Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente dott. Flavio TOVANI -Giudice Est. dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1840 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 08.03.2025 promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 05.10.1983) e (cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...]), entrambi rappresentati e
[...]
difesi dall'avv. Paolo F. Cuzzola, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Reggio Campi II Tronco n. 31, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 03.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale
Calabria il 19.09.2012 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 26.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 15.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 19.09.2012; b) dal matrimonio sono nati due figli: (27.11.2015) e (29.09.2017), entrambi Persona_1 Per_2
minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha apposto il relativo visto in data 14.11.2024;
Pag. 2 di 7 -rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 03.07.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti Parte_2
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 565, parte 2, serie A,
u. 1, anno 2012, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a tenere tra loro rapporti corretti al fine di rendere meno gravose le conseguenze dello stato di separazione, soprattutto nell'interesse della prole;
allo scopo gli stessi, sin d'ora si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e reciprocamente consentono l'annotazione dei figli sul passaporto;
2. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze.
3. I coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
Pag. 3 di 7 4. I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei coniugi eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con se come da separati piani genitoriali redatti ed approvati per ogni singolo figlio, allegati alla presente separazione che ne costituiscono parte integrante;
5. I genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento dei minori nella crisi della relazione familiare, di ispirare le scelte di vita nel loro preminente interesse e a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali dei minori;
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, il Sig. nato a [...]_1
Calabria (RC) il 05 Ottobre 1983 (C.F. L G D F N C 8 3 R 0 5 H 2 2 4) potrà vedere e tenere con sé i figli un fine settimana alternato dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 8 del lunedì mattina;
nel corso di ciascuna settimana terrà con se almeno due volta a settimana i figli;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ivi compresi i ponti scolastici. I sono concordi nel ritenere che i compleanni dei propri figli debbano essere festeggiati alla presenza contestuale di entrambi. Qualora nei periodi più sopra indicati, uno dei due coniugi fosse impossibilitato a tenere i
Pag. 4 di 7 minori per impreviste difficoltà, il giorno di visita ed il week-end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre;
7. In caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo;
8. I coniugi hanno l'obbligo di mettere sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
9. I Sig.ri si impegnano a mantenere le relazioni affettive Parte_3
intra familiari con le famiglie di origine essendo tali relazioni funzionali ad una crescita serena ed armonica della prole;
pertanto gli stessi prevedono, altresì, il diritto di visita dei nonni per cui gli stessi potranno tenere con se i nipoti almeno una volta a settimana sempre tenuto conto delle esigenze educative, scolastiche e ludiche dei minori;
10. Tenuto conto dei criteri di cui al quarto comma dell'art. 155 c.c., come novellato dall'art. 1 della legge 54/06, ed in particolare tenuto conto delle risorse economiche di entrambi i genitori, delle esigenze dei minori e dei redditi percepiti dai coniugi, al fine di realizzare il criterio di proporzionalità, sarà posto a carico del padre un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figli. Con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione. L'importo mensile sarà corrisposto con bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese;
11. Il pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50%, nello specifico: spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese scolastiche – universitarie, comprendenti costi di iscrizione a scuola – università, libri di testo ed altri strumenti scolastici/universitari, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione etc.; spese per attività ludico-sportive, inclusi i costi di iscrizione ai corsi e le relative attrezzature occorrende – come da Protocollo
Pag. 5 di 7 del Tribunale di Reggio Calabria, sottoposto in visione ad entrambi i coniugi e dagli stessi compreso e accettato;
12. La sig.ra nata in [...] il 05 Gennaio Parte_2
1986 (C.F. ) non percepirà alcuna risorsa a titolo CodiceFiscale_3
di assegno divorzile, attesa la piena capacità lavorativa della stessa.
13. La casa coniugale sita in Reggio Calabria alla Via Reggio Campi I tronco, 14 è lasciata in godimento alla Sig.ra nata in [...]_2
(India) il 05 Gennaio 1986 (C.F. ) ed ai figli con CodiceFiscale_3
quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne allontanerà entro la data del 01
Giugno 2024 asportando i propri effetti personali;
14. Entrambi i coniugi si impegnano a dare corso alle condizioni della presente separazione dalla data della loro firma nelle more della comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Reggio Calabria e della successiva sentenza di separazione;
15. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio;
16. I coniugi esprimono, reciprocamente, l'assenso all'espatrio all'estero individuale, mentre l'eventuale espatrio con i figli sarà valutato di volta in volta concordemente tra i coniugi.
17. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
18. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti;
”
-precisa che l'assegno unico per i figli è attribuito alla madre collocataria;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Reggio Calabria per
Pag. 6 di 7 le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Giuseppe Campagna
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