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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6926 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. LE LD Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa IL AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 2113 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del
20.11.2025 e vertente
TRA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo
OR ( ) in virtù di procura in calce all'atto di C.F._1
appello
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 16 ( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Paolis
( ) e LO NI ( ) in virtù di C.F._2 C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 21560/2019
pubblicata l'8.11.2019 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti di mandato e centro servizi).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 20.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 13621/2016 dell'8.6.2016 il Tribunale di Roma ingiunse a il pagamento, in favore della ricorrente Parte_2 [...]
della somma di € 16.092,78 (oltre interessi Parte_1
ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura), portata da due fatture;
segnatamente, la fattura n. 9 del 25.1.2016 di € 2.514,12, emessa in relazione al corrispettivo per l'attività di assistenza fiscale prestata dall'ingiungente/mandataria, in nome e per conto di Parte_2
[...
.l./mandante, in virtù del «mandato per incarico di rappresentanza ex art. 1704» concluso il 29.1.2014, e la fattura n. 669 del 31.12.2015 di €
13.545,66, emessa in relazione al rimborso delle spese, dovuto dall'ingiunta/unità locale CAF, ai sensi dell'art. 2 del «contratto centro servizi» del 31.3.2015, a fronte del godimento «dei locali, delle attrezzature pag. 2 di 16 e delle utenze» dell'ingiungente/centro servizi, necessario allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, per la predisposizione dei modelli di dichiarazione dei redditi del 2015 .
Il decreto ingiuntivo fu emesso provvisoriamente esecutivo ex art. 642,
comma 2, c.p.c., in quanto al ricorso monitorio era stata allegata l'e-mail del
25.1.2016 con cui la l'ingiunta aveva invitato la ricorrente a emettere fattura per l'importo di € 13.545,66.
Con atto di citazione notificato il 10.10.2016, propose Parte_3
opposizione, contestando la debenza delle somme oggetto di ingiunzione sul rilievo della nullità dell'art. 2 del «contratto centro servizi» del 30.3.2015 in quanto detta pattuizione, integrante un contratto di comodato, avrebbe derogato, in modo non consentito, alla natura essenzialmente gratuita di tale negozio. L'opponente eccepì, inoltre, che l'e-mail del 25.1.2016 non poteva essere qualificata come ricognizione di debito e che risultava del tutto carente la prova delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione ai locali e agli impianti concessi alla;
prova che, anche a voler Controparte_1
ammettere la validità dell'art. 2 del «contratto centro servizi»,
[...]
avrebbe dovuto offrire in applicazione dell'art. 2697 c.c. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, fu sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Assunti l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società
opponente e la prova per testi , il Tribunale adito, con sentenza n.
21560/2019, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'opponente al pagamento della minor somma di €
pag. 3 di 16 2.547,12 (iva inclusa), portata dalla fattura n. 9/2016 , non specificamente contestata, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
compensò integralmente le spese di lite.
2. Con atto di citazione notificato il 30.4.2020 ha Parte_1
proposto appello, fondato su un solo motivo, chiedendo, in parziale riforma della sentenza gravata, di: i) accertare in via principale «il diritto di Pt_1 [...]
a percepire la somma di € 13.545,66= di cui alla fattura n. 669 del 31/12/2015, in Parte_1
relazione al rimborso spese per l'uso dei locali ed attrezzature nonché per l'assistenza prestata in relazione all'elaborazione dei modelli 730/2015, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 d.lgs 231/2002 dal 25/01/2016 al saldo e per l'effetto condannare Controparte_1
a pagare tale somma»; ii) in subordine, «accertare e dichiarare il diritto di
[...]
a percepire la somma ritenuta di giustizia, in relazione al rimborso spese per l'uso Parte_1
dei locali ed attrezzature nonché per l'assistenza prestata in relazione all'elaborazione dei modelli 730/2015, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 d.lgs 231/2002 dal 25/01/2016 al saldo e per l'effetto condannare a pagare tale somma». Controparte_1
3. Si è costituita l'appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello,
instando per il suo rigetto.
4. La causa, dopo alcuni rinvii di ufficio e varie riassegnazioni in ragione di eventi riguardanti il giudice relatore e la composizione del collegio, è stata trattenuta in decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo istruttorio,
dopo lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, per la sostituzione del giudice ausiliario relatore, nelle more deceduto.
All'udienza del 20.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa davanti al nuovo collegio;
al termine, la Corte ha pag. 4 di 16 provveduto ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. Con un unico articolato motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che non risulta provato «un uso effettivo, da parte della opponente e per il periodo oggetto della fattura
669/2015, dei locali, delle attrezzature e delle utenze di parte opposta» ( v.
punto 9) e che, pur essendo stato provato che l'appellante abbia messo a disposizione una «postazione di lavoro» per una dipendente di Parte_2
[...
.l. «non risultano accertati, né tantomeno prospettati, i parametri necessari per procedere alla quantificazione del rimborso spese dovuto ex art. 2 del contratto del 2015» (v. punto 12).
L'appellante censura, inoltre, la sentenza impugnata laddove, ritenute attendibili le testimonianze assunte sul punto, ha escluso la valenza ricognitiva dell'e-mail del 25.1.2016, con cui l'aveva Controparte_1
invitata a «emettere fattura per quanto di Vostra competenza (€ 13.546,00)
relativamente al rimborso per l'uso dei Vostri locali ed attrezzature,
nell'assistenza all'elaborazione dei 730/2015» (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante)
L'appellante deduce che l'effettiva debenza del rimborso spese di €
13.546,00 risulterebbe confermata dall'attività di assistenza nell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali prestata, nel periodo di riferimento, per conto di Fisco Service s.r.l.; attività che avrebbe generato compensi per l'importo € 14.372,82, superiori alla somma ingiunta. Pertanto,
pag. 5 di 16 attraverso tali elementi contabili, il giudice di prime cure avrebbe potuto quantificare, anche secondo il proprio prudente apprezzamento, le somme dovute a n.c. a titolo di rimborso spese per «uso dei locali Parte_4
e attrezzature nonché per l'assistenza all'elaborazione dei modelli
730/2015», essendo provata la relativa base di calcolo, costituita dal numero di “Modelli 730” predisposti da per conto della mandataria. Parte_1
6. Il motivo è infondato.
La Corte ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine al mancato assolvimento, da parte dell'attrice dell'onere di allegare e provare i fatti Parte_5
costitutivi della propria pretesa.
6.1. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma configura un ordinario giudizio di cognizione. In tale contesto, il giudice non si limita a verificare la legittimità dell'ingiunzione emessa, ma è tenuto a valutare il fondamento della pretesa creditoria,
accertando l'effettiva esistenza del credito.
Ne consegue l'applicazione delle ordinarie regole processuali, secondo le quali il creditore opposto conserva la posizione di attore sostanziale, mentre il debitore opponente assume quella di convenuto (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. n. 9640/2025).
In conformità all'art. 2697 c.c. spetta al creditore (nella specie,
[...]
l'onere di prospettare e provare i fatti costitutivi della propria Parte_1
pretesa pecuniaria, mentre incombe sul debitore (nella specie, CP_1
pag. 6 di 16 s.r.l.) l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del credito .
6.2. Ciò premesso, non può ritenersi che, nella specie, l'appellante fosse dispensata, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa in virtù dell'e-mail inviata da il Controparte_1
25.1.2016.
Detta comunicazione, invero, non risulta imputabile al legale rappresentante della società ingiunta/odierna appellata, essendo provato che la predisposizione e l'invio della stessa, a mezzo dell'indirizzo e-mail
« », furono curati da un addetto alla segreteria Email_1
della società mittente, senza un impulso ricondu cibile al legale rappresentante;
ciò che rende irrilevante individuare esattamente il soggetto che vi ha provveduto (la segretaria di , come riferito dal Controparte_1
suo legale rappresentante in sede di interrogatorio formale;
il sig.
[...]
come riferito dal medesimo, sentito in qualità di teste). CP_2
All'opposto, affinché si produca l'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito e la promessa di pagamento devono essere rese da un soggetto che sia legittimato a spendere il nome dell'ipotizzato debitore e abbia dunque la disponibilità del negozio giuridico cui si riferisce. Trova applicazione, infatti, il principio secondo cui la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio pag. 7 di 16 su cui incide l'obbligazione dichiarata;
ne consegue che, con riferimento a un ente collettivo, non può aversi una promessa unilaterale (o una ricognizione)
proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi (cfr. tra le molte, Cass. ord. n. 29614/2023; Cass. n. 21336/2019; Cass. ord. n.
23198/2018; Cass. n. 6473/2012).
Né a tale comunicazione può a ttribuirsi valore confessorio limitatamente alle circostanze di fatto in essa indicate, dal momento che, ai sensi dell'art. 2731
c.c., anche ai fini dell'efficacia dell'atto confessorio, è necessaria la capacità
del dichiarante di disporre della situazione giuridica a cui i fatti sfavorevoli si riferiscono.
Si aggiunga che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la quantificazione dell'entità del rimborso nella misura di € 13.546,00
nell'ambito dell'e-mail del 25.1.2016 appare frutto di un errore materiale.
L'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste circa la “svista” CP_2
commessa nella redazione dell'e-mail di cui l'appellante assume la valenza ricognitiva, è confermata dall'esatta coincidenza dell'importo di € 13.546,00
(indicato nel messaggio tra due parentesi) con l'importo risultante a credito della l. nella prima parte del medesimo messaggio;
somma Parte_2
di cui proprio la società opposta aveva già riconosciuto la debenza con precedente e-mail del 14.1.2016.
A ulteriore conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese sul punto dal teste, si rileva che dalla corrispondenza versata in atti emerge che il
18.1.2016 era intervenuto il pagamento, da parte dell'appellata, dell'importo di € 3.270,00; somma risultante dalla compensazione dei propri controcrediti pag. 8 di 16 con la maggior somma di € 13.546,00 spettante a l. a titolo Parte_2
di restituzione delle somme incassate da dagli utenti Parte_1
finali in nome e per conto della mandante . Ciò conferma che, qualora il rimborso spese fosse stato effettivamente quantificabile nell'importo di €
13.546,00, le parti lo avrebbero ragionevolmente compensato con il corrispondente controcredito di;
il che non avrebbe Parte_3
condotto al pagamento della somma di € 3.270,00, effettuato da
[...]
pochi giorni prima della e-mail del 25.1.2016, ma comportato il Parte_1
riconoscimento, in favore di quest'ultima, delle maggiori somme indicate a suo credito nella medesima comunicazione.
Ne consegue che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado,
il ridetto messaggio di posta elettronica del gennaio 2016 non può far presumere dovuto il credito di € 13.546,00 a titolo di rimborso spese,
spettando, di contro, a provare i relativi fatti Parte_1
costitutivi.
6.3. Ciò detto in punto di riparto dell'onere probatorio, si osserva che l'appellante ha provato la fonte negoziale della pretesa creditoria fatta valere e l'utilizzo di una postazione di lavoro da parte di una propria dipendente
(sig.ra , ma non anche gli ulteriori presupposti di tale pretesa. Parte_6
È pacifico tra le parti e d è comunque documentalmente provato che il
31.3.2015 esse stipularono il contratto denominato «centro servizi», con il quale s'impegnava a concedere a il diritto di Parte_1 CP_1
fare uso «dei locali, delle attrezzature e delle utenze» e quest'ultima, a sua volta, si impegnava a corrispondere un «rimborso spese che sarà determinato pag. 9 di 16 in rapporto alla raccolta e sviluppo dell'assistenza fiscale prestata agli utenti per ogni singolo Mod. 730 con espresso riferimento al totale fatturato dal centro servizi all'Unità Locale CAF nei confronti dell'utente», con le modalità e nei termini stabiliti (art. 2). Inoltre, in virtù di detto accordo, la mandante avrebbe dovuto assumere alle proprie dipendenze, con contratto a
Parte tempo indeterminato, la sig.ra da impiegare presso gli uffici d i Pt_1
Lavoro.
Il contratto del 31.3.2015 è connesso e strumentale all'esecuzione del contratto di mandato concluso il 29.1.2014, con cui il Centro Assistenza
Fiscale (CAF) Fisco aveva istituito quale Parte_3 Parte_1
propria sede periferica, operante in Legnano (MI), via Genova n. 100 . Dalla
testimonianza del sig. resa all'udienza del 21.9.2018 e Tes_1
dall'interrogatorio formale di assunto all'udienza del Parte_7
26.3.2018 risulta che, ai fini della gestione delle pratiche, le parti ritenessero necessaria la presenza presso gli uffici della mandataria Parte_1
di un operatore formalmente dipendente dalla mandante
[...] Parte_2
[...
.l. e che, proprio per tale ragione, fu concluso il successivo «contratto centro servizi».
Alla luce degli indicati profili di connessione negoziale tra i due contratti e tenuto conto della testuale formulazione dell'art. 2 del «contratto centro servizi», deve escludersi che la prova dell'attività di assistenza fiscale effettivamente espletata dalla mandataria , come fornita da quest'ultima, sia sufficiente a quantificare le spese di cui è stato chiesto il rimborso.
pag. 10 di 16 Detto rimborso, infatti, non può essere assimilato a un corrispettivo e,
pertanto, non può essere parametrato esclusivamente all'attività di assistenza fiscale prestata dalla mandatari a ben potendo Parte_1
quest'ultima esigere il compenso della propria opera in forza del mandato e,
dunque, ad altro titolo, tenuto che il contratto di mandato del 2014 regolava il pagamento del compenso anche per tutte le attività svolte dalla mandante con riferimento ai modelli 730 (v. art. 2 – Oggetto del contratto).
Le e-mail e le fatture depositate confermano che Parte_1
incassava i corrispettivi versati dagli utenti finali per l'assistenza fiscale prestata in nome e per conto d i e che, nel corso del Controparte_1
rapporto, le parti operavano i necessari conguagli tra le somme che la mandataria avrebbe dovuto “ribaltare” alla mandante e i compensi che la prima avrebbe dovuto percepire dalla seconda per l'opera prestata;
cosicché,
al netto di tali compensazioni, la mandataria avrebbe potuto trattenere una parte delle somme incamerate per conto della mandante, corrispondente ai propri compensi.
Nella specie, è pacifico che la somma di € 13.546,00 portata dalla fattura n.
669/2015 coincide con l'importo fatturato da in relazione Controparte_1
ai corrispettivi pagati dagli utenti finali per l'assistenza della compilazione dei “modelli 730”. Ne consegue che il rimborso spese di cui all'art. 2 del citato contratto non poteva essere quantificato nello stesso importo di €
13.546,00 poiché, diversamente opinando, avrebbe Parte_1
conseguito il pagamento dalla mandante di una somma (comprensiva dei pag. 11 di 16 compensi e del rimborso) superiore rispetto a quanto complessivamente incassato dagli utenti finali.
Il «contratto centro servizi» va interpretato, quindi, nel senso che il rimborso spese di cui all'art. 2 costituisse una prestazione accessoria all'utilizzo dei locali, delle utenze e delle attrezzature concesse gratuitamente a
[...]
CP_1
Da quanto precede deriva che il rapporto contrattuale instaurato tra le parti in virtù della richiamata pattuizione è riconducibile a un comodato, tenuto conto che, come chiarito dalla S.C., l'obbligo del comodatario di rifondere periodicamente le spese di gestione del bene non elide il carattere di essenziale gratuità del comodato, che, al contrario, viene meno solo nella diversa ipotesi in cui il vantaggio conseguito dal comodante integri le caratteristiche di vero e proprio corrispe ttivo del godimento del bene con natura di controprestazione (v. Cass. n. 24970/2019 ; Cass. ord. n. 1039/2019;
Cass. n. 3087/2010).
Nella specie, in assenza di specifiche allegazioni contrarie da parte dell'appellante, la prospettata soluzione interpretativa è imposta non solo dalla valutazione della complessiva operazione economica che le parti intendevano realizzare e dal tenore letterale dell'art. 2 del contratto del
31.3.2015, ma anche dal principio della conservazione degli effetti utili del contratto o di una sua clausola, previsto dall'art. 1367 c.c.
Infatti, ipotizzando che la quantificazione del rimborso di cui all'art. 2 del
«contratto centro servizi» prescinda dalle spese effettivamente sostenute da l'intera pattuizione risulterebbe nulla, stante l'assoluta Parte_1
pag. 12 di 16 indeterminatezza del suo oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c.
Segnatamente, la clausola in esame, ove interpretata nei termini predetti, non consentirebbe di quantificare l'entità della prestazione dedotta, essendo previsto che il rimborso avrebbe dovuto essere determinato in un secondo momento «in rapporto alla raccolta e sviluppo dell'assistenza fiscale prestata agli utenti per ogni singolo Mod. 730 con espresso riferimento al totale fatturato da parte dell'Unità Locale CAF», senz 'altro specificare circa le modalità di applicazione di detti parametri.
Al contrario, la corretta qualificazione della prestazione di cui all'art. 2
consente di individuare la base di calcolo del rimborso proprio nella reale entità delle spese di gestione sostenute da;
somma su cui poi Parte_1
sarebbe stato possibile operare le proporzioni previste dall'art. 2, in modo da rapportare la quota di spese a carico della mandante alla quota di fatturato generato dalle dichiarazioni fiscali predisposte per conto della mandante
. CP_1
Ne consegue che, ai fini dell'individuazione dell'esatto ammontare del rimborso dovuto, sarebbe stato indispensabile provare l'entità delle spese concretamente sostenute nel periodo di riferimento da per Parte_1
l'uso dei locali, delle attrezzature e delle utenze di cui all'art. 2 del
«contratto centro servizi».
6.4. All'assenza di specifiche allegazioni e di prova circa l'effettiva entità
delle spese sostenute da nel corso del mandato non può Parte_1
supplire il giudice, dal momento che, ai sensi dell'art. 1226 c.c., la pag. 13 di 16 liquidazione equitativa del credito può intervenire in materia risarcitoria e non anche per quantificare l'entità delle spese rimborsabili.
Deve, peraltro, escludersi la possibilità di ricorrere alla liquidazione equitativa della prestazione, ai sensi dell'art. 1709 c.c., in quanto l'appellante non ha specificamente richiesto il pagamento di un compenso professionale maturato nella qualità di mandataria di l. , Parte_2
avendo agito per il pagamento del rimborso pattuito nei termini di cui all'art. 2 del «contratto centro servizi» del 31.3.2015, che non prevede un compenso per l'assistenza prestata in relazione all'elaborazione dei modelli 730 del
2015, ma esclusivamente un rimborso spese per l'uso dei locali e delle relative attrezzature e utenze, al fine di redigere i suddetti modelli, in forza di quanto pattuito dal ridetto art. 2; ciò perché è da escludere la qualificazione del contratto in termini di «contratto atipico di prestazione di servizi integrati», comprensivo di utilizzo di locali e attrezzature, assistenza nell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali e supporto operativo attraverso personale qualificato, come prospettato dall'appellante per la prima volta nella memoria di replica del depositata il 13.6.2025 .
In definitiva, l'appello va rigettato, in quanto l'appellante non ha assolto all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della propria pre tesa,
costituti, nella specie, dalle spese gestorie effettivamente sostenute per l'esercizio, presso i propri uffici, dell'attività di assistenza fiscale per conto di l. Parte_2
9. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante in forza del principio di soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui pag. 14 di 16 al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e medi per le altre tre fasi, in complessivi € 4.888,00
per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00 per fase introduttiva;
€
922,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 1.911,00 per fase decisionale);
spese da distrarre agli avvocati della parte appellata, dichiaratisi antistatari,
ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 21560/2019 pubblicata l'8.11.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore di che liquida in € 4.888,00 Controparte_1
per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge, da distrarre in favore degli avvocati Antonio De Paolis e LO NI,
procuratori antistatari;
pag. 15 di 16 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- IL AR - - LE LD -
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