Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente alle ore 12.40, il Giudice definisce la causa pronunciando la sentenza che segue in assenza dei legali che ne hanno fatto richiesta, mediante lettura del dispositivo e dei motivi in udienza e loro inclusione nel presente verbale di causa.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Aosta
In persona del Giudice Dr. Giuseppe de Filippo in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5/2024 ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:
i sig.ri nata a [...] il [...] residente a [...]
44/1, cf: , e nato a [...] il [...] residente a C.F._1 Parte_2
Milano in viale Brianza n. 28, cf: , rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._2
Alessandro Quagliolo (CF: , fax: 0165/366432, pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_1
Aosta, via Festaz n. 52, giusta procura alle liti conferita su foglio a parte del quale si trasmette copia informatica autenticata con firma digitale contestualmente al deposito del presente atto di citazione come disposto dall'art. 83, 3° comma c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere tutte le notifiche/comunicazioni presso il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Attori
CONTRO la Sig.ra , CF , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._4
Torino, Via Perrone 14, presso lo studio degli Avv. Carlo Boetti Villanis (C.F.
- PEC , Avv. C.F._5 Email_2
Ottavio Tosco ( , PEC , che la C.F._6 Email_3 rappresentano e difendono per delega in calce al presente atto. I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax 011.5637870 e/o all'indirizzo pec sopra citato
Convenuto
In punto: servitù
All'udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano richiamando l'istanza congiunta del 10.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2023, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano innanzi all'intestato Tribunale la sig.ra al fine di
[...] Controparte_1 farle eliminare la sopraelevazione del tetto realizzata in violazione dell'art. 907 cod. civ. riportando la falda alle dimensioni originarie.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
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, trascrizione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Aosta – territorio servizio di pubblicità immobiliare, in data 05/02/2024 al n. 1166 di R.G. e al n. 944 di R.P.
Il Giudice fissava con decreto del 26.02.2025 udienza per il giorno 18.06.2025 invitando le parti a fornire gli opportuni chiarimenti.
All'udienza del 18.06.2025 i procuratori delle parti invitati alla discussione orale della causa rassegnavano congiuntamente le proprie conclusioni richiamando l'istanza del 10.02.2025 con compensazione delle spese di lite.
La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando si deve dare atto dell'intervento, in pendenza della lite, di particolari fatti che hanno esaurito ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti.
Nel caso che ci occupa i procuratori delle parti hanno presentato, in sede di discussione orale della causa, conclusioni conformi in ordine alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La regolamentazione delle spese di lite tra le parti esonera il giudicante da una pronuncia in tal senso.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- ordina al Conservatore di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale avente ad oggetto la violazione delle distanze delle costruzioni dalle vedute ex art. 907 cod. civ., trascrizione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Aosta – territorio servizio di pubblicità immobiliare, in data 05/02/2024 al n. 1166 di R.G. e al n. 944 di R.P. .
Aosta, 18 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe de Filippo
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