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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1076/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Presidente di Amministrazione Controparte_1 P.IVA_1 e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Maurilio Filippo Mascolino, elettivamente domiciliata presso la sede direzionale di CP_1 di Bologna, via Zanardi n. 28/6;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._1 CP_3
), in qualità di eredi di (C.F. , C.F._2 Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Laura Porta, elettivamente domiciliati in Milano, viale Bianca Maria n. 22, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione notificato in data 04.10.2022, ha convenuto in giudizio, Persona_1
innanzi al Giudice di Pace di Piacenza, perché fosse accertato Controparte_1
l'inadempimento di quest'ultima in relazione agli obblighi connessi alla emissione di alcuni buoni postali fruttiferi dalla medesima sottoscritti. Deduceva, in particolare, che:
- nell'aprile del 2001, presso la filiale di sita in Piacenza, Controparte_1 Parte_1
sottoscriveva, in favore dei nipoti e sette postali buoni
[...] CP_4 CP_5
fruttiferi;
- al momento della sottoscrizione, non era stata adeguatamente edotta sul tipo di investimento che si accingeva a fare, tanto che, in assenza di qualsivoglia indicazione contenuta sui titoli, credeva di aver sottoscritto buoni ventennali;
- invero, era stato a lei consegnato un foglio informativo relativo ai buoni postali fruttiferi della serie A2, in relazione ai quali era ivi indicato che la scadenza per il riscatto sarebbe avvenuta al ventesimo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del buono, con la maturazione integrale degli interessi;
- nell'aprile 2022, allorquando si recava presso l'Ufficio postale, l'addetto postale le riferiva che i buoni postali sottoscritti appartenevano alla diversa serie AA1, che si erano prescritti nell'aprile
2017 e, pertanto, che nulla le sarebbe stato corrisposto, non soltanto a titolo di interessi maturati nel corso degli anni, ma anche per sorte capitale.
Ritenendo, quindi, che la prescrizione fosse maturata senza sua colpa, chiedeva che il Giudice adito accertasse e dichiarasse la sussistenza di una valida causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, comma 8, c.c. e, per l'effetto, condannasse al Controparte_1
pagamento dei buoni postali de quibus quanto al capitale e agli interessi maturati.
1.1) Si costituiva ritualmente eccependo l'intervenuta prescrizione dei buoni Controparte_1
postali oggetto del giudizio e contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
1.2) Con sentenza n. 84/2024, emessa e depositata in data 08.02.2024, il Giudice di Pace di
Piacenza, in persona del dott. Angelo Santacroce, accoglieva integralmente le domande attoree e condannava al rimborso, in favore di dei buoni fruttiferi Controparte_1 Persona_1 postali nella misura di € 5.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2 1.3) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, censurando la Controparte_1
sentenza di primo grado, rappresentava che la stessa fosse viziata da: un'erronea interpretazione e applicazione delle norme di legge in materia di buoni postali fruttiferi e prescrizione degli stessi;
un'erronea interpretazione di fatti di causa;
la mancata trattazione di fatti rilevanti sollevati dalle parti.
Deduceva, in particolare, che:
- i buoni postali oggetto della presente controversia appartenevano alla tipologia a termine serie
AA1, in vigore dal 28.12.2000 al 13.04.2001;
- tali buoni erano disciplinati dal D.M. 19.12.2000 (“Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 300 del 27.12.2000;
- il suddetto testo normativo, con riguardo alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi, disponeva che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”;
- gli obblighi informativi relativi alla tipologia del buono, alla scadenza ed al rendimento erano assolti attraverso la pubblicazione sulla G.U. dei Decreti Ministeriali di emissione dei titoli;
- con specifico riguardo ai buoni de quibus, quelli emessi in data 03.04.2001 scadevano il
03.04.2007, con ultima data di rimborso al 03.04.2017 e data di prescrizione 04.04.2017; quelli emessi in data 07.04.2001, scadevano il 07.04.2007, con ultima data di rimborso 07.04.2017 e data di prescrizione 08.04.2017;
- nel caso di specie, il foglio informativo della serie AA1 era stato senz'altro consegnato a
[...]
diversamente da quanto posto a fondamento della sentenza impugnata;
Per_1
- invero, parte attrice non aveva mai negato, per tutto il corso del giudizio di primo grado, che non le fosse stato consegnato alcun foglio informativo;
- il nominato CTU riferiva che non era stato possibile stabilire se il foglio informativo fosse stato consegnato dall'Addetto Postale oppure se si trovasse negli espositori posti in zona aperta al pubblico;
- invero, la copia del foglio informativo consegnato a non poteva appartenere alla Persona_1 serie A2 in quanto l'unico foglio informativo istituito e circolante nelle date di sottoscrizione dei buoni de quibus era quello della serie AA1.
3 Sottolineava, ancora, che la ipotetica questione della mancata comunicazione del foglio informativo da parte di non assumeva alcun rilievo, non potendo giustificare Controparte_1
una diversa decorrenza del termine di prescrizione (né la sospensione) in quanto mero impedimento di fatto. Ribadiva: di aver applicato coerentemente la normativa vigente in materia in termini di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi, rifiutando il rimborso dei buoni in questione in quanto prescritti;
oltre alle modalità di divulgazione prescritte dalla legge (ossia, pubblicazione sulla Gazzetta della Repubblica;
consegna del foglio informativo;
affissione degli avvisi nei propri locali), pubblicava sui propri siti internet le informazioni riguardanti il risparmio postale. Sosteneva, infine, che nella sentenza impugnata ricorrevano riferimenti alla disciplina della tutela del consumatore e al codice del consumo che, tuttavia, rappresentavano istituti e categorie estranee all'odierna fattispecie.
1.4) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.2024, si costituivano in giudizio e in qualità di eredi di i quali chiedevano il CP_2 CP_3 Persona_1
rigetto delle domande di parte appellante e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Deducevano, in particolare, che il Giudice di Pace di Piacenza aveva correttamente e logicamente argomentato la sua pronuncia ponendo due fondamentali punti: il mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante su di aver consegnato il fogli informativo Controparte_1
corretto; la generale inidoneità del foglio informativo in possesso di a fornire Persona_1
adeguata e chiara informativa sulla scadenza e prescrizione del buono. Sottolineavano, peraltro, che le lacune agli obblighi informativi non erano state colmate dall'odierna appellante neanche nel corso del rapporto.
1.5) Istruita documentalmente, in assenza di richieste istruttorie per l'assunzione di prove costituende, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 15.04.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
2) Risulta documentalmente provato che, nel mese di aprile del 2001, nonna di Persona_1
e sottoscriveva, in favore di questi ultimi, presso CP_4 CP_5 Controparte_1
nella filiale sita in Piacenza, , i seguenti buoni fruttiferi postali: Parte_1
1. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_5 data 03.04.2001, serie n. 0068, del valore di € 500,00;
2. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_5 data 03.04.2001, serie n. 0069, del valore di € 500,00;
4 3. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_5
data 03.04.2001, serie n. 0070, del valore di € 500,00;
4. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_5 data 03.04.2001, serie n. 0071, del valore di € 500,00;
5. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_6 data 07.04.2001, serie n. 0036, del valore di € 250,00;
6. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_6 data 07.04.2001, serie n. 0039, del valore di € 500,00.
L'attrice, in primo grado, deduceva espressamente che, al momento della sottoscrizione dei buoni: non era stata adeguatamente informata sul tipo di investimento che si accingeva ad effettuare, al punto che la stessa aveva creduto di sottoscrivere buoni ventennali;
non le era stata fornita alcuna altra indicazione sulla scadenza degli stessi o sulla data in cui ne sarebbe maturata la prescrizione e neppure dette informazioni sarebbero mai state reperibili nei locali degli uffici postali. Rappresentava, in particolare, che: all'atto di sottoscrizione, l'addetto postale le consegnava il documento denominato “Foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali della serie A2 rappresentati dal documento cartaceo”, contestualmente informandola che la scadenza per il riscatto dei buoni postali acquistati sarebbe avvenuta al ventesimo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del buono, con la maturazione integrale degli interessi;
l'informativa ricevuta dall'addetto postale trovava piena conferma nell'allegato cartaceo consegnato, il quale indicava il 2021 quale anno per il riscatto.
Secondo la tesi sostenuta da invece, all'atto di sottoscrizione dei buoni Controparte_1
postali de quibus, a non poteva che essere stato consegnato il foglio informativo Persona_1
appartenente alla serie AA1, ossia a quella dei buoni da lei sottoscritti, in quanto lo stesso era l'unico istituto e circolante nell'aprile del 2001. Precisava che, nelle date del 03.04.2001 e del
07.04.2001, in cui venivano sottoscritti i buoni postali fruttiferi oggetto di causa, il foglio informativo della serie A2 non era stato neppure emesso e, pertanto, non circolava negli Uffici
Postali. A questo riguardo, rappresentava che il CTU nominato in primo grado, sconfessando la tesi di parte attrice, aveva negato ogni valore probatorio al foglio informativo della serie A2, prodotto da laddove i fogli informativi venivano da sempre posti nella CP_7 disponibilità dell'utenza in spazi liberamente accessibili al pubblico (cfr. CTU: “negli espositori posti nella zona aperta al pubblico”) e potevano essere prelavati da chiunque, in qualsiasi
5 momento. Nella sostanza, eccependo la prescrizione, non ha negato Controparte_1
l'esistenza dell'investimento, né, tantomeno, la congruità del rendimento richiesto dalla risparmiatrice;
si è limitata ad opporre a quest'ultima il mancato tempestivo esercizio del diritto di credito (e così, per l'effetto, l'intervenuta estinzione del medesimo).
Ciò premesso in punto di fatto, va osservato in generale, sul rapporto intercorrente tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e l'ente emittente, che detto rapporto di diritto privato, che nasce appunto dalla sottoscrizione dei predetti titoli ed in forza del quale è Controparte_1
tenuta a restituire il capitale con gli interessi, ha natura contrattuale: come tale è regolato secondo le condizioni stabilite al momento dell'emissione dei titoli stessi e richiamate nel documento.
È costante, nella giurisprudenza di legittimità, la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809 del 16.12.2005; Cass. civ., SSUU, n. 13979 del
15.06.2007 e Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 19002 del 31.07.2017; soprattutto, Cass. civ., SSUU,
n. 3963 dell'11.02.2019). Tale qualificazione ha giustificato, in ogni caso, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali (ad esempio, in relazione alla modifica dei tassi d'interesse originariamente previsto) e ha portato a ritenere che le modificazioni trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..
Ciò premesso, la condotta dell'Ente che ha collocato i buoni, sopra data per accertata, va valutata alla luce della regolamentazione dello specifico rapporto sottesa alla emissione dei titoli in questione, che va individuata nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica del 19.12.2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 300 del 27.12.2000).
La parte terza del decreto reca disposizioni sulla istituzione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla “AA1”, ossia quella cui appartengono i buoni oggetto di causa.
L'art. 1 del decreto delinea le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi: “Caratteristiche dei buoni fruttiferi postali – I buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da sono nominativi, non cedibili, salvo il Controparte_1
trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano
6 successione a titolo universale. I buoni fruttiferi postali possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli.
I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente. I buoni fruttiferi postali non possono essere dati in pegno. La forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono definiti con decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale del
Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero del Tesoro recante “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni, e dall'art. 9 del presente decreto. Le variazioni sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, su proposta del Presidente della Cassa depositi e prestiti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Assume rilievo, ai fini della presente decisione, la previsione per cui la forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono stati definiti, con decreto del 08.10.1998 del Segretario generale del Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministero del Tesoro, recante: “Caratteristiche dei buoni postali fruttiferi in
Euro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14.10.1998.
Ora, il richiamato decreto ministeriale del 08.10.1998, all'art. 3, dispone che: “All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto con uno spazio in bianco indicante “spazio riservato al tagliando dei redimenti”, compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”.
Ebbene, nel caso di specie, nella consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado si legge:
“nell'aprile del 2001 alla consegna cartacea del Buono era obbligatorio abbinare il Foglio
Informativo Analitico (FIA) […] a ogni nuova emissione, il retro dei BFP veniva personalizzato con etichetta adesiva riportante durata e rendimento a scadenza, in modo tale da rendere evidenti e chiare al cliente le condizioni del proprio investimento […] tutti i Buoni detenuti dalla
Signora non riportano alcuna etichetta […] l'onere di trasmettere alla clientela in modo Per_1
chiaro e trasparente le condizioni di uno strumento di risparmio pesa sul soggetto che lo emette,
a maggior ragione in un contesto di costante evoluzione delle caratteristiche dei titoli emessi (in particolare della durata) […] Nel caso in questione, come già detto, si combinano due fattori: da
7 un lato, la mancanza di qualunque specifica scritta sul titolo relativa alla scadenza e alla qualifica dei BPF;
dall'altro, il possesso da parte della risparmiatrice, di documenti di trasparenza errati. Di entrambi i fattori è stato impossibile ricostruire la dinamica in modo incontrovertibile”.
Nel corso della CTU, la sig.ra (direttore dell'ufficio postale) riferiva al CTU che: “per Per_2
ogni nuova emissione, il retro dei BFP veniva personalizzato con etichetta adesiva riportante durata e rendimento a scadenza, in modo tale da rendere evidenti e chiare al cliente le condizioni del proprio investimento […] tutti i Buoni detenuti dalla Signora non Per_1
riportano alcuna etichetta;
sul retro - in alto a sinistra - è presente un timbro dell'ufficio di
, con indicazione di data di sottoscrizione e importo;
sempre sul retro - nella Controparte_8 parte centrale - è stata apposta a mano con biro di colore rosso la dicitura “serie AA1””.
Dagli accertamenti peritali è, quindi, emerso che nessuna indicazione della prescrizione del diritto derivante dai buoni emessi risulta essere stata apposta su quelli oggetto di causa. Ne deriva che il titolare di tali buoni non avrebbe potuto desumere, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto nascente dalla titolarità stessa dei buoni fruttiferi in questione e sulla scadenza del termine dell'investimento quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Va, dunque, verificato se la dante causa degli odierni appellati sia stata posta in condizione di acquisire aliunde le informazioni necessarie relativamente ai caratteri dei buoni sottoscritti.
È necessario richiamare, sul punto, gli artt. 3 e 6 del D.M. del 2000 contenente le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi”. L'art. 3 prevede: “Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento - Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”; l'art. 6, dal canto suo, prevede: “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori - espone Controparte_1
nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a le informazioni da Controparte_1
pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma precedente. Le comunicazioni della
8 depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi su CP_9 quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico”.
Nel caso di specie, come correttamente e condivisibilmente rilevato dal Giudice di prime cure, in primo luogo non ha fornito la prova di aver fornito a il foglio Controparte_1 CP_7
informativo corretto (ossia quello relativo ai buoni postali fruttiferi della serie AA1), laddove la stessa, come detto, ha dedotto (e prodotto) che le era stato fornito, all'atto della sottoscrizione, il foglio informativo relativo ai buoni postali fruttiferi della serie A2. A riguardo, parte appellante ha dedotto che i buoni fruttiferi emessi dal 28.12.2000 al 13.04.2001 appartengono alla serie
AA1, mentre quelli emessi dal 14.04.2001 al 22.10.2001 appartengono alla serie AA2; ebbene, avendo sottoscritto i buoni postali in oggetto in data 3 e 7 aprile 2001, ossia a CP_7 ridosso della data in cui è iniziata l'emissione dei buoni AA2, in assenza di un'efficace prova contraria, risulta verosimile che, nell'Ufficio postale di circolassero già i Parte_1
fogli informativi relativi ai buoni della nuova serie, che sarebbe di lì a qualche giorno entrata in vigore, e che uno di essi sia stato, per errore, consegnato alla sottoscrivente.
Né risulta che abbia esposto, nei propri locali aperti al pubblico, un avviso Controparte_1
sulle condizioni pratiche, rinviando a fogli informativi, comunque da consegnare ai sottoscrittori con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
Invero, la tesi sostenuta da secondo la quale la consegna del foglio Controparte_1
informativo, seppur prevista dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000, non integri un obbligo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a parere di questo giudicante, non coglie nel segno. Siffatta interpretazione, infatti, toglie immotivatamente valore a una serie di prescrizioni, tutte contenute negli articoli sopra richiamati, che la normativa pone a carico del collocatore e che risultano così svuotate del loro contenuto precettivo in favore di una asserita sufficienza della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come strumento di conoscibilità erga omnes.
Come rilevato dal Giudice di prime cure, è evidente, nel caso di specie, si è sicuramente verificata una violazione degli obblighi informativi imposti dalla specifica normativa a
[...]
con la conseguenza che l'investitore non è stato posto in condizioni di attivarsi per Controparte_1
la riscossione di capitale ed interessi investiti nel termine di prescrizione previsto e richiamato (in coerenza con la disciplina codicistica) dall'articolo 8 del D.M. esaminato.
9 Si è affermato, nella giurisprudenza di merito che si è pronunciata in casi del tutto analoghi, il principio (che si condivide) per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza - costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi (ovvero di fogli informativi pertinenti e corretti), si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione.
D'altra parte, va osservato che, senza dubbio, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata impone comunque una condotta improntata alla correttezza e buona fede, quali principi che devono informare l'esecuzione del contratto da parte dei contraenti. La buona fede intesa come clausola generale del contratto si configura, innanzitutto, come obbligo di avviso e protezione dell'altra parte, in un rapporto basato sul reciproco affidamento. In altri termini, può dirsi che la buona fede non risulta essere una generica solidarietà reciproca tra le parti, bensì una specifica lealtà che si impone tra due individui legati da un rapporto contrattuale;
nella buona fede contrattuale si fa riferimento all'impegno, delle parti, di adempiere in ottemperanza delle altrui aspettative, in un contesto improntato sul dovere di fedeltà e cooperazione Inoltre, gli obblighi di buona fede si specificano, altresì, nei doveri di avviso e di informazione della controparte in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto. Tali doveri si concretizzano nell'obbligo della parte di mantenere una condotta che tenga in considerazione l'utilità dell'altra parte, anche al di là delle prescrizioni contrattuali.
Tenuto conto di quanto, altresì, disposto in materia di depositi dormienti dal D.P.R. n. 116 del
2007, in ordine alla necessità che gli intermediari finanziari inviino una lettera raccomandata ai titolari di strumenti finanziari non movimentati per un periodo di tempo di 10 anni, va rilevato che, nel caso di specie, la condotta di sia stata gravemente inadempiente in Controparte_1
relazione agli obblighi informativi imposti dal D.M. più volte citato sopra, contenente le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi in questioni, in particolare con riferimento ai caratteri dell'investimento concernenti la scadenza e la prescrizione, benché sugli specifici punti sussistessero obblighi puntualmente delineati dalla regolazione del rapporto e, comunque, il generale obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
10 2.1) Va ora verificato se l'inadempimento informativo di rilevi ai fini della Controparte_1
decorrenza del termine di prescrizione, ovvero se esso costituita un impedimento alla possibilità di far valere il diritto ex art. 2935 c.c..
Va tenuto conto del principio per cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935
c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. civ., sez. II, 15.12.2021, n. 40104).
L'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento nell'inadempimento dell'emittente i titoli;
la circostanza non può essere considerata, dunque, come un impedimento soggettivo, quanto piuttosto una causa giuridica (l'inadempimento, appunto) che non ha consentito al titolare del diritto di acquisire la consapevolezza sulla necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto.
Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai buoni in questione ha cominciato a decorrere, dunque, dalla comunicazione che l'ufficio postale di Piacenza, , ha fornito a Parte_1
circa la durata dei buoni e la relativa prescrizione;
vale a dire, dall'aprile del 2022, CP_7
come sostenuto in citazione e non contestato in comparsa dalla convenuta.
Invero, la prescrizione del diritto di credito eccepita da potrebbe essere Controparte_1 superata anche attraverso lo strumento di tutela previsto dall'art. 2941, n 8, c.c. che recita: “La prescrizione rimane sospesa: […] 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. Invero, la Suprema Corte di
Cassazione ha ritenuto applicabile la disposizione in esame “quando sussista un obbligo di informare” in capo al debitore (Cass. civ., 29.01.2010, n. 2030) che ha omesso di comunicare al creditore una circostanza da considerarsi rilevante ai fini dell'esercizio del diritto del creditore.
Nel caso concreto sono ravvisabili posso essere ravvisate le condizioni che la norma richiede:
l'omissione dell'informazione che condiziona la condotta del creditore, la rilevanza della circostanza taciuta ai fini del godimento del diritto e, ancora, il “dolo” nell'agire del debitore.
11 L'omissione è da individuarsi nella circostanza fattuale che non ha provato di Controparte_1
aver consegnato a il foglio informativo corretto, seppur fosse obbligata a farlo al CP_7
momento della conclusione del contratto di investimento (a ben vedere, la consegna del foglio, qualora vi fosse stata, avrebbe dovuto essere accompagnata da opportuni e specifici ragguagli sull'importanza, nel concreto, del fatto che lo stesso andava a integrare il testo del buono in punto di definizione della durata dell'investimento).
Non vi è dubbio, poi, che le informazioni contenute nel foglio informativo sarebbero state rilevante rilevanti, poiché l'investitore, in assenza di indicazioni differenti, ha agito secondo lo schema applicato con i buoni ventennali: ha atteso la scadenza di ciò che riteneva essere il normale periodo fruttifero, convinto di incassare, senza ritardo ed alla loro massima remuneratività, le somme dovute. Per quanto riguarda, poi, la presenza del “dolo”, richiesto dalla previsione dell'art. 2941, n. 8, c.c., rileva la circostanza che la mancata consegna del foglio informativo, contenente le caratteristiche di durata dell'investimento, ha nella sostanza impedito a di conoscere il giorno da cui far decorrere la prescrizione ordinaria. E' da ricordare CP_7 come, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, rientra - nell'ambito rilevante della nozione di “doloso occultamento”, di cui all'art. 2941 n.
8 - anche l'ipotesi in cui il debitore sottaccia una circostanza che per contro era tenuto a rendere nota al creditore e che sia in sé stessa rilevante ai fini dell'esercizio del diritto del creditore: nell'emettere il buono, per l'appunto, l'intermediario ha proprio omesso di (fare emergere e) comunicare la durata dell'investimento. In particolare, la Corte di Cassazione, nel confermare il proprio orientamento, ha stabilito che ben “può costituire doloso occultamento del debito la omessa comunicazione del maturare del presupposto per la riscossione del dovuto”, qualora “sussista un obbligo del debitore di corrispondere una somma al verificarsi dell'evento considerato in una data clausola contrattuale” (Cass., 30.09.2016, n. 19567). Più di recente, la Corte è intervenuta sul punto ed ha confermato che “L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941,
n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (Cass. civ., ord.
27.02.2020, n. 5413).
12 Ne deriva, in definitiva, che il diritto degli odierni appellanti a percepire capitale ed interessi relativamente ai buoni sottoscritti dalla loro dante causa non si è estinto per prescrizione, come sostenuto anche in questa sede, da e l'appello da quest'ultima proposto deve, Controparte_1
quindi, essere rigettato.
3) Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, con la conseguenza che la parte appellante è tenuta a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Controparte_1 CP_2 CP_3 in qualità di eredi di e, per l'effetto, Persona_1
2) conferma la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 84/2024, emessa e depositata in data
08.02.2024;
3) condanna a corrispondere, agli appellati, le spese di lite da questi ultimi Controparte_1 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in € 852,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
4) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012.
Piacenza, 15.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1076/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Presidente di Amministrazione Controparte_1 P.IVA_1 e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Maurilio Filippo Mascolino, elettivamente domiciliata presso la sede direzionale di CP_1 di Bologna, via Zanardi n. 28/6;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._1 CP_3
), in qualità di eredi di (C.F. , C.F._2 Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Laura Porta, elettivamente domiciliati in Milano, viale Bianca Maria n. 22, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione notificato in data 04.10.2022, ha convenuto in giudizio, Persona_1
innanzi al Giudice di Pace di Piacenza, perché fosse accertato Controparte_1
l'inadempimento di quest'ultima in relazione agli obblighi connessi alla emissione di alcuni buoni postali fruttiferi dalla medesima sottoscritti. Deduceva, in particolare, che:
- nell'aprile del 2001, presso la filiale di sita in Piacenza, Controparte_1 Parte_1
sottoscriveva, in favore dei nipoti e sette postali buoni
[...] CP_4 CP_5
fruttiferi;
- al momento della sottoscrizione, non era stata adeguatamente edotta sul tipo di investimento che si accingeva a fare, tanto che, in assenza di qualsivoglia indicazione contenuta sui titoli, credeva di aver sottoscritto buoni ventennali;
- invero, era stato a lei consegnato un foglio informativo relativo ai buoni postali fruttiferi della serie A2, in relazione ai quali era ivi indicato che la scadenza per il riscatto sarebbe avvenuta al ventesimo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del buono, con la maturazione integrale degli interessi;
- nell'aprile 2022, allorquando si recava presso l'Ufficio postale, l'addetto postale le riferiva che i buoni postali sottoscritti appartenevano alla diversa serie AA1, che si erano prescritti nell'aprile
2017 e, pertanto, che nulla le sarebbe stato corrisposto, non soltanto a titolo di interessi maturati nel corso degli anni, ma anche per sorte capitale.
Ritenendo, quindi, che la prescrizione fosse maturata senza sua colpa, chiedeva che il Giudice adito accertasse e dichiarasse la sussistenza di una valida causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, comma 8, c.c. e, per l'effetto, condannasse al Controparte_1
pagamento dei buoni postali de quibus quanto al capitale e agli interessi maturati.
1.1) Si costituiva ritualmente eccependo l'intervenuta prescrizione dei buoni Controparte_1
postali oggetto del giudizio e contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
1.2) Con sentenza n. 84/2024, emessa e depositata in data 08.02.2024, il Giudice di Pace di
Piacenza, in persona del dott. Angelo Santacroce, accoglieva integralmente le domande attoree e condannava al rimborso, in favore di dei buoni fruttiferi Controparte_1 Persona_1 postali nella misura di € 5.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2 1.3) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, censurando la Controparte_1
sentenza di primo grado, rappresentava che la stessa fosse viziata da: un'erronea interpretazione e applicazione delle norme di legge in materia di buoni postali fruttiferi e prescrizione degli stessi;
un'erronea interpretazione di fatti di causa;
la mancata trattazione di fatti rilevanti sollevati dalle parti.
Deduceva, in particolare, che:
- i buoni postali oggetto della presente controversia appartenevano alla tipologia a termine serie
AA1, in vigore dal 28.12.2000 al 13.04.2001;
- tali buoni erano disciplinati dal D.M. 19.12.2000 (“Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 300 del 27.12.2000;
- il suddetto testo normativo, con riguardo alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi, disponeva che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”;
- gli obblighi informativi relativi alla tipologia del buono, alla scadenza ed al rendimento erano assolti attraverso la pubblicazione sulla G.U. dei Decreti Ministeriali di emissione dei titoli;
- con specifico riguardo ai buoni de quibus, quelli emessi in data 03.04.2001 scadevano il
03.04.2007, con ultima data di rimborso al 03.04.2017 e data di prescrizione 04.04.2017; quelli emessi in data 07.04.2001, scadevano il 07.04.2007, con ultima data di rimborso 07.04.2017 e data di prescrizione 08.04.2017;
- nel caso di specie, il foglio informativo della serie AA1 era stato senz'altro consegnato a
[...]
diversamente da quanto posto a fondamento della sentenza impugnata;
Per_1
- invero, parte attrice non aveva mai negato, per tutto il corso del giudizio di primo grado, che non le fosse stato consegnato alcun foglio informativo;
- il nominato CTU riferiva che non era stato possibile stabilire se il foglio informativo fosse stato consegnato dall'Addetto Postale oppure se si trovasse negli espositori posti in zona aperta al pubblico;
- invero, la copia del foglio informativo consegnato a non poteva appartenere alla Persona_1 serie A2 in quanto l'unico foglio informativo istituito e circolante nelle date di sottoscrizione dei buoni de quibus era quello della serie AA1.
3 Sottolineava, ancora, che la ipotetica questione della mancata comunicazione del foglio informativo da parte di non assumeva alcun rilievo, non potendo giustificare Controparte_1
una diversa decorrenza del termine di prescrizione (né la sospensione) in quanto mero impedimento di fatto. Ribadiva: di aver applicato coerentemente la normativa vigente in materia in termini di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi, rifiutando il rimborso dei buoni in questione in quanto prescritti;
oltre alle modalità di divulgazione prescritte dalla legge (ossia, pubblicazione sulla Gazzetta della Repubblica;
consegna del foglio informativo;
affissione degli avvisi nei propri locali), pubblicava sui propri siti internet le informazioni riguardanti il risparmio postale. Sosteneva, infine, che nella sentenza impugnata ricorrevano riferimenti alla disciplina della tutela del consumatore e al codice del consumo che, tuttavia, rappresentavano istituti e categorie estranee all'odierna fattispecie.
1.4) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.2024, si costituivano in giudizio e in qualità di eredi di i quali chiedevano il CP_2 CP_3 Persona_1
rigetto delle domande di parte appellante e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Deducevano, in particolare, che il Giudice di Pace di Piacenza aveva correttamente e logicamente argomentato la sua pronuncia ponendo due fondamentali punti: il mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante su di aver consegnato il fogli informativo Controparte_1
corretto; la generale inidoneità del foglio informativo in possesso di a fornire Persona_1
adeguata e chiara informativa sulla scadenza e prescrizione del buono. Sottolineavano, peraltro, che le lacune agli obblighi informativi non erano state colmate dall'odierna appellante neanche nel corso del rapporto.
1.5) Istruita documentalmente, in assenza di richieste istruttorie per l'assunzione di prove costituende, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 15.04.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
2) Risulta documentalmente provato che, nel mese di aprile del 2001, nonna di Persona_1
e sottoscriveva, in favore di questi ultimi, presso CP_4 CP_5 Controparte_1
nella filiale sita in Piacenza, , i seguenti buoni fruttiferi postali: Parte_1
1. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_5 data 03.04.2001, serie n. 0068, del valore di € 500,00;
2. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_5 data 03.04.2001, serie n. 0069, del valore di € 500,00;
4 3. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_5
data 03.04.2001, serie n. 0070, del valore di € 500,00;
4. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_5 data 03.04.2001, serie n. 0071, del valore di € 500,00;
5. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_6 data 07.04.2001, serie n. 0036, del valore di € 250,00;
6. Buono Postale Fruttifero a termine intestato a e e sottoscritto in Persona_1 CP_6 data 07.04.2001, serie n. 0039, del valore di € 500,00.
L'attrice, in primo grado, deduceva espressamente che, al momento della sottoscrizione dei buoni: non era stata adeguatamente informata sul tipo di investimento che si accingeva ad effettuare, al punto che la stessa aveva creduto di sottoscrivere buoni ventennali;
non le era stata fornita alcuna altra indicazione sulla scadenza degli stessi o sulla data in cui ne sarebbe maturata la prescrizione e neppure dette informazioni sarebbero mai state reperibili nei locali degli uffici postali. Rappresentava, in particolare, che: all'atto di sottoscrizione, l'addetto postale le consegnava il documento denominato “Foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali della serie A2 rappresentati dal documento cartaceo”, contestualmente informandola che la scadenza per il riscatto dei buoni postali acquistati sarebbe avvenuta al ventesimo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del buono, con la maturazione integrale degli interessi;
l'informativa ricevuta dall'addetto postale trovava piena conferma nell'allegato cartaceo consegnato, il quale indicava il 2021 quale anno per il riscatto.
Secondo la tesi sostenuta da invece, all'atto di sottoscrizione dei buoni Controparte_1
postali de quibus, a non poteva che essere stato consegnato il foglio informativo Persona_1
appartenente alla serie AA1, ossia a quella dei buoni da lei sottoscritti, in quanto lo stesso era l'unico istituto e circolante nell'aprile del 2001. Precisava che, nelle date del 03.04.2001 e del
07.04.2001, in cui venivano sottoscritti i buoni postali fruttiferi oggetto di causa, il foglio informativo della serie A2 non era stato neppure emesso e, pertanto, non circolava negli Uffici
Postali. A questo riguardo, rappresentava che il CTU nominato in primo grado, sconfessando la tesi di parte attrice, aveva negato ogni valore probatorio al foglio informativo della serie A2, prodotto da laddove i fogli informativi venivano da sempre posti nella CP_7 disponibilità dell'utenza in spazi liberamente accessibili al pubblico (cfr. CTU: “negli espositori posti nella zona aperta al pubblico”) e potevano essere prelavati da chiunque, in qualsiasi
5 momento. Nella sostanza, eccependo la prescrizione, non ha negato Controparte_1
l'esistenza dell'investimento, né, tantomeno, la congruità del rendimento richiesto dalla risparmiatrice;
si è limitata ad opporre a quest'ultima il mancato tempestivo esercizio del diritto di credito (e così, per l'effetto, l'intervenuta estinzione del medesimo).
Ciò premesso in punto di fatto, va osservato in generale, sul rapporto intercorrente tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e l'ente emittente, che detto rapporto di diritto privato, che nasce appunto dalla sottoscrizione dei predetti titoli ed in forza del quale è Controparte_1
tenuta a restituire il capitale con gli interessi, ha natura contrattuale: come tale è regolato secondo le condizioni stabilite al momento dell'emissione dei titoli stessi e richiamate nel documento.
È costante, nella giurisprudenza di legittimità, la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809 del 16.12.2005; Cass. civ., SSUU, n. 13979 del
15.06.2007 e Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 19002 del 31.07.2017; soprattutto, Cass. civ., SSUU,
n. 3963 dell'11.02.2019). Tale qualificazione ha giustificato, in ogni caso, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali (ad esempio, in relazione alla modifica dei tassi d'interesse originariamente previsto) e ha portato a ritenere che le modificazioni trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..
Ciò premesso, la condotta dell'Ente che ha collocato i buoni, sopra data per accertata, va valutata alla luce della regolamentazione dello specifico rapporto sottesa alla emissione dei titoli in questione, che va individuata nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica del 19.12.2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 300 del 27.12.2000).
La parte terza del decreto reca disposizioni sulla istituzione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla “AA1”, ossia quella cui appartengono i buoni oggetto di causa.
L'art. 1 del decreto delinea le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi: “Caratteristiche dei buoni fruttiferi postali – I buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da sono nominativi, non cedibili, salvo il Controparte_1
trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano
6 successione a titolo universale. I buoni fruttiferi postali possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli.
I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente. I buoni fruttiferi postali non possono essere dati in pegno. La forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono definiti con decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale del
Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero del Tesoro recante “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni, e dall'art. 9 del presente decreto. Le variazioni sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, su proposta del Presidente della Cassa depositi e prestiti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Assume rilievo, ai fini della presente decisione, la previsione per cui la forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono stati definiti, con decreto del 08.10.1998 del Segretario generale del Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministero del Tesoro, recante: “Caratteristiche dei buoni postali fruttiferi in
Euro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14.10.1998.
Ora, il richiamato decreto ministeriale del 08.10.1998, all'art. 3, dispone che: “All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto con uno spazio in bianco indicante “spazio riservato al tagliando dei redimenti”, compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”.
Ebbene, nel caso di specie, nella consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado si legge:
“nell'aprile del 2001 alla consegna cartacea del Buono era obbligatorio abbinare il Foglio
Informativo Analitico (FIA) […] a ogni nuova emissione, il retro dei BFP veniva personalizzato con etichetta adesiva riportante durata e rendimento a scadenza, in modo tale da rendere evidenti e chiare al cliente le condizioni del proprio investimento […] tutti i Buoni detenuti dalla
Signora non riportano alcuna etichetta […] l'onere di trasmettere alla clientela in modo Per_1
chiaro e trasparente le condizioni di uno strumento di risparmio pesa sul soggetto che lo emette,
a maggior ragione in un contesto di costante evoluzione delle caratteristiche dei titoli emessi (in particolare della durata) […] Nel caso in questione, come già detto, si combinano due fattori: da
7 un lato, la mancanza di qualunque specifica scritta sul titolo relativa alla scadenza e alla qualifica dei BPF;
dall'altro, il possesso da parte della risparmiatrice, di documenti di trasparenza errati. Di entrambi i fattori è stato impossibile ricostruire la dinamica in modo incontrovertibile”.
Nel corso della CTU, la sig.ra (direttore dell'ufficio postale) riferiva al CTU che: “per Per_2
ogni nuova emissione, il retro dei BFP veniva personalizzato con etichetta adesiva riportante durata e rendimento a scadenza, in modo tale da rendere evidenti e chiare al cliente le condizioni del proprio investimento […] tutti i Buoni detenuti dalla Signora non Per_1
riportano alcuna etichetta;
sul retro - in alto a sinistra - è presente un timbro dell'ufficio di
, con indicazione di data di sottoscrizione e importo;
sempre sul retro - nella Controparte_8 parte centrale - è stata apposta a mano con biro di colore rosso la dicitura “serie AA1””.
Dagli accertamenti peritali è, quindi, emerso che nessuna indicazione della prescrizione del diritto derivante dai buoni emessi risulta essere stata apposta su quelli oggetto di causa. Ne deriva che il titolare di tali buoni non avrebbe potuto desumere, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto nascente dalla titolarità stessa dei buoni fruttiferi in questione e sulla scadenza del termine dell'investimento quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Va, dunque, verificato se la dante causa degli odierni appellati sia stata posta in condizione di acquisire aliunde le informazioni necessarie relativamente ai caratteri dei buoni sottoscritti.
È necessario richiamare, sul punto, gli artt. 3 e 6 del D.M. del 2000 contenente le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi”. L'art. 3 prevede: “Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento - Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”; l'art. 6, dal canto suo, prevede: “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori - espone Controparte_1
nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a le informazioni da Controparte_1
pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma precedente. Le comunicazioni della
8 depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi su CP_9 quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico”.
Nel caso di specie, come correttamente e condivisibilmente rilevato dal Giudice di prime cure, in primo luogo non ha fornito la prova di aver fornito a il foglio Controparte_1 CP_7
informativo corretto (ossia quello relativo ai buoni postali fruttiferi della serie AA1), laddove la stessa, come detto, ha dedotto (e prodotto) che le era stato fornito, all'atto della sottoscrizione, il foglio informativo relativo ai buoni postali fruttiferi della serie A2. A riguardo, parte appellante ha dedotto che i buoni fruttiferi emessi dal 28.12.2000 al 13.04.2001 appartengono alla serie
AA1, mentre quelli emessi dal 14.04.2001 al 22.10.2001 appartengono alla serie AA2; ebbene, avendo sottoscritto i buoni postali in oggetto in data 3 e 7 aprile 2001, ossia a CP_7 ridosso della data in cui è iniziata l'emissione dei buoni AA2, in assenza di un'efficace prova contraria, risulta verosimile che, nell'Ufficio postale di circolassero già i Parte_1
fogli informativi relativi ai buoni della nuova serie, che sarebbe di lì a qualche giorno entrata in vigore, e che uno di essi sia stato, per errore, consegnato alla sottoscrivente.
Né risulta che abbia esposto, nei propri locali aperti al pubblico, un avviso Controparte_1
sulle condizioni pratiche, rinviando a fogli informativi, comunque da consegnare ai sottoscrittori con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
Invero, la tesi sostenuta da secondo la quale la consegna del foglio Controparte_1
informativo, seppur prevista dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000, non integri un obbligo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a parere di questo giudicante, non coglie nel segno. Siffatta interpretazione, infatti, toglie immotivatamente valore a una serie di prescrizioni, tutte contenute negli articoli sopra richiamati, che la normativa pone a carico del collocatore e che risultano così svuotate del loro contenuto precettivo in favore di una asserita sufficienza della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come strumento di conoscibilità erga omnes.
Come rilevato dal Giudice di prime cure, è evidente, nel caso di specie, si è sicuramente verificata una violazione degli obblighi informativi imposti dalla specifica normativa a
[...]
con la conseguenza che l'investitore non è stato posto in condizioni di attivarsi per Controparte_1
la riscossione di capitale ed interessi investiti nel termine di prescrizione previsto e richiamato (in coerenza con la disciplina codicistica) dall'articolo 8 del D.M. esaminato.
9 Si è affermato, nella giurisprudenza di merito che si è pronunciata in casi del tutto analoghi, il principio (che si condivide) per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza - costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi (ovvero di fogli informativi pertinenti e corretti), si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione.
D'altra parte, va osservato che, senza dubbio, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata impone comunque una condotta improntata alla correttezza e buona fede, quali principi che devono informare l'esecuzione del contratto da parte dei contraenti. La buona fede intesa come clausola generale del contratto si configura, innanzitutto, come obbligo di avviso e protezione dell'altra parte, in un rapporto basato sul reciproco affidamento. In altri termini, può dirsi che la buona fede non risulta essere una generica solidarietà reciproca tra le parti, bensì una specifica lealtà che si impone tra due individui legati da un rapporto contrattuale;
nella buona fede contrattuale si fa riferimento all'impegno, delle parti, di adempiere in ottemperanza delle altrui aspettative, in un contesto improntato sul dovere di fedeltà e cooperazione Inoltre, gli obblighi di buona fede si specificano, altresì, nei doveri di avviso e di informazione della controparte in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto. Tali doveri si concretizzano nell'obbligo della parte di mantenere una condotta che tenga in considerazione l'utilità dell'altra parte, anche al di là delle prescrizioni contrattuali.
Tenuto conto di quanto, altresì, disposto in materia di depositi dormienti dal D.P.R. n. 116 del
2007, in ordine alla necessità che gli intermediari finanziari inviino una lettera raccomandata ai titolari di strumenti finanziari non movimentati per un periodo di tempo di 10 anni, va rilevato che, nel caso di specie, la condotta di sia stata gravemente inadempiente in Controparte_1
relazione agli obblighi informativi imposti dal D.M. più volte citato sopra, contenente le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi in questioni, in particolare con riferimento ai caratteri dell'investimento concernenti la scadenza e la prescrizione, benché sugli specifici punti sussistessero obblighi puntualmente delineati dalla regolazione del rapporto e, comunque, il generale obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
10 2.1) Va ora verificato se l'inadempimento informativo di rilevi ai fini della Controparte_1
decorrenza del termine di prescrizione, ovvero se esso costituita un impedimento alla possibilità di far valere il diritto ex art. 2935 c.c..
Va tenuto conto del principio per cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935
c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. civ., sez. II, 15.12.2021, n. 40104).
L'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento nell'inadempimento dell'emittente i titoli;
la circostanza non può essere considerata, dunque, come un impedimento soggettivo, quanto piuttosto una causa giuridica (l'inadempimento, appunto) che non ha consentito al titolare del diritto di acquisire la consapevolezza sulla necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto.
Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai buoni in questione ha cominciato a decorrere, dunque, dalla comunicazione che l'ufficio postale di Piacenza, , ha fornito a Parte_1
circa la durata dei buoni e la relativa prescrizione;
vale a dire, dall'aprile del 2022, CP_7
come sostenuto in citazione e non contestato in comparsa dalla convenuta.
Invero, la prescrizione del diritto di credito eccepita da potrebbe essere Controparte_1 superata anche attraverso lo strumento di tutela previsto dall'art. 2941, n 8, c.c. che recita: “La prescrizione rimane sospesa: […] 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. Invero, la Suprema Corte di
Cassazione ha ritenuto applicabile la disposizione in esame “quando sussista un obbligo di informare” in capo al debitore (Cass. civ., 29.01.2010, n. 2030) che ha omesso di comunicare al creditore una circostanza da considerarsi rilevante ai fini dell'esercizio del diritto del creditore.
Nel caso concreto sono ravvisabili posso essere ravvisate le condizioni che la norma richiede:
l'omissione dell'informazione che condiziona la condotta del creditore, la rilevanza della circostanza taciuta ai fini del godimento del diritto e, ancora, il “dolo” nell'agire del debitore.
11 L'omissione è da individuarsi nella circostanza fattuale che non ha provato di Controparte_1
aver consegnato a il foglio informativo corretto, seppur fosse obbligata a farlo al CP_7
momento della conclusione del contratto di investimento (a ben vedere, la consegna del foglio, qualora vi fosse stata, avrebbe dovuto essere accompagnata da opportuni e specifici ragguagli sull'importanza, nel concreto, del fatto che lo stesso andava a integrare il testo del buono in punto di definizione della durata dell'investimento).
Non vi è dubbio, poi, che le informazioni contenute nel foglio informativo sarebbero state rilevante rilevanti, poiché l'investitore, in assenza di indicazioni differenti, ha agito secondo lo schema applicato con i buoni ventennali: ha atteso la scadenza di ciò che riteneva essere il normale periodo fruttifero, convinto di incassare, senza ritardo ed alla loro massima remuneratività, le somme dovute. Per quanto riguarda, poi, la presenza del “dolo”, richiesto dalla previsione dell'art. 2941, n. 8, c.c., rileva la circostanza che la mancata consegna del foglio informativo, contenente le caratteristiche di durata dell'investimento, ha nella sostanza impedito a di conoscere il giorno da cui far decorrere la prescrizione ordinaria. E' da ricordare CP_7 come, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, rientra - nell'ambito rilevante della nozione di “doloso occultamento”, di cui all'art. 2941 n.
8 - anche l'ipotesi in cui il debitore sottaccia una circostanza che per contro era tenuto a rendere nota al creditore e che sia in sé stessa rilevante ai fini dell'esercizio del diritto del creditore: nell'emettere il buono, per l'appunto, l'intermediario ha proprio omesso di (fare emergere e) comunicare la durata dell'investimento. In particolare, la Corte di Cassazione, nel confermare il proprio orientamento, ha stabilito che ben “può costituire doloso occultamento del debito la omessa comunicazione del maturare del presupposto per la riscossione del dovuto”, qualora “sussista un obbligo del debitore di corrispondere una somma al verificarsi dell'evento considerato in una data clausola contrattuale” (Cass., 30.09.2016, n. 19567). Più di recente, la Corte è intervenuta sul punto ed ha confermato che “L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941,
n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (Cass. civ., ord.
27.02.2020, n. 5413).
12 Ne deriva, in definitiva, che il diritto degli odierni appellanti a percepire capitale ed interessi relativamente ai buoni sottoscritti dalla loro dante causa non si è estinto per prescrizione, come sostenuto anche in questa sede, da e l'appello da quest'ultima proposto deve, Controparte_1
quindi, essere rigettato.
3) Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, con la conseguenza che la parte appellante è tenuta a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Controparte_1 CP_2 CP_3 in qualità di eredi di e, per l'effetto, Persona_1
2) conferma la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 84/2024, emessa e depositata in data
08.02.2024;
3) condanna a corrispondere, agli appellati, le spese di lite da questi ultimi Controparte_1 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in € 852,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
4) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012.
Piacenza, 15.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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