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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4329/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4329/2022 promossa da:
MA OF., C.F. [...], rappresentato e difeso da Raffaele La Gatta
Società tra Professionisti S.r.l. (C.F. e P.IVA 09777021214) in persona delle socie avv.ti Pasqualina
Spignese (C.F. [...]; pec: pasqualinaspignese@avvocatinapoli.legalmail.it) e Paola
Giglio (C.F. GGPLA69S67F839V; pec: paolagiglio@avvocatinapoli.legalmail.it), che patrocinano congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso la sede della società sita in
OM D'AR (Na) in Via Terracciano n. 165
APPELLANTE
CONTRO
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A., P. IVA 14879501006, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS S.A. (AECS), già
ADMIRAL INSURANCE COMPANY LTD, in persona del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Strazzullo (C.F. [...]; pec: avvedoardostrazzullo8761@puntopec.it) e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela Nittoli sito in San Michele di Serino (Av) in Via Garibaldi n. 4,
APPELLATA
NONCHE'
ON IU MONGIELLO, C.F. [...],
APPELLATO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, IM IO ha proposto appello avverso la sentenza n.
510/2022 - emessa dal Giudice di Pace di Avellino a definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 6065/2018, depositata in data 21.04.2022 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda da sé proposta in primo grado, con condanna del medesimo alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia EUI LIMITED con cui era assicurato il veicolo di TO PE
GI, rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza proponendo tre motivi di gravame e ne ha chiesto la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza impugnata, nel caso in cui questa, fosse nelle mora iniziata;
- ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza;
- in accoglimento del primo motivo;
dichiarare la domanda dell'attuale appellante proponibile e procedibile;
- accogliere, per l'effetto, la domanda dell'attuale appellante;
in accoglimento del secondo motivo: - accertare e dichiarare l'attendibilità dei testi ZZ PE e CO
TO escussi nel giudizio di primo grado;
- dichiarare provata e fondata la domanda dell'attuale appellante;
dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. GI TO PE nella produzione del sinistro per cui è causa;
accogliere integralmente la domanda dell'attuale appellante;
in accoglimento del terzo motivo di appello, formulato solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del secondo motivo di gravame: - ritenere che l'appellata società non ha ritualmente allegato in fatto, né ovviamente provato nel giudizio di primo grado, com'era loro preciso onere, che il conducente della Citroen C2 di proprietà del sig. GI TO PE, prima dell'evento dannoso, teneva effettivamente una condotta di guida regolare, uniformata perfettamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e che lo stesso abbia in concreto fatto tutto il possibile per evitare l'incidente o attuarne le sue conseguenze;
ritenere, pertanto, non superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, ex art. 2054, 2° comma, c.c.; dichiarare, pertanto, la presuntiva e concorrente e/o paritaria responsabilità del sig. GI TO PE in ordine all'evento dannoso per cui è causa;
accogliere, per l'effetto, in tale misura ridotta , e cioè in proporzione alla percentuale di responsabilità che verrà attribuita al sig. GI TO PE, la domanda dell'attuale appellante;
condannare, per l'effetto, EUI Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore quale rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Admiral
Insurance Company Limited;
al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attuale appellante in conseguenza del sinistro espresso, quali quelli al veicolo, per svalutazione commerciale o pagina 2 di 10 deprezzamento, da sosta tecnica, sosta legale, spese per il carro attrezzi, per il noleggio sostitutivo, per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale, ecc. (in sintesi: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia…” Il tutto oltre rivalutazione, interessi e compensi di lite in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si è costituita regolarmente la Admiral Intermediary Services S.A. società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Admiral Europe Compania de Seguros S.A. (AECS), già Admiral
Insurance Company LTD, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Non si è, invece, costituito il GI benché il medesimo fosse stato regolarmente citato in giudizio.
Di talché, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, la scrivente ha dichiarato la contumacia del GI e ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni alle parti, all'udienza del 27.11.2024 questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§ Sulla improcedibilità ed improponibilità della domanda
Con il primo motivo di gravame, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che la domanda attorea fosse “improcedibile per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145 e 149 CdA e della vigente normativa in tema di negoziazione assistita”. La censura si articola in tre doglianze per aver il Giudice di primo grado erroneamente affermato che parte appellante
i) non avesse osservato le disposizioni di cui agli artt. 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005 (cd. CdA) nella formulazione della richiesta risarcitoria;
ii) non avesse debitamente esperito il tentativo di negoziazione assistita;
iii) non avesse consentito l'ispezione del veicolo danneggiato in fase stragiudiziale.
1. Quanto alla prima doglianza, parte appellante ha evidenziato l'omesso e/o l'erroneo esame da parte del Giudice di prime cure del materiale probatorio raccolto in giudizio e, nella specie, dell'atto di messa in mora inoltrato in data 29.12.2017 alle imprese assicuratrici dei veicoli antagonisti. Secondo quanto prospettato dall'appellante, detto atto recava tutti gli elementi previsti dall'art. 148 del CdA affinché la società potesse formulare una congrua offerta risarcitoria, ivi inclusa l'indicazione del luogo e dei giorni in cui il veicolo danneggiato fosse stato disponibile per l'ispezione. Ne conseguiva la procedibilità della domanda.
In punto di diritto, va premesso che le condizioni di proponibilità per l'azione di risarcimento da sinistro stradale sono disciplinate dall'art. 145 del CdA. Tale norma prevede al primo comma l'ipotesi dell'azione di risarcimento esercitata nei confronti dell'assicurazione del danneggiante ex art. 148 e al secondo comma l'ipotesi relativa alla procedura per indennizzo diretto ex art. 149. In entrambi i casi,
pagina 3 di 10 l'azione diviene proponibile solo allo scadere di sessanta giorni in caso di danni alle cose, ovvero di novanta giorni in caso di danno alle persone.
Tali termini decorrono dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, osservando le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 del Codice. La procedura oggi prevista dall'art. 148 rappresenta, quindi, il percorso ordinario che deve essere rispettato nei confronti dell'ente assicuratore del danneggiante.
Prescrive la norma richiamata che, in caso di sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo dell'art. 143 (approvato dall'ISVAP) e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento o a comunicare specificamene i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
Il comma 5 dell'art. 148 prevede, poi, che, nell'ipotesi in cui la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta e, quindi, non rispettosa dei contenuti suindicati, l'impresa di assicurazione deve richiedere al danneggiato - entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa - le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini già visti decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. A questo punto il danneggiato può accettare o meno l'offerta ove questa venga formulata.
Va rammentato che il contenuto complesso della lettera di messa in mora si giustifica per il perseguimento del fine di soddisfare il danneggiato stragiudizialmente e di ridurre la possibilità di giungere ad una fase propriamente contenziosa;
ciò spiega perché nella raccomandata deve essere fornita la prova del danno nonché del possesso dei requisiti reddituali.
Secondo un orientamento rigoroso, a seguito delle modifiche relative ai contenuti della lettera raccomandata in esame, l'assenza dei requisiti contenutistici dettagliatamente richiesti dalla norma influisce direttamente sulla proponibilità della domanda che può essere rilevata d'ufficio anche dal giudice. Deve però osservarsi che il legislatore ha posto un obbligo di collaborazione specifico in capo all'impresa di assicurazioni, prevedendo all'art. 148, comma 5, che “in caso di richiesta incompleta
l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”.
pagina 4 di 10 Non vi è dubbio che, già sulla base dell'interpretazione letterale della disposizione, l'impresa “deve”, non “può” richiedere le integrazioni necessarie, sicché la richiesta di integrazione va intesa quale dovere cogente dell'impresa, il cui adempimento non è sottoposto ad alcuna discrezionalità da parte dell'assicuratore. Deve ritenersi, quindi, che, in presenza di una richiesta incompleta, ove la compagnia non si sia attivata per segnalare le carenze, non può eccepire in giudizio la improponibilità né il giudice può rilevarla d'ufficio. (cfr. Trib Avellino, sentenza n. 1943/2021). Pronunciandosi in punto di proponibilità dell'azione, con l'ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, la Suprema Corte ha di recente confermato che “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145
c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”.
Tanto chiarito, si rileva che nel caso in lite è stata prodotta in atti la missiva indirizzata all'assicurazione (la cui ricezione non è contestata) con indicazione del codice fiscale del danneggiato, la descrizione del fatto, le modalità del sinistro e i danni riportati dal IO. La richiesta risarcitoria, dunque, conteneva gli elementi essenziali affinché l'assicurazione potesse formulare una congrua offerta. Vero è che l'indicazione del luogo e del giorno di messa a disposizione del veicolo fosse alquanto generica, ma in difetto di prova di richiesta di integrazione - il cui obbligo grava per legge sull'assicuratore - la domanda deve ritenersi proponibile sotto il profilo denunciato con la doglianza in esame.
2. Sul versante della improcedibilità della domanda giudiziale per inosservanza delle disposizioni sulla negoziazione assistita va osservato quanto segue. Dagli atti di causa emerge che parte appellata avesse ricevuto, in data 23.04.2018, missiva a mezzo pec contenente invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita proveniente dall'appellante. Risulta altresì che la medesima missiva fosse stata inoltrata al GI il 24.04.2018, a mezzo raccomandata a/r ricevuta il successivo 11.05.2018. Non
è stato rispettato lo spatium deliberandi normativamente previsto affinché la domanda potesse essere proposta in giudizio, atteso che l'atto di citazione risulta essere stato notificato alla Eui Limited e al
GI in data 21/22 maggio 2018.
Tale circostanza, tuttavia, non depone a favore della improcedibilità dell'azione, posto che il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 132/2014 testualmente prevede che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice
pagina 5 di 10 quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.” Nel caso in esame, come risulta dai verbali di causa prodotti agli atti, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia in comparsa di costituzione è stata ribadita anche in prima udienza, ma il Giudice di prime cure ha omesso di ottemperare al surrichiamato disposto normativo, non concedendo termine alle parti per concludere il procedimento già avviato con l'invito del 23/24.04.2018.
3. Resta, infine, da vagliare l'improponibilità dell'azione per non essere stato il comportamento di parte appellante improntato a buona fede e correttezza in fase stragiudiziale. Sul punto, il Giudice di prime cure ha pronunciato nel modo che segue: “IO IM non ha provveduto ad indicare, nella richiesta di risarcimento alla convenuta, il luogo, il giorno e le ore in cui l'autovettura danneggiata fosse disponibile per la perizia, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18.07.2006 cui rimanda l'art. 150
CdA. Pertanto, non soltanto non ha messo a disposizione del ctu l'auto attorea tg EY443LY ed il consulente ha svolto la valutazione senza poterla visionare, ma neppure ha messo l'assicurazione convenuta in grado di valutare il danno, non consentendo la visione del veicolo al ctp della EUI
LIMITED”; con ciò lasciando intendere che l'appellante non avesse consentito l'ispezione del mezzo al perito nominato dall'assicurazione.
Va premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la proponibilità della domanda risarcitoria è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi
(indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di
"accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (in proposito, Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza
(art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)" (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare
l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla "concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)" fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione "l'onere di diligenza, a suo carico
(del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o
pagina 6 di 10 pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum"). (cfr. Cass. civile sez. III - 25/01/2018, n. 1829).
Con la su richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha, dunque, espresso il seguente principio di diritto:
“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.”.
Venendo alla fattispecie sub iudice, è pacifico che il perito incaricato dalla odierna appellata, dott.
Donato AR, con missiva datata 02.01.2018, avesse invitato l'appellante a contattarlo al fine di portare a compimento il mandato e a presentarsi con il veicolo oggetto del sinistro e con i relativi documenti. Nella predetta missiva, la cui ricezione non è stata contestata dal IO, si legge testualmente: “Si comunica che il Sig. AR tutti i venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 sarà presente vicino al Bar Cafè In (Caselli di C.mare di Stabia) per effettuare perizie, previo appuntamento.” È evidente che la comunicazione in esame aveva lo scopo di notiziare parte appellante circa il luogo (Bar Cafè In Caselli di C.mare di Stabia), il giorno (ogni venerdì) e l'orario (ore 15.30 -
16.30) in cui il perito sarebbe stato disponibile ad ispezionare il veicolo. Un comportamento improntato a correttezza e buona fede in fase stragiudiziale avrebbe, pertanto, imposto al danneggiato di mettere a disposizione la vettura secondo le indicazioni fornitegli dal perito, previo appuntamento da concordarsi.
Di contro, è agli atti la nota di replica dell'appellante del 05.01.2018, la cui ricezione non è stata contesta, con la quale egli rendeva noto alla compagnia e al perito che avrebbe acconsentito alla perizia soltanto in ultima analisi e in caso di esito infruttuoso delle trattative. La nota, invero, era finalizzata prevalentemente al raggiungimento di un “eventuale accordo solo sui danni”, e si concludeva nel modo che segue: “alla luce dei principi richiamati, qualora non si addivenisse ad una transazione della controversia, considerata anche l'evenienza che Lei non sia autorizzato a procedere in tal senso, lo scrivente acconsente a che si faccia la perizia tecnica in contraddittorio con il CTP dello studio…”.
Detta comunicazione è sintomatica della mancata disponibilità della parte a mettere a disposizione il veicolo, circostanza, quest'ultima, confermata anche dal perito assicurativo nella propria relazione ove si legge:
pagina 7 di 10 Così agendo, l'appellante si è di fatto sottratto all'ispezione del mezzo, “attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria”, venendo perciò meno al dovere di collaborazione sopra descritto (cfr. Cass. Ord. n. 1756/2022 e Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 15445 del 03/06/2021: La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass.,
è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.).
Di conseguenza, pur essendo la sentenza di primo grado sinteticamente motivata sul punto, va confermata la statuizione di improponibilità della domanda.
§ Nel merito
Venendo al merito, l'appellante si duole in primo luogo del giudizio di inattendibilità dei testi di parte escussi in primo grado.
La statuizione del Giudice di prime cure va, tuttavia, confermata.
Va osservato che il rapporto di servizio redatto dai carabinieri di Atripalda - giunti sul posto circa 10/15 minuti dopo lo scontro - non reca alcun riferimento alla presenza di testi. Nella sezione rubricata
“testimoni”, infatti, si legge: “Nessuno”. Del pari, alcuna menzione a testimoni è contenuta nei verbali di sommarie informazioni rese dall'appellante e dal GI ai militari intervenuti.
Peraltro, dalle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro è lecito dedurre l'inverosimiglianza della presenza in loco di testimoni oculari che non siano stati notati dagli agenti intervenuti. L'incidente, invero, è avvenuto la notte del 10 dicembre 2017, alle ore 1.00 all'incirca, nel comune di Atripalda (Av), nei pressi dell'intersezione tra Via Ferrovia e Contrada San Lorenzo ossia in un luogo lontano dal centro cittadino.
pagina 8 di 10 Al riguardo, mette conto evidenziare che, per costante insegnamento della Suprema Corte, “il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. Cass. sez. III, 9.9.2008 n. 22662).
Va, infine, dato rilievo alla testimonianza del Brigadiere Capo Palazzo Salvatore il quale, in sede di escussione, ha dichiarato: “non sentimmo testimoni in quanto al nostro arrivo non ve ne erano”. Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la totale inattendibilità delle deposizioni rese dai testi VO e
CO giacché le stesse provengono da testimoni non identificati nell'immediato, ma palesatisi solo in corso di causa. Tra l'altro, seppure ricalchino pedissequamente le prospettazioni del IO, dette deposizioni non sono idoneamente riscontrate da nessun ulteriore elemento probatorio, con la conseguenza che manca la prova in ordine alla dinamica del sinistro per come narrata dall'appellante.
Alla stregua del denunciato difetto di prova e degli accertamenti contenuti nella c.t.u. disposta in primo grado – dalle cui risultanze questo Giudice ritiene di non doversi discostare – va confermata la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha affermato la esclusiva responsabilità dell'appellante (nella causazione del sinistro) per non essersi fermato al segnale di stop posto su Contrada San Lorenzo. Si condivide, invero, l'assunto del primo Giudicante secondo cui la velocità tenuta dalla vettura Toyota
Rav 4, tg. EY443LY, di proprietà del IO e stimata dal c.t.u. in 22,60 km/h sia incompatibile con una regolare condotta di arresto del mezzo allo Stop e successiva ripartenza.
Tra l'altro, deve tenersi presente che il c.t.u. abbia stimato la velocità tenuta dai veicoli “al momento della collisione”, precisando che “non si può escludere che nelle fasi immediatamente precedenti all'urto gli stessi veicoli avessero velocità maggiori che poi si sono ridotte a seguito di rallentamenti o frenate”. È ben possibile, dunque, che la velocità del mezzo fosse addirittura superiore a 22,60 km/h; il che corrobora l'affermazione della esclusiva responsabilità dell'appellante nella determinazione del sinistro.
La domanda risarcitoria, infine, non risulta provata nel quantum. Sia nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio che nella sentenza impugnata si dà atto che il veicolo di proprietà dell'appellante non sia stato messo a disposizione del consulente nominato il quale, conseguentemente, ha proceduto ad una valutazione del danno senza poter visionare personalmente il mezzo. Detta valutazione non può dunque ritenersi attendibile al fine di procedere alla liquidazione del danno lamentato.
pagina 9 di 10 È altresì pacifico che la vettura fosse stata oggetto di riparazioni, ma non si rinvengono in atti fatture, disposizioni contabili e ulteriore documentazione che comprovi l'effettività di dette riparazioni e dell'esborso.
Alla luce di quanto sopra, va accolto il solo motivo di appello che si duole dell'erronea declaratoria di improcedibilità, che però rimane assorbito dal rigetto degli ulteriori motivi di appello.
L'appello va per l'effetto rigettato nel merito, con conferma della sentenza impugnata.
§ Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo parametri minimi per il presente procedimento, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e stante l'accoglimento di un motivo di rito. L'accoglimento del solo motivo sulla pronuncia di improcedibilità esclude l'integrale rigetto dell'appello e la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia gravata n. 510/2022 del Giudice di Pace di
Avellino;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Admiral Intermediary Services
S.A. che liquida in complessivi € 646,00 per esborsi ed € 2,540,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA e 15 % spese generali se dovute, come per legge;
Avellino, 17.03.2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4329/2022 promossa da:
MA OF., C.F. [...], rappresentato e difeso da Raffaele La Gatta
Società tra Professionisti S.r.l. (C.F. e P.IVA 09777021214) in persona delle socie avv.ti Pasqualina
Spignese (C.F. [...]; pec: pasqualinaspignese@avvocatinapoli.legalmail.it) e Paola
Giglio (C.F. GGPLA69S67F839V; pec: paolagiglio@avvocatinapoli.legalmail.it), che patrocinano congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso la sede della società sita in
OM D'AR (Na) in Via Terracciano n. 165
APPELLANTE
CONTRO
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A., P. IVA 14879501006, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS S.A. (AECS), già
ADMIRAL INSURANCE COMPANY LTD, in persona del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Strazzullo (C.F. [...]; pec: avvedoardostrazzullo8761@puntopec.it) e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela Nittoli sito in San Michele di Serino (Av) in Via Garibaldi n. 4,
APPELLATA
NONCHE'
ON IU MONGIELLO, C.F. [...],
APPELLATO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, IM IO ha proposto appello avverso la sentenza n.
510/2022 - emessa dal Giudice di Pace di Avellino a definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 6065/2018, depositata in data 21.04.2022 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda da sé proposta in primo grado, con condanna del medesimo alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia EUI LIMITED con cui era assicurato il veicolo di TO PE
GI, rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza proponendo tre motivi di gravame e ne ha chiesto la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza impugnata, nel caso in cui questa, fosse nelle mora iniziata;
- ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza;
- in accoglimento del primo motivo;
dichiarare la domanda dell'attuale appellante proponibile e procedibile;
- accogliere, per l'effetto, la domanda dell'attuale appellante;
in accoglimento del secondo motivo: - accertare e dichiarare l'attendibilità dei testi ZZ PE e CO
TO escussi nel giudizio di primo grado;
- dichiarare provata e fondata la domanda dell'attuale appellante;
dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. GI TO PE nella produzione del sinistro per cui è causa;
accogliere integralmente la domanda dell'attuale appellante;
in accoglimento del terzo motivo di appello, formulato solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del secondo motivo di gravame: - ritenere che l'appellata società non ha ritualmente allegato in fatto, né ovviamente provato nel giudizio di primo grado, com'era loro preciso onere, che il conducente della Citroen C2 di proprietà del sig. GI TO PE, prima dell'evento dannoso, teneva effettivamente una condotta di guida regolare, uniformata perfettamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e che lo stesso abbia in concreto fatto tutto il possibile per evitare l'incidente o attuarne le sue conseguenze;
ritenere, pertanto, non superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, ex art. 2054, 2° comma, c.c.; dichiarare, pertanto, la presuntiva e concorrente e/o paritaria responsabilità del sig. GI TO PE in ordine all'evento dannoso per cui è causa;
accogliere, per l'effetto, in tale misura ridotta , e cioè in proporzione alla percentuale di responsabilità che verrà attribuita al sig. GI TO PE, la domanda dell'attuale appellante;
condannare, per l'effetto, EUI Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore quale rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Admiral
Insurance Company Limited;
al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attuale appellante in conseguenza del sinistro espresso, quali quelli al veicolo, per svalutazione commerciale o pagina 2 di 10 deprezzamento, da sosta tecnica, sosta legale, spese per il carro attrezzi, per il noleggio sostitutivo, per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale, ecc. (in sintesi: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia…” Il tutto oltre rivalutazione, interessi e compensi di lite in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si è costituita regolarmente la Admiral Intermediary Services S.A. società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Admiral Europe Compania de Seguros S.A. (AECS), già Admiral
Insurance Company LTD, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Non si è, invece, costituito il GI benché il medesimo fosse stato regolarmente citato in giudizio.
Di talché, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, la scrivente ha dichiarato la contumacia del GI e ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni alle parti, all'udienza del 27.11.2024 questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§ Sulla improcedibilità ed improponibilità della domanda
Con il primo motivo di gravame, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che la domanda attorea fosse “improcedibile per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145 e 149 CdA e della vigente normativa in tema di negoziazione assistita”. La censura si articola in tre doglianze per aver il Giudice di primo grado erroneamente affermato che parte appellante
i) non avesse osservato le disposizioni di cui agli artt. 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005 (cd. CdA) nella formulazione della richiesta risarcitoria;
ii) non avesse debitamente esperito il tentativo di negoziazione assistita;
iii) non avesse consentito l'ispezione del veicolo danneggiato in fase stragiudiziale.
1. Quanto alla prima doglianza, parte appellante ha evidenziato l'omesso e/o l'erroneo esame da parte del Giudice di prime cure del materiale probatorio raccolto in giudizio e, nella specie, dell'atto di messa in mora inoltrato in data 29.12.2017 alle imprese assicuratrici dei veicoli antagonisti. Secondo quanto prospettato dall'appellante, detto atto recava tutti gli elementi previsti dall'art. 148 del CdA affinché la società potesse formulare una congrua offerta risarcitoria, ivi inclusa l'indicazione del luogo e dei giorni in cui il veicolo danneggiato fosse stato disponibile per l'ispezione. Ne conseguiva la procedibilità della domanda.
In punto di diritto, va premesso che le condizioni di proponibilità per l'azione di risarcimento da sinistro stradale sono disciplinate dall'art. 145 del CdA. Tale norma prevede al primo comma l'ipotesi dell'azione di risarcimento esercitata nei confronti dell'assicurazione del danneggiante ex art. 148 e al secondo comma l'ipotesi relativa alla procedura per indennizzo diretto ex art. 149. In entrambi i casi,
pagina 3 di 10 l'azione diviene proponibile solo allo scadere di sessanta giorni in caso di danni alle cose, ovvero di novanta giorni in caso di danno alle persone.
Tali termini decorrono dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, osservando le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 del Codice. La procedura oggi prevista dall'art. 148 rappresenta, quindi, il percorso ordinario che deve essere rispettato nei confronti dell'ente assicuratore del danneggiante.
Prescrive la norma richiamata che, in caso di sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo dell'art. 143 (approvato dall'ISVAP) e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento o a comunicare specificamene i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
Il comma 5 dell'art. 148 prevede, poi, che, nell'ipotesi in cui la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta e, quindi, non rispettosa dei contenuti suindicati, l'impresa di assicurazione deve richiedere al danneggiato - entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa - le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini già visti decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. A questo punto il danneggiato può accettare o meno l'offerta ove questa venga formulata.
Va rammentato che il contenuto complesso della lettera di messa in mora si giustifica per il perseguimento del fine di soddisfare il danneggiato stragiudizialmente e di ridurre la possibilità di giungere ad una fase propriamente contenziosa;
ciò spiega perché nella raccomandata deve essere fornita la prova del danno nonché del possesso dei requisiti reddituali.
Secondo un orientamento rigoroso, a seguito delle modifiche relative ai contenuti della lettera raccomandata in esame, l'assenza dei requisiti contenutistici dettagliatamente richiesti dalla norma influisce direttamente sulla proponibilità della domanda che può essere rilevata d'ufficio anche dal giudice. Deve però osservarsi che il legislatore ha posto un obbligo di collaborazione specifico in capo all'impresa di assicurazioni, prevedendo all'art. 148, comma 5, che “in caso di richiesta incompleta
l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”.
pagina 4 di 10 Non vi è dubbio che, già sulla base dell'interpretazione letterale della disposizione, l'impresa “deve”, non “può” richiedere le integrazioni necessarie, sicché la richiesta di integrazione va intesa quale dovere cogente dell'impresa, il cui adempimento non è sottoposto ad alcuna discrezionalità da parte dell'assicuratore. Deve ritenersi, quindi, che, in presenza di una richiesta incompleta, ove la compagnia non si sia attivata per segnalare le carenze, non può eccepire in giudizio la improponibilità né il giudice può rilevarla d'ufficio. (cfr. Trib Avellino, sentenza n. 1943/2021). Pronunciandosi in punto di proponibilità dell'azione, con l'ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, la Suprema Corte ha di recente confermato che “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145
c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”.
Tanto chiarito, si rileva che nel caso in lite è stata prodotta in atti la missiva indirizzata all'assicurazione (la cui ricezione non è contestata) con indicazione del codice fiscale del danneggiato, la descrizione del fatto, le modalità del sinistro e i danni riportati dal IO. La richiesta risarcitoria, dunque, conteneva gli elementi essenziali affinché l'assicurazione potesse formulare una congrua offerta. Vero è che l'indicazione del luogo e del giorno di messa a disposizione del veicolo fosse alquanto generica, ma in difetto di prova di richiesta di integrazione - il cui obbligo grava per legge sull'assicuratore - la domanda deve ritenersi proponibile sotto il profilo denunciato con la doglianza in esame.
2. Sul versante della improcedibilità della domanda giudiziale per inosservanza delle disposizioni sulla negoziazione assistita va osservato quanto segue. Dagli atti di causa emerge che parte appellata avesse ricevuto, in data 23.04.2018, missiva a mezzo pec contenente invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita proveniente dall'appellante. Risulta altresì che la medesima missiva fosse stata inoltrata al GI il 24.04.2018, a mezzo raccomandata a/r ricevuta il successivo 11.05.2018. Non
è stato rispettato lo spatium deliberandi normativamente previsto affinché la domanda potesse essere proposta in giudizio, atteso che l'atto di citazione risulta essere stato notificato alla Eui Limited e al
GI in data 21/22 maggio 2018.
Tale circostanza, tuttavia, non depone a favore della improcedibilità dell'azione, posto che il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 132/2014 testualmente prevede che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice
pagina 5 di 10 quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.” Nel caso in esame, come risulta dai verbali di causa prodotti agli atti, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia in comparsa di costituzione è stata ribadita anche in prima udienza, ma il Giudice di prime cure ha omesso di ottemperare al surrichiamato disposto normativo, non concedendo termine alle parti per concludere il procedimento già avviato con l'invito del 23/24.04.2018.
3. Resta, infine, da vagliare l'improponibilità dell'azione per non essere stato il comportamento di parte appellante improntato a buona fede e correttezza in fase stragiudiziale. Sul punto, il Giudice di prime cure ha pronunciato nel modo che segue: “IO IM non ha provveduto ad indicare, nella richiesta di risarcimento alla convenuta, il luogo, il giorno e le ore in cui l'autovettura danneggiata fosse disponibile per la perizia, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18.07.2006 cui rimanda l'art. 150
CdA. Pertanto, non soltanto non ha messo a disposizione del ctu l'auto attorea tg EY443LY ed il consulente ha svolto la valutazione senza poterla visionare, ma neppure ha messo l'assicurazione convenuta in grado di valutare il danno, non consentendo la visione del veicolo al ctp della EUI
LIMITED”; con ciò lasciando intendere che l'appellante non avesse consentito l'ispezione del mezzo al perito nominato dall'assicurazione.
Va premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la proponibilità della domanda risarcitoria è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi
(indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di
"accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (in proposito, Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza
(art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)" (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare
l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla "concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)" fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione "l'onere di diligenza, a suo carico
(del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o
pagina 6 di 10 pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum"). (cfr. Cass. civile sez. III - 25/01/2018, n. 1829).
Con la su richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha, dunque, espresso il seguente principio di diritto:
“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.”.
Venendo alla fattispecie sub iudice, è pacifico che il perito incaricato dalla odierna appellata, dott.
Donato AR, con missiva datata 02.01.2018, avesse invitato l'appellante a contattarlo al fine di portare a compimento il mandato e a presentarsi con il veicolo oggetto del sinistro e con i relativi documenti. Nella predetta missiva, la cui ricezione non è stata contestata dal IO, si legge testualmente: “Si comunica che il Sig. AR tutti i venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 sarà presente vicino al Bar Cafè In (Caselli di C.mare di Stabia) per effettuare perizie, previo appuntamento.” È evidente che la comunicazione in esame aveva lo scopo di notiziare parte appellante circa il luogo (Bar Cafè In Caselli di C.mare di Stabia), il giorno (ogni venerdì) e l'orario (ore 15.30 -
16.30) in cui il perito sarebbe stato disponibile ad ispezionare il veicolo. Un comportamento improntato a correttezza e buona fede in fase stragiudiziale avrebbe, pertanto, imposto al danneggiato di mettere a disposizione la vettura secondo le indicazioni fornitegli dal perito, previo appuntamento da concordarsi.
Di contro, è agli atti la nota di replica dell'appellante del 05.01.2018, la cui ricezione non è stata contesta, con la quale egli rendeva noto alla compagnia e al perito che avrebbe acconsentito alla perizia soltanto in ultima analisi e in caso di esito infruttuoso delle trattative. La nota, invero, era finalizzata prevalentemente al raggiungimento di un “eventuale accordo solo sui danni”, e si concludeva nel modo che segue: “alla luce dei principi richiamati, qualora non si addivenisse ad una transazione della controversia, considerata anche l'evenienza che Lei non sia autorizzato a procedere in tal senso, lo scrivente acconsente a che si faccia la perizia tecnica in contraddittorio con il CTP dello studio…”.
Detta comunicazione è sintomatica della mancata disponibilità della parte a mettere a disposizione il veicolo, circostanza, quest'ultima, confermata anche dal perito assicurativo nella propria relazione ove si legge:
pagina 7 di 10 Così agendo, l'appellante si è di fatto sottratto all'ispezione del mezzo, “attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria”, venendo perciò meno al dovere di collaborazione sopra descritto (cfr. Cass. Ord. n. 1756/2022 e Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 15445 del 03/06/2021: La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass.,
è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.).
Di conseguenza, pur essendo la sentenza di primo grado sinteticamente motivata sul punto, va confermata la statuizione di improponibilità della domanda.
§ Nel merito
Venendo al merito, l'appellante si duole in primo luogo del giudizio di inattendibilità dei testi di parte escussi in primo grado.
La statuizione del Giudice di prime cure va, tuttavia, confermata.
Va osservato che il rapporto di servizio redatto dai carabinieri di Atripalda - giunti sul posto circa 10/15 minuti dopo lo scontro - non reca alcun riferimento alla presenza di testi. Nella sezione rubricata
“testimoni”, infatti, si legge: “Nessuno”. Del pari, alcuna menzione a testimoni è contenuta nei verbali di sommarie informazioni rese dall'appellante e dal GI ai militari intervenuti.
Peraltro, dalle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro è lecito dedurre l'inverosimiglianza della presenza in loco di testimoni oculari che non siano stati notati dagli agenti intervenuti. L'incidente, invero, è avvenuto la notte del 10 dicembre 2017, alle ore 1.00 all'incirca, nel comune di Atripalda (Av), nei pressi dell'intersezione tra Via Ferrovia e Contrada San Lorenzo ossia in un luogo lontano dal centro cittadino.
pagina 8 di 10 Al riguardo, mette conto evidenziare che, per costante insegnamento della Suprema Corte, “il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. Cass. sez. III, 9.9.2008 n. 22662).
Va, infine, dato rilievo alla testimonianza del Brigadiere Capo Palazzo Salvatore il quale, in sede di escussione, ha dichiarato: “non sentimmo testimoni in quanto al nostro arrivo non ve ne erano”. Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la totale inattendibilità delle deposizioni rese dai testi VO e
CO giacché le stesse provengono da testimoni non identificati nell'immediato, ma palesatisi solo in corso di causa. Tra l'altro, seppure ricalchino pedissequamente le prospettazioni del IO, dette deposizioni non sono idoneamente riscontrate da nessun ulteriore elemento probatorio, con la conseguenza che manca la prova in ordine alla dinamica del sinistro per come narrata dall'appellante.
Alla stregua del denunciato difetto di prova e degli accertamenti contenuti nella c.t.u. disposta in primo grado – dalle cui risultanze questo Giudice ritiene di non doversi discostare – va confermata la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha affermato la esclusiva responsabilità dell'appellante (nella causazione del sinistro) per non essersi fermato al segnale di stop posto su Contrada San Lorenzo. Si condivide, invero, l'assunto del primo Giudicante secondo cui la velocità tenuta dalla vettura Toyota
Rav 4, tg. EY443LY, di proprietà del IO e stimata dal c.t.u. in 22,60 km/h sia incompatibile con una regolare condotta di arresto del mezzo allo Stop e successiva ripartenza.
Tra l'altro, deve tenersi presente che il c.t.u. abbia stimato la velocità tenuta dai veicoli “al momento della collisione”, precisando che “non si può escludere che nelle fasi immediatamente precedenti all'urto gli stessi veicoli avessero velocità maggiori che poi si sono ridotte a seguito di rallentamenti o frenate”. È ben possibile, dunque, che la velocità del mezzo fosse addirittura superiore a 22,60 km/h; il che corrobora l'affermazione della esclusiva responsabilità dell'appellante nella determinazione del sinistro.
La domanda risarcitoria, infine, non risulta provata nel quantum. Sia nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio che nella sentenza impugnata si dà atto che il veicolo di proprietà dell'appellante non sia stato messo a disposizione del consulente nominato il quale, conseguentemente, ha proceduto ad una valutazione del danno senza poter visionare personalmente il mezzo. Detta valutazione non può dunque ritenersi attendibile al fine di procedere alla liquidazione del danno lamentato.
pagina 9 di 10 È altresì pacifico che la vettura fosse stata oggetto di riparazioni, ma non si rinvengono in atti fatture, disposizioni contabili e ulteriore documentazione che comprovi l'effettività di dette riparazioni e dell'esborso.
Alla luce di quanto sopra, va accolto il solo motivo di appello che si duole dell'erronea declaratoria di improcedibilità, che però rimane assorbito dal rigetto degli ulteriori motivi di appello.
L'appello va per l'effetto rigettato nel merito, con conferma della sentenza impugnata.
§ Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo parametri minimi per il presente procedimento, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e stante l'accoglimento di un motivo di rito. L'accoglimento del solo motivo sulla pronuncia di improcedibilità esclude l'integrale rigetto dell'appello e la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia gravata n. 510/2022 del Giudice di Pace di
Avellino;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Admiral Intermediary Services
S.A. che liquida in complessivi € 646,00 per esborsi ed € 2,540,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA e 15 % spese generali se dovute, come per legge;
Avellino, 17.03.2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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