Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 7653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7653 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07653/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2025, proposto da AN GN, rappresentata e difesa dall’avv. Renato Spadaro, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via Dei Mille n. 16, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.C.E.R. Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Luigi Punzo, Cinzia Coppa e Francesco Russo, dell’Avvocatura interna dell’ente pubblico, con domicilio fisico eletto presso la sede legale in Napoli, Via Domenico Morelli n. 75, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso
“Il silenzio-inadempimento dell’ACER, in relazione all’obbligo di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di cui all’art. 19 Reg. reg. Campania n. 11/2019, introdotto dalla ricorrente con domanda di subentro nell’assegnazione all’alloggio da essa detenuto sito in Salerno alla Via R. Schiavone n. 1 int. 7 cod. 555172987 ed alla formalizzazione e alla sottoscrizione del contratto di locazione di cui alla diffida del 7.2.25.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.C.E.R. Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa SA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, notificato e depositato il 14 marzo 2025, AN GN ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento della A.C.E.R. Campania in relazione all’obbligo di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di cui all’art. 19 Reg. Reg. Campania n. 11/2019, concernente la sua domanda di subentro nell’assegnazione all’alloggio da ella detenuto in Salerno, Via R. Schiavone n. 1 int. 7 cod. 555172987 ed alla formalizzazione e alla sottoscrizione del contratto di locazione di cui alla diffida del 7 febbraio 2025;
CONSIDERATO che si è costituita in giudizio la A.C.E.R. Campania che:
- preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale, ed in particolare in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, come nel caso di specie, avendo parte ricorrente presentato un’istanza volta ad ottenere il subentro nell’assegnazione dell’alloggio ERP;
- ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione, non potendo, a suo avviso, qualificarsi la propria inerzia in termini di silenzio inadempimento;
- ha comunque dedotto l’insussistenza del silenzio inadempimento in ordine all’istanza e alla censura di parte ricorrente, in quanto, con Determinazione Dirigenziale n. 74 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 17 febbraio 2025 e nota Protocollo n. 0032111 del 19 febbraio 2025, depositate in giudizio, era stata accolta l’istanza di subentro per cui è causa e, pertanto, le pretese di parte ricorrente sarebbero state soddisfatte, con loro pieno accoglimento, e conseguente cessazione della materia del contendere;
- in via ulteriore e subordinata ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso, tenuto conto che l’atto di diffida di parte ricorrente e le istanze successive rivestirebbero solo il carattere di un “mero sollecito”, ed in quanto l’odierno gravame sarebbe carente di un presupposto imprescindibile dell’azione, per la circostanza che, dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, sarebbe decorso il termine di un anno rispetto all’istanza originaria, con conseguente tardività del ricorso promosso avverso il silenzio-inadempimento, ex art. 31, comma 1, c.p.a.;
- ha dedotto l’infondatezza del ricorso in fatto e diritto e la carenza di prova, e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto;
CONSIDERATO che parte ricorrente in data 23 settembre 2025 ha depositato l’istanza di passaggio in decisione della controversia senza discussione, nella quale ha altresì chiesto che fosse accertata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese della A.C.E.R. Campania, atteso che il procedimento, avviato nel 2022, si sarebbe concluso solo a seguito della presentazione del presente ricorso;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO di dover innanzitutto esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito Tribunale Amministrativo Regionale in favore del giudice ordinario, sollevata dalla A.C.E.R. Campania;
RITENUTO che l’eccezione sia fondata. Ed invero, alla luce della giurisprudenza condivisa dal Collegio, “ l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, se sussistano interessi legittimi (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430). Ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto, sia la posizione sostanziale d'interesse legittimo da parte del ricorrente (in questi termini Cons. Stato n. 10470/23, Cons. Stato n. 5139/23, Cons. Stato n. 3696/219). Il silenzio inadempimento non può, quindi, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un’utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell’intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente. ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 marzo 2025, n. 2569);
CONSIDERATO che nella fattispecie per cui è causa parte ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento in riferimento all’istanza di subentro in un alloggio ERP, e che la materia non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo; ciò alla luce della condivisibile giurisprudenza, fatta propria anche dalla Sezione, secondo la quale “ la materia dell'E.R.P. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204. In tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti; b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del G.A. mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del G.O.; pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di E.R.P., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetti al G.O. ” (Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2014, n. 6172; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 31 maggio 2016 n. 6272; Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2012 n. 20727). In materia va anche ribadito che, per orientamento ormai costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “ La giurisprudenza di queste Sezioni unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione ” (Cass., Sez. un., 9 ottobre 2013, n. 22957 e 15 gennaio 2021, n. 621); ed altresì va valutato in particolare che, conseguentemente, “ spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione …. non riserva all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo ” (Cass., SS.UU. 12 luglio 2019, n. 18828 e 9 ottobre 2013 n. 22957, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 22 settembre 2025, n. 6267, 12 maggio 2025, n. 3698, 1° ottobre 2024, n. 5170 e 29 novembre 2023, n. 6563);
RITENUTO conclusivamente che, avendo nel caso di specie parte ricorrente chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento in riferimento all’istanza di subentro in un alloggio ERP, rispetto alla quale la sua posizione è di diritto soggettivo e, come tale, non è esperibile il ricorso previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge, ex art. 11 c.p.a.;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della natura della presente controversia e dell’esito in rito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Il giudizio potrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL MA IG, Presidente
SA GI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA GI | EL MA IG |
IL SEGRETARIO