Ordinanza cautelare 18 luglio 2019
Sentenza 2 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2026REG.PROV.COLL.
N. 04056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4056 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Begarelli, n. 13;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 21566/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. ER AR e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso presso il TAR Lazio, chiedendo l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno, emesso il 28 febbraio 2019, che gli negava la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91 del 1992.
Il ricorrente contestava la legittimità dell’atto, deducendo carenza di istruttoria, eccesso di potere, e difetto di motivazione.
L’Amministrazione aveva respinto la domanda, presentata il 1° dicembre 2015, a causa di un precedente penale non dichiarato nella domanda stessa.
2. Il TAR, con sentenza n. 21566/2024, ha ritenuto il ricorso infondato.
In premessa, il Collegio ha evidenziato che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è un provvedimento di concessione che implica un’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione, desumibile dal fatto che l’art. 9, comma 1, cit. utilizza il verbo “può” anziché “deve”. Tale potere valutativo si traduce in un apprezzamento di opportunità sull’inserimento definitivo dell’istante nella comunità nazionale, configurandosi come atto di alta amministrazione.
Il sindacato giurisdizionale su tale discrezionalità sarebbe pertanto limitato al controllo estrinseco e formale, concentrandosi sull’eccesso di potere, precludendo una valutazione autonoma del merito della scelta amministrativa.
Nel merito, le censure del ricorrente sono state ritenute prive di pregio. L’istruttoria condotta dall’Amministrazione aveva evidenziato che a carico del ricorrente risultava emessa, in data 24 novembre 2010, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), divenuta irrevocabile nel 2011, per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso l’11 maggio 2009. Questa condotta, posta in essere nel decennio antecedente la domanda, è stata ritenuta un elemento pregiudizievole, che si è riflesso negativamente sul giudizio di idoneità.
Richiamando pregressa giurisprudenza, il Collegio ha ritenuto che il reato di guida in stato di ebbrezza, sebbene contravvenzionale, sia connotato da un particolare disvalore in quanto costituisce una tutela anticipata della pubblica incolumità, a fronte di comportamenti suscettibili di mettere a rischio l’integrità fisica delle persone. La condotta del ricorrente avrebbe denotato insensibilità al rispetto delle norme fondamentali e al dovere di solidarietà sociale. Il giudizio prognostico negativo formulato dall’Amministrazione non è stato, pertanto, ritenuto irragionevole.
Il giudice di primo grado ha anche statuito che l’estinzione degli effetti penali della condanna non oblitera la capacità valutativa dell’Amministrazione, ai fini del procedimento amministrativo.
Un ulteriore e decisivo motivo di rigetto risiederebbe nel fatto che il ricorrente aveva omesso di dichiarare il proprio precedente penale. Una dichiarazione mendace comporterebbe l’inevitabile reiezione della domanda, indipendentemente dalla sussistenza del reato di falso.
Infine, il Collegio ha ribadito che l’integrazione sociale e professionale (il ricorrente aveva allegato redditi sufficienti e stabile inserimento) non è un elemento speciale di merito, ma solo il prerequisito necessario per la permanenza nel territorio nazionale, non sufficiente all’ottenimento della cittadinanza quando manchi un’adesione convinta ai valori fondamentali dell’ordinamento.
3. Avverso la suddetta sentenza, il sig. -OMISSIS- ha proposto appello, chiedendo anche la concessione di misure cautelari.
Secondo l’appellante, che richiama anche giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, una sola risalente sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per un reato di lieve entità che risulta ormai estinto, non è sufficiente a motivare il diniego della cittadinanza, a fronte di una compiuta integrazione sociale.
Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda l’omessa dichiarazione che, proprio per la natura del reato in questione, non potrebbe essere, di per sé, indice sintomatico di mancata adesione ai valori dell’ordinamento.
L’irragionevolezza dell’agire amministrativo emergerebbe anche dalla discrepanza tra le ragioni poste a base del provvedimento impugnato e i motivi che la legge considera ostativi alla concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 6, legge n. 91 del 1992.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, senza spiegare difese scritte.
5. Con ordinanza n. 2060/2025, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
6. All’udienza dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
Il diniego di concessione della cittadinanza è basato su due elementi, vale a dire la sentenza ex art. 444 c.p.p. e la sua omessa dichiarazione nell’istanza dell’odierno appellante.
7.1 Quanto al primo aspetto, può convenirsi con l’appellante, circa l’insufficienza della sentenza in questione a fondare, di per sé, il diniego.
L’odierno appellante ha, come unico precedente penale, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa nel 2010 per il reato di cui all’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, per aver provocato un incidente stradale alla guida di un ciclomotore con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena comminata (peraltro sospesa) era una multa pari a 3.280 euro, con sospensione per un anno della patente di guida.
Al momento dell’adozione del decreto di diniego, il reato risultava già estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., essendo decorsi più di 5 anni dalla relativa sentenza. Al riguardo, è vero che l’ordinanza di estinzione del Tribunale di Modena è stata emessa solo in data 21 ottobre 2019, ma altrettanto vero è che la stessa si è limitata a dichiarare la sussistenza di un effetto che si produce automaticamente per legge.
Qualora il citato precedente fosse l’unico motivo ostativo, esso sarebbe effettivamente insufficiente.
Infatti, l’Amministrazione è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto della complessiva situazione sociale, familiare e lavorativa dell’istante ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, Sent. 15/07/2025, n. 6190).
7.2 Nel caso di specie, tuttavia, l’istanza di concessione della cittadinanza contiene una evidente omissione, avendo l’odierno appellante dichiarato di non aver riportato “ condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. Patteggiamento) ”.
Come messo in evidenza dal TAR, la specificità del procedimento volto alla concessione della cittadinanza impone che l’istante adotti un comportamento particolarmente improntato ai canoni della lealtà e buona fede. Peraltro il modulo per la domanda di cittadinanza richiamava espressamente le conseguenze del rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76, DPR n. 445 del 2000.
Del resto, l’odierno appellante non indica alcuna spiegazione che giustifichi la sua omissione ed anzi (secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato) risulta non aver fatto pervenire alcuna osservazione anche a seguito del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis, legge n. 241 del 1990.
8. Neppure assume rilievo il confronto con le cause ostative previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992, poiché esse riguardano il diverso istituto della concessione di cittadinanza per matrimonio, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 cit.
9. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto, ferma restando la possibilità, per l’odierno appellante, di presentare una nuova domanda di concessione della cittadinanza.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MI IN, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
ER AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AR | MI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.