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua. Tale presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, con la dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa.
Alla luce di queste brevi considerazioni può pertanto ritenersi che, dal punto di vista dell'onere probatorio , grava sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo , mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità , mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito , cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia , avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. La Suprema Corte con la sentenza 11946/2013 ha sancito che “tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051
c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della
4 strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383).
In conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
Ed ancora, “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. civ. sez. 3, sentenza n.
999 del 2014).
Il caso fortuito comprende anche «il fatto del terzo e il comportamento del danneggiato», e dunque il risarcimento viene escluso o ridotto quando egli avrebbe dovuto percorrere la strada con maggior prudenza e vigilanza, come afferma anche la Cassazione sia riguardo alle buche sia
5 con riferimento ad altri ostacoli, come i tombini aperti o mal posizionati e che creano dislivello (Cass. ord. n. 6034/2018 e sent. n. 28672/2022).
Pur aderendo all'impostazione, più favorevole per l'utente della strada, dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ritiene la scrivente che la domanda non possa trovare pieno accoglimento.
Invero, occorre rilevare in fatto che dagli elementi probatori acquisiti si ricava che l'istante, a bordo della sua bici, finiva in una grossa buca posizionata al margine destro della strada, i testi escussi, sebbene abbiano fornito una ricostruzione verosimile del sinistro, nulla aggiungono in merito ad una situazione così pericolosamente insidiosa tale da non essere vista. Invero il teste , non ha nemmeno visto la Testimone_1
dinamica e dal semplice rumore presuppone che la bici fosse entrata nella buca: so dei fatti di causa in quanto eravamo ad allenarci in bici, eravamo io, l'attore
e io ero avanti e gli altri erano dietro di me, giunto alla Persona_1
rotonda, ho sentito un rumore come se la bici fosse entrato nella buca ed ho sentito un botto mi sono girato ed ho visto bici e a terra. Il teste Pt_1 Testimone_2
riferisce che: io ero dietro i ciclisti, sulla mia macchina. Li volevo sorpassare ma non l'ho più fatto, dovevamo girare a destra, così ho visto il terzo ciclista, quello più indietro che è andato nella buca con la bici ed ha iniziato a sbandare e si è trovato a fianco il pullman che arrivava dal lato opposto ed il ciclista ha sbandato sul pullman, sulla ruota posteriore del pullman.
Ora, benché le dichiarazioni dei testi, siano sufficiente a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che il sinistro si sia verificato a causa dell'impatto con la buca, non altrettanto è da dirsi per l'addebito della responsabilità esclusiva a carico dell' . Controparte_6
6 Invero è emerge chiaramente che la buca era perfettamente visibile tale da essere evitata dagli altri ciclisti e colleghi che si allenavano assieme all' . Pt_1
La concreta possibilità per l'utente danneggiato, come afferma la
Cassazione, di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo occulto esclude la possibilità di parlare di insidia stradale da risarcire;
infatti, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento del ciclista si può classificare come imprudente (Cass. sent. n. 18865 del 24/09/15).
Dalle considerazioni finora svolte deriva, dunque, la declaratoria di concorrente responsabilità da graduarsi nella misura del 80% in capo alla e del restante 20% in capo all'attore. Controparte_5
In merito al quantum, non possono che essere recepite le conclusioni sul danno biologico fornite dal nominato CTU in quanto coerenti con la miglior scienza del settore e logicamente motivate. Il CTU dott. Per_2
così conclude la sua copiosa relazione: In seguito all'evento traumatico
[...]
( incidente stradale) del 30/05/2016 il Sig. riportò la frattura Parte_1
dell'estremo prossimale dell'omero sinistro. , la frattura della scapola sinistra, fratture costali multiple all'emitorace con trauma cranico non commotivo e f.l.c. regione sopraciliare destra e regione frontale. Riportò infine l'infrazione della parete laterale del seno mascellare sinistro. Fu sottoposto ad intervento chirurgico per la frattura a carico dell'omero sinistro con riduzione e stabilizzazione della frattura con chiodo endomidollare e successiva rimozione dei mezzi di sintesi. Le lesioni sono stabilizzate.
Il consulente ne ha poi determinato il periodo di inabilità e la percentuale del danno biologico: la durata della malattia si articola in giorni 180 complessivi
7 suddivisibili come: ITT 30 giorni;
ITP 30 giorni al 75%; ITP 60 giorni al 50% e
60 giorni al 25%; il danno biologico è valutabile nella misura del 18%. Le lesioni sono stabilizzate. Allo stato non sono previsti interventi od altri trattamenti in grado di modificare lo stato attuale. Il danno estetico è sfumato e da ricondurre all'esito cicatriziale in regione sovraciliare. In ogni caso è già compreso nel danno biologico…sono accluse agli atti spese mediche pari ad €. 200,00 circa corrispondenti
a Tickets ospedalieri. Dette spese mediche sono compatibili. In futuro si possono ipotizzare spese per eventuali controlli specialistici che se effettuati tramite S.S.N. dovrebbero essere contenute nel limite di 500,00 € per i prossimi 5 anni.
Mentre per quanto concerne le ulteriori voci di danno non patrimoniale occorre precisare quanto segue. La quantificazione del danno alla sfera non patrimoniale, a mente del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve tener conto di una duplice esigenza: quella di garantire un risarcimento integrale dei pregiudizi riferibili al danneggiato, nonché quella di evitare una duplicazione delle voci risarcitorie. Tale obiettivo va perseguito, nel bipolarismo del modello risarcitorio segnato dalla giurisprudenza di legittimità e normativamente individuato negli artt. 2043 e 2059 c.c., considerando il danno non patrimoniale come un'unica categoria capace di includere tutti i pregiudizi sofferti dalla vittima in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti o ritenuti meritevoli di tale forma di tutela per espressa disposizione di legge, i quali dovranno essere ristorati con adeguata personalizzazione secondo le circostanze del caso concreto
(Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). Anche recentemente la Corte di
Cassazione Civile Sezione III con l'ordinanza 1573/2022 del
17/05/2022, torna prepotentemente sulla problematica della valutazione
8 e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona, stilando un vero e proprio decalogo a cui questo giudicante ritiene seguire pedissequamente. Possono dunque costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione e al punto 2 e 3 della citata sentenza si legge…in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto…all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Alla luce di quanto precisato, occorre quindi individuare nelle tabelle milanesi (aggiornate al
2021) quelle in grado di garantire uniformità decisionale e in definitiva l'equità del giudizio, salvo adattamenti dovuti alle peculiarità del singolo caso. Ed infatti, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale, fatte proprie dalla giurisprudenza milanese, è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo, secondo una percentuale ponderata sulla tipologia delle lesioni.
È stata, inoltre, opportunamente prevista una percentuale di aumento personalizzato del danno biologico allo scopo di valorizzare situazioni che si discostano dalla normalità per le caratteristiche del caso o le
9 conseguenze subite dalla vittima come recentemente chiarito dalla Cass. civ., sez. III, dep. 17 maggio 2022, n. 15733) evidenziando che il Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico- relazionale, al netto della voce del danno morale.
Nel caso in esame, l'esistenza di un danno non patrimoniale eccedente quello meramente fisico, è senz'altro desumibile dalla lunga degenza della vittima, dalla necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico, con conseguente ragguardevole ripercussione nella deambulazione autonoma, come riportate nella relazione dell'ausiliario.
Deve dunque applicarsi una maggiorazione percentuale del danno non patrimoniale tabellare nella misura del 30 % (c.d. personalizzazione).
Alla luce di tali conclusioni, facendo applicazione delle tabelle macropermanenti e tenendo conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti si avrà che all'attore spetterà la somma comprensiva di spese mediche con personalizzazione massima del 30% del danno biologico di € 63.447,00 che vanno poste a carico dell convenuto e ridotte della percentuale CP_6
di corresponsabilità accertata del 20% in capo all'attore, pari ad euro €
50.757,00.
Sulla somma riconosciuta vanno calcolati gli interessi, così come recentemente affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, nella quale la Suprema Corte ha ribadito che gli interessi vanno calcolati ovviamente dal momento del fatto illecito ma, soprattutto, ha chiarito che vanno conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme eventualmente pagate a titolo di acconto.
Giova precisare che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di
10 applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del
17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra”.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, al parziale accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti della convenuta nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensazione delle stesse nella misura del 20% quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, dichiara la concorrente responsabilità di parte attrice e convenuta nella causazione del sinistro per cui è procedimento nella misura dell'80% (ottanta) a carico della
11 convenuta e del restante 20% in capo all'attore Controparte_5
Parte_1
- condanna, per l'effetto, la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, nei limiti di cui alla parte motiva, della somma di € 50.757,00 oltre interessi come da parte motiva;
- condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, nella misura del 80% (restando l'ulteriore 20% a carico dell'attore) che si liquidano in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese, i.v.a.,
c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone il pagamento delle spese di CTU come liquidate in atti a carico di parte convenuta;
Lì, 28/12/2024
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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