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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1049/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1540/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034232053 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034232053 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 1540/2025 Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n. 295 2024 00342320 53 000, notificata il 22.01.2025, nonché avverso gli atti alla stessa presupposti, per il presunto mancato pagamento della complessiva somma di euro 4.291,88 di cui euro
4.286,00 per la TARSU - TIA per gli anni 2008 e 2009 ed euro 5,88 per diritti di notifica.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione, e per difetto di motivazione e di sottoscrizione.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, va osservato come l'ATO ME 1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento, in particolare dimostrando che in data 30.09.2019 è stata notificata l'intimazione n. 264496
(cfr.).
La stessa è stata pertanto correttamente notificata alla parte ricorrente, circostanza risultante documentalmente, e non opposta.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento agli anni 2008, 2009 la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 22/1/2025, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenendo pure conto della proroga dei termini per la notifica introdotta dalla normativa emergenziale.
Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti(cfr.).
Inoltre, la motivazione dell'atto impugnato risulta sussistente anche attraverso il richiamo all'atto prodromico richiamato, mentre risulta indicato il responsabile del procedimento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti seguono la soccombenza della parte ricorrente come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 6, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio alle parti resistenti, che si liquidano in € 500,00 oltre accessori se dovuti, per ciascuna di esse, distratte per quanto riguarda “l'ATO ME 1 s.p.a.” in favore del suo procuratore che ha reso la dichiarazione di legge.
Messina lì 9.2.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1540/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034232053 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034232053 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 1540/2025 Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n. 295 2024 00342320 53 000, notificata il 22.01.2025, nonché avverso gli atti alla stessa presupposti, per il presunto mancato pagamento della complessiva somma di euro 4.291,88 di cui euro
4.286,00 per la TARSU - TIA per gli anni 2008 e 2009 ed euro 5,88 per diritti di notifica.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione, e per difetto di motivazione e di sottoscrizione.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, va osservato come l'ATO ME 1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento, in particolare dimostrando che in data 30.09.2019 è stata notificata l'intimazione n. 264496
(cfr.).
La stessa è stata pertanto correttamente notificata alla parte ricorrente, circostanza risultante documentalmente, e non opposta.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento agli anni 2008, 2009 la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 22/1/2025, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenendo pure conto della proroga dei termini per la notifica introdotta dalla normativa emergenziale.
Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti(cfr.).
Inoltre, la motivazione dell'atto impugnato risulta sussistente anche attraverso il richiamo all'atto prodromico richiamato, mentre risulta indicato il responsabile del procedimento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti seguono la soccombenza della parte ricorrente come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 6, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio alle parti resistenti, che si liquidano in € 500,00 oltre accessori se dovuti, per ciascuna di esse, distratte per quanto riguarda “l'ATO ME 1 s.p.a.” in favore del suo procuratore che ha reso la dichiarazione di legge.
Messina lì 9.2.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna