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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1742/2024
Il Tribunale di Bolzano, in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi pendente tra
Parte_1 con l'Avv. ENNEMOSER ANGELIKA e con l'Avv. PIZZAIA FEDERICA, giusta delega in atti;
e
CP_1 con l'Avv. MARINI FRANCESCO, giusta delega in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso Il Tribunale di Bolzano;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la separazione a condizioni condivise;
che è emersa la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
pagina 1 di 5 verificato che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nato/a a CASERTA (CE) il 03/07/1980; Parte_1
e
, nato/a a COSTANTA (ROMANIA) il 14/12/1975; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni concordi formulate dalle parti nei seguenti termini:
1) Affidare il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso Persona_1
ciascun genitore, che si farà carico del mantenimento del minore nei giorni di sua competenza.
Precisamente il minore starà con il padre nei seguenti periodi: - nelle settimane in cui la madre lavora nel turno di mattina: le giornate del lunedì e del mercoledì il padre andrà a prendere il figlio dopo il rientro pomeridiano e lo riporterà dalla madre dopo cena entro le ore 20:00; - nelle settimane in cui la madre lavora nel turno di pomeriggio: tutti i pomeriggi dopo il rientro pomeridiano con pernottamento sino al venerdì sera alle ore 21:15, quando la madre lo andrà a prendere dal padre;
- nelle settimane in cui la madre lavora nel turno di notte: tutti i pomeriggi dalle ore 19.00, quando la madre lo accompagnerà dal padre dopo cena, con pernottamento sino al sabato, ore 12.00, quando il padre lo accompagnerà dalla madre;
- a fine settimana alternati, il sabato, dalle ore 10:00, o dalle ore 12:00 qualora cada nella settimana in cui la madre ha il turno di notte, sino al lunedì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola.
Salvo diverso accordo tra i genitori, tale regolamentazione verrà rispettata anche in caso di variazione di breve durata - con ciò intendendosi di un periodo limitato a massimo due settimane pagina 2 di 5 consecutive - dei turni lavorativi di entrambi i coniugi e/o del sopravvenire di altre esigenze di qualsiasi genere. In tal caso ciascun genitore si organizzerà adeguatamente al fine di garantire al figlio un adeguato accudimento anche tramite l'ausilio di un soggetto terzo (familiare e/o Per_1
persona fidata di uno dei due genitori e/o babysitter), con spese a carico del genitore interessato dall'impedimento.
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le festività natalizie il figlio minore trascorrerà, in via alternata, metà delle ferie, comprensiva del giorno di Natale, con un genitore, e la seconda metà delle ferie, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore. Quest'anno la prima settimana verrà trascorsa presso la madre e la seconda presso il padre. Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le festività pasquali il figlio minore trascorrerà, in via alternata, la settimana di vacanze scolastiche con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro genitore. Quest'anno la settimana delle vacanze pasquali verrà trascorsa presso il padre e il giorno di Pasqua con la madre. Salvo diverso accordo tra i genitori, gli ulteriori giorni di festività nazionali e religiose (in via esemplificativa: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, lunedì di Pentecoste) verranno trascorse in base alla regolamentazione di cui al punto 1).
Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le altre festività scolastiche il figlio starà con ciascun genitore per un periodo corrispondente a metà delle stesse. Salvo diverso accordo tra i genitori, ovvero, il sopravvenire di altre esigenze lavorative ovvero di qualsiasi altro genere, ciascun genitore terrà con sé il figlio per almeno tre settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive;
il periodo di ferie potrà essere trascorso anche presso le famiglie di origine di ciascun genitore, il quale provvederà all'accompagnamento del minore presso la famiglia di origine e al suo rientro presso la residenza;
le ferie saranno comunicate da ciascun genitore all'altro entro il mese di gennaio di ogni anno.
3) Considerato il servizio del signor presso le Forze Armate, in caso di trasferimento Pt_1 temporaneo per missioni all'estero o in altre zone d'Italia nell'ambito delle operazioni “Strade
Sicure” o similari, si conviene che il collocamento paritetico sia temporaneamente sospeso per il periodo di assenza del padre. In tale circostanza, la madre provvederà integralmente alla cura e gestione quotidiana del figlio, garantendo in ogni caso il più ampio diritto di visita al padre, laddove a quest'ultimo pagina 3 di 5 fosse consentito di rientrare per brevi periodi presso la residenza. Durante i mesi di assenza del padre per motivi di servizio, quest'ultimo si impegna a corrispondere alla madre un contributo di mantenimento pari a Euro 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora . Al rientro del padre si applicherà nuovamente la CP_1
regolamentazione di cui ai precedenti punti 1. e 2
4) I genitori rinunciano alla formulata richiesta di CTU e danno atto che il figlio ha Persona_1
iniziato un percorso presso il Consultorio familiare Kolbe di Bressanone che tratta i punti 2 e 3 indicati dal Dott. e quindi esplorare l'impatto del conflitto genitoriale sul benessere CP_2
psicologico di e il rischio evolutivo associato e individuare strategie di intervento volte a Per_1
ristabilire un rapporto equilibrato tra e il padre, garantendo al contempo il rispetto delle sue Per_1
esigenze emotive, come comunicato a mezzo e-mail dal menzionato Consultorio, già in data
21.03.2025 all'Avv. Marini e, in seguito, in data 17.04.2025 al sig. e dichiarano di essere Pt_1
pronti a collaborare con il consultorio familiare Kolbe di Bressanone per la trattazione del punto
1 indicato dal Dott. i.e. valutare le dinamiche relazionali tra e i genitori, con CP_2 Per_1
particolare attenzione alla possibilità di alienazione parentale (cfr. all.ti)
5) I genitori si impegnano e comunicarsi reciprocamente tutti i PIN e password relativi ai dispositivi elettronici utilizzati dal figlio , con particolare riferimento al PIN del Persona_1
telefono, oltreché di consegnare al genitore i documenti personali del minore nei periodi in cui il bambino è collocato presso il medesimo.
6) Salvo diverso accordo tra i genitori, durante i periodi di permanenza del figlio presso Per_1 ciascun genitore, le telefonate dell'altro genitore con il figlio si terranno una volta al giorno per la durata di 15 minuti alle ore 19.00; sono inibiti i contatti attraverso messaggistica di ogni genere
(SMS, o simili etc.), salvo diverso parere da parte del Kolbe di Bressanone.
7) Assegnare la casa familiare unitamente agli arredi sita in Bressanone Via Città Hall n. 3 al signor ed al figlio, con residenza anagrafica del figlio presso l'abitazione della madre. Pt_1
8) Le spese straordinarie sono ripartite tra ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e-mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non pagina 4 di 5 limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi
(attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (annualmente un corso sportivo o ricreativo potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti), oltre che per l'accudimento estivo del figlio durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (“estate ragazzi”, colonia, camp), e per il conseguimento della patente.
9) Assegno unico universale ed eventuali ulteriori contributi pubblici al 50% in favore di ciascun genitore. Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata. In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
10) Spese compensate.
***
Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Distretto Sociale Bressanone e dintorni, affinché monitori la situazione familiare per la durata di almeno 12 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza e verifichi l'effettivo adempimento delle conclusioni concordate dai genitori, nonché l'attuazione dei suggerimenti dell'ausiliario del Giudice, dott. CP_2
Si comunichi altresì al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Bolzano a cui il servizio sociale dovrà riferire con cadenza semestrale (prima scadenza
01.12.2025).
03/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1742/2024
Il Tribunale di Bolzano, in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi pendente tra
Parte_1 con l'Avv. ENNEMOSER ANGELIKA e con l'Avv. PIZZAIA FEDERICA, giusta delega in atti;
e
CP_1 con l'Avv. MARINI FRANCESCO, giusta delega in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso Il Tribunale di Bolzano;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la separazione a condizioni condivise;
che è emersa la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
pagina 1 di 5 verificato che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nato/a a CASERTA (CE) il 03/07/1980; Parte_1
e
, nato/a a COSTANTA (ROMANIA) il 14/12/1975; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni concordi formulate dalle parti nei seguenti termini:
1) Affidare il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso Persona_1
ciascun genitore, che si farà carico del mantenimento del minore nei giorni di sua competenza.
Precisamente il minore starà con il padre nei seguenti periodi: - nelle settimane in cui la madre lavora nel turno di mattina: le giornate del lunedì e del mercoledì il padre andrà a prendere il figlio dopo il rientro pomeridiano e lo riporterà dalla madre dopo cena entro le ore 20:00; - nelle settimane in cui la madre lavora nel turno di pomeriggio: tutti i pomeriggi dopo il rientro pomeridiano con pernottamento sino al venerdì sera alle ore 21:15, quando la madre lo andrà a prendere dal padre;
- nelle settimane in cui la madre lavora nel turno di notte: tutti i pomeriggi dalle ore 19.00, quando la madre lo accompagnerà dal padre dopo cena, con pernottamento sino al sabato, ore 12.00, quando il padre lo accompagnerà dalla madre;
- a fine settimana alternati, il sabato, dalle ore 10:00, o dalle ore 12:00 qualora cada nella settimana in cui la madre ha il turno di notte, sino al lunedì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola.
Salvo diverso accordo tra i genitori, tale regolamentazione verrà rispettata anche in caso di variazione di breve durata - con ciò intendendosi di un periodo limitato a massimo due settimane pagina 2 di 5 consecutive - dei turni lavorativi di entrambi i coniugi e/o del sopravvenire di altre esigenze di qualsiasi genere. In tal caso ciascun genitore si organizzerà adeguatamente al fine di garantire al figlio un adeguato accudimento anche tramite l'ausilio di un soggetto terzo (familiare e/o Per_1
persona fidata di uno dei due genitori e/o babysitter), con spese a carico del genitore interessato dall'impedimento.
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le festività natalizie il figlio minore trascorrerà, in via alternata, metà delle ferie, comprensiva del giorno di Natale, con un genitore, e la seconda metà delle ferie, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore. Quest'anno la prima settimana verrà trascorsa presso la madre e la seconda presso il padre. Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le festività pasquali il figlio minore trascorrerà, in via alternata, la settimana di vacanze scolastiche con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro genitore. Quest'anno la settimana delle vacanze pasquali verrà trascorsa presso il padre e il giorno di Pasqua con la madre. Salvo diverso accordo tra i genitori, gli ulteriori giorni di festività nazionali e religiose (in via esemplificativa: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, lunedì di Pentecoste) verranno trascorse in base alla regolamentazione di cui al punto 1).
Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le altre festività scolastiche il figlio starà con ciascun genitore per un periodo corrispondente a metà delle stesse. Salvo diverso accordo tra i genitori, ovvero, il sopravvenire di altre esigenze lavorative ovvero di qualsiasi altro genere, ciascun genitore terrà con sé il figlio per almeno tre settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive;
il periodo di ferie potrà essere trascorso anche presso le famiglie di origine di ciascun genitore, il quale provvederà all'accompagnamento del minore presso la famiglia di origine e al suo rientro presso la residenza;
le ferie saranno comunicate da ciascun genitore all'altro entro il mese di gennaio di ogni anno.
3) Considerato il servizio del signor presso le Forze Armate, in caso di trasferimento Pt_1 temporaneo per missioni all'estero o in altre zone d'Italia nell'ambito delle operazioni “Strade
Sicure” o similari, si conviene che il collocamento paritetico sia temporaneamente sospeso per il periodo di assenza del padre. In tale circostanza, la madre provvederà integralmente alla cura e gestione quotidiana del figlio, garantendo in ogni caso il più ampio diritto di visita al padre, laddove a quest'ultimo pagina 3 di 5 fosse consentito di rientrare per brevi periodi presso la residenza. Durante i mesi di assenza del padre per motivi di servizio, quest'ultimo si impegna a corrispondere alla madre un contributo di mantenimento pari a Euro 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora . Al rientro del padre si applicherà nuovamente la CP_1
regolamentazione di cui ai precedenti punti 1. e 2
4) I genitori rinunciano alla formulata richiesta di CTU e danno atto che il figlio ha Persona_1
iniziato un percorso presso il Consultorio familiare Kolbe di Bressanone che tratta i punti 2 e 3 indicati dal Dott. e quindi esplorare l'impatto del conflitto genitoriale sul benessere CP_2
psicologico di e il rischio evolutivo associato e individuare strategie di intervento volte a Per_1
ristabilire un rapporto equilibrato tra e il padre, garantendo al contempo il rispetto delle sue Per_1
esigenze emotive, come comunicato a mezzo e-mail dal menzionato Consultorio, già in data
21.03.2025 all'Avv. Marini e, in seguito, in data 17.04.2025 al sig. e dichiarano di essere Pt_1
pronti a collaborare con il consultorio familiare Kolbe di Bressanone per la trattazione del punto
1 indicato dal Dott. i.e. valutare le dinamiche relazionali tra e i genitori, con CP_2 Per_1
particolare attenzione alla possibilità di alienazione parentale (cfr. all.ti)
5) I genitori si impegnano e comunicarsi reciprocamente tutti i PIN e password relativi ai dispositivi elettronici utilizzati dal figlio , con particolare riferimento al PIN del Persona_1
telefono, oltreché di consegnare al genitore i documenti personali del minore nei periodi in cui il bambino è collocato presso il medesimo.
6) Salvo diverso accordo tra i genitori, durante i periodi di permanenza del figlio presso Per_1 ciascun genitore, le telefonate dell'altro genitore con il figlio si terranno una volta al giorno per la durata di 15 minuti alle ore 19.00; sono inibiti i contatti attraverso messaggistica di ogni genere
(SMS, o simili etc.), salvo diverso parere da parte del Kolbe di Bressanone.
7) Assegnare la casa familiare unitamente agli arredi sita in Bressanone Via Città Hall n. 3 al signor ed al figlio, con residenza anagrafica del figlio presso l'abitazione della madre. Pt_1
8) Le spese straordinarie sono ripartite tra ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e-mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non pagina 4 di 5 limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi
(attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (annualmente un corso sportivo o ricreativo potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti), oltre che per l'accudimento estivo del figlio durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (“estate ragazzi”, colonia, camp), e per il conseguimento della patente.
9) Assegno unico universale ed eventuali ulteriori contributi pubblici al 50% in favore di ciascun genitore. Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata. In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
10) Spese compensate.
***
Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Distretto Sociale Bressanone e dintorni, affinché monitori la situazione familiare per la durata di almeno 12 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza e verifichi l'effettivo adempimento delle conclusioni concordate dai genitori, nonché l'attuazione dei suggerimenti dell'ausiliario del Giudice, dott. CP_2
Si comunichi altresì al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Bolzano a cui il servizio sociale dovrà riferire con cadenza semestrale (prima scadenza
01.12.2025).
03/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
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