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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9547/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Giampiero BARILE, C.F._1 presso il cui studio in Bologna, via Castiglione n. 27, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro nata in [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Sabrina PAGLIANI, C.F._2 presso il cui studio in Bologna, via Arienti n. 37, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
*** OGGETTO: separazione personale tra coniugi.
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale del 5 novembre 2024 Il P.M. ha riservato le conclusioni.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
Bangladesh il 9 settembre 2011.
Dall'unione è nato, il 10 agosto 2015, . Per_1
I coniugi vivono separati dal 23 novembre 2023, quando il marito si è trasferito a casa di parenti, mentre la moglie e il figlio sono rimasti a vivere nell'appartamento condiviso con altre persone che in precedenza era stato la residenza familiare.
***
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 1° luglio 2024 il signor ha domandato in via Pt_1 provvisoria e urgente che:
- i coniugi siano autorizzati a vivere separati;
- sia affidato ai genitori in forma condivisa, con attribuzione alla signora Per_1
del potere di adottare le decisioni di maggiore interesse in materia di CP_1 educazione, istruzione e salute;
- il minore sia collocato presso la madre;
- egli possa vedere il figlio -avendo sempre cura di andarlo a prendere e riportarlo a casa della madre- a fine settimana alternati da sabato alla fine delle lezioni (o dalle 14,00 qualora non vi siano le lezioni) alla domenica sera alle 20,00; tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle 16,00 qualora non vada a scuola) alle 20,00; per sette giorni nelle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il 25 dicembre o il 1° gennaio;
per tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in estate per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
- sia previsto che egli versi un contributo di 150,00 euro per il mantenimento ordinario di , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- sia stabilita la possibilità di richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio del minore e per lui di portarlo all'estero in vacanza. Si è costituita in giudizio la signora , la quale si è associata all'istanza CP_1 di pronuncia della separazione tra i coniugi e ha domandato che:
- il bambino sia affidato ai genitori in forma condivisa;
- sia collocato presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
Per_1
- il padre possa vedere il bambino a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, tutti i mercoledì dall'uscita da scuola alla mattina successiva, sette giorni nelle vacanze natalizie e tre in quelle pasquali, alternando di anno in anno i giorni di festa, quindici giorni in estate;
- sia posto a carico del signor un contributo di 300,00 euro mensili per il Pt_2 mantenimento ordinario del figlio, oltre all'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che ella incassi integralmente l'assegno unico e si possa giovare delle detrazioni fiscali e di ogni altra agevolazione per il figlio. All'udienza del 5 novembre 2024 sono comparse entrambe le parti e all'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che i signori e hanno accettato. Pt_1 CP_1
Il P.M. intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e pagina 2 di 5 materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in Parte_1
Bangladesh i 2 febbraio 1980, e , nata in [...] l'8 Controparte_1 febbraio 1994, unitisi in matrimonio a Dhaka (Bangladesh) il 9 settembre 2012;
2) affida in via condivisa ai due genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
3) colloca il minore presso la madre;
4) dispone che il padre possa vedere il figlio secondo il seguente calendario, salvi diversi accordi tra i genitori:
- dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle 21,00 quando dopo avere cenato con lui lo accompagnerà a casa della madre,
- due giorni ogni settimana -da concordarsi tra i genitori entro il giovedì di ogni settimana per quella successiva- dall'uscita da scuola alla mattina dopo con accompagnamento a scuola;
- sette giorni nelle vacanze natalizie;
- tre in quelle pasquali alternando di anno in anno i giorni di festa;
- quindici giorni nelle vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
5) con decorrenza dal novembre 2024 pone a carico del signor l'obbligo Pt_1 di corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio l'importo di 200,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche pagina 3 di 5 precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'intero assegno unico venga percepito dalla signora;
CP_1
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) compensa integralmente le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 novembre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Giampiero BARILE, C.F._1 presso il cui studio in Bologna, via Castiglione n. 27, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro nata in [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Sabrina PAGLIANI, C.F._2 presso il cui studio in Bologna, via Arienti n. 37, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
*** OGGETTO: separazione personale tra coniugi.
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale del 5 novembre 2024 Il P.M. ha riservato le conclusioni.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
Bangladesh il 9 settembre 2011.
Dall'unione è nato, il 10 agosto 2015, . Per_1
I coniugi vivono separati dal 23 novembre 2023, quando il marito si è trasferito a casa di parenti, mentre la moglie e il figlio sono rimasti a vivere nell'appartamento condiviso con altre persone che in precedenza era stato la residenza familiare.
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pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 1° luglio 2024 il signor ha domandato in via Pt_1 provvisoria e urgente che:
- i coniugi siano autorizzati a vivere separati;
- sia affidato ai genitori in forma condivisa, con attribuzione alla signora Per_1
del potere di adottare le decisioni di maggiore interesse in materia di CP_1 educazione, istruzione e salute;
- il minore sia collocato presso la madre;
- egli possa vedere il figlio -avendo sempre cura di andarlo a prendere e riportarlo a casa della madre- a fine settimana alternati da sabato alla fine delle lezioni (o dalle 14,00 qualora non vi siano le lezioni) alla domenica sera alle 20,00; tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle 16,00 qualora non vada a scuola) alle 20,00; per sette giorni nelle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il 25 dicembre o il 1° gennaio;
per tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in estate per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
- sia previsto che egli versi un contributo di 150,00 euro per il mantenimento ordinario di , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- sia stabilita la possibilità di richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio del minore e per lui di portarlo all'estero in vacanza. Si è costituita in giudizio la signora , la quale si è associata all'istanza CP_1 di pronuncia della separazione tra i coniugi e ha domandato che:
- il bambino sia affidato ai genitori in forma condivisa;
- sia collocato presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
Per_1
- il padre possa vedere il bambino a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, tutti i mercoledì dall'uscita da scuola alla mattina successiva, sette giorni nelle vacanze natalizie e tre in quelle pasquali, alternando di anno in anno i giorni di festa, quindici giorni in estate;
- sia posto a carico del signor un contributo di 300,00 euro mensili per il Pt_2 mantenimento ordinario del figlio, oltre all'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che ella incassi integralmente l'assegno unico e si possa giovare delle detrazioni fiscali e di ogni altra agevolazione per il figlio. All'udienza del 5 novembre 2024 sono comparse entrambe le parti e all'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che i signori e hanno accettato. Pt_1 CP_1
Il P.M. intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e pagina 2 di 5 materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in Parte_1
Bangladesh i 2 febbraio 1980, e , nata in [...] l'8 Controparte_1 febbraio 1994, unitisi in matrimonio a Dhaka (Bangladesh) il 9 settembre 2012;
2) affida in via condivisa ai due genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
3) colloca il minore presso la madre;
4) dispone che il padre possa vedere il figlio secondo il seguente calendario, salvi diversi accordi tra i genitori:
- dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle 21,00 quando dopo avere cenato con lui lo accompagnerà a casa della madre,
- due giorni ogni settimana -da concordarsi tra i genitori entro il giovedì di ogni settimana per quella successiva- dall'uscita da scuola alla mattina dopo con accompagnamento a scuola;
- sette giorni nelle vacanze natalizie;
- tre in quelle pasquali alternando di anno in anno i giorni di festa;
- quindici giorni nelle vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
5) con decorrenza dal novembre 2024 pone a carico del signor l'obbligo Pt_1 di corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio l'importo di 200,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche pagina 3 di 5 precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'intero assegno unico venga percepito dalla signora;
CP_1
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) compensa integralmente le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 novembre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
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