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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2186/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Cungi e dall'Avv. Serena Cungi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Viale dei Mille n. 50
PARTE APPELLANTE contro
(P. IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Mauro Messeri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, via Roma n. 25
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
La parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , Controparte_1 [...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 315/2023 del Giudice di Pace di Arezzo, Parte_1 pronunciata all'esito del procedimento avente R.G. n. 2472/2020.
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierna appellante al decreto ingiuntivo n.
1073/2020 (R.G. 1852/2020) emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 2.10.2020 con il quale si ingiungeva a il pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 2.700,00 oltre interessi, competenze e spese del procedimento.
Avverso tale decreto ingiuntivo, l'odierna appellante proponeva opposizione premettendo che – in qualità di società lottizzante della Lottizzazione “I Prati”, nel Comune di Civitella in Val di Chiana – si era occupata, per il tramite di una ditta esecutrice, di lavori di urbanizzazione all'interno della lottizzazione anzidetta, tra cui quelli concernenti la rete del gas, che inizialmente era stata realizzata per la fornitura di GPL. Essendosi resi necessari la verifica circa l'idoneità di tale rete al passaggio di gas pagina 1 di 9 metano e i relativi interventi di adeguamento per ottenere la certificazione da parte di AS,
[...] si rivolgeva a . Il senza aver rilasciato alcun Parte_1 Controparte_1 CP_1 preventivo o aver pattuito il prezzo a corpo, provvedeva sostanzialmente a sostituire per due unità abitative il tubo di rame rivestito che va dalla cassetta esterna contenente la valvola di intercettazione e chiusura sino al piano cottura con valvola di chiusura sotto il lavello con apertura e chiusura del muro nel punto interessato;
all'esito dei lavori svolti, inviava all'odierna appellante la fattura n. 31/20 del
27.07.2020 per l'importo di € 2.700,00. A questo punto, il legale rappresentante di Parte_1 inviava alcune e-mail al chiedendo di descrivere in maniera dettagliata il numero delle ore di CP_1 manodopera impiegata, la quantità ed il costo dei relativi materiali e meglio precisare le varie voci riferite ai lavori effettuati. Il metteva in mora sostenendo che i lavori fossero CP_1 Parte_1 stati portati a termine e vi fosse stata pattuizione a corpo del prezzo, fissato in € 2.700,00 così come da fattura. Negava, peraltro, la propria disponibilità a partecipare al sopralluogo in loco con un tecnico che verificasse il costo effettivo dei lavori svolti.
Tanto premesso in fatto, parte opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito;
contestava la pretesa sotto il profilo del quantum atteso che il corrispettivo non era mai stato concordato tra le parti e l'importo richiesto risultava abnorme per l'attività effettivamente svolta, risultata peraltro inutile al fine di ottenere la certificazione AS.
spiegava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, Parte_1 contrariis reiectis: - In via preliminare nel rito: per i motivi esposti in premessa, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il Decreto ingiuntivo del Giudice di
Pace di Arezzo n. 1073/2020 (R.G. 1852/20) emesso e depositato in data 02.10.2020 notificato in data
13.10.2020 via pec, per difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Arezzo in favore del
Giudice di Pace di Firenze;
- In via principale nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, dichiarare nullo/annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il suddetto decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Arezzo n. 1073/2020 (R.G. 1852/20) emesso e depositato in data 02.10.2020 notificato in data 13.10.2020 via pec;
- In via subordinata nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere un compenso alla ditta ridurre l'importo oggetto del Decreto CP_1 Controparte_1 ingiuntivo opposto nella diversa e minore somma ritenuta di giustizia. […] Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e rappresentando che i Controparte_1 lavori - concordati nella loro consistenza e in ordine al corrispettivo spettante – erano consistiti nella realizzazione di tre nuove linee esterne per il gas metano in rame correnti tra il collettore esterno alle abitazioni fino in prossimità del lavello e del piano cottura interni con inserimento di una guaina sigillata e l'installazione di nuove valvole;
inoltre nel vano contatori erano stati installati giunto poletilene – acciaio e tubazione in rame comprensiva di saracinesca presa pressione come richiesto da
AS e normativa UNI); inoltre evidenziava che nessuna contestazione veniva mossa circa l'esecuzione a regola d'arte e la completezza del lavoro svolto, nonché circa il corrispettivo spettante.
pagina 2 di 9 Parte opposta concludeva pertanto come segue: “Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace di Arezzo, ogni contraria deduzione, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria, disattesa: in via preliminare nel rito: respingere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' opponente in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via preliminare e nel merito: in tesi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione, per tutti i motivi esposti in narrativa, fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in ipotesi, nella denegata ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, pronunciare, ai sensi dell' art. 186-ter c.p.c, ordinanza ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutiva, della somma di € 1.000,00 in danno della società e in favore dell'odierno opposto, trattandosi di somma non contestata per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa. nel merito, respingere tutte le domande formulate dall'opponente, ivi compresa quella avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto infondate, sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1073/20, n. 1852/20 R.G., emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 02/10/2020, dichiarandolo valido ed efficace a tutti gli effetti di legge. In subordine, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta dalla condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento in favore di , titolare dell'impresa individuale denominata CP_1 CP_1 dell'importo che, a seguito dell'istruttoria della causa, sarà ritenuto congruo in relazione ai lavori commissionatigli ed eseguiti. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio”.
Nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace, dichiarata con ordinanza la propria competenza per territorio, procedeva all'escussione dei testi e disponeva consulenza tecnica d'ufficio. In data 9.06.2023 veniva emessa la sentenza n. 315/2023, depositata il 15.06.2023, con la quale si disponeva quanto segue: “Il Giudice di Pace di Arezzo, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.1073/20; condanna Parte_1
in persona del l.r.p.t. al versamento, in favore di della somma di
[...] Controparte_1 euro 2.269,40, oltre interessi dal dovuto al saldo;
nonché alla refusione delle spese di CTU e di CTP, delle spese del procedimento monitorio così come già liquidate, alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.265,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Ciò premesso, ha proposto appello avverso detta sentenza per i motivi che seguono. Parte_1
In via preliminare, parte appellante ha ritenuto meritevole di censura la sentenza impugnata nella parte in si richiama l'ordinanza del 15.04.2021 con la quale era stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Arezzo in favore del Giudice di Pace di Firenze. Nella prospettazione di infatti, la fattura non è sufficiente a far ritenere che l'asserito credito indicato sia Parte_1 liquido ed esigibile, essendo invece necessario un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza. Pertanto, in assenza di liquidità, l'obbligazione deve essere eseguita al domicilio del debitore, con conseguente competenza del Giudice di Pace di Firenze.
pagina 3 di 9 Nel merito, con il secondo motivo di appello, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che tra e il sia intervenuto accordo Parte_1 CP_1 per l'adeguamento di tre impianti e non di due, nonché ove ha affermato come necessari tutti i lavori svolti dall'odierno appellato. La società committente, infatti – quando si è rivolta al – voleva CP_1 anzitutto conoscere quali lavori fossero necessari ai fini della certificazione di idoneità COINGAS.
Secondo l'appellante, è dunque errata la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto pacifica la necessità dei lavori eseguiti dal alla luce delle prove documentali e delle risultanze delle CP_1 prove testimoniali.
Col terzo motivo, parte appellante ha lamentato l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato dalla consulenza tecnica d'ufficio l'ammontare dell'importo dovuto per il lavoro svolto dal In particolare – nella prospettazione di – il giudice di CP_1 Parte_1 primo grado non ha tenuto conto delle osservazioni presentate dal CTP dell'odierna appellante ed ha errato nel non accogliere l'istanza chiarimenti con la quale intendeva estendere Parte_1
l'indagine peritale anche alla necessità dei lavori svolti dal CP_1
Con l'ultimo motivo di appello l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace – considerata la poca differenza tra la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e quella risultata dovuta in esito all'istruttoria – ha ritenuto interamente Parte_1 soccombente nel giudizio, condannandola all'integrale rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica. Parte appellante ha pertanto richiesto, in caso di non accoglimento dei precedenti motivi d'appello, una parziale compensazione delle spese.
Ciò posto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Parte_1
Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, riformare e/o annullare la sentenza del Giudice di Pace di
Arezzo Dott.ssa Maria Nino n. 315/2023, nella causa inter partes R.G. 2472/2020, cron. 2541/2023, repertorio n. 449/2023, emessa in data 09.06.2023 e depositata il 15.06.2023, mai notificata, e per
l'effetto accogliere le domande formulate dall'odierno appellante in primo grado e conseguentemente:
- In via preliminare nel rito: per i motivi esposti in premessa, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Arezzo n. 1073/2020
(R.G. 1852/20) emesso e depositato in data 02.10.2020 notificato in data 13.10.2020 via pec, per difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Arezzo in favore del Giudice di Pace di
Firenze; - In via principale nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, dichiarare nullo/annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il suddetto decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Arezzo n. 1073/2020 (R.G. 1852/20) emesso e depositato in data
02.10.2020 notificato in data 13.10.2020 via pec;
- In via subordinata nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere un compenso alla ditta , ridurre l'importo oggetto del Decreto ingiuntivo opposto CP_1 Controparte_1 nella diversa e minore somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria, si chiede la rinnovazione della
CTU come indicata nelle premesse. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”.
pagina 4 di 9 Si è costituita , che ha chiesto il rigetto dell'appello, stante Controparte_1
l'infondatezza dei motivi dedotti da parte appellante.
In particolare, parte appellata ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Arezzo in favore del Giudice di Pace di Firenze, risultando il Giudice adito competente sulla base di entrambi i criteri contemplati dall'art. 20 c.p.c.
Con riguardo al secondo motivo di appello, ha sostenuto la corretta esecuzione di tutti i CP_1 lavori indicati in fattura da parte del e la necessità degli stessi per adeguare gli impianti alla CP_1 normativa UNI 7129/2015; inoltre ha rilevato che i lavori hanno riguardato tre impianti e non due e la documentazione è stata rilasciata ai proprietari degli appartamenti. Ha altresì rilevato che tutte le circostanze sono state confermate dall'istruttoria. Il completamento dei lavori era peraltro già stato confermato dalla nella corrispondenza via e-mail intercorsa tra le parti. Parte_1
Per quel che concerne i motivi di appello afferenti la CTU, parte appellata ha sostenuto che l'istanza di volta a integrare il quesito peritale è stata correttamente rigettata dal Giudice di Pace, in Parte_1 quanto le integrazioni sono state richieste dopo l'inizio delle operazioni peritali e le richieste oggetto di tale istanza risultavano esplorative. Ha rilevato altresì che le conclusioni cui è giunto il CTU sono corrette ed è stata data adeguata risposta anche con riguardo alle osservazioni dei CTP.
Infine, secondo parte appellata, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado, di condannare all'integrale rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica stante la Parte_1 minima differenza tra l'importo azionato in via monitoria e quello liquidato in sentenza.
ha poi proposto appello incidentale, sostenendo che sia stata operata Controparte_1 un'erronea valutazione degli elementi probatori da parte del Giudice di Pace nel ritenere non provato l'accordo sull'entità del corrispettivo spettante al per i lavori per cui è causa e aver CP_1 conseguentemente disposto CTU a riguardo. L'accordo in ordine al quantum risulterebbe provato nella prospettazione dell'appellato, dalle e-mail intercorse tra le parti.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, parte appellata ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, giudice di secondo grado, ogni altra domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria disattesa: - dichiarare manifestamente infondato e/o comunque rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 315/2023, n. 2541/2023 Cron., n. 449/2023 Rep. Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Arezzo, Dott.ssa Maria Nino, nell'ambito della causa civile n.
2472/2020 R.G. Giudice di Pace di di Arezzo, in data 09/06/2023 e depositata in data 15/06/2023, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- in via incidentale, per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza n. 315/2023, n. 2541/2023 Cron., n. 449/2023 Rep. pronunciata dal Giudice di
Pace di Arezzo, Dott.ssa Maria Nino, nell'ambito della causa civile n. 2472/2020 R.G. Giudice di Pace di di Arezzo, in data 09/06/2023 e depositata in data 15/06/2023, nella parte in cui dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 1073/2020, n. 1852/2020 R.G., emesso in data 02/10/2020 dal Giudice di
Pace di Arezzo e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il suddetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo valido ed efficace, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- In subordine, salvo pagina 5 di 9 gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale proposto da questa difesa, dichiarare manifestamente infondato e/o comunque rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto da confermando in ogni sua parte la sentenza n. Parte_1
315/2023, n. 2541/2023 Cron., n. 449/2023 Rep. pronunciata dal Giudice di Pace di Arezzo, Dott.ssa
Maria Nino, nell'ambito della causa civile n. 2472/2020 R.G. Giudice di Pace di di Arezzo, in data
09/06/2023 e depositata in data 15/06/2023, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa della fase monitoria, e refusione delle spese di CTP e CTU”.
All'udienza dell'1.02.2024 è stato disposto rinvio al fine di verificare il raggiungimento di un accordo tra le parti. In esito al deposito delle relative note scritte in sostituzione di udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
Parte appellante ha così precisato le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, riformare e/o annullare la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo Dott.ssa Maria
Nino n. 315/2023, nella causa inter partes R.G. 2472/2020, cron. 2541/2023, repertorio n. 449/2023, emessa in data 09.06.2023 e depositata il 15.06.2023, mai notificata, e per l'effetto accogliere le domande formulate dall'odierno appellante in primo grado e conseguentemente: - In via preliminare nel rito: per i motivi esposti in premessa, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Arezzo n. 1073/2020 (R.G. 1852/20) emesso e depositato in data 02.10.2020 notificato in data 13.10.2020 via pec, per difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Arezzo in favore del Giudice di Pace di Firenze;
- In via principale nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, dichiarare nullo/annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il suddetto decreto ingiuntivo del
Giudice di Pace di Arezzo n. 1073/2020 (R.G. 1852/20) emesso e depositato in data 02.10.2020 notificato in data 13.10.2020 via pec;
- In via subordinata nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere un compenso alla ditta , ridurre l'importo oggetto del Decreto ingiuntivo opposto nella CP_1 Controparte_1 diversa e minore somma ritenuta di giustizia. - In ogni caso rigettare l'appello incidentale formulato dalla ditta in quanto infondato in fatto e in diritto. In via istruttoria, si Controparte_1 chiede la rinnovazione della CTU come indicata nelle premesse. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, tenuto conto della condotta delle parti in giudizio.”
Parte appellata si è riportata alle conclusioni già rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
A seguito del deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del
16.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il motivo di appello concernente l'incompetenza del Giudice di Pace di Arezzo in favore di quello di Firenze è infondato. pagina 6 di 9 Va rilevato che l'odierna appellante ha sollevato in modo incompleto l'eccezione di incompetenza per territorio da ritenersi pertanto come non proposta.
Invero, com'è noto, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20
c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 19 c.p.c. Nel caso di specie, parte appellante non ha chiarito perché il giudice adito non fosse competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. prima parte (luogo in cui è sorta l'obbligazione), non avendo indicato quando e dove è stato stipulato il contratto
(orale) tra le parti o ex art. 19 co. 1 secondo periodo c.p.c.
Inoltre si osserva che Cass, Sez. VI, Ord. n. 4792 del 23.02.2021 ha stabilito che: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare”. Nel caso che occupa, l'odierna appellata ha ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base della fattura prodotta e dell'estratto autentico delle scritture contabili. Secondo la sua prospettazione, argomentata nella comparsa di costituzione e risposta, i lavori da svolgere e il corrispettivo spettante erano stati pattuiti oralmente tra le parti. La somma, pertanto, era correttamente stata indicata come liquida ed esigibile, come tale in grado di incardinare presso il Giudice di Pace di Arezzo la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo, nonché quella concernente il giudizio sorto in esito all'opposizione, stante che il domicilio del creditore risulta essere ricompreso nel circondario di tale ufficio. Ciò indipendentemente da quanto fosse eventualmente emerso all'esito del giudizio di primo grado.
Il primo motivo di appello è, dunque, infondato.
Con riguardo al secondo motivo di appello, deve ritenersi condivisibile quanto affermato dalla sentenza di primo grado che ha considerato pacifico, provato e non contestato l'accordo concernente i lavori per cui è causa e la loro necessità. Invero, dalle e-mail prodotte dalla stessa parte appellante unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si evince una contestazione che riguarda unicamente il quantum dovuto. ha infatti chiesto più volte la rinnovazione della Parte_1 fattura, chiedendo chiarimenti con riguardo al materiale utilizzato e alle ore impiegate, alla qualità e quantità di materiale utilizzato (cfr. mail del 19.8.2020 doc. 5). Per contro, mai prima del giudizio di primo grado è stata contestata la necessità dei lavori eseguiti dal e che gli impianti da CP_1 controllare e da rendere compatibili per la fornitura del gas fossero tre.
Addirittura con la mail del 31.7.2020, il sig. , legale rappresentante della società Testimone_1 appellante ha scritto al sig. “I signori e mi confermano che i lavori sui 3 CP_1 CP_2 CP_3 impianti sono stati completati ieri pomeriggio. Dovete provvedere a consegnare i documenti necessari per ottenere l'allaccio coingas. Solo dopo che coingas avrà accettato e riconosciuto valida la documentazione da voi fornita la fattura sarà ritenuta valida e provvederemo al pagamento”.
Inoltre, il teste ha riferito di aver avuto modo di verificare che l'impianto – precedentemente Tes_2 all'esecuzione dei lavori – non fosse idoneo alla passaggio di gas metano e che il ha eseguito i CP_1
pagina 7 di 9 lavori indicati in fattura. Il teste ha specificato di avere redatto gli allegati tecnici obbligatori e di avere predisposto, all'esito dei lavori, le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte (docc. 1 e 2 conv.), percependo dal il compenso di € 525,00 (fattura – doc. 3 cov.). Il teste ha altresì' CP_1 specificato che AS subordina la fornitura del gas alla presentazione di tale documentazione. Non risulta inoltre contestato che poi AS ha effettivamente ritenuto conformi gli impianti e ha autorizzato la fornitura del gas metano.
Circa il terzo motivo di appello, va rilevato che dalla relazione peritale in atti si evince che il consulente ha adeguatamente dato risposta alle osservazioni del CTP dell'odierna appellante, con particolare riguardo al tipo prezziario utilizzato e ai criteri di determinazione del prezzo, che hanno tenuto conto dell'aumento dei costi dei materiali dovuti alla pandemia di covid-19. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto provata dalle risultanze della relazione peritale l'entità del corrispettivo dovuto a . Controparte_1
Con riguardo al quarto motivo di appello, va rilevato che la CTU svolta ha portato ad accertare una riduzione del quantum dovuto, accertando che l'importo che deve corrispondere alla Parte_1
è pari a € 2.269,40, e dunque inferiore alla somma di € 2.700,00 di cui Controparte_1 alla fattura azionata col decreto ingiuntivo. L'esiguità della riduzione è tale da permettere di considerare l'odierna appellante interamente soccombente nell'ambito del giudizio di primo grado.
Tuttavia, stante la necessità della CTU per l'accertamento dell'importo effettivamente dovuto in mancanza di pattuizione (risultato inferiore a quello ingiunto), è congruo porre le spese di ctu a carico di parte opponente (odierna appellante) per 4/5 e a carico di parte opposta (odierna appellata) per il restante 1/5. L'ultimo motivo di appello è pertanto fondato solo limitatamente a quanto appena esposto.
Infine, per quel che concerne l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 quest'ultima ha sostenuto che il Giudice di Pace ha errato nel disporre la CTU, non ritenendo provata la pattuizione a corpo dei lavori per cui è causa per la somma di € 2.700,00 di cui alla fattura. Deve tuttavia rilevarsi che in atti non vi è alcuna prova di una pattuizione a corpo per l'importo indicato per i lavori eseguiti dal Inoltre, dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra il legale rappresentate di CP_1
e il ed il suo legale, si evince chiaramente come sia stato contestato fin da Parte_1 CP_1 subito il quantum dovuto, con ripetute richieste di meglio precisare le ore effettuate, i materiali impiegati e le opere eseguite, al fine di avere precisa quantificazione dell'importo effettivamente spettante. Conseguentemente, l'appello incidentale proposto da parte appellata è infondato.
Per quel che riguarda, infine, le spese di lite del procedimento di appello, queste vanno integralmente compensate in considerazione della misura – minima – in cui ha trovato accoglimento l'appello principale – e del rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 8 di 9 - in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 315/2023, pone le spese di ctu a carico di parte appellata nella misura di 1/5 e a carico di parte appellante nella misura di 4/5 e conferma, per il resto, la sentenza appellata;
- rigetta l'appello incidentale promosso da;
Controparte_1
- compensa le spese del processo di appello.
Arezzo, 03/04/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2186/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Cungi e dall'Avv. Serena Cungi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Viale dei Mille n. 50
PARTE APPELLANTE contro
(P. IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Mauro Messeri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, via Roma n. 25
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
La parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , Controparte_1 [...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 315/2023 del Giudice di Pace di Arezzo, Parte_1 pronunciata all'esito del procedimento avente R.G. n. 2472/2020.
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierna appellante al decreto ingiuntivo n.
1073/2020 (R.G. 1852/2020) emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 2.10.2020 con il quale si ingiungeva a il pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 2.700,00 oltre interessi, competenze e spese del procedimento.
Avverso tale decreto ingiuntivo, l'odierna appellante proponeva opposizione premettendo che – in qualità di società lottizzante della Lottizzazione “I Prati”, nel Comune di Civitella in Val di Chiana – si era occupata, per il tramite di una ditta esecutrice, di lavori di urbanizzazione all'interno della lottizzazione anzidetta, tra cui quelli concernenti la rete del gas, che inizialmente era stata realizzata per la fornitura di GPL. Essendosi resi necessari la verifica circa l'idoneità di tale rete al passaggio di gas pagina 1 di 9 metano e i relativi interventi di adeguamento per ottenere la certificazione da parte di AS,
[...] si rivolgeva a . Il senza aver rilasciato alcun Parte_1 Controparte_1 CP_1 preventivo o aver pattuito il prezzo a corpo, provvedeva sostanzialmente a sostituire per due unità abitative il tubo di rame rivestito che va dalla cassetta esterna contenente la valvola di intercettazione e chiusura sino al piano cottura con valvola di chiusura sotto il lavello con apertura e chiusura del muro nel punto interessato;
all'esito dei lavori svolti, inviava all'odierna appellante la fattura n. 31/20 del
27.07.2020 per l'importo di € 2.700,00. A questo punto, il legale rappresentante di Parte_1 inviava alcune e-mail al chiedendo di descrivere in maniera dettagliata il numero delle ore di CP_1 manodopera impiegata, la quantità ed il costo dei relativi materiali e meglio precisare le varie voci riferite ai lavori effettuati. Il metteva in mora sostenendo che i lavori fossero CP_1 Parte_1 stati portati a termine e vi fosse stata pattuizione a corpo del prezzo, fissato in € 2.700,00 così come da fattura. Negava, peraltro, la propria disponibilità a partecipare al sopralluogo in loco con un tecnico che verificasse il costo effettivo dei lavori svolti.
Tanto premesso in fatto, parte opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito;
contestava la pretesa sotto il profilo del quantum atteso che il corrispettivo non era mai stato concordato tra le parti e l'importo richiesto risultava abnorme per l'attività effettivamente svolta, risultata peraltro inutile al fine di ottenere la certificazione AS.
spiegava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, Parte_1 contrariis reiectis: - In via preliminare nel rito: per i motivi esposti in premessa, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il Decreto ingiuntivo del Giudice di
Pace di Arezzo n. 1073/2020 (R.G. 1852/20) emesso e depositato in data 02.10.2020 notificato in data
13.10.2020 via pec, per difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Arezzo in favore del
Giudice di Pace di Firenze;
- In via principale nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, dichiarare nullo/annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il suddetto decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Arezzo n. 1073/2020 (R.G. 1852/20) emesso e depositato in data 02.10.2020 notificato in data 13.10.2020 via pec;
- In via subordinata nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere un compenso alla ditta ridurre l'importo oggetto del Decreto CP_1 Controparte_1 ingiuntivo opposto nella diversa e minore somma ritenuta di giustizia. […] Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e rappresentando che i Controparte_1 lavori - concordati nella loro consistenza e in ordine al corrispettivo spettante – erano consistiti nella realizzazione di tre nuove linee esterne per il gas metano in rame correnti tra il collettore esterno alle abitazioni fino in prossimità del lavello e del piano cottura interni con inserimento di una guaina sigillata e l'installazione di nuove valvole;
inoltre nel vano contatori erano stati installati giunto poletilene – acciaio e tubazione in rame comprensiva di saracinesca presa pressione come richiesto da
AS e normativa UNI); inoltre evidenziava che nessuna contestazione veniva mossa circa l'esecuzione a regola d'arte e la completezza del lavoro svolto, nonché circa il corrispettivo spettante.
pagina 2 di 9 Parte opposta concludeva pertanto come segue: “Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace di Arezzo, ogni contraria deduzione, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria, disattesa: in via preliminare nel rito: respingere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' opponente in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via preliminare e nel merito: in tesi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione, per tutti i motivi esposti in narrativa, fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in ipotesi, nella denegata ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, pronunciare, ai sensi dell' art. 186-ter c.p.c, ordinanza ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutiva, della somma di € 1.000,00 in danno della società e in favore dell'odierno opposto, trattandosi di somma non contestata per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa. nel merito, respingere tutte le domande formulate dall'opponente, ivi compresa quella avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto infondate, sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1073/20, n. 1852/20 R.G., emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 02/10/2020, dichiarandolo valido ed efficace a tutti gli effetti di legge. In subordine, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta dalla condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento in favore di , titolare dell'impresa individuale denominata CP_1 CP_1 dell'importo che, a seguito dell'istruttoria della causa, sarà ritenuto congruo in relazione ai lavori commissionatigli ed eseguiti. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio”.
Nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace, dichiarata con ordinanza la propria competenza per territorio, procedeva all'escussione dei testi e disponeva consulenza tecnica d'ufficio. In data 9.06.2023 veniva emessa la sentenza n. 315/2023, depositata il 15.06.2023, con la quale si disponeva quanto segue: “Il Giudice di Pace di Arezzo, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.1073/20; condanna Parte_1
in persona del l.r.p.t. al versamento, in favore di della somma di
[...] Controparte_1 euro 2.269,40, oltre interessi dal dovuto al saldo;
nonché alla refusione delle spese di CTU e di CTP, delle spese del procedimento monitorio così come già liquidate, alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.265,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Ciò premesso, ha proposto appello avverso detta sentenza per i motivi che seguono. Parte_1
In via preliminare, parte appellante ha ritenuto meritevole di censura la sentenza impugnata nella parte in si richiama l'ordinanza del 15.04.2021 con la quale era stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Arezzo in favore del Giudice di Pace di Firenze. Nella prospettazione di infatti, la fattura non è sufficiente a far ritenere che l'asserito credito indicato sia Parte_1 liquido ed esigibile, essendo invece necessario un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza. Pertanto, in assenza di liquidità, l'obbligazione deve essere eseguita al domicilio del debitore, con conseguente competenza del Giudice di Pace di Firenze.
pagina 3 di 9 Nel merito, con il secondo motivo di appello, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che tra e il sia intervenuto accordo Parte_1 CP_1 per l'adeguamento di tre impianti e non di due, nonché ove ha affermato come necessari tutti i lavori svolti dall'odierno appellato. La società committente, infatti – quando si è rivolta al – voleva CP_1 anzitutto conoscere quali lavori fossero necessari ai fini della certificazione di idoneità COINGAS.
Secondo l'appellante, è dunque errata la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto pacifica la necessità dei lavori eseguiti dal alla luce delle prove documentali e delle risultanze delle CP_1 prove testimoniali.
Col terzo motivo, parte appellante ha lamentato l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato dalla consulenza tecnica d'ufficio l'ammontare dell'importo dovuto per il lavoro svolto dal In particolare – nella prospettazione di – il giudice di CP_1 Parte_1 primo grado non ha tenuto conto delle osservazioni presentate dal CTP dell'odierna appellante ed ha errato nel non accogliere l'istanza chiarimenti con la quale intendeva estendere Parte_1
l'indagine peritale anche alla necessità dei lavori svolti dal CP_1
Con l'ultimo motivo di appello l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace – considerata la poca differenza tra la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e quella risultata dovuta in esito all'istruttoria – ha ritenuto interamente Parte_1 soccombente nel giudizio, condannandola all'integrale rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica. Parte appellante ha pertanto richiesto, in caso di non accoglimento dei precedenti motivi d'appello, una parziale compensazione delle spese.
Ciò posto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Parte_1
Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, riformare e/o annullare la sentenza del Giudice di Pace di
Arezzo Dott.ssa Maria Nino n. 315/2023, nella causa inter partes R.G. 2472/2020, cron. 2541/2023, repertorio n. 449/2023, emessa in data 09.06.2023 e depositata il 15.06.2023, mai notificata, e per
l'effetto accogliere le domande formulate dall'odierno appellante in primo grado e conseguentemente:
- In via preliminare nel rito: per i motivi esposti in premessa, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Arezzo n. 1073/2020
(R.G. 1852/20) emesso e depositato in data 02.10.2020 notificato in data 13.10.2020 via pec, per difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Arezzo in favore del Giudice di Pace di
Firenze; - In via principale nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, dichiarare nullo/annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il suddetto decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Arezzo n. 1073/2020 (R.G. 1852/20) emesso e depositato in data
02.10.2020 notificato in data 13.10.2020 via pec;
- In via subordinata nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere un compenso alla ditta , ridurre l'importo oggetto del Decreto ingiuntivo opposto CP_1 Controparte_1 nella diversa e minore somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria, si chiede la rinnovazione della
CTU come indicata nelle premesse. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”.
pagina 4 di 9 Si è costituita , che ha chiesto il rigetto dell'appello, stante Controparte_1
l'infondatezza dei motivi dedotti da parte appellante.
In particolare, parte appellata ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Arezzo in favore del Giudice di Pace di Firenze, risultando il Giudice adito competente sulla base di entrambi i criteri contemplati dall'art. 20 c.p.c.
Con riguardo al secondo motivo di appello, ha sostenuto la corretta esecuzione di tutti i CP_1 lavori indicati in fattura da parte del e la necessità degli stessi per adeguare gli impianti alla CP_1 normativa UNI 7129/2015; inoltre ha rilevato che i lavori hanno riguardato tre impianti e non due e la documentazione è stata rilasciata ai proprietari degli appartamenti. Ha altresì rilevato che tutte le circostanze sono state confermate dall'istruttoria. Il completamento dei lavori era peraltro già stato confermato dalla nella corrispondenza via e-mail intercorsa tra le parti. Parte_1
Per quel che concerne i motivi di appello afferenti la CTU, parte appellata ha sostenuto che l'istanza di volta a integrare il quesito peritale è stata correttamente rigettata dal Giudice di Pace, in Parte_1 quanto le integrazioni sono state richieste dopo l'inizio delle operazioni peritali e le richieste oggetto di tale istanza risultavano esplorative. Ha rilevato altresì che le conclusioni cui è giunto il CTU sono corrette ed è stata data adeguata risposta anche con riguardo alle osservazioni dei CTP.
Infine, secondo parte appellata, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado, di condannare all'integrale rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica stante la Parte_1 minima differenza tra l'importo azionato in via monitoria e quello liquidato in sentenza.
ha poi proposto appello incidentale, sostenendo che sia stata operata Controparte_1 un'erronea valutazione degli elementi probatori da parte del Giudice di Pace nel ritenere non provato l'accordo sull'entità del corrispettivo spettante al per i lavori per cui è causa e aver CP_1 conseguentemente disposto CTU a riguardo. L'accordo in ordine al quantum risulterebbe provato nella prospettazione dell'appellato, dalle e-mail intercorse tra le parti.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, parte appellata ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, giudice di secondo grado, ogni altra domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria disattesa: - dichiarare manifestamente infondato e/o comunque rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 315/2023, n. 2541/2023 Cron., n. 449/2023 Rep. Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Arezzo, Dott.ssa Maria Nino, nell'ambito della causa civile n.
2472/2020 R.G. Giudice di Pace di di Arezzo, in data 09/06/2023 e depositata in data 15/06/2023, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- in via incidentale, per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza n. 315/2023, n. 2541/2023 Cron., n. 449/2023 Rep. pronunciata dal Giudice di
Pace di Arezzo, Dott.ssa Maria Nino, nell'ambito della causa civile n. 2472/2020 R.G. Giudice di Pace di di Arezzo, in data 09/06/2023 e depositata in data 15/06/2023, nella parte in cui dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 1073/2020, n. 1852/2020 R.G., emesso in data 02/10/2020 dal Giudice di
Pace di Arezzo e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il suddetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo valido ed efficace, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- In subordine, salvo pagina 5 di 9 gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale proposto da questa difesa, dichiarare manifestamente infondato e/o comunque rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto da confermando in ogni sua parte la sentenza n. Parte_1
315/2023, n. 2541/2023 Cron., n. 449/2023 Rep. pronunciata dal Giudice di Pace di Arezzo, Dott.ssa
Maria Nino, nell'ambito della causa civile n. 2472/2020 R.G. Giudice di Pace di di Arezzo, in data
09/06/2023 e depositata in data 15/06/2023, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa della fase monitoria, e refusione delle spese di CTP e CTU”.
All'udienza dell'1.02.2024 è stato disposto rinvio al fine di verificare il raggiungimento di un accordo tra le parti. In esito al deposito delle relative note scritte in sostituzione di udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
Parte appellante ha così precisato le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, riformare e/o annullare la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo Dott.ssa Maria
Nino n. 315/2023, nella causa inter partes R.G. 2472/2020, cron. 2541/2023, repertorio n. 449/2023, emessa in data 09.06.2023 e depositata il 15.06.2023, mai notificata, e per l'effetto accogliere le domande formulate dall'odierno appellante in primo grado e conseguentemente: - In via preliminare nel rito: per i motivi esposti in premessa, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Arezzo n. 1073/2020 (R.G. 1852/20) emesso e depositato in data 02.10.2020 notificato in data 13.10.2020 via pec, per difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Arezzo in favore del Giudice di Pace di Firenze;
- In via principale nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, dichiarare nullo/annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace o comunque porre nel nulla il suddetto decreto ingiuntivo del
Giudice di Pace di Arezzo n. 1073/2020 (R.G. 1852/20) emesso e depositato in data 02.10.2020 notificato in data 13.10.2020 via pec;
- In via subordinata nel merito: in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere un compenso alla ditta , ridurre l'importo oggetto del Decreto ingiuntivo opposto nella CP_1 Controparte_1 diversa e minore somma ritenuta di giustizia. - In ogni caso rigettare l'appello incidentale formulato dalla ditta in quanto infondato in fatto e in diritto. In via istruttoria, si Controparte_1 chiede la rinnovazione della CTU come indicata nelle premesse. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, tenuto conto della condotta delle parti in giudizio.”
Parte appellata si è riportata alle conclusioni già rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
A seguito del deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del
16.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il motivo di appello concernente l'incompetenza del Giudice di Pace di Arezzo in favore di quello di Firenze è infondato. pagina 6 di 9 Va rilevato che l'odierna appellante ha sollevato in modo incompleto l'eccezione di incompetenza per territorio da ritenersi pertanto come non proposta.
Invero, com'è noto, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20
c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 19 c.p.c. Nel caso di specie, parte appellante non ha chiarito perché il giudice adito non fosse competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. prima parte (luogo in cui è sorta l'obbligazione), non avendo indicato quando e dove è stato stipulato il contratto
(orale) tra le parti o ex art. 19 co. 1 secondo periodo c.p.c.
Inoltre si osserva che Cass, Sez. VI, Ord. n. 4792 del 23.02.2021 ha stabilito che: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare”. Nel caso che occupa, l'odierna appellata ha ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base della fattura prodotta e dell'estratto autentico delle scritture contabili. Secondo la sua prospettazione, argomentata nella comparsa di costituzione e risposta, i lavori da svolgere e il corrispettivo spettante erano stati pattuiti oralmente tra le parti. La somma, pertanto, era correttamente stata indicata come liquida ed esigibile, come tale in grado di incardinare presso il Giudice di Pace di Arezzo la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo, nonché quella concernente il giudizio sorto in esito all'opposizione, stante che il domicilio del creditore risulta essere ricompreso nel circondario di tale ufficio. Ciò indipendentemente da quanto fosse eventualmente emerso all'esito del giudizio di primo grado.
Il primo motivo di appello è, dunque, infondato.
Con riguardo al secondo motivo di appello, deve ritenersi condivisibile quanto affermato dalla sentenza di primo grado che ha considerato pacifico, provato e non contestato l'accordo concernente i lavori per cui è causa e la loro necessità. Invero, dalle e-mail prodotte dalla stessa parte appellante unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si evince una contestazione che riguarda unicamente il quantum dovuto. ha infatti chiesto più volte la rinnovazione della Parte_1 fattura, chiedendo chiarimenti con riguardo al materiale utilizzato e alle ore impiegate, alla qualità e quantità di materiale utilizzato (cfr. mail del 19.8.2020 doc. 5). Per contro, mai prima del giudizio di primo grado è stata contestata la necessità dei lavori eseguiti dal e che gli impianti da CP_1 controllare e da rendere compatibili per la fornitura del gas fossero tre.
Addirittura con la mail del 31.7.2020, il sig. , legale rappresentante della società Testimone_1 appellante ha scritto al sig. “I signori e mi confermano che i lavori sui 3 CP_1 CP_2 CP_3 impianti sono stati completati ieri pomeriggio. Dovete provvedere a consegnare i documenti necessari per ottenere l'allaccio coingas. Solo dopo che coingas avrà accettato e riconosciuto valida la documentazione da voi fornita la fattura sarà ritenuta valida e provvederemo al pagamento”.
Inoltre, il teste ha riferito di aver avuto modo di verificare che l'impianto – precedentemente Tes_2 all'esecuzione dei lavori – non fosse idoneo alla passaggio di gas metano e che il ha eseguito i CP_1
pagina 7 di 9 lavori indicati in fattura. Il teste ha specificato di avere redatto gli allegati tecnici obbligatori e di avere predisposto, all'esito dei lavori, le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte (docc. 1 e 2 conv.), percependo dal il compenso di € 525,00 (fattura – doc. 3 cov.). Il teste ha altresì' CP_1 specificato che AS subordina la fornitura del gas alla presentazione di tale documentazione. Non risulta inoltre contestato che poi AS ha effettivamente ritenuto conformi gli impianti e ha autorizzato la fornitura del gas metano.
Circa il terzo motivo di appello, va rilevato che dalla relazione peritale in atti si evince che il consulente ha adeguatamente dato risposta alle osservazioni del CTP dell'odierna appellante, con particolare riguardo al tipo prezziario utilizzato e ai criteri di determinazione del prezzo, che hanno tenuto conto dell'aumento dei costi dei materiali dovuti alla pandemia di covid-19. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto provata dalle risultanze della relazione peritale l'entità del corrispettivo dovuto a . Controparte_1
Con riguardo al quarto motivo di appello, va rilevato che la CTU svolta ha portato ad accertare una riduzione del quantum dovuto, accertando che l'importo che deve corrispondere alla Parte_1
è pari a € 2.269,40, e dunque inferiore alla somma di € 2.700,00 di cui Controparte_1 alla fattura azionata col decreto ingiuntivo. L'esiguità della riduzione è tale da permettere di considerare l'odierna appellante interamente soccombente nell'ambito del giudizio di primo grado.
Tuttavia, stante la necessità della CTU per l'accertamento dell'importo effettivamente dovuto in mancanza di pattuizione (risultato inferiore a quello ingiunto), è congruo porre le spese di ctu a carico di parte opponente (odierna appellante) per 4/5 e a carico di parte opposta (odierna appellata) per il restante 1/5. L'ultimo motivo di appello è pertanto fondato solo limitatamente a quanto appena esposto.
Infine, per quel che concerne l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 quest'ultima ha sostenuto che il Giudice di Pace ha errato nel disporre la CTU, non ritenendo provata la pattuizione a corpo dei lavori per cui è causa per la somma di € 2.700,00 di cui alla fattura. Deve tuttavia rilevarsi che in atti non vi è alcuna prova di una pattuizione a corpo per l'importo indicato per i lavori eseguiti dal Inoltre, dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra il legale rappresentate di CP_1
e il ed il suo legale, si evince chiaramente come sia stato contestato fin da Parte_1 CP_1 subito il quantum dovuto, con ripetute richieste di meglio precisare le ore effettuate, i materiali impiegati e le opere eseguite, al fine di avere precisa quantificazione dell'importo effettivamente spettante. Conseguentemente, l'appello incidentale proposto da parte appellata è infondato.
Per quel che riguarda, infine, le spese di lite del procedimento di appello, queste vanno integralmente compensate in considerazione della misura – minima – in cui ha trovato accoglimento l'appello principale – e del rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 8 di 9 - in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 315/2023, pone le spese di ctu a carico di parte appellata nella misura di 1/5 e a carico di parte appellante nella misura di 4/5 e conferma, per il resto, la sentenza appellata;
- rigetta l'appello incidentale promosso da;
Controparte_1
- compensa le spese del processo di appello.
Arezzo, 03/04/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 9 di 9