Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/01/2026, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15421/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15421 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Mario Pasqualino, elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso n. 23, presso lo studio dell’avv. Mario Angelelli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza, ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 (-OMISSIS-), adottato dal Ministero dell’Interno, notificato in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, il dott. OR IB e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data -OMISSIS-, la ricorrente, cittadina ghanese, avanzava istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, legge n. 91/1992.
L’istanza rimaneva inevasa per lungo tempo, finché, con nota datata -OMISSIS-, l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di rigetto.
Con apposita memoria, la ricorrente in sede partecipativa contestava le dette conclusioni e rappresentava che la rilevata condanna penale fosse risalente ad oltre dieci anni prima (2009) e che il procedimento penale fosse stato definito ai sensi dell’art. 444 c.p.c. (patteggiamento), sicché il reato e gli effetti penali della condanna dovessero considerarsi estinti, per decorrenza del termine di legge (5 anni) e, comunque, a seguito di istanza innanzi al Tribunale -OMISSIS-, per declaratoria di estinzione del reato.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione, con istanza di accesso agli atti del 07.09.2022, la ricorrente chiedeva informazioni sullo stato del procedimento.
Sennonché, la medesima riceveva notifica del provvedimento impugnato, a mezzo p.e.c. del -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione definiva la procedura con un rigetto dell’istanza, recante la seguente motivazione: “ VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell'interessata risulta la seguente situazione penale: -OMISSIS- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) emessa dal Tribunale in composizione monocratica -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 56, 81, 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici tentato continuato, commesso il -OMISSIS- -OMISSIS-) e di cui agli artt. 81 c.p. e 282 comma 1 lett. c d.P.R. 3 23/01/1973 n. 43 (violazione del T. U. delle leggi doganali continuato); RILEVATO che la richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato; VISTI gli elementi istruttori contrari forniti dalla Prefettura e dalla Questura -OMISSIS-, rispettivamente in data -OMISSIS- e -OMISSIS-; VISTA la nota ministeriale inserita, in data -OMISSIS-, nel sistema informatico, utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l'accettazione dell'istanza, con la quale è stato comunicato alla richiedente il preavviso di diniego dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e integr.; CONSIDERATO che non risultano acquisiti nuovi elementi utili per una definizione favorevole del procedimento; RITENUTO che gli elementi sopraindicati e la condotta rilevata con riferimento all’autocertificazione sono indici sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla, rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano; CONSIDERATO che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, citata legge n. 91/92, comporta l’esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell’Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello privato dell'istante, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria che possano dare fondamento all'opportunità della concessione medesima e siano tali da evitare che l'inserimento stabile dell'interessato nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa; RITENUTO, per quanto precede, che nella fattispecie concreta in considerazione attualmente non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ”.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato l’11.11.2022 e depositato il 09.12.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 9 legge n n. 91/1992; eccesso di potere; manifesta irragionevolezza e illogicità; travisamento dei fatti, difetto di attività istruttoria e carenza di motivazione; mancata valutazione del decorso ultradecennale della condanna ritenuta ostativa e dell’intervenuta estinzione del reato; errata valutazione delle dichiarazioni rese dalla richiedente.
L’Amministrazione intimata si costituisce, per resistere nel giudizio. Deposita idonea documentazione.
Nell’udienza straordinaria, tenutasi in modalità telematica, il 23 gennaio 2026, per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III - Deve premettersi che, come riconosciuto da costante e copiosa giurisprudenza, l’Amministrazione deputata a esaminare una domanda di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992 n. 91, è titolare dell’ampio potere discrezionale di valutare che l’interesse del richiedente a entrare a far parte stabilmente e a pieno titolo della comunità nazionale, assumendo l’insieme delle posizioni giuridiche attive e passive che sono compendiate nello status di cittadino, non sia confliggente, anzi si compenetri e immedesimi, con quello dello Stato a non avere quale suo componente elettivo un soggetto che non condivida i valori che costituiscono il tessuto ideale dell’aggregato consociativo che forma uno degli elementi costitutivi dell’entità statuale, ovvero il popolo dei cittadini (cfr.: Cons. Stato III, 30.10.2025 n. 8464). È, infatti, evidente che tra i requisiti costitutivi dello Stato-comunità vi è quello dell’omogeneità dei fini che perseguono i suoi componenti, ovvero del quadro di valori da realizzare nella quotidianità del vivere comune e la cui prefigurazione programmatica si rinviene nella Carta costituzionale, non potendo ammettersi al suo interno elementi che, ponendosi su una linea di contrapposizione o comunque di non adesione a quei valori, minaccino la solidità e la coesione della societas dei cittadini e, nel lungo periodo, la sua stessa esistenza.
Va, tuttavia, rilevato che, nell’ambito della complessiva valutazione spettante all’Amministrazione in ordine alla meritevolezza dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, tra gli indici sintomatici del grado di inserimento del richiedente nel tessuto sociale ed economico della comunità ospitante (quali possono evincersi dalla durata della sua permanenza legittima sul relativo territorio, dall’attività lavorativa svolta, dalla stabilità dei suoi rapporti familiari e sociali) e quelli espressivi, per contro, della sua non integrale accettazione dei valori e delle regole sulle quali si fonda la comunità nazionale non è dato instaurare – come invece traspare dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato – una netta separazione o contrapposizione, quasi che i primi attengano al solo piano dei presupposti dell’istanza e non siano suscettibili di interferire con quello della sua intrinseca meritevolezza; ciò in quanto anche un fatto astrattamente indicativo della mancata accettazione di quei valori e di quelle regole, se analizzato nel contesto di una più ampia disamina della personalità e della condotta di vita dello straniero, è suscettibile di perdere o, comunque, vedere attenuata la sua potenziale rilevanza ostativa alla concessione del beneficio in parola.
IV - Svolte le opportune premesse all’analisi della vicenda in esame, deve osservarsi che, laddove - come nel caso di condanna patteggiata, per reati di minor impatto sociale, come la falsità ideologica e la violazione di leggi doganali - il fatto suscettibile di rilevare ai fini ostativi non abbia costituito oggetto di una pronuncia nel merito della sua effettiva sussistenza (e della sua reale rilevanza criminosa) da parte dell’Autorità giudiziaria, resta precluso all’Amministrazione di assumere quel fatto, in quanto oggetto di una notizia di reato non debitamente accertata né approfondita in sede processuale, a fattore automaticamente ostativo all’accoglimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, senza averla autonomamente analizzata, sia dal punto di vista delle sue effettive modalità di realizzazione che del disvalore ad esso associato.
Ciò è tanto più plausibile quando, come nella specie, dalla data di commissione del fatto sia trascorso un periodo di tempo considerevole (risalendo la condanna patteggiata al -OMISSIS-2009).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito, quanto all’obbligo di motivazione cui l’Amministrazione deve assolvere in sede di esercizio (negativo) del potere di concessione della cittadinanza italiana, che essa “ è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in relazione alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, non potendosi limitare, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei legami familiari dell’interessato, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza. Quindi, la valutazione discrezionale sull’integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto di eventuali pregiudizi penali a carico dell’interessato ma non può prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e dal giudizio sulla gravità - e sull’esito - della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto… la valutazione di opportunità demandata all’Amministrazione, ai fini del riconoscimento della cittadinanza allo straniero che ne abbia fatto richiesta, deve avere necessariamente carattere complessivo, ergo deve abbracciare tutti gli elementi utili a dimostrare l’effettivo grado di adesione dello straniero ai valori fondativi dello Stato (quale forma di aggregazione, anche sulla base di quei valori della comunità in esso costituitasi), poiché solo dall’inquadramento delle singole vicende, anche penalmente rilevanti, che abbiano costellato il vissuto del richiedente entro una cornice più ampia e tale da inglobare l’intero percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare dell’interessato, antecedente o successivo, è possibile apprezzarne compiutamente il peso nella determinazione della scelta sottesa alla presentazione dell’istanza di inclusione nella comunità dei cittadini e del formale riconoscimento dello status civitatis (Cons. St., sez. III, 1 dicembre 2021, n. 8022) ” (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 5 aprile 2024, n. 3178; si veda anche, ex multiis , Cons. Stato, Sez. I, parere 05.10.2022 n. 1709).
Ebbene, non vi è dubbio che, ai fini della perimetrazione - quantitativa e qualitativa - dell’onere motivazionale dell’Amministrazione, laddove l’elemento ostativo al riconoscimento della cittadinanza italiana sia rappresentato dai trascorsi penali dell’interessato, non può non muoversi dall’analisi del tipo di provvedimento emanato a suo carico (a seconda del grado di pregnanza dell’accertamento giudiziale sul quale esso si fonda), della natura della fattispecie criminosa contestata e dell’entità della sanzione eventualmente inflitta, sì che il suddetto onere si amplia, man mano che dalla mera denuncia si passi a una fase più avanzata di progressione processuale, fino a sfociare nella sentenza definitiva di condanna, e si restringe, per contro, laddove il reato contestato presenti tratti di particolare gravità, tali da sottendere il compimento da parte dell’interessato di scelte di vita insanabilmente in conflitto con quelle che si richiedono a chi aspiri a far parte di una comunità costituita in forma democratica e fondata sul rispetto dei diritti della persona, come singolo e nelle formazioni sociali di appartenenza (cfr.: Cons. Stato III, 17.07.2025 n. 6304).
Deve, in conclusione, rilevarsi che il provvedimento di diniego qui impugnato, nell’attribuire al procedimento penale valore di elemento ex se indicativo di un atteggiamento della ricorrente straniera proclive a non prestare osservanza alle regole rispondenti al patrimonio valoriale della comunità nazionale, in mancanza di ogni valutazione in ordine, da un lato, all’effettiva commissione di reati, dall’altro, alla loro rilevanza ostativa sia da un punto di vista della loro qualificazione penalistica che per le loro implicazioni negative di ordine extra-penale, in un’ottica di carattere complessivo estesa alla condotta di vita tenuta dalla straniera medesima, nel corso della sua prolungata permanenza sul territorio nazionale, non è sorretto da un compendio istruttorio e motivazionale adeguato, né immune dai vizi lamentati dalla ricorrente, i quali non possono che condurre al suo annullamento, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
V – In conclusione, il ricorso è accolto. Le spese del giudizio, data la particolarità del caso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica il giorno 23 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OR IB, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.