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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. UG AN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 4 novembre 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite R.G. n. 309/2018 e R.G. n. 64/2020 vertenti
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Tortolì, alla Parte_1 C.F._1
Via Bertulottu snc, presso lo studio dell'Avv. Gennaro DI MICHELE, C.F. dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente agli C.F._2
Avv.ti Mauro MURA e Vito TORO,
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 nel giudizio RG n. 309/2018 elettivamente domiciliata in Oristano via Oristano n.121, presso lo Studio dell'Avv. Anna Maria Muroni, che la rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto, C.F.: ; C.F._3 nel giudizio RG n. 64/2020 elettivamente domiciliata in Via Roma n. 40, Sassari presso e nello studio dell'Avv. Rossella Pinna (C.F. ), pec: C.F._4 che la rappresenta e difende, Email_1
RESISTENTE
E
1 (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( – C.F._5
t) ed elettivamente domiciliato in Sassari, nella Email_2
Via Rockefeller, 68, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto,
RESISTENTE
E
(C.F. ) in persona del in carica pro- CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 tempore rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Spiga
( e-mail: e dall'Avv. Roberto Di Tucci (c.fisc. C.F._6 Email_3
- e-mail: , ed elettivamente domiciliato C.F._7 Email_4 presso gli stessi in Cagliari, Via Sonnino n. 96,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al ruolo e all'intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ha introdotto il giudizio RG n. 309/2018 convenendo Parte_1
CP_
, e e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 CP_3 conclusioni: “in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione di tutti gli atti e/i provvedimenti suddetti e/o presupposti, disporre l'annullamento degli estratti di ruolo, delle cartelle ed avvisi connessi – DOC. 1, dal nr. 2,1 al nr. 2,14 - e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, inerente, conseguente e/o successivo. . In particolare CHIEDE: .
1) preliminarmente sospenda gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi di pagamento connessi –
DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr. 2,14 - , stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
. 2) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che le somme portate negli estratti di ruolo, nelle cartelle ed avvisi connessi – DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr. 2,14 - impugnati non sono dovute per intervenuta prescrizione e/o decadenza, conseguentemente annulli le stesse cartelle ed avvisi di pagamento e contestuali ruoli;
. 3) nel merito accolga il ricorso e annulli gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi connessi – DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr.
2,14 - impugnati in quanto infondati in fatto ed in diritto, illegittimi e comunque perché le somme non sono dovute e con essi annulli tutti gli atti presupposti, connessi e collegati;
. 4)
2 accerti e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente e ritenuta statuizione di legge;
. 5) dichiari la nullità degli estratti di ruolo, delle cartelle ed avvisi connessi – DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr. 2,14 - impugnati anche per intervenuta decadenza;
. 6) accerti la nullità dell'attività di riscossione per mancanza di notifica di cartelle e ruoli impugnati annullando gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi connessi – DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr. 2,14 -; . 7) accerti la nullità dell'attività di riscossione in ordine alle cartelle e ruoli impugnati annullando gli stessi, in particolare gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi connessi
– DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr. 2,14- impugnati per illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione;
. 8) condanni i convenuti al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale in capo al ricorrente come sopra richiesto. . Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: l'omessa notifica e/o vizi di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ad essa sottese;
la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria azionata;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'autorità a cui si può ricorrere;
la carenza di motivazione degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento;
la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
l'incostituzionalità dell'aggio; l'infondatezza della pretesa tributaria/contributiva; l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato.
Le suddette doglianze sono state riferite alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
- 10220080043943137000;
- 10220100001886576000;
- 40220140000937790000;
- 10220140020022215000;
- 40220140002521626000;
- 40220140002665671000;
- 40220140004355544000;
- 40220140004720062000;
- 40220150000226933000;
- 40220150001647308000;
- 10220170010224004000;
- 40220170002581718000;
- 40220170002772162000;
3 - 40220180000181990000. CP_
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e in via pregiudiziale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Pertanto, ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE dichiarare: -la inammissibilità/nullità del ricorso per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza richiamati in narrativa e condannare parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- il difetto di legittimazione passiva dell' - il difetto di interesse ad agire - la tardività del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs CP_2
n.46/'99 per le ragioni esposte in narrativa - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari. - condannare parte ricorrente al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 rappresentato e ha così concluso: “1) In via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso per i motivi di cui al punto 1), 2) Sempre in via preliminare, perché completamente destituita di pregio giuridico, rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato;
3) Nel merito accertare e dichiarare legittimo l'operato di , e per l'effetto Controparte_1 rigettare ogni domanda formulata dall'odierno ricorrente nei confronti della resistente, perché del tutto infondata, in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'atto impugnato. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e in via CP_3 preliminare ha eccepito l'incompetenza territoriale ex art. 444 co. 3 c.p.c. del Tribunale adito.
Pertanto, ha così concluso: “in via principale, dichiarare la propria incompetenza territoriale;
in via subordinata a) in via preliminare ed assorbente ed in accoglimento della relativa eccezione, dichiarare la nullità e/o la inammissibilità per genericità della domanda proposta;
b) nel merito, e per le ragioni di cui alla presente memoria, rigettare la domanda perchè infondata in fatto e diritto e condannare la Ditta ricorrente al pagamento, a favore dell' CP_3 della somma di E. 1.767,82 oltre accessori. Con vittoria di spese e onorari.”.
All'udienza del 19.7.2022, il giudice, ravvisata la ricorrenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione del procedimento RG n. 64/2020 al procedimento
RG n. 309/2018.
Con l'introduzione del procedimento RG n. 64/2020, il ricorrente ha convenuto in CP_ giudizio e proponendo opposizione all'intimazione di Controparte_1
4 pagamento n. 10220199007189732000 notificata il 29.1.2020. In particolare, l'opposizione concerne solo una delle cartelle di pagamento contemplate dalla suddetta intimazione, ovverosia la cartella di pagamento n. 10220100001886576000 (oggetto anche del procedimento
RG n. 309/2018). Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione di tutti gli atti e/i provvedimenti suddetti e/o presupposti, disporre
l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 102 2019 90071897 32/000 - DOC.1 -, degli estratti di ruolo e delle cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento n.
1022010000188576000 - e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, inerente, conseguente e/o successivo. . In particolare CHIEDE: . 1) preliminarmente sospenda
l'intimazione di pagamento nr. 102 2019 90071897 32/000 - DOC.1 -, degli estratti di ruolo e delle cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento n. 1022010000188576000 -, le cartelle di pagamento ed i contestuali ruoli impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
. 2) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che le somme portate nel l'intimazione di pagamento nr. 102 2019 90071897 32/000 -
DOC.1 -, negli estratti di ruolo e nelle cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento
n. 1022010000188576000 - impugnate non sono dovute per intervenuta prescrizione e/o decadenza, conseguentemente annulli le stesse cartelle di pagamento e contestuali ruoli;
. 3) nel merito accolga il ricorso e annulli l'intimazione di pagamento nr.102 2019 90071897
32/000 - DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse - cartella di pagamento n.
1022010000188576000 impugnate - in quanto infondati in fatto ed in diritto, illegittimi e comunque perché le somme non sono dovute e con essi annulli tutti gli atti presupposti, connessi
e collegati;
. 4) accerti e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato
e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente
e ritenuta statuizione di legge;
. 5) dichiari la nullità del l'intimazione di pagamento nr. 102
2019 90071897 32/000 - DOC.1 -, degli estratti di ruolo e delle cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento n. 1022010000188576000 - impugnate anche per intervenuta decadenza;
6) accerti la nullità dell'attività di riscossione per mancanza di notifica di cartelle
e ruoli impugnati annullando l'intimazione di pagamento nr. 102 2019 90071897 32/000 -
DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento n.
1022010000188576000 - ; . 7) accerti la nullità dell'attività di riscossione in ordine alle cartelle e ruoli impugnati annullando gli stessi, in particolare l'intimazione di pagamento nr.
102 2019 90071897 32/000 - DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2, nr.
2,1 cartella di pagamento n. 1022010000188576000 - per illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione;
.8) accerti la nullità dell'attività di riscossione in ordine alle cartelle
5 e ruoli impugnati annullando gli stessi, in particolare l'intimazione di pagamento nr.102 2019
90071897 32/000 - DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento n. 1022010000188576000 - per illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione, rideterminando le somme effettivamente dovute;
. 9) condanni i convenuti al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale in capo al ricorrente come sopra richiesto.
. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluse le spese generali ed accessori di legge.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: la nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione e della cartella per violazione della Costituzione italiana e dell'art. 97 della
Costituzione italiana;
la violazione degli artt. 3,24,97, 42,111 della Costituzione e del diritto al contraddittorio;
la mancata notifica degli atti presupposti ed in relazione alle cartelle di pagamento e ruolo impugnati per mancata notifica degli atti presupposti: prescrizione e decadenza del credito sotteso asseritamente vantato;
la decadenza-violazione del Dpr 29.09.73
n. 602 artt. 25 e ss del Dlgs 46/99; la violazione dell'art. 3 della legge 241/90 e art 7 dello statuto del contribuente in relazione all'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento;
la nullità degli atti impugnati perché privi dell'indicazione del calcolo degli interessi;
la nullità degli atti impugnati per vizio di incostituzionalità dell'aggio di Equitalia;
la prescrizione dei crediti portati nel documento fiscale di cui al doc. 1 e nella cartella di pagamento;
la infondatezza della pretesa tributaria-contributiva; l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato. CP_
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE dichiarare: -la inammissibilità/nullità del ricorso per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza richiamati in narrativa e condannare parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- il difetto di legittimazione passiva dell' - il CP_2 difetto di interesse ad agire - la tardività del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs n.46/'99 per le ragioni esposte in narrativa - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari. - condannare parte ricorrente al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così CP_5 concluso: “1) In via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento R.G.309/2018 pendente presso questo Tribunale del lavoro. 2) Sempre in via
6 preliminare: dichiarare il ricorso inammissibile per le motivazioni di cui al punto 2 dell'espositiva. 3) Nel merito: Rigettare il ricorso perché tardivo nonchè infondato in fatto ed in diritto, 4) Rigettare la richiesta di sospensiva formulata dal ricorrente. 5) Condannare parte ricorrente alla rifusione di onorari, diritti e spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. 6) Condannare altresì il ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art.
96 cpc.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione avanzata da nel giudizio RG n. 309/2018 CP_3 di incompetenza territoriale. L'art. 444 co. 3 c.p.c. prescrive che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente. La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c. (come modificato dall'art. 86 del D.L.vo 19 febbraio 1998,
n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 citato), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma (cfr. Cass.
15644/2001).
Nel caso in esame il soggetto debitore indicato nelle cartelle e negli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio è individuato nella persona fisica del ricorrente non essendo presente alcun riferimento alla sua qualità di datore di lavoro. Anche le notifiche sono state effettuate all'indirizzo di residenza del ricorrente indicato in ricorso. Conseguentemente, non essendoci prova del fatto che i contributi fossero dovuti in qualità di datore di lavoro, trova applicazione il comma 1 dell'art. 444 c.p.c. e la competenza territoriale spetta al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore, ovverosia all'intestato tribunale. L'eccezione, pertanto, è infondata.
Ciò detto, deve rilevarsi che tutte le cartelle e gli avvisi di addebito impugnati sono stati regolarmente notificati per la prima volta entro il termine quinquennale di prescrizione del credito in essi riportato.
Nello specifico:
7 - La cartella n. 10220080043943137000 è stata notificata il 15.6.2009, come risultante dal doc. 1 di con cui è stata prodotta la relata di notifica in cui si legge sotto il CP_5 codice a barre il numero identificativo della cartella notificata;
- La cartella n. 10220100001886576000 è stata notificata l'8.3.2010, come risultante dal doc. 2 di con cui è stata prodotta la relata di notifica in cui si legge sotto il codice CP_5
a barre il numero identificativo della cartella notificata;
- Le cartelle n. 40220140000937790000 notificata l'11.6.2014, n.
40220140002521626000 notificata il 24.10.2014, n. 40220140002665671000 notificata il 24.10.2014, n. 40220150000226933000 notificata il 14.8.2015, n.
40220150001647308000 notificata il 2.11.2015, n. 40220170002581718000 notificata il 10.11.2017, n. 40220170002772162000 notificata il 15.12.2017 e n.
40220180000181990000 notificata il 24.5.2018. In tutte queste cartelle, la prova della riconducibilità della cartella alla busta notificata risiede nella corrispondenza tra il numero della raccomandata e il numero (lo stesso) indicato nell'avviso di addebito notificato.
- La cartella n. 10220140020022215000 notificata ex art 140 c.p.c. il 22.1.2015, come si evince dal doc. 3 di in cui nell'avviso di ricevimento si leggono le ultime sette CP_5 cifre del codice identificativo della cartella notificata;
- Le cartelle n. 40220140004355544000 e 40220140004720062000, entrambe notificate con pec da il 23.1.2017 (doc. 9 ; CP_5 CP_5
- La cartella n. 10220170010224004000 notificata con pec da il 24.8.2017 (doc. 4 CP_5
. CP_5
In virtù del perfezionamento delle suddette notifiche, il ricorrente, ex art. 24 co. 5 d. lgs.
46/1999, al fine di contestare il merito della pretesa contributiva, nel termine di quaranta giorni avrebbe dovuto proporre opposizione. Nel caso di specie non vi è stata impugnazione nel termine suddetto, con la conseguenza che gli accertamenti contenuti nelle cartelle e negli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono divenuti intangibili.
Per ciò che concerne la contestazione da parte del ricorrente avente ad oggetto la mancata produzione degli originali degli atti di notificazione da parte dei resistenti, va rilevato che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che in materia esattoriale nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale
(e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le
8 presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (cfr. Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018).
Inoltre, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass., 29 luglio 2016,
n. 15790).
Nel caso in disamina il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la non conformità delle copie agli originali, senza specificare i motivi che consentissero al giudice di poter dubitare della conformità, con la conseguenza che l'eccezione deve essere dichiarata infondata.
Proseguendo, va detto che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 co. 5 d. lgs. 46/1999 non esclude la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini perentori, per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione del diritto, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2,
e art. 618 bis c.p.c.); oppure la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo esecutivo (quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, davanti al giudice dell'esecuzione o davanti al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione sia iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1,
c.p.c.).
Tuttavia, al fine di poter incardinare i procedimenti di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deve essere stato notificato alla parte un atto tipico della procedura esecutiva. Viceversa, l'impugnazione dei ruoli esattoriali, senza che sia stata intrapresa l'esecuzione, per giurisprudenza dominante a cui si ritiene di aderire, è inammissibile per difetto di interesse ad agire. In tal caso, infatti, l'azione del ricorrente concretizza una azione di accertamento negativo, la quale è ammissibile solo qualora ricorra una pregiudizievole
9 situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice.
L'attualità del pregiudizio, da cui discende l'attualità dell'interesse che legittima la parte ad agire in giudizio, sussiste quando la lesione, insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo, non ha natura meramente eventuale, bensì è connessa a una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (cfr. Cass sez. lav. 10441/2004).
Tale conclusione è confortata anche dalle norme dell'ordinamento civile. L'art. 949 c.c. sancisce come condizione di esperibilità dell'azione negatoria che il proprietario abbia motivo di temere un pregiudizio da pretesi diritti altrui. Inoltre, il principio dell'attualità della lesione
è stato esplicitamente affermato dall'art.
3-bis del d. l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del
2021, il quale ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prescrive:
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
La norma ora richiamata, dunque, conferma la non impugnabilità del ruolo se non sussiste un pregiudizio attuale.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato, e nemmeno dedotto, alcuno specifico pregiudizio attuale derivantegli dall'iscrizione a ruolo, con la conseguenza che, in assenza di atti esecutivi, il ricorso avente RG n. 309/2018 va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, così come confermato anche da recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3- bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione
10 dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza deve essere valutata al momento della pronuncia (Cass. 29729/2023).
Passando all'esame del procedimento RG n. 64/2020 va rilevato che in tal caso l'impugnazione della cartella n. 10220100001886576000 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 10220199007189732000, la cui prima notificazione, come detto in precedenza, si è perfezionata in data 8.3.2010, può integrare a seconda dei motivi dedotti una ipotesi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. o ex art. 617 co. 1 c.p.c., in quanto la notifica dell'intimazione di pagamento deve ritenersi un atto avente natura esecutiva.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, essa è infondata. Infatti, a seguito della notifica dell'8.3.2010, in data 29.7.2010 è stato introdotto il giudizio RG n. 228/2010 presso il
Tribunale di Tempio Pausania avente ad oggetto l'opposizione alla cartella oggetto di controversia. Il giudizio è stato definito con sentenza passata in giudicato il 29.3.2015.
Considerato che in virtù del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. a seguito dell'introduzione del giudizio la prescrizione è interrotta e sospesa sino al passaggio in giudicato che definisce il giudizio, al momento dell'introduzione del presente procedimento RG
n. 64/2020 in data 4.2.2020, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora spirato, con la conseguenza che l'eccezione è infondata.
Quanto alla eccezione di inesistenza della notifica per assenza in capo al soggetto notificante dei poteri necessari, va evidenziato che ex art. 45 d. lgs. 112/99 “il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione a adempiere, può nominare uno o più messi notificatori”; ed ancora l'art. 26 del DPR 1973 n. 602 dispone che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario. Nelle forme previste dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
La previsione normativa secondo cui l'ente riscossore ai fini della notifica può avvalersi di soggetti diversi dall'ente esclude la fondatezza della doglianza di parte ricorrente. CP_6
11 Tutte le altre eccezioni sollevate dal ricorrente sono afferenti alla formazione del titolo esecutivo e conseguentemente sono inammissibili poiché tardive, tenuto conto che esse avrebbero dovuto farsi valere entro il termine di cui al comma 5 art 24 d. lgs 46/99 decorrente dal perfezionamento della prima notifica della cartella avvenuto l'8.3.2010.
In virtù di tutte le ragioni sopra esposte, dunque, vanno rigettati entrambi i ricorsi proposti dal ricorrente.
Quanto alle spese, relativamente al giudizio RG n. 309/2018, tenuto conto delle questioni di diritto affrontate e della natura della pronuncia, si ritiene equo compensarle integralmente. Relativamente al giudizio RG n. 64/2020, invece, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso avente RG n. 309/2018 e, per l'effetto, lo rigetta;
2) Rigetta il ricorso avente RG n. 64/2020;
3) Spese di lite del giudizio avente RG n. 309/2018 integralmente compensate;
4) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio avente RG n. CP_ 64/2020 in favore di che liquida in euro 2.500,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio avente RG n.
64/2020 in favore di , che liquida in euro 2.500,00 per Controparte_1 esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rossella Pinna dichiaratasi antistataria.
Tempio Pausania, 13/11/2025
Il giudice
UG AN
12
In persona del dott. UG AN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 4 novembre 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite R.G. n. 309/2018 e R.G. n. 64/2020 vertenti
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Tortolì, alla Parte_1 C.F._1
Via Bertulottu snc, presso lo studio dell'Avv. Gennaro DI MICHELE, C.F. dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente agli C.F._2
Avv.ti Mauro MURA e Vito TORO,
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 nel giudizio RG n. 309/2018 elettivamente domiciliata in Oristano via Oristano n.121, presso lo Studio dell'Avv. Anna Maria Muroni, che la rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto, C.F.: ; C.F._3 nel giudizio RG n. 64/2020 elettivamente domiciliata in Via Roma n. 40, Sassari presso e nello studio dell'Avv. Rossella Pinna (C.F. ), pec: C.F._4 che la rappresenta e difende, Email_1
RESISTENTE
E
1 (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( – C.F._5
t) ed elettivamente domiciliato in Sassari, nella Email_2
Via Rockefeller, 68, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto,
RESISTENTE
E
(C.F. ) in persona del in carica pro- CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 tempore rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Spiga
( e-mail: e dall'Avv. Roberto Di Tucci (c.fisc. C.F._6 Email_3
- e-mail: , ed elettivamente domiciliato C.F._7 Email_4 presso gli stessi in Cagliari, Via Sonnino n. 96,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al ruolo e all'intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ha introdotto il giudizio RG n. 309/2018 convenendo Parte_1
CP_
, e e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 CP_3 conclusioni: “in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione di tutti gli atti e/i provvedimenti suddetti e/o presupposti, disporre l'annullamento degli estratti di ruolo, delle cartelle ed avvisi connessi – DOC. 1, dal nr. 2,1 al nr. 2,14 - e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, inerente, conseguente e/o successivo. . In particolare CHIEDE: .
1) preliminarmente sospenda gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi di pagamento connessi –
DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr. 2,14 - , stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
. 2) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che le somme portate negli estratti di ruolo, nelle cartelle ed avvisi connessi – DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr. 2,14 - impugnati non sono dovute per intervenuta prescrizione e/o decadenza, conseguentemente annulli le stesse cartelle ed avvisi di pagamento e contestuali ruoli;
. 3) nel merito accolga il ricorso e annulli gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi connessi – DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr.
2,14 - impugnati in quanto infondati in fatto ed in diritto, illegittimi e comunque perché le somme non sono dovute e con essi annulli tutti gli atti presupposti, connessi e collegati;
. 4)
2 accerti e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente e ritenuta statuizione di legge;
. 5) dichiari la nullità degli estratti di ruolo, delle cartelle ed avvisi connessi – DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr. 2,14 - impugnati anche per intervenuta decadenza;
. 6) accerti la nullità dell'attività di riscossione per mancanza di notifica di cartelle e ruoli impugnati annullando gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi connessi – DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr. 2,14 -; . 7) accerti la nullità dell'attività di riscossione in ordine alle cartelle e ruoli impugnati annullando gli stessi, in particolare gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi connessi
– DOC. 1 dal nr. 2,1 al nr. 2,14- impugnati per illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione;
. 8) condanni i convenuti al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale in capo al ricorrente come sopra richiesto. . Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: l'omessa notifica e/o vizi di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ad essa sottese;
la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria azionata;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'autorità a cui si può ricorrere;
la carenza di motivazione degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento;
la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
l'incostituzionalità dell'aggio; l'infondatezza della pretesa tributaria/contributiva; l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato.
Le suddette doglianze sono state riferite alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
- 10220080043943137000;
- 10220100001886576000;
- 40220140000937790000;
- 10220140020022215000;
- 40220140002521626000;
- 40220140002665671000;
- 40220140004355544000;
- 40220140004720062000;
- 40220150000226933000;
- 40220150001647308000;
- 10220170010224004000;
- 40220170002581718000;
- 40220170002772162000;
3 - 40220180000181990000. CP_
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e in via pregiudiziale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Pertanto, ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE dichiarare: -la inammissibilità/nullità del ricorso per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza richiamati in narrativa e condannare parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- il difetto di legittimazione passiva dell' - il difetto di interesse ad agire - la tardività del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs CP_2
n.46/'99 per le ragioni esposte in narrativa - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari. - condannare parte ricorrente al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 rappresentato e ha così concluso: “1) In via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso per i motivi di cui al punto 1), 2) Sempre in via preliminare, perché completamente destituita di pregio giuridico, rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato;
3) Nel merito accertare e dichiarare legittimo l'operato di , e per l'effetto Controparte_1 rigettare ogni domanda formulata dall'odierno ricorrente nei confronti della resistente, perché del tutto infondata, in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'atto impugnato. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e in via CP_3 preliminare ha eccepito l'incompetenza territoriale ex art. 444 co. 3 c.p.c. del Tribunale adito.
Pertanto, ha così concluso: “in via principale, dichiarare la propria incompetenza territoriale;
in via subordinata a) in via preliminare ed assorbente ed in accoglimento della relativa eccezione, dichiarare la nullità e/o la inammissibilità per genericità della domanda proposta;
b) nel merito, e per le ragioni di cui alla presente memoria, rigettare la domanda perchè infondata in fatto e diritto e condannare la Ditta ricorrente al pagamento, a favore dell' CP_3 della somma di E. 1.767,82 oltre accessori. Con vittoria di spese e onorari.”.
All'udienza del 19.7.2022, il giudice, ravvisata la ricorrenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione del procedimento RG n. 64/2020 al procedimento
RG n. 309/2018.
Con l'introduzione del procedimento RG n. 64/2020, il ricorrente ha convenuto in CP_ giudizio e proponendo opposizione all'intimazione di Controparte_1
4 pagamento n. 10220199007189732000 notificata il 29.1.2020. In particolare, l'opposizione concerne solo una delle cartelle di pagamento contemplate dalla suddetta intimazione, ovverosia la cartella di pagamento n. 10220100001886576000 (oggetto anche del procedimento
RG n. 309/2018). Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione di tutti gli atti e/i provvedimenti suddetti e/o presupposti, disporre
l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 102 2019 90071897 32/000 - DOC.1 -, degli estratti di ruolo e delle cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento n.
1022010000188576000 - e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, inerente, conseguente e/o successivo. . In particolare CHIEDE: . 1) preliminarmente sospenda
l'intimazione di pagamento nr. 102 2019 90071897 32/000 - DOC.1 -, degli estratti di ruolo e delle cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento n. 1022010000188576000 -, le cartelle di pagamento ed i contestuali ruoli impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
. 2) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che le somme portate nel l'intimazione di pagamento nr. 102 2019 90071897 32/000 -
DOC.1 -, negli estratti di ruolo e nelle cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento
n. 1022010000188576000 - impugnate non sono dovute per intervenuta prescrizione e/o decadenza, conseguentemente annulli le stesse cartelle di pagamento e contestuali ruoli;
. 3) nel merito accolga il ricorso e annulli l'intimazione di pagamento nr.102 2019 90071897
32/000 - DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse - cartella di pagamento n.
1022010000188576000 impugnate - in quanto infondati in fatto ed in diritto, illegittimi e comunque perché le somme non sono dovute e con essi annulli tutti gli atti presupposti, connessi
e collegati;
. 4) accerti e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato
e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente
e ritenuta statuizione di legge;
. 5) dichiari la nullità del l'intimazione di pagamento nr. 102
2019 90071897 32/000 - DOC.1 -, degli estratti di ruolo e delle cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento n. 1022010000188576000 - impugnate anche per intervenuta decadenza;
6) accerti la nullità dell'attività di riscossione per mancanza di notifica di cartelle
e ruoli impugnati annullando l'intimazione di pagamento nr. 102 2019 90071897 32/000 -
DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento n.
1022010000188576000 - ; . 7) accerti la nullità dell'attività di riscossione in ordine alle cartelle e ruoli impugnati annullando gli stessi, in particolare l'intimazione di pagamento nr.
102 2019 90071897 32/000 - DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2, nr.
2,1 cartella di pagamento n. 1022010000188576000 - per illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione;
.8) accerti la nullità dell'attività di riscossione in ordine alle cartelle
5 e ruoli impugnati annullando gli stessi, in particolare l'intimazione di pagamento nr.102 2019
90071897 32/000 - DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2, nr. 2,1 cartella di pagamento n. 1022010000188576000 - per illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione, rideterminando le somme effettivamente dovute;
. 9) condanni i convenuti al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale in capo al ricorrente come sopra richiesto.
. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluse le spese generali ed accessori di legge.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: la nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione e della cartella per violazione della Costituzione italiana e dell'art. 97 della
Costituzione italiana;
la violazione degli artt. 3,24,97, 42,111 della Costituzione e del diritto al contraddittorio;
la mancata notifica degli atti presupposti ed in relazione alle cartelle di pagamento e ruolo impugnati per mancata notifica degli atti presupposti: prescrizione e decadenza del credito sotteso asseritamente vantato;
la decadenza-violazione del Dpr 29.09.73
n. 602 artt. 25 e ss del Dlgs 46/99; la violazione dell'art. 3 della legge 241/90 e art 7 dello statuto del contribuente in relazione all'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento;
la nullità degli atti impugnati perché privi dell'indicazione del calcolo degli interessi;
la nullità degli atti impugnati per vizio di incostituzionalità dell'aggio di Equitalia;
la prescrizione dei crediti portati nel documento fiscale di cui al doc. 1 e nella cartella di pagamento;
la infondatezza della pretesa tributaria-contributiva; l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato. CP_
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE dichiarare: -la inammissibilità/nullità del ricorso per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza richiamati in narrativa e condannare parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- il difetto di legittimazione passiva dell' - il CP_2 difetto di interesse ad agire - la tardività del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs n.46/'99 per le ragioni esposte in narrativa - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari. - condannare parte ricorrente al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così CP_5 concluso: “1) In via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento R.G.309/2018 pendente presso questo Tribunale del lavoro. 2) Sempre in via
6 preliminare: dichiarare il ricorso inammissibile per le motivazioni di cui al punto 2 dell'espositiva. 3) Nel merito: Rigettare il ricorso perché tardivo nonchè infondato in fatto ed in diritto, 4) Rigettare la richiesta di sospensiva formulata dal ricorrente. 5) Condannare parte ricorrente alla rifusione di onorari, diritti e spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. 6) Condannare altresì il ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art.
96 cpc.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione avanzata da nel giudizio RG n. 309/2018 CP_3 di incompetenza territoriale. L'art. 444 co. 3 c.p.c. prescrive che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente. La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c. (come modificato dall'art. 86 del D.L.vo 19 febbraio 1998,
n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 citato), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma (cfr. Cass.
15644/2001).
Nel caso in esame il soggetto debitore indicato nelle cartelle e negli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio è individuato nella persona fisica del ricorrente non essendo presente alcun riferimento alla sua qualità di datore di lavoro. Anche le notifiche sono state effettuate all'indirizzo di residenza del ricorrente indicato in ricorso. Conseguentemente, non essendoci prova del fatto che i contributi fossero dovuti in qualità di datore di lavoro, trova applicazione il comma 1 dell'art. 444 c.p.c. e la competenza territoriale spetta al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore, ovverosia all'intestato tribunale. L'eccezione, pertanto, è infondata.
Ciò detto, deve rilevarsi che tutte le cartelle e gli avvisi di addebito impugnati sono stati regolarmente notificati per la prima volta entro il termine quinquennale di prescrizione del credito in essi riportato.
Nello specifico:
7 - La cartella n. 10220080043943137000 è stata notificata il 15.6.2009, come risultante dal doc. 1 di con cui è stata prodotta la relata di notifica in cui si legge sotto il CP_5 codice a barre il numero identificativo della cartella notificata;
- La cartella n. 10220100001886576000 è stata notificata l'8.3.2010, come risultante dal doc. 2 di con cui è stata prodotta la relata di notifica in cui si legge sotto il codice CP_5
a barre il numero identificativo della cartella notificata;
- Le cartelle n. 40220140000937790000 notificata l'11.6.2014, n.
40220140002521626000 notificata il 24.10.2014, n. 40220140002665671000 notificata il 24.10.2014, n. 40220150000226933000 notificata il 14.8.2015, n.
40220150001647308000 notificata il 2.11.2015, n. 40220170002581718000 notificata il 10.11.2017, n. 40220170002772162000 notificata il 15.12.2017 e n.
40220180000181990000 notificata il 24.5.2018. In tutte queste cartelle, la prova della riconducibilità della cartella alla busta notificata risiede nella corrispondenza tra il numero della raccomandata e il numero (lo stesso) indicato nell'avviso di addebito notificato.
- La cartella n. 10220140020022215000 notificata ex art 140 c.p.c. il 22.1.2015, come si evince dal doc. 3 di in cui nell'avviso di ricevimento si leggono le ultime sette CP_5 cifre del codice identificativo della cartella notificata;
- Le cartelle n. 40220140004355544000 e 40220140004720062000, entrambe notificate con pec da il 23.1.2017 (doc. 9 ; CP_5 CP_5
- La cartella n. 10220170010224004000 notificata con pec da il 24.8.2017 (doc. 4 CP_5
. CP_5
In virtù del perfezionamento delle suddette notifiche, il ricorrente, ex art. 24 co. 5 d. lgs.
46/1999, al fine di contestare il merito della pretesa contributiva, nel termine di quaranta giorni avrebbe dovuto proporre opposizione. Nel caso di specie non vi è stata impugnazione nel termine suddetto, con la conseguenza che gli accertamenti contenuti nelle cartelle e negli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono divenuti intangibili.
Per ciò che concerne la contestazione da parte del ricorrente avente ad oggetto la mancata produzione degli originali degli atti di notificazione da parte dei resistenti, va rilevato che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che in materia esattoriale nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale
(e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le
8 presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (cfr. Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018).
Inoltre, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass., 29 luglio 2016,
n. 15790).
Nel caso in disamina il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la non conformità delle copie agli originali, senza specificare i motivi che consentissero al giudice di poter dubitare della conformità, con la conseguenza che l'eccezione deve essere dichiarata infondata.
Proseguendo, va detto che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 co. 5 d. lgs. 46/1999 non esclude la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini perentori, per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione del diritto, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2,
e art. 618 bis c.p.c.); oppure la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo esecutivo (quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, davanti al giudice dell'esecuzione o davanti al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione sia iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1,
c.p.c.).
Tuttavia, al fine di poter incardinare i procedimenti di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deve essere stato notificato alla parte un atto tipico della procedura esecutiva. Viceversa, l'impugnazione dei ruoli esattoriali, senza che sia stata intrapresa l'esecuzione, per giurisprudenza dominante a cui si ritiene di aderire, è inammissibile per difetto di interesse ad agire. In tal caso, infatti, l'azione del ricorrente concretizza una azione di accertamento negativo, la quale è ammissibile solo qualora ricorra una pregiudizievole
9 situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice.
L'attualità del pregiudizio, da cui discende l'attualità dell'interesse che legittima la parte ad agire in giudizio, sussiste quando la lesione, insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo, non ha natura meramente eventuale, bensì è connessa a una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (cfr. Cass sez. lav. 10441/2004).
Tale conclusione è confortata anche dalle norme dell'ordinamento civile. L'art. 949 c.c. sancisce come condizione di esperibilità dell'azione negatoria che il proprietario abbia motivo di temere un pregiudizio da pretesi diritti altrui. Inoltre, il principio dell'attualità della lesione
è stato esplicitamente affermato dall'art.
3-bis del d. l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del
2021, il quale ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prescrive:
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
La norma ora richiamata, dunque, conferma la non impugnabilità del ruolo se non sussiste un pregiudizio attuale.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato, e nemmeno dedotto, alcuno specifico pregiudizio attuale derivantegli dall'iscrizione a ruolo, con la conseguenza che, in assenza di atti esecutivi, il ricorso avente RG n. 309/2018 va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, così come confermato anche da recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3- bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione
10 dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza deve essere valutata al momento della pronuncia (Cass. 29729/2023).
Passando all'esame del procedimento RG n. 64/2020 va rilevato che in tal caso l'impugnazione della cartella n. 10220100001886576000 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 10220199007189732000, la cui prima notificazione, come detto in precedenza, si è perfezionata in data 8.3.2010, può integrare a seconda dei motivi dedotti una ipotesi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. o ex art. 617 co. 1 c.p.c., in quanto la notifica dell'intimazione di pagamento deve ritenersi un atto avente natura esecutiva.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, essa è infondata. Infatti, a seguito della notifica dell'8.3.2010, in data 29.7.2010 è stato introdotto il giudizio RG n. 228/2010 presso il
Tribunale di Tempio Pausania avente ad oggetto l'opposizione alla cartella oggetto di controversia. Il giudizio è stato definito con sentenza passata in giudicato il 29.3.2015.
Considerato che in virtù del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. a seguito dell'introduzione del giudizio la prescrizione è interrotta e sospesa sino al passaggio in giudicato che definisce il giudizio, al momento dell'introduzione del presente procedimento RG
n. 64/2020 in data 4.2.2020, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora spirato, con la conseguenza che l'eccezione è infondata.
Quanto alla eccezione di inesistenza della notifica per assenza in capo al soggetto notificante dei poteri necessari, va evidenziato che ex art. 45 d. lgs. 112/99 “il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione a adempiere, può nominare uno o più messi notificatori”; ed ancora l'art. 26 del DPR 1973 n. 602 dispone che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario. Nelle forme previste dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
La previsione normativa secondo cui l'ente riscossore ai fini della notifica può avvalersi di soggetti diversi dall'ente esclude la fondatezza della doglianza di parte ricorrente. CP_6
11 Tutte le altre eccezioni sollevate dal ricorrente sono afferenti alla formazione del titolo esecutivo e conseguentemente sono inammissibili poiché tardive, tenuto conto che esse avrebbero dovuto farsi valere entro il termine di cui al comma 5 art 24 d. lgs 46/99 decorrente dal perfezionamento della prima notifica della cartella avvenuto l'8.3.2010.
In virtù di tutte le ragioni sopra esposte, dunque, vanno rigettati entrambi i ricorsi proposti dal ricorrente.
Quanto alle spese, relativamente al giudizio RG n. 309/2018, tenuto conto delle questioni di diritto affrontate e della natura della pronuncia, si ritiene equo compensarle integralmente. Relativamente al giudizio RG n. 64/2020, invece, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso avente RG n. 309/2018 e, per l'effetto, lo rigetta;
2) Rigetta il ricorso avente RG n. 64/2020;
3) Spese di lite del giudizio avente RG n. 309/2018 integralmente compensate;
4) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio avente RG n. CP_ 64/2020 in favore di che liquida in euro 2.500,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio avente RG n.
64/2020 in favore di , che liquida in euro 2.500,00 per Controparte_1 esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rossella Pinna dichiaratasi antistataria.
Tempio Pausania, 13/11/2025
Il giudice
UG AN
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