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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1776/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Tommaso Gulli n. 8, con il patrocinio dell'avv. LUIGI BRUNO MAGGIONI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Antonio Zirardini n. 14
- ATTORE - contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...]
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.01.2025, la difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
In data 31.01.2025 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di accogliere le domande proposte da parte attrice.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 06.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con il convenuto CP_2 in data 09.06.1998 in Albania nella città di Maqellare, prefettura di DI, in regime di comunione dei beni, che, dall'unione coniugale, erano nati i figli in data 09.01.2000 e in Persona_1 CP_3 data 06.08.2004, che, nell'ultimo periodo, il rapporto con il marito aveva iniziato ad incrinarsi a causa dei comportamenti adottati da quest'ultimo che, ad ogni minimo problema, cedeva all'alcol e rincasava a casa ubriaco e che a nulla erano valsi i tentativi da lei posti in essere di tenere unita la famiglia e di evitare il disgregarsi della stessa.
L'attrice deduceva altresì di essersi sempre fatta carico di ogni necessità relativa alla cura e all'istruzione dei figli, il maggiore dei quali è attualmente economicamente indipendente, che il figlio CP_
che ha da poco terminato la classe quarta presso l'istituto Olivetti di Ravenna, è un soggetto fragile a cui è stata diagnosticata una “sindrome da alterazione globale dello sviluppo psicologico non specificato associato a ritardo cognitivo lieve” e che è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, terzo comma, l. n. 104/1992.
La sig.ra chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ravenna, ogni contraria e disattesa istanza: in via provvisoria ed urgente:
- autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza con
l'obbligo reciproco di comunicarla stante la prole minore;
in via principale:
- dichiarare la separazione dei coniugi e ordinando al competente Ufficiale Parte_1 CP_2 di Stato civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
CP_
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente, la quale continuerà ad abitarla unitamente al figlio
- disporre che il padre, signor possa vedere il giovane secondo i desideri di CP_2 CP_3 quest'ultimo;
- disporre che il signor provveda al mantenimento del figlio maggiorenne ma CP_2 CP_3 affetto da ritardo cognitivo e non economicamente indipendente, in via indiretta, mediante il versamento alla moglie, della somma di € 500,00 (cinquecento euro/00), somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- disporre che l'assegno unico universale venga corrisposto integralmente alla signora Parte_1 posto che la collocazione prevalente del figlio è presso di lei;
- disporre che i genitori, signori e contribuiscano in egual misura a tutte le spese Pt_1 CP_2 CP_ straordinarie, che si rendessero necessarie per il figlio previo accordo e previa esibizione in favore del genitore al quale si richiede il rimborso di idonea documentazione giustificativa attestante le spese sostenute, così come previsto dal Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;
- nulla a titolo di reciproco mantenimento”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 21.07.2023, il Presidente del Collegio nominava il
Giudice relatore e fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 23.11.2023. pagina 2 di 7 In data 11.09.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per il sig. CP_1
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2023 ove procedeva a sentire personalmente la sig.ra con ordinanza emessa in data 28.11.2023, dopo aver Parte_1 verificato che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ex art. 140 c.p.c. non si era ritualmente perfezionata in quanto l'avviso di ricevimento postale della raccomandata informativa non risultava compilato, ordinava la rinnovazione della notifica nei confronti del convenuto entro il
10.01.2024.
All'udienza del 20.03.2024, il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della rinnovazione della notifica, dichiarava la contumacia del sig. e, con ordinanza emessa in data 16.04.2024 CP_1 ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale, sita a Ravenna, via Tommaso Gulli n. 78, alla CP_ sig.ra disciplinando la frequentazione tra il padre e il figlio e stabilendo che il Parte_1 convenuto contribuisse al mantenimento di quest'ultimo mediante la corresponsione a favore della madre dell'importo mensile di euro 350,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50
% delle spese straordinarie, come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Ravenna, e che l'assegno unico e universale per il figlio venisse percepito integralmente dall'attrice.
Con la medesima ordinanza, il Giudice delegato chiedeva all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 213 c.p.c. di documentare la situazione reddituale e patrimoniale del convenuto entro il 10.07.2024.
A seguito dell'inoltro dell'informativa richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, all'udienza del
22.01.2025 la difesa di parte attrice si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate, e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Il Giudice delegato rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione.
In data 31.01.2025 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di accogliere le domande proposte da parte attrice.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come sussista la giurisdizione italiana in relazione a tutte le domande oggetto di ricorso e che debba altresì ritenersi applicabile la legge italiana in relazione alle stesse, posto che entrambe le parti risiedono in Italia.
Per quanto riguarda la domanda di separazione, l'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce al primo comma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
b) di cui i due coniugi sono cittadini”. pagina 3 di 7 Tale regolamento si applica anche nei casi, come quello in esame, ove le parti non sono cittadini europei in quanto la Corte di Giustizia ha già chiarito come gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 dovessero trovare applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ). Persona_2 Persona_3
In relazione alla domanda di mantenimento del figlio minore, l'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, stabilisce che “(s)ono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Quanto alla legge applicabile, con riferimento alla separazione personale, deve farsi riferimento a quella italiana ai sensi dell'art. 8 regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Roma III), secondo cui “(i)n mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Come affermato da accorta giurisprudenza, le disposizioni normative contenute nel suddetto regolamento hanno carattere universale, applicandosi, come statuito nell'art. 4, anche ove la legge designata “non sia quella di uno Stato membro partecipante” e, pertanto, troveranno applicazione a tutti i divorzi e separazione personali che implichino conflitti di legge, anche se collegati con paesi membri non partecipanti o con stati terzi (Tribunale di Parma, sent. sez. I, 02.01.2017, n. 7).
In relazione alla legge applicabile alla richiesta di mantenimento, parimenti deve farsi riferimento a quella italiana ai sensi dell'art. 15 del sopra citato regolamento CE n. 4/2009, che rinvia al protocollo dell'Aia del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il quale, all'art. 3, stabilisce che “salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”.
Per quanto concerne la domanda relativa all'assegnazione della casa familiare, si rammenta che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile pagina 4 di 7 organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. civ., sez. I., 06.08.2020, n. 16739; Cass. civ., sez. I, 10.07.2013, n. 17089; Cass. civ., sez. I, 22.03.2005, n.
6197).
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, deve pertanto fondatamente ritenersi che l'assegnazione della casa coniugale possa costituire una modalità con cui il genitore non collocatario adempie al proprio obbligo di mantenimento dei figli, con la conseguente applicazione dei medesimi criteri determinativi della giurisdizione e della legge applicabile sopra esaminati.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, si rileva come la circostanza che il matrimonio celebrato in Albania non sia stato trascritto in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo coniugale nel nostro ordinamento in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza di merito, “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro
Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile” (Tribunale Foggia, sez. I, 08.02.2023, n.
358; Tribunale di Parma, sez. I, 02.01.2017, n. 7; Tribunale di Milano, sez. IX, 05.09.2011, Corte
d'Appello di Genova, 23.12.1999).
Ebbene, dall'insistenza dell'attrice nella domanda e dalle allegazioni di cui al ricorso, in alcun modo smentite dal convenuto che ha scelto di non costituirsi in giudizio, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Posto che il matrimonio non risulta essere trascritto, alcun ordine di annotazione della sentenza potrà essere emesso nei confronti dell'Ufficiale dello Stato Civile.
In relazione alla domanda relativa al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, si rammenta in punto di diritto come l'art. 337 ter, quarto comma, c.c. ponga i criteri per la determinazione del contributo al mantenimento da parte dei genitori, stabilendo specificatamente che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riferimento al criterio delle risorse economiche, si rileva come la sig.ra abbia Parte_1 affermato all'udienza del 23.11.2023 di aver svolto durante il matrimonio attività di casalinga e, alla successiva udienza del 20.03.2024, abbia riferito di aver reperito un'occupazione lavorativa di sette- otto ore alla settimana come addetta alle pulizie, percependo circa 150 euro al mese.
Per quanto riguarda il sig. che, secondo quanto riferito dall'attrice, lavora come CP_1 muratore, dalle informazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate e ricavate dalle certificazioni uniche,
pagina 5 di 7 il medesimo ha percepito redditi complessivi pari nel 2021 ad euro 19.617,11, nel 2022 ad euro
19.638,76 e nel 2023 ad euro 20.135,47. CP_ Preso atto dei redditi del convenuto, tenuto conto che il figlio vive con la madre, che sussiste un rilevante divario reddituale tra le parti e che l'attrice potrà in futuro incrementare le ore di lavoro settimanali, appare equo mantenere a carico del convenuto il contributo al mantenimento fissato in via provvisoria nella somma mensile di euro 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come determinate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. CP_ Posto che come già rilevato, vive con la madre, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. la casa familiare, sita a Ravenna, via Tommaso Gulli n. 8, deve essere assegnata alla sig.ra Parte_1
Per la medesima ragione, l'assegno unico e universale per il figlio verrà percepito integralmente dall'attrice. CP_ Quanto alla frequentazione padre-figlio, si evidenzia come, pur essendo maggiorenne, in considerazione della circostanza documentale per cui il medesimo è disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, terzo comma, l. n. 104/1992, sia necessario comunque provvedere alla sua regolamentazione.
L'art. 337 septies c.c. al secondo comma stabilisce che “(a)i figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
In relazione alla detta previsione normativa, la Corte di Cassazione ha chiarito con riferimento ai figli maggiorenni disabili che “(è) da escludere che possano rilevare le norme sull'affidamento (condiviso od esclusivo); in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portare di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno. Potranno invece trovare applicazione le norma sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente (..)” (Cass. civ., sez. I 24.07.2012, n. 12977).
In considerazione in ogni modo dell'età di deve essere stabilito che la frequentazione padre- Per_4 figlio avvenga secondo le modalità e tempistiche concordate tra le parti, tenuto conto della volontà e delle esigenze del figlio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, vengono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione promossa da nei confronti di Parte_1
così decide: CP_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_2
e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a QU (Albania) in CP_2 data 09.06.1998;
- ASSEGNA la casa coniugale, sita a Ravenna, via Tommaso Gulli n. 78, alla sig.ra ; Parte_2
pagina 6 di 7 - STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio CP_2 CP_3 corrispondendo alla sig.ra un importo pari ad euro 350,00, annualmente rivalutabile in Parte_2 base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come determinate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
CP_
- STABILISCE che l'assegno unico e universale per il figlio venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_3 CP_
- STABILISCE che la frequentazione tra il padre e il figlio avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 3809,00 per CP_1 Parte_3 compensi professionali, euro 98,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1776/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Tommaso Gulli n. 8, con il patrocinio dell'avv. LUIGI BRUNO MAGGIONI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Antonio Zirardini n. 14
- ATTORE - contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...]
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.01.2025, la difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
In data 31.01.2025 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di accogliere le domande proposte da parte attrice.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 06.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con il convenuto CP_2 in data 09.06.1998 in Albania nella città di Maqellare, prefettura di DI, in regime di comunione dei beni, che, dall'unione coniugale, erano nati i figli in data 09.01.2000 e in Persona_1 CP_3 data 06.08.2004, che, nell'ultimo periodo, il rapporto con il marito aveva iniziato ad incrinarsi a causa dei comportamenti adottati da quest'ultimo che, ad ogni minimo problema, cedeva all'alcol e rincasava a casa ubriaco e che a nulla erano valsi i tentativi da lei posti in essere di tenere unita la famiglia e di evitare il disgregarsi della stessa.
L'attrice deduceva altresì di essersi sempre fatta carico di ogni necessità relativa alla cura e all'istruzione dei figli, il maggiore dei quali è attualmente economicamente indipendente, che il figlio CP_
che ha da poco terminato la classe quarta presso l'istituto Olivetti di Ravenna, è un soggetto fragile a cui è stata diagnosticata una “sindrome da alterazione globale dello sviluppo psicologico non specificato associato a ritardo cognitivo lieve” e che è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, terzo comma, l. n. 104/1992.
La sig.ra chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ravenna, ogni contraria e disattesa istanza: in via provvisoria ed urgente:
- autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza con
l'obbligo reciproco di comunicarla stante la prole minore;
in via principale:
- dichiarare la separazione dei coniugi e ordinando al competente Ufficiale Parte_1 CP_2 di Stato civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
CP_
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente, la quale continuerà ad abitarla unitamente al figlio
- disporre che il padre, signor possa vedere il giovane secondo i desideri di CP_2 CP_3 quest'ultimo;
- disporre che il signor provveda al mantenimento del figlio maggiorenne ma CP_2 CP_3 affetto da ritardo cognitivo e non economicamente indipendente, in via indiretta, mediante il versamento alla moglie, della somma di € 500,00 (cinquecento euro/00), somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- disporre che l'assegno unico universale venga corrisposto integralmente alla signora Parte_1 posto che la collocazione prevalente del figlio è presso di lei;
- disporre che i genitori, signori e contribuiscano in egual misura a tutte le spese Pt_1 CP_2 CP_ straordinarie, che si rendessero necessarie per il figlio previo accordo e previa esibizione in favore del genitore al quale si richiede il rimborso di idonea documentazione giustificativa attestante le spese sostenute, così come previsto dal Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;
- nulla a titolo di reciproco mantenimento”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 21.07.2023, il Presidente del Collegio nominava il
Giudice relatore e fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 23.11.2023. pagina 2 di 7 In data 11.09.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per il sig. CP_1
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2023 ove procedeva a sentire personalmente la sig.ra con ordinanza emessa in data 28.11.2023, dopo aver Parte_1 verificato che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ex art. 140 c.p.c. non si era ritualmente perfezionata in quanto l'avviso di ricevimento postale della raccomandata informativa non risultava compilato, ordinava la rinnovazione della notifica nei confronti del convenuto entro il
10.01.2024.
All'udienza del 20.03.2024, il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della rinnovazione della notifica, dichiarava la contumacia del sig. e, con ordinanza emessa in data 16.04.2024 CP_1 ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale, sita a Ravenna, via Tommaso Gulli n. 78, alla CP_ sig.ra disciplinando la frequentazione tra il padre e il figlio e stabilendo che il Parte_1 convenuto contribuisse al mantenimento di quest'ultimo mediante la corresponsione a favore della madre dell'importo mensile di euro 350,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50
% delle spese straordinarie, come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Ravenna, e che l'assegno unico e universale per il figlio venisse percepito integralmente dall'attrice.
Con la medesima ordinanza, il Giudice delegato chiedeva all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 213 c.p.c. di documentare la situazione reddituale e patrimoniale del convenuto entro il 10.07.2024.
A seguito dell'inoltro dell'informativa richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, all'udienza del
22.01.2025 la difesa di parte attrice si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate, e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Il Giudice delegato rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione.
In data 31.01.2025 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di accogliere le domande proposte da parte attrice.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come sussista la giurisdizione italiana in relazione a tutte le domande oggetto di ricorso e che debba altresì ritenersi applicabile la legge italiana in relazione alle stesse, posto che entrambe le parti risiedono in Italia.
Per quanto riguarda la domanda di separazione, l'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce al primo comma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
b) di cui i due coniugi sono cittadini”. pagina 3 di 7 Tale regolamento si applica anche nei casi, come quello in esame, ove le parti non sono cittadini europei in quanto la Corte di Giustizia ha già chiarito come gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 dovessero trovare applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ). Persona_2 Persona_3
In relazione alla domanda di mantenimento del figlio minore, l'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, stabilisce che “(s)ono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Quanto alla legge applicabile, con riferimento alla separazione personale, deve farsi riferimento a quella italiana ai sensi dell'art. 8 regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Roma III), secondo cui “(i)n mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Come affermato da accorta giurisprudenza, le disposizioni normative contenute nel suddetto regolamento hanno carattere universale, applicandosi, come statuito nell'art. 4, anche ove la legge designata “non sia quella di uno Stato membro partecipante” e, pertanto, troveranno applicazione a tutti i divorzi e separazione personali che implichino conflitti di legge, anche se collegati con paesi membri non partecipanti o con stati terzi (Tribunale di Parma, sent. sez. I, 02.01.2017, n. 7).
In relazione alla legge applicabile alla richiesta di mantenimento, parimenti deve farsi riferimento a quella italiana ai sensi dell'art. 15 del sopra citato regolamento CE n. 4/2009, che rinvia al protocollo dell'Aia del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il quale, all'art. 3, stabilisce che “salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”.
Per quanto concerne la domanda relativa all'assegnazione della casa familiare, si rammenta che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile pagina 4 di 7 organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. civ., sez. I., 06.08.2020, n. 16739; Cass. civ., sez. I, 10.07.2013, n. 17089; Cass. civ., sez. I, 22.03.2005, n.
6197).
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, deve pertanto fondatamente ritenersi che l'assegnazione della casa coniugale possa costituire una modalità con cui il genitore non collocatario adempie al proprio obbligo di mantenimento dei figli, con la conseguente applicazione dei medesimi criteri determinativi della giurisdizione e della legge applicabile sopra esaminati.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, si rileva come la circostanza che il matrimonio celebrato in Albania non sia stato trascritto in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo coniugale nel nostro ordinamento in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza di merito, “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro
Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile” (Tribunale Foggia, sez. I, 08.02.2023, n.
358; Tribunale di Parma, sez. I, 02.01.2017, n. 7; Tribunale di Milano, sez. IX, 05.09.2011, Corte
d'Appello di Genova, 23.12.1999).
Ebbene, dall'insistenza dell'attrice nella domanda e dalle allegazioni di cui al ricorso, in alcun modo smentite dal convenuto che ha scelto di non costituirsi in giudizio, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Posto che il matrimonio non risulta essere trascritto, alcun ordine di annotazione della sentenza potrà essere emesso nei confronti dell'Ufficiale dello Stato Civile.
In relazione alla domanda relativa al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, si rammenta in punto di diritto come l'art. 337 ter, quarto comma, c.c. ponga i criteri per la determinazione del contributo al mantenimento da parte dei genitori, stabilendo specificatamente che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riferimento al criterio delle risorse economiche, si rileva come la sig.ra abbia Parte_1 affermato all'udienza del 23.11.2023 di aver svolto durante il matrimonio attività di casalinga e, alla successiva udienza del 20.03.2024, abbia riferito di aver reperito un'occupazione lavorativa di sette- otto ore alla settimana come addetta alle pulizie, percependo circa 150 euro al mese.
Per quanto riguarda il sig. che, secondo quanto riferito dall'attrice, lavora come CP_1 muratore, dalle informazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate e ricavate dalle certificazioni uniche,
pagina 5 di 7 il medesimo ha percepito redditi complessivi pari nel 2021 ad euro 19.617,11, nel 2022 ad euro
19.638,76 e nel 2023 ad euro 20.135,47. CP_ Preso atto dei redditi del convenuto, tenuto conto che il figlio vive con la madre, che sussiste un rilevante divario reddituale tra le parti e che l'attrice potrà in futuro incrementare le ore di lavoro settimanali, appare equo mantenere a carico del convenuto il contributo al mantenimento fissato in via provvisoria nella somma mensile di euro 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come determinate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. CP_ Posto che come già rilevato, vive con la madre, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. la casa familiare, sita a Ravenna, via Tommaso Gulli n. 8, deve essere assegnata alla sig.ra Parte_1
Per la medesima ragione, l'assegno unico e universale per il figlio verrà percepito integralmente dall'attrice. CP_ Quanto alla frequentazione padre-figlio, si evidenzia come, pur essendo maggiorenne, in considerazione della circostanza documentale per cui il medesimo è disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, terzo comma, l. n. 104/1992, sia necessario comunque provvedere alla sua regolamentazione.
L'art. 337 septies c.c. al secondo comma stabilisce che “(a)i figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
In relazione alla detta previsione normativa, la Corte di Cassazione ha chiarito con riferimento ai figli maggiorenni disabili che “(è) da escludere che possano rilevare le norme sull'affidamento (condiviso od esclusivo); in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portare di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno. Potranno invece trovare applicazione le norma sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente (..)” (Cass. civ., sez. I 24.07.2012, n. 12977).
In considerazione in ogni modo dell'età di deve essere stabilito che la frequentazione padre- Per_4 figlio avvenga secondo le modalità e tempistiche concordate tra le parti, tenuto conto della volontà e delle esigenze del figlio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, vengono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione promossa da nei confronti di Parte_1
così decide: CP_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_2
e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a QU (Albania) in CP_2 data 09.06.1998;
- ASSEGNA la casa coniugale, sita a Ravenna, via Tommaso Gulli n. 78, alla sig.ra ; Parte_2
pagina 6 di 7 - STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio CP_2 CP_3 corrispondendo alla sig.ra un importo pari ad euro 350,00, annualmente rivalutabile in Parte_2 base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come determinate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
CP_
- STABILISCE che l'assegno unico e universale per il figlio venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_3 CP_
- STABILISCE che la frequentazione tra il padre e il figlio avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 3809,00 per CP_1 Parte_3 compensi professionali, euro 98,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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