Articolo 1 della Legge 10 giugno 1937, n. 965
Articolo 2
Versione
18 luglio 1937
Art. 1.

Sono ricostituiti in provincia di Cosenza, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti Comuni:

Marzi e Santo Stefano di Rogliano, aggregati con R. decreto 15 gennaio 1928-VI, n. 87, al comune di Rogliano;

Carpanzano e Pedivigliano, aggregati con R. decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 106, al comune di Scigliano;

San Benedetto Ullano e San Vincenzo La Costa, aggregati con R. decreto 22 marzo 1928-VI, n. 814, al comune di Montalto Uffungo;

San Pietro in Amantea, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928 VI, n. 864, al comune di Amantea;

Longobardi, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 870 al comune di Fiumefreddo Bruzio;

Spezzano Piccolo, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 872, al comune di Spezzano della Sila;

Serra d'Aiello, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 873, al comune di Aiello Calabro;

Altilia e Belsito, aggregati con R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 886 al comune di Malito;

Crosia, aggregato con R. decreto 26 aprile 1928-VI numero 1087, al comune di Calopezzati;

Cervicati, aggregato con R. decreto 31 marzo 1928-VI, n. 1506 al comune di San Marco Argentano;

Tortora, riunito col comune di Aieta, in forza del R. decreto 29 marzo 1928-VI, n. 813, nell'unico comune di Praia a Mare.

E' inoltre ricostituito il comune di Aieta, dalla cui preesistente circoscrizione resta pero' esclusa la frazione Praia a Mare, che viene eretta in Comune distinto. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sara' determinato il confine fra i due Comuni.
Entrata in vigore il 18 luglio 1937