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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4042/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ODDIS MONICA, Parte_1
come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. TATA PAOLO CP_1
ANTONIO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
il pubblico ministero concludeva con note del 22.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/09/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Gioia Del Colle (Br) in data 17/07/1997 con , che dalla loro unione erano nati i figli MO il CP_1 19/08/1998 in Vizzolo ED (Mi) e il 10/04/2005 in Ortona (Ch), Per_1
che in data 09/10/2012 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1
divorzio.
All'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza del 08/01/2025 chiedevano congiuntamente la trasformazione della procedura in consensuale e pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da costo concordate.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/01/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 09/10/2012.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente per l'udienza del 08/01/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20/09/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/07/1997 in Gioia
Del Colle (Br) da , nato a [...] il Parte_1
13/09/1963, e , nata a [...] il CP_1
20/03/1975, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Gioia Del Colle dell'anno 1997, parte 2, serie C, numero 15;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente per l'udienza del 08/01/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Gioia Del Colle (Br) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE REL.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4042/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ODDIS MONICA, Parte_1
come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. TATA PAOLO CP_1
ANTONIO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
il pubblico ministero concludeva con note del 22.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/09/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Gioia Del Colle (Br) in data 17/07/1997 con , che dalla loro unione erano nati i figli MO il CP_1 19/08/1998 in Vizzolo ED (Mi) e il 10/04/2005 in Ortona (Ch), Per_1
che in data 09/10/2012 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1
divorzio.
All'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza del 08/01/2025 chiedevano congiuntamente la trasformazione della procedura in consensuale e pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da costo concordate.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/01/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 09/10/2012.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente per l'udienza del 08/01/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20/09/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/07/1997 in Gioia
Del Colle (Br) da , nato a [...] il Parte_1
13/09/1963, e , nata a [...] il CP_1
20/03/1975, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Gioia Del Colle dell'anno 1997, parte 2, serie C, numero 15;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente per l'udienza del 08/01/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Gioia Del Colle (Br) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE REL.
Anna Carbonara