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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 26/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 976/2024 e 1412/2024 R.G., promosse
DA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'avv. MARANO EUGENIO C.F._2
RICORRENTI
CONTRO
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DI MARIA GIOVANNA
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le dottoresse e - pediatri di libera scelta Parte_1 Parte_2 convenzionati con l' ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs Controparte_1
n.502/1992 - hanno lamentato il mancato integrale pagamento da parte dell' CP_3 della quota annua di € 10,00 prevista dall'art. 4, lett. c., del Accordo Integrativo Regionale di Pediatria del 29.06.2011 per l'attività di compilazione del libretto individuale sanitario pediatrico;
per l'effetto, la dott.ssa ha chiesto al Tribunale di Marsala di Parte_1 condannare l'azienda sanitaria al pagamento della somma di € 30.225,54 e la dott.ssa
1 della somma di € 21.554,42; il tutto “oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data in Pt_2 cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, ed oltre le spese ed i compensi della presente procedura”.
2. Con memorie difensive ritualmente depositate, l ha contestato in fatto CP_3 ed in diritto i ricorsi, precisando che l'importo annuo di € 10,00 andrebbe corrisposto per il solo primo anno di vita del paziente o al più, per ogni anno, al solo primo compilatore del libretto;
ha eccepito, inoltre, la prescrizione dei crediti e ha chiesto di chiamare in causa l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia in quanto soggetto tenuto ex lege a fornire alle aziende sanitarie le risorse necessarie.
3. All'udienza del 2.10.2024, previa riunione dei procedimenti, è stata autorizzata la chiamata dell' . Controparte_2
4. L' , con memoria depositata in data Controparte_2
5.12.2024, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione dei diritti;
ha contestato in diritto i ricorsi di cui ha chiesto il rigetto.
5. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
6. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della chiamata in causa eccepita dall' convenuto avendo la costituzione di quest'ultimo sanato la presenza di CP_2 eventuali vizi riguardanti la citazione.
7. Nel merito, appare opportuno premettere che la controversia in esame si inserisce nell'ambito di un contenzioso seriale, già oggetto di scrutinio da parte del Tribunale di
Marsala con la sentenza n. 354/2024. Le motivazioni della suddetta pronuncia vengono pertanto richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., ancorché integrate alla luce delle eccezioni formulate dalle parti.
Orbene, al fine di vagliare la fondatezza delle domande azionate dai medici pediatri è necessario prendere le mosse dall'analisi dell'art. 4, lett. c, dell'Accordo Integrativo
Regionale di Pediatria del 29.06.2011 a tenore del quale: “Allo scopo di reintrodurre l'uso del libretto sanitario nella nostra Regione, le devono predisporre la stampa del nuovo libretto Parte_3 sanitario individuale che deve essere quindi distribuito presso tutti i punti nascita pubblici e privati accreditati, ma anche presso gli sportelli di scelta/revoca delle CP_3
I Pediatri di famiglia della sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto Controparte_2 individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari.
La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita e aggiornata dal Comitato regionale di pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle Controparte_4
2
[...] Ai Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011.
Le A.S.P. predisporranno gli opportuni controlli per la verifica dell'effettivo e corretto utilizzo dello strumento”.
Tale norma prevede l'erogazione da parte delle aziende sanitarie provinciali di una indennità onnicomprensiva e predeterminata in favore dei pediatri per l'attività periodica di compilazione dei libretti sanitari;
lo scopo della disposizione è quello di incentivare l'utilizzo del libretto sanitario individuale - definito quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari - e ciò al fine di avere una compendiata ed evolutiva conoscenza delle condizioni di salute del bambino.
Il Pediatra di famiglia - tenuto alla compilazione del libretto sanitario in occasione delle visite periodiche e dei bilanci di salute - ha dunque diritto alla ricezione annua dell'indennità prevista dalla norma per ogni assistito.
Non convince l'interpretazione unilaterale fornita dall' con la Controparte_2 nota n. 79423 del 18.10.2013. Con tale nota il Dirigente Delegato del Dipartimento
Regionale per la Pianificazione Strategica ha precisato - senza indicarne le ragioni - che “il compenso dovuto al pediatra di libera scelta primo compilatore del libretto pediatrico, pari alla cifra di €
10,00, dovrà essere limitato ad un solo anno”. Tuttavia, tale interpretazione contrasta inevitabilmente con il tenore letterale dell'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria del
29.6.2011 ove è posto a carico del pediatra non solo la prima compilazione del libretto ma anche la compilazione periodica dello stesso;
tale periodicità giustifica, pertanto, la previsione contrattuale della corresponsione della quota di € 10,00 “annua” e non anche, come opinato dall'azienda, “una tantum” per ciascun assistito.
Né a soluzioni differenti pare possa giungersi valorizzando il contenuto del verbale della seduta del 14.11.2012 del Comitato Regionale Permanente di Pediatria di Libera Scelta atteso che la componente sindacale dello stesso ha dissentito in ordine all'interpretazione fornita dalla componente pubblica.
Non brilla di cristallina chiarezza la risposta fornita dal Comitato Regionale Permanente Cont nella seduta del 9.7.2013 al quesito fornito dall di Siracusa. Quest'ultima, infatti, con nota 4126 del 29.1.2013, ha chiesto di chiarire anzitutto “se la quota annua deve essere corrisposta, nel caso di revoca e scelta di un nuovo Pediatra, ad entrambi i Medici oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei Professionisti”. Il
Comitato - non rispondendo sulla opportunità di corrispondere la quota ad entrambi i medici - ha precisato soltanto che “il primo compilatore del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali
3 previsti dall'AIR vigente”. Orbene, a parere di questo Tribunale, la frazionabilità in dodicesimi della quota annua conferma che il compenso non è dovuto una tantum per l'attività di prima compilazione del libretto ma per l'attiva periodica di compilazione dello stesso. Non emergono, pertanto, motivi per negare la corresponsione del compenso annuo anche in Cont caso di revoca del pediatra, fermo restando l'obbligo da parte dell di controllare l'effettivo aggiornamento del libretto sanitario da parte del pediatra sostituto.
Né paiono cogliere nel segno le doglianze in ordine all'asserita nullità dell'Accordo integrativo regionale atteso che il citato art. 8, comma 1, lett. 0a), del D.lgs. n. 502/1992 è entrato in vigore, a seguito dell'art. 1, comma 4, lettera b), del D.L. 13 settembre 2012, n.
158, dopo la stipula dell'Accordo integrativo di cui è causa. Parimenti non sembra che tale ultimo accordo possa essere qualificato quale “atto di programmazione sanitaria locale” ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 5/2009 atteso che il richiamo ivi contenuto alle intese e agli accordi di cui al precedente art. 4 deve ritenersi limitato ai rapporti tra la con le Università CP_2 degli studi di Palermo, e Messina nonché con gli Istituti di ricovero e cura a Pt_2 carattere scientifico e gli enti di ricerca pubblici e privati (cfr. art. 4, commi 1 e 2, della L.R.
n. 5/2009).
Alla luce delle superiori considerazioni va dunque affermato il diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere il compenso annuo, seppur frazionabile, di € 10,00 per ogni assistito previsto dall'art. 4, lett. c., dell'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria del 29.06.2011 per l'attività di compilazione e aggiornamento del libretto sanitario.
Va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' avendo la dott.ssa CP_3
, con pec del 28.10.2022, e la dott.ssa , con pec del 25.10.2024, interrotto il Pt_1 Pt_2 termine di prescrizione.
Sul punto occorre precisare che tali diffide contengono una sufficiente esplicitazione della pretesa oggetto di causa: i ricorrenti, infatti, hanno premesso di avere ricevuto il compenso previsto dall'art. 4, lett. c), dell'AIR solo per il primo anno in cui l'assistito era in Cont carico;
hanno contestato l'interpretazione fornita dall' e, per l'effetto, hanno intimato quest'ultima il pagamento degli arretrati “considerando tutte le mensilità in cui gli assistiti restano in carico e non solo i primi dodici mesi”.
Né pare che la valenza dell'atto interruttivo depositato dalla dott.ssa possa Pt_1 essere esclusa per l'omessa produzione dei file in formato html.
Si osserva infatti che la notifica di una diffida è un atto che si svolge in una fase stragiudiziale di talché le regole che ne presidiano i modi di esecuzione esulano dal tema delle notifiche nel processo civile e dalle norme di cui alla L. 53/94 nonché dalle ulteriori specifiche tecniche afferenti esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le
4 notificazioni effettuate dalle parti del processo. Pertanto, le modalità per dar conto e prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec di un avviso di addebito non sono solamente quelle Cont previste per la notifica degli atti giudiziari. Del resto, l' non ha contestato di non avere mai ricevute le suddette pec né ha mai contestato espressamente la data dell'invio,
l'indirizzo di posta elettronica del mittente e quello del destinatario risultante dalla copia delle ricevute di accettazione e consegna.
Passando alla quantificazione del dovuto, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dalle ricorrenti in quanto determinati alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, della documentazione in atti estratta dal portale dei medici di base e delle somme già pacificamente ricevute. Tali conteggi possono essere assunti a base della presente decisione in quanto esenti da errori tecnico-contabili.
L'opponente va dunque condannata al pagamento: in favore della dott.ssa Pt_1 della somma di € 30.225,54 oltre la maggiore somma tra interessi e rivalutazione;
in favore della dott.ssa della somma di € 21.554,42 oltre la maggiore somma tra interessi e Pt_2 rivalutazione monetaria;
9. Va accolta la domanda spiegata dall nei confronti dell CP_3 [...]
atteso che l'art. 23, comma 1, Accordo Integrativo Controparte_2
Regionale di Pediatria del 29.06.2011 prevede espressamente che “Gli oneri derivanti dal presente accordo troveranno capienza nell'ambito delle risorse rese disponibili dalla alle . CP_2 CP_3
Nella vicenda in esame, l' non ha dato Controparte_2 prova di avere fornito una copertura finanziaria superiore a quella stimata nel 2011 o, comunque, una copertura adeguata al compenso richiesto dal pediatra per la compilazione periodica dei libretti (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania n. 332/2024).
Del resto, il mancato trasferimento delle risorse necessarie a coprire tale onere economico è evincibile dalla lettura dalla nota n. 79423/2013 con la quale l'Assessorato ha precisato che il compenso dovuto al pediatra è da limitare per un solo anno e per la sola prima compilazione. È evidente che l'Assessorato regionale - avendo fornito tale erronea Cont interpretazione dell'art. 4 lett. c) e avendo dato direttive all' di non pagare l'attività di compilazione annua successiva alla prima - non ha messo a disposizione dell' le CP_1 risorse finanziarie necessarie a coprire tale onere economico.
Pertanto, l'Assessorato va condannato al pagamento in favore di quanto CP_5 quest'ultima è tenuta a versare ai ricorrenti. Cont 10. Le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e l' seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto anche della riunione dei procedimenti. La peculiarità della lite, l'esito
5 Cont specifico del giudizio ed il tenore letterale delle difese dell e dell'Assessorato suggeriscono l'opportunità di disporre tra loro la compensazione delle spese. Cont Le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico dell' e dell . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande attoree:
a) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_3 corrispondere: a la somma di € 30.225,54 oltre la maggiore somma tra Parte_1 interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo;
a la somma di € Parte_2
21.554,42 oltre la maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
b) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_3 rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi € 5.364,00 oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso contributi unificati;
c) condanna l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a tenere indenne l' dalle somme che questa sarà CP_3 chiamata a pagare ai ricorrenti;
d) compensa integralmente le spese di lite tra l' e l CP_3 Controparte_2
;
[...]
Così deciso in Marsala, il 26/03/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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