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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1035/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA C.F. e , C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliati in Terni, via Raffaello Sanzio, n. 7, presso lo studio dell'avv.to Maurizio Cecconelli che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI e
C.F. elettivamente domiciliata in Milano, via San Controparte_1 P.IVA_2
Simpliciano, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Marco Radice che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 25/11/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20/03/2024, sseriva di essere creditrice in Controparte_1 misura pari ad euro 122.446,63 nei confronti della società nella veste di debitrice Parte_1 principale, e nei confronti di nella qualità di garante (giusta fideiussione del Parte_2
24/03/2017), in relazione alla esposizione debitoria complessivamente maturata in ordine al rapporto di conto corrente n. 01753081, acceso in data 8/11/2011 (per euro 38.255,26), al mutuo chirografario n. 8679253 stipulato in data 28/10/2020 (per euro 26.505,11), e al mutuo chirografario n. 8703544, stipulato in data 11/01/2021 (per euro 57.686,26). Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 122.446,63, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 26/04/2024, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 217 (R.G. n. 493/2024), provvisoriamente esecutivo. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, parte opponente conveniva in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del giudice adito;
in subordine, previa pagina 1 di 8 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per nullità del rapporto contrattuale, disporsi la sospensione nei confronti del fideiussore in ragione della illiceità della garanzia prestata;
nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite;
in subordine, disporsi l'illiceità della fideiussione e dichiararsi il decreto inefficace nei suoi confronti, con vittoria delle spese del procedimento. A sostegno della posizione processuale assunta, parte opponente deduceva i seguenti motivi di opposizione:
-incompetenza territoriale in ragione della previsione di fori esclusivi contemplati dai tre contratti azionati;
-che l'apertura di credito era stata accesa nel 2022, mentre i mutui erano stati stipulati nel 2020 ossia in un momento in cui l'istituto di credito era a conoscenza della posizione finanziaria della propria cliente, ormai di aperta sofferenza e per tale ragione bisognosa di liquidità, ragion per cui lo scopo delle operazioni doveva essere individuato nella concessione di prestiti garantiti dal Fondo pubblico di Garanzia;
si doleva, in particolare, del fatto che il mutuo stipulato nell'anno 2021 fosse stato utilizzato in via quasi esclusiva per la chiusura di una precedente situazione debitoria;
che da tali circostanza discendeva la nullità del contratto per illiceità della causa ex art. 1343 c.c.;
-che la parte di fideiussione coperta da garanzia pubblica era illegittima e, comunque, le clausole della fideiussione erano nulle per violazione della normativa antitrust. Con ordinanza del 5/10/2024, il giudice confermava l'udienza ex art. 171-bis c.p.c. al 3/12/2024. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
rigettare l'eccezione di incompetenza e quella di nullità, annullamento o revoca del decreto ingiuntivo. Nel merito, respingersi l'opposizione, con conferma del decreto opposto e, per l'effetto, la condanna al pagamento dell'importo ingiunto, con riserva di agire per gli ulteriori interessi maturati, e con debenza di quelli moratori nei limiti del tasso soglia antiusura, nonché rigettare qualsivoglia domanda e/o eccezione proposta da controparte. In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, previo accertamento della pretesa creditoria condannare gli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, quanto a comunque, nei limiti delle garanzie prestate, con Parte_2 riserva di agire per gli ulteriori interessi maturati, e con debenza di quelli moratori nei limiti del tasso soglia antiusura. A sostegno della posizione difensiva spiegata, detta opposta deduceva:
-la tardività dell'opposizione promossa dalla società debitrice principale, posta la notifica del decreto ingiuntivo in data 29/04/2024 e la conseguente scadenza del termine per l'opposizione in data 10/06/2024, laddove invece l'opposizione era stata notificata a mezzo PEC in data 12/06/2024, a nulla rilevando la tempestività della notifica nei confronti del garante;
-che l'eccezione di incompetenza territoriale era infondata nella misura in cui le clausole contrattuali prevedevano la facoltà della banca di agire in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge nell'ambito dei quali rientrano il foro generale delle persone fisiche e giuridiche, tenuto conto della residenza del garante e della sede della società;
-che l'istituto di credito non era a conoscenza dell'asserito stato di sofferenza della società, posto che prima della concessione delle linee di credito era stata svolta l'ordinaria pagina 2 di 8 istruttoria, con esito favorevole, stato di sofferenza comunque non provato, non potendosi invocare sul punto la perizia di parte prodotta, priva di valore probatorio;
-che la causa dei contratti era lecita, essendo, peraltro, volti non solo a estinguere posizioni debitorie, ma anche a consentire il pagamento degli stipendi ai dipendenti e dei compensi ai fornitori;
-che, contrariamente agli assunti difensivi di parte opponente, la fideiussione personale era compatibile con quella del Fondo Pubblico di garanzia in virtù delle disposizioni di cui al DM del 3/10/2022;
-che l'eccezione relativa alla violazione della normativa antitrust era generica e, comunque, non provata e infondata, posta la relazione tra i diritti nascenti dalla fideiussione e l'estinzione del credito, venendo, in ogni caso, in rilievo una fideiussione rilasciata nell'anno 2017;
-che, comunque, nel caso di specie il termine semestrale risultava rispettato, tenuto conto, per un verso, della comunicazione del recesso in data 8/3/2024 e, per altro verso, del deposito del ricorso monitorio in data 19/03/2024. All'udienza del 3/12/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. Con ordinanza riservata del 31/12/2024, il giudice respingeva l'istanza di sospensione e assegnava a parte opposta termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando in prosecuzione all'udienza del 6/05/2025. All'udienza del 6/05/2025, il giudice fissava udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c. al 4/11/2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, udienza, poi, rinviata al successivo 25/11/2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione, sulla concorde richiesta delle parti. Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c. In primo luogo, si osserva che l'eccezione di tardività dell'opposizione, con riferimento alla società debitrice principale è fondata e deve trovare accoglimento. Dalla documentazione versata in atti emerge, difatti, che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 29/04/2024, mentre l'opposizione risulta proposta in data 12/06/2024 (v. notifica a mezzo PEC nel fascicolo di parte opponente), a fronte della scadenza del termine ex art. 641 c.p.c. al 10/06/2024 (tenuto conto della scadenza nella data di sabato 8/6/2024). Ne consegue che non risulta rispettato il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c., essendo stata notificata l'opposizione il 42° giorno. Né la tempestiva notifica dell'opposizione da parte del garante (tenuto conto del perfezionamento della notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo nei suoi confronti il pagina 3 di 8 3/05/2024 e della proposizione dell'opposizione, come sopra detto, il 12/06/2024, ossia il 40°giorno) consente di addivenire a diverse conclusioni, dovendosi, al riguardo, evidenziare che l'autonomia dei rapporti tra condebitori costituisce carattere fondamentale della solidarietà passiva, la quale si riflette sulle rispettive posizioni processuali, le quali rimangono distinte (Cass., n. 7881/2003; Cass., n. 15376/2016). In particolare, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, e nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori. Ne consegue che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva” (Cass., n. 11867/2008). Segue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla debitrice principale, venendo in rilievo un termine perentorio (Cass., n. 15763/2006). Ciò chiarito, occorre esaminare le doglianze prospettate dal garante
[...]
stante la proposizione tempestiva dell'opposizione, dovendosi precisare che la Pt_2 banca opposta, sulla quale l'onere incombeva ex art. 2697 c.c. nella veste di attrice sostanziale, ha fornito in giudizio adeguata prova della propria pretesa mediante la produzione, in primis, dei contratti e delle fideiussioni (v. doc. 2, 3, 5, 6, 8, 9). Al contempo, l'istituto bancario opposto ha depositato, già a corredo del ricorso per ingiunzione, gli estratti di saldaconto ex art. 50 L. bancaria dai quali si evincono crediti nei confronti della debitrice principale nella misura allegata (v. doc. 13). Infine, nel giudizio di opposizione parte opposta ha prodotto gli estratti del conto corrente per cui è causa (v. doc. da 23 a 27). A fronte di tali puntuali produzioni, nessuna specifica censura è stata mossa dalla opponente, come si evince dal tenore delle generiche contestazioni formulate. Sul punto, occorre evidenziare che il debitore è onerato di muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole partite contabili dalle quali discende il saldo passivo (Cass., n. 14849/2000; Cass., n. 1281/2002; Cass., n. 12169/2000). Tali contestazioni non sono state mosse nel caso di specie, nonostante parte opposta abbia prodotto documentazione idonea a consentire deduzioni puntuali nella fase di opposizione. Occorre al riguardo considerare che parte opponente si è limitata ad una generica ed infondata allegazione. Ebbene, preme rammentare che la attuale formulazione dell'art. 167 c.p.c. impone al convenuto sostanziale (i.e. alla opponente) l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte. Una contestazione generica della pretesa equivale, infatti, alla mancata contestazione che, notoriamente, costituisce “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice” (cfr. Cass., n. 5356/2009). Ciò chiarito e passando all'esame delle doglianze formulate da parte opponente, in via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di incompetenza territoriale.
pagina 4 di 8 In fatto, si osserva che la clausola in questione, contenuta dall'art. 12, è del seguente tenore: “la Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del fideiussore, a sua scelta, oltre che presso il Foro dove la banca attualmente ha la propria sede legale: Roma, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Bologna, Ravenna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari” (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio). In diritto, preme richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale l'attribuzione del carattere di esclusività del foro convenzionalmente previsto dalle parti rinvia, ineludibilmente, alla presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti in modo chiaro e puntuale la concorde volontà delle parti di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (fra le tante, Cass., n. 21010/2020; precedenti conformi, Cass., n. 2874/2002, Cass., n. 21080/2005). Nel caso di specie, la clausola non consente all'evidenza di ritenere integrata detta dichiarazione espressa e univoca, esprimendosi, piuttosto, nel senso del conferimento della facoltà di agire presso una pluralità di fori, ivi compresi quelli previsti dalla legge nell'ambito del quale rientra il foro di Terni in ragione della residenza dell'opponente in Terni ex art. 18 c.p.c. Con riferimento ai motivi di opposizione formulati in ordine al momento di difficoltà della debitrice principale alla data di stipula dei contratti ed alla destinazione delle somme erogate, va evidenziato che a monte risulta genericamente allegata e non provata la situazione di criticità della società, non introducendo alcun elemento probatorio la perizia di parte depositata, che costituisce mera allegazione difensiva (Cass., n. 1614/2022). Né l'utilizzo della somma per estinguere precedenti esposizioni debitorie può essere invocato sotto il profilo dell'invalidità. Al riguardo, va osservato, in termini generali, che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024 e sentenza n. 856 del 12/12/2024). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022).
pagina 5 di 8 Tale impostazione è stata, infine, accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con decisione n. 5841 del 5/03/2025, nella parte in cui ha precisato che la destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, escludendo che la conoscenza della finalità da parte della banca renda lo scopo comune, e che gli scopi soggettivi che alimentano la volontà dei contraenti rimangono al di fuori della struttura del contratto, ragion per cui
“l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante e, quindi, inidoneo ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”. Segue il rigetto dei motivi di opposizione sopra richiamati. Con riferimento alla doglianza relativa alla nullità della fideiussione in ragione della sussistenza della garanzia pubblica, preme ribadire, secondo quanto evidenziato sin dalla fase della sospensiva, che la ratio della disciplina vigente è quella di evitare di addossare ulteriori costi alle imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, mediante l'imposizione di garanzie reali, assicurative o bancarie ma non anche di impedire all'istituto erogante il finanziamento di acquisire garanzie personali da parte di terzi (Tribunale Perugia, n. 1337/2011), ragion per cui nel caso di specie, in cui la garanzia è stata prestata da una persona fisica e non già dall'impresa finanziata, non ricorre la ratio del divieto e, dunque, il motivo di opposizione prospettato non appare condivisibile (Tribunale di Padova, 18/07/2024; Tribunale Taranto, 28/05/2024). Passando all'esame del motivo di opposizione relativo alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, va evidenziato in fatto che la fideiussione è stata rilasciata nell'anno 2017. Premesso che l'accertamento della Banca d'Italia in ordine all'esistenza dell'intesa vietata concerne il periodo compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 ossia l'arco temporale in cui la stessa ha svolto attività istruttoria nella veste di autorità di vigilanza, parte opponente non ha specificamente allegato, né, in ogni caso, ha provato l'esistenza di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia in contestazione, relativa come sopra detto all'anno 2017 – ossia intervenuta in epoca successiva al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005-, avente come oggetto o quale effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari mediante la fissazione di specifiche condizioni contrattuali (Corte d'Appello di Ancona, 24/04/2023). Al riguardo, ritiene chi scrive che parte opponente non possa avvalersi nel caso di specie della presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI che si verifica laddove la garanzia sia stata stipulata nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia, ma deve, piuttosto, a monte allegare e a valle provare ogni elemento costitutivo della fattispecie, tra cui rientra, appunto, quello della perdurante esistenza all'epoca della sottoscrizione dei contratti dell'intesa illecita, prova non integrata nel caso in esame (Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 27/03/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 2/02/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 19/01/2022; nella giurisprudenza della Suprema Corte, per l'onere della prova in capo al fideiussore della ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità ossia che le lettere di fideiussione costituiscano un contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza, v. Cass., n. 10888 del 23/04/2024).
pagina 6 di 8 Tale impostazione è stata accolta dalla Suprema Corte nella parte in cui ha evidenziato che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass., n. 1170 del 17/01/2025, in motivazione). Anche a voler disattendere l'impostazione che precede, premesso che l'eventuale nullità invocabile nel caso di specie è parziale (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente Cass., n. 4175/2020; Cass., Sez. Un., n. 41994/2021), occorre rilevare in fatto che nella fattispecie in esame la banca ha comunicato il recesso alla debitrice principale e al garante con lettere datate 8/03/2024 (v. doc. 11, comunicazione a mezzo PEC alla debitrice principale in data 8/03/2024, e doc. 12, comunicazione al fideiussore, con missiva inviata in data 15/03/2024 e perfezionatasi per compiuta giacenza, nel fascicolo di parte opposta) -rilevante ai fini della scadenza dell'obbligazione, mentre il decreto ingiuntivo è stato richiesto in data 20/03/2024 e notificato in data 3/05/2024, ragion per cui risulta rispettato il termine semestrale ex art. 1957 c.c. Dalle considerazioni che precedono, complessivamente considerate, discende il rigetto dei motivi di opposizione. Resta da precisare che parte opponente a corredo della comparsa conclusionale ha prodotto la liquidazione da parte del con comunicazione del Controparte_2
15/05/2025, dell'importo pari ad euro 32.093,88 (di cui euro 31.726,63 a titolo di importo versato ed euro 367,25 a titolo di interessi maturati dall'11/11/2024 al 15/05/2025) in favore della banca e la richiesta di pagamento al garante di pagamento di tale somma, nei limiti dell'importo massimo garantito. Come eccepito da parte opposta nella memoria di replica il deposito della comparsa conclusionale è tardivo in quanto venendo in rilievo un termine a ritroso con scadenza nella giornata di domenica (ossia il 5/10/2025) deve aversi riguardo al giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza ossia al 3/10/2025, laddove, invece, la comparsa conclusionale è stata depositata in data 6/10/2025 (Cass., n. 21355/2017; Cass., n. 7068/2020). Tuttavia, parte opposta non ha in alcun modo contestato l'avvenuto pagamento nei termini allegati da parte opponente, limitandosi nel merito a dedurre che “vista l'infondatezza dell'opposizione avversaria, dovrà essere emessa sentenza di condanna per il credito residuo nei confronti del garante, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato emesso per la maggior somma di euro 122.446,63” (v. pag. 1 della memoria di replica). Ebbene sul punto si osserva che, laddove il pagamento sopravvenuto nel corso del giudizio sia pacifico tra le parti, a fronte della natura del giudizio di opposizione teso a verificare la sussistenza della pretesa creditoria al momento della decisione, il giudice è tenuto a revocare integralmente il decreto opposto, senza poter assegnare rilievo alla posteriorità del fatto estintivo (Cass., n. 21432/2011), fermo restando che detta pronuncia pagina 7 di 8 può operare esclusivamente con riferimento all'opposizione ammissibile, in quanto quella tardivamente proposta non può essere esaminata. Ne consegue che, a fronte dell'estinzione parziale del debito da parte del fondo (con surroga nei relativi diritti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente va condannata al pagamento dell'esposizione debitoria residua pari ad euro 90.720,00, oltre accessori (122.446,63-31.726,63=90.720,00). Le spese di lite seguono la soccombenza (stante l'infondatezza dei motivi di opposizione articolati: Cass., n. 8428/2014), tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
-respinge i motivi di opposizione formulati da;
Parte_2
-in ragione del sopravvenuto parziale pagamento da parte del Fondo Centrale di Garanzia, revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e condanna lo stesso al Parte_2 pagamento in favore di parte opposta dell'importo pari ad euro 90.720,00, oltre interessi come da domanda;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in misura pari a euro 7.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. 12/12/2025 Il giudice (Marzia Di Bari)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA C.F. e , C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliati in Terni, via Raffaello Sanzio, n. 7, presso lo studio dell'avv.to Maurizio Cecconelli che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI e
C.F. elettivamente domiciliata in Milano, via San Controparte_1 P.IVA_2
Simpliciano, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Marco Radice che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 25/11/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20/03/2024, sseriva di essere creditrice in Controparte_1 misura pari ad euro 122.446,63 nei confronti della società nella veste di debitrice Parte_1 principale, e nei confronti di nella qualità di garante (giusta fideiussione del Parte_2
24/03/2017), in relazione alla esposizione debitoria complessivamente maturata in ordine al rapporto di conto corrente n. 01753081, acceso in data 8/11/2011 (per euro 38.255,26), al mutuo chirografario n. 8679253 stipulato in data 28/10/2020 (per euro 26.505,11), e al mutuo chirografario n. 8703544, stipulato in data 11/01/2021 (per euro 57.686,26). Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 122.446,63, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 26/04/2024, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 217 (R.G. n. 493/2024), provvisoriamente esecutivo. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, parte opponente conveniva in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del giudice adito;
in subordine, previa pagina 1 di 8 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per nullità del rapporto contrattuale, disporsi la sospensione nei confronti del fideiussore in ragione della illiceità della garanzia prestata;
nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite;
in subordine, disporsi l'illiceità della fideiussione e dichiararsi il decreto inefficace nei suoi confronti, con vittoria delle spese del procedimento. A sostegno della posizione processuale assunta, parte opponente deduceva i seguenti motivi di opposizione:
-incompetenza territoriale in ragione della previsione di fori esclusivi contemplati dai tre contratti azionati;
-che l'apertura di credito era stata accesa nel 2022, mentre i mutui erano stati stipulati nel 2020 ossia in un momento in cui l'istituto di credito era a conoscenza della posizione finanziaria della propria cliente, ormai di aperta sofferenza e per tale ragione bisognosa di liquidità, ragion per cui lo scopo delle operazioni doveva essere individuato nella concessione di prestiti garantiti dal Fondo pubblico di Garanzia;
si doleva, in particolare, del fatto che il mutuo stipulato nell'anno 2021 fosse stato utilizzato in via quasi esclusiva per la chiusura di una precedente situazione debitoria;
che da tali circostanza discendeva la nullità del contratto per illiceità della causa ex art. 1343 c.c.;
-che la parte di fideiussione coperta da garanzia pubblica era illegittima e, comunque, le clausole della fideiussione erano nulle per violazione della normativa antitrust. Con ordinanza del 5/10/2024, il giudice confermava l'udienza ex art. 171-bis c.p.c. al 3/12/2024. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
rigettare l'eccezione di incompetenza e quella di nullità, annullamento o revoca del decreto ingiuntivo. Nel merito, respingersi l'opposizione, con conferma del decreto opposto e, per l'effetto, la condanna al pagamento dell'importo ingiunto, con riserva di agire per gli ulteriori interessi maturati, e con debenza di quelli moratori nei limiti del tasso soglia antiusura, nonché rigettare qualsivoglia domanda e/o eccezione proposta da controparte. In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, previo accertamento della pretesa creditoria condannare gli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, quanto a comunque, nei limiti delle garanzie prestate, con Parte_2 riserva di agire per gli ulteriori interessi maturati, e con debenza di quelli moratori nei limiti del tasso soglia antiusura. A sostegno della posizione difensiva spiegata, detta opposta deduceva:
-la tardività dell'opposizione promossa dalla società debitrice principale, posta la notifica del decreto ingiuntivo in data 29/04/2024 e la conseguente scadenza del termine per l'opposizione in data 10/06/2024, laddove invece l'opposizione era stata notificata a mezzo PEC in data 12/06/2024, a nulla rilevando la tempestività della notifica nei confronti del garante;
-che l'eccezione di incompetenza territoriale era infondata nella misura in cui le clausole contrattuali prevedevano la facoltà della banca di agire in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge nell'ambito dei quali rientrano il foro generale delle persone fisiche e giuridiche, tenuto conto della residenza del garante e della sede della società;
-che l'istituto di credito non era a conoscenza dell'asserito stato di sofferenza della società, posto che prima della concessione delle linee di credito era stata svolta l'ordinaria pagina 2 di 8 istruttoria, con esito favorevole, stato di sofferenza comunque non provato, non potendosi invocare sul punto la perizia di parte prodotta, priva di valore probatorio;
-che la causa dei contratti era lecita, essendo, peraltro, volti non solo a estinguere posizioni debitorie, ma anche a consentire il pagamento degli stipendi ai dipendenti e dei compensi ai fornitori;
-che, contrariamente agli assunti difensivi di parte opponente, la fideiussione personale era compatibile con quella del Fondo Pubblico di garanzia in virtù delle disposizioni di cui al DM del 3/10/2022;
-che l'eccezione relativa alla violazione della normativa antitrust era generica e, comunque, non provata e infondata, posta la relazione tra i diritti nascenti dalla fideiussione e l'estinzione del credito, venendo, in ogni caso, in rilievo una fideiussione rilasciata nell'anno 2017;
-che, comunque, nel caso di specie il termine semestrale risultava rispettato, tenuto conto, per un verso, della comunicazione del recesso in data 8/3/2024 e, per altro verso, del deposito del ricorso monitorio in data 19/03/2024. All'udienza del 3/12/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. Con ordinanza riservata del 31/12/2024, il giudice respingeva l'istanza di sospensione e assegnava a parte opposta termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando in prosecuzione all'udienza del 6/05/2025. All'udienza del 6/05/2025, il giudice fissava udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c. al 4/11/2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, udienza, poi, rinviata al successivo 25/11/2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione, sulla concorde richiesta delle parti. Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c. In primo luogo, si osserva che l'eccezione di tardività dell'opposizione, con riferimento alla società debitrice principale è fondata e deve trovare accoglimento. Dalla documentazione versata in atti emerge, difatti, che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 29/04/2024, mentre l'opposizione risulta proposta in data 12/06/2024 (v. notifica a mezzo PEC nel fascicolo di parte opponente), a fronte della scadenza del termine ex art. 641 c.p.c. al 10/06/2024 (tenuto conto della scadenza nella data di sabato 8/6/2024). Ne consegue che non risulta rispettato il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c., essendo stata notificata l'opposizione il 42° giorno. Né la tempestiva notifica dell'opposizione da parte del garante (tenuto conto del perfezionamento della notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo nei suoi confronti il pagina 3 di 8 3/05/2024 e della proposizione dell'opposizione, come sopra detto, il 12/06/2024, ossia il 40°giorno) consente di addivenire a diverse conclusioni, dovendosi, al riguardo, evidenziare che l'autonomia dei rapporti tra condebitori costituisce carattere fondamentale della solidarietà passiva, la quale si riflette sulle rispettive posizioni processuali, le quali rimangono distinte (Cass., n. 7881/2003; Cass., n. 15376/2016). In particolare, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, e nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori. Ne consegue che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva” (Cass., n. 11867/2008). Segue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla debitrice principale, venendo in rilievo un termine perentorio (Cass., n. 15763/2006). Ciò chiarito, occorre esaminare le doglianze prospettate dal garante
[...]
stante la proposizione tempestiva dell'opposizione, dovendosi precisare che la Pt_2 banca opposta, sulla quale l'onere incombeva ex art. 2697 c.c. nella veste di attrice sostanziale, ha fornito in giudizio adeguata prova della propria pretesa mediante la produzione, in primis, dei contratti e delle fideiussioni (v. doc. 2, 3, 5, 6, 8, 9). Al contempo, l'istituto bancario opposto ha depositato, già a corredo del ricorso per ingiunzione, gli estratti di saldaconto ex art. 50 L. bancaria dai quali si evincono crediti nei confronti della debitrice principale nella misura allegata (v. doc. 13). Infine, nel giudizio di opposizione parte opposta ha prodotto gli estratti del conto corrente per cui è causa (v. doc. da 23 a 27). A fronte di tali puntuali produzioni, nessuna specifica censura è stata mossa dalla opponente, come si evince dal tenore delle generiche contestazioni formulate. Sul punto, occorre evidenziare che il debitore è onerato di muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole partite contabili dalle quali discende il saldo passivo (Cass., n. 14849/2000; Cass., n. 1281/2002; Cass., n. 12169/2000). Tali contestazioni non sono state mosse nel caso di specie, nonostante parte opposta abbia prodotto documentazione idonea a consentire deduzioni puntuali nella fase di opposizione. Occorre al riguardo considerare che parte opponente si è limitata ad una generica ed infondata allegazione. Ebbene, preme rammentare che la attuale formulazione dell'art. 167 c.p.c. impone al convenuto sostanziale (i.e. alla opponente) l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte. Una contestazione generica della pretesa equivale, infatti, alla mancata contestazione che, notoriamente, costituisce “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice” (cfr. Cass., n. 5356/2009). Ciò chiarito e passando all'esame delle doglianze formulate da parte opponente, in via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di incompetenza territoriale.
pagina 4 di 8 In fatto, si osserva che la clausola in questione, contenuta dall'art. 12, è del seguente tenore: “la Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del fideiussore, a sua scelta, oltre che presso il Foro dove la banca attualmente ha la propria sede legale: Roma, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Bologna, Ravenna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari” (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio). In diritto, preme richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale l'attribuzione del carattere di esclusività del foro convenzionalmente previsto dalle parti rinvia, ineludibilmente, alla presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti in modo chiaro e puntuale la concorde volontà delle parti di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (fra le tante, Cass., n. 21010/2020; precedenti conformi, Cass., n. 2874/2002, Cass., n. 21080/2005). Nel caso di specie, la clausola non consente all'evidenza di ritenere integrata detta dichiarazione espressa e univoca, esprimendosi, piuttosto, nel senso del conferimento della facoltà di agire presso una pluralità di fori, ivi compresi quelli previsti dalla legge nell'ambito del quale rientra il foro di Terni in ragione della residenza dell'opponente in Terni ex art. 18 c.p.c. Con riferimento ai motivi di opposizione formulati in ordine al momento di difficoltà della debitrice principale alla data di stipula dei contratti ed alla destinazione delle somme erogate, va evidenziato che a monte risulta genericamente allegata e non provata la situazione di criticità della società, non introducendo alcun elemento probatorio la perizia di parte depositata, che costituisce mera allegazione difensiva (Cass., n. 1614/2022). Né l'utilizzo della somma per estinguere precedenti esposizioni debitorie può essere invocato sotto il profilo dell'invalidità. Al riguardo, va osservato, in termini generali, che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024 e sentenza n. 856 del 12/12/2024). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022).
pagina 5 di 8 Tale impostazione è stata, infine, accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con decisione n. 5841 del 5/03/2025, nella parte in cui ha precisato che la destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, escludendo che la conoscenza della finalità da parte della banca renda lo scopo comune, e che gli scopi soggettivi che alimentano la volontà dei contraenti rimangono al di fuori della struttura del contratto, ragion per cui
“l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante e, quindi, inidoneo ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”. Segue il rigetto dei motivi di opposizione sopra richiamati. Con riferimento alla doglianza relativa alla nullità della fideiussione in ragione della sussistenza della garanzia pubblica, preme ribadire, secondo quanto evidenziato sin dalla fase della sospensiva, che la ratio della disciplina vigente è quella di evitare di addossare ulteriori costi alle imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, mediante l'imposizione di garanzie reali, assicurative o bancarie ma non anche di impedire all'istituto erogante il finanziamento di acquisire garanzie personali da parte di terzi (Tribunale Perugia, n. 1337/2011), ragion per cui nel caso di specie, in cui la garanzia è stata prestata da una persona fisica e non già dall'impresa finanziata, non ricorre la ratio del divieto e, dunque, il motivo di opposizione prospettato non appare condivisibile (Tribunale di Padova, 18/07/2024; Tribunale Taranto, 28/05/2024). Passando all'esame del motivo di opposizione relativo alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, va evidenziato in fatto che la fideiussione è stata rilasciata nell'anno 2017. Premesso che l'accertamento della Banca d'Italia in ordine all'esistenza dell'intesa vietata concerne il periodo compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 ossia l'arco temporale in cui la stessa ha svolto attività istruttoria nella veste di autorità di vigilanza, parte opponente non ha specificamente allegato, né, in ogni caso, ha provato l'esistenza di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia in contestazione, relativa come sopra detto all'anno 2017 – ossia intervenuta in epoca successiva al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005-, avente come oggetto o quale effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari mediante la fissazione di specifiche condizioni contrattuali (Corte d'Appello di Ancona, 24/04/2023). Al riguardo, ritiene chi scrive che parte opponente non possa avvalersi nel caso di specie della presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI che si verifica laddove la garanzia sia stata stipulata nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia, ma deve, piuttosto, a monte allegare e a valle provare ogni elemento costitutivo della fattispecie, tra cui rientra, appunto, quello della perdurante esistenza all'epoca della sottoscrizione dei contratti dell'intesa illecita, prova non integrata nel caso in esame (Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 27/03/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 2/02/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 19/01/2022; nella giurisprudenza della Suprema Corte, per l'onere della prova in capo al fideiussore della ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità ossia che le lettere di fideiussione costituiscano un contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza, v. Cass., n. 10888 del 23/04/2024).
pagina 6 di 8 Tale impostazione è stata accolta dalla Suprema Corte nella parte in cui ha evidenziato che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass., n. 1170 del 17/01/2025, in motivazione). Anche a voler disattendere l'impostazione che precede, premesso che l'eventuale nullità invocabile nel caso di specie è parziale (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente Cass., n. 4175/2020; Cass., Sez. Un., n. 41994/2021), occorre rilevare in fatto che nella fattispecie in esame la banca ha comunicato il recesso alla debitrice principale e al garante con lettere datate 8/03/2024 (v. doc. 11, comunicazione a mezzo PEC alla debitrice principale in data 8/03/2024, e doc. 12, comunicazione al fideiussore, con missiva inviata in data 15/03/2024 e perfezionatasi per compiuta giacenza, nel fascicolo di parte opposta) -rilevante ai fini della scadenza dell'obbligazione, mentre il decreto ingiuntivo è stato richiesto in data 20/03/2024 e notificato in data 3/05/2024, ragion per cui risulta rispettato il termine semestrale ex art. 1957 c.c. Dalle considerazioni che precedono, complessivamente considerate, discende il rigetto dei motivi di opposizione. Resta da precisare che parte opponente a corredo della comparsa conclusionale ha prodotto la liquidazione da parte del con comunicazione del Controparte_2
15/05/2025, dell'importo pari ad euro 32.093,88 (di cui euro 31.726,63 a titolo di importo versato ed euro 367,25 a titolo di interessi maturati dall'11/11/2024 al 15/05/2025) in favore della banca e la richiesta di pagamento al garante di pagamento di tale somma, nei limiti dell'importo massimo garantito. Come eccepito da parte opposta nella memoria di replica il deposito della comparsa conclusionale è tardivo in quanto venendo in rilievo un termine a ritroso con scadenza nella giornata di domenica (ossia il 5/10/2025) deve aversi riguardo al giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza ossia al 3/10/2025, laddove, invece, la comparsa conclusionale è stata depositata in data 6/10/2025 (Cass., n. 21355/2017; Cass., n. 7068/2020). Tuttavia, parte opposta non ha in alcun modo contestato l'avvenuto pagamento nei termini allegati da parte opponente, limitandosi nel merito a dedurre che “vista l'infondatezza dell'opposizione avversaria, dovrà essere emessa sentenza di condanna per il credito residuo nei confronti del garante, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato emesso per la maggior somma di euro 122.446,63” (v. pag. 1 della memoria di replica). Ebbene sul punto si osserva che, laddove il pagamento sopravvenuto nel corso del giudizio sia pacifico tra le parti, a fronte della natura del giudizio di opposizione teso a verificare la sussistenza della pretesa creditoria al momento della decisione, il giudice è tenuto a revocare integralmente il decreto opposto, senza poter assegnare rilievo alla posteriorità del fatto estintivo (Cass., n. 21432/2011), fermo restando che detta pronuncia pagina 7 di 8 può operare esclusivamente con riferimento all'opposizione ammissibile, in quanto quella tardivamente proposta non può essere esaminata. Ne consegue che, a fronte dell'estinzione parziale del debito da parte del fondo (con surroga nei relativi diritti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente va condannata al pagamento dell'esposizione debitoria residua pari ad euro 90.720,00, oltre accessori (122.446,63-31.726,63=90.720,00). Le spese di lite seguono la soccombenza (stante l'infondatezza dei motivi di opposizione articolati: Cass., n. 8428/2014), tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
-respinge i motivi di opposizione formulati da;
Parte_2
-in ragione del sopravvenuto parziale pagamento da parte del Fondo Centrale di Garanzia, revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e condanna lo stesso al Parte_2 pagamento in favore di parte opposta dell'importo pari ad euro 90.720,00, oltre interessi come da domanda;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in misura pari a euro 7.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. 12/12/2025 Il giudice (Marzia Di Bari)
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