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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2185/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2185/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SACCHI MAURIZIA e dell'avv. TAMBURINI GIANFRANCO ( ) C/O AVV. GIPPONE VIA PIETRALATA N. 67 BOLOGNA;
C.F._2
( ) - VIA Parte_2 C.F._3 Parte_3
PIETRALATA 67 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
GIÀ ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MASINA MICHELE e dell'avv. CANAZZA RAFFAELE ( C/O AVV. MASINA MICHELE VIA DEL MONTE 10 C.F._4
BOLOGNA;
APPELLATO
Conclusioni per appellante:
La a mezzo dei propri difensori, in ossequio al provvedimento della Parte_4 pagina 1 di 9 Corte d'Appello di Bologna con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 27/06/2023, contesta tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, eccepito e prodotto, si riporta a tutte le difese svolte in atto di appello, nel giudizio di primo grado ed alla udienza del 8.3.2022, da intendersi tutte espressamente richiamate, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove avversarie. Chiede quindi la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, precisando le conclusioni come da atto di appello e quindi per l'accoglimento dell'appello proposto con ogni statuizione conseguente.
In via istruttoria conclude insistendo per l'ammissione di tutte le richieste già specificatamente formulate in atto di appello, ovvero per l'ammissione di CTU contabile che, in adesione alle motivazioni di appello, ricomputi il mutuo ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, adottando il regime di capitalizzazione semplice, indicando altresì le somme versate in più dall'appellante.
Vinte le spese ed i compensi del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- PREGIUDIZIALMENTE, IN RITO:
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per i motivi Parte_4 esposti nella comparsa di risposta, in particolare per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., adottando ogni conseguente provvedimento di legge;
2. dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. Parte_4
348 bis c.p.c., in quanto non sussiste alcuna ragionevole probabilità che l'impugnazione venga accolta, adottando ogni conseguente provvedimento di legge;
- NEL MERITO: respingere l'impugnazione proposta da e, così, rigettare tutte le domande Parte_4
e tutte le eccezioni svolte dalla parte appellante siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, in quanto indimostrate per i motivi esposti, confermandosi per l'effetto, in ogni sua parte, la sentenza impugnata n. 672/2021 pronunciata dal Giudice Unico del Tribunale di Ferrara in data 15.10.2021 e pubblicata in data 18.10.2021;
- IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla refusione in favore di Parte_4 Controparte_1 delle spese e dei compensi professionali anche del presente grado di appello, oltre rimborso
[...] forfettario 15% ex D.M. n. 55/2014 ed oltre accessori di legge”.
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce la ferma contestazione e la richiesta di rigetto dell'istanza di parte pagina 2 di 9 avversa di rinnovazione delle C.T.U., rimarcando come l'avversa richiesta istruttoria sia del tutto infondata e manifestamente pretestuosa, tenuto conto della piena correttezza e della esaustività della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di primo grado, esente da vizi procedurali ed il cui accertamento è risultato del tutto coerente con la verità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'impresa individuale conveniva in giudizio la Parte_4 [...]
(ora documentando di avere stipulato con Controparte_2 Controparte_1
la banca un contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 350.000,00 con atto notarile in data 03/05/2012, e che sulla scorta della consulenza tecnica prodotta sarebbe emerso un tasso contrattuale di mora pattuito superiore al tasso soglia, l'indeterminatezza del TAEG e
, la presenza di un'opzione floor illegittima, l'assenza del piano di ammortamento e l'applicazione di anatocismo.
Tali violazioni avrebbero determinato la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. con il conseguente diritto alla restituzione al mutuatario della somma complessiva di euro
136.166,82, o in subordine il minor importo ricalcolato ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
2. Si costituiva la contestando le deduzioni avversarie Controparte_2
concludendo per il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore ritenute infondate e non dimostrate e la causa, istruita con l'espletamento di CTU, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice che veniva condannata alla rifusione delle spese di lite.
3. Osservava il giudice di prime cure che alla luce della documentazione versata in atti e all'esito della espletata CTU era emersa la validità delle condizioni contrattuali specificamente pattuite per iscritto dalle parti nell'ambito del mutuo in oggetto.
In particolare il CTU aveva rilevato che il mutuo fondiario presentava una clausola di interessi corrispettivi e moratori determinata in quanto i parametri specificati consentivano
“di determinare tempo per tempo l'entità dei tassi corrispettivi e moratori da applicare al mutuo.”
4. In ordine alla denunciata assenza di un piano di ammortamento determinato, il CTU aveva precisato che “trattandosi di mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento originario
pagina 3 di 9 specifica le modalità di pagamento di capitale ed interessi nell'ipotesi di invariabilità del tasso, poiché tale documento viene necessariamente strutturato con applicazione del tasso di interesse iniziale, non potendo evidentemente essere note, a priori, le future modifiche dei tassi di interesse. Tale documento non consente comunque d'individuare a priori, in modo puntuale, la futura evoluzione del rapporto al variare del tasso di interesse.”.
5. Osservava poi il Tribunale che il piano di ammortamento c.d. alla francese previsto nel contratto secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza non incorre nella violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., od interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti.
6. Quanto alla lamentata illegittimità della clausola cosiddetta “floor” presente all'art. 3 del contratto di mutuo, secondo cui “..il tasso così determinato non potrà mai scendere al di sotto del
6,15% (sei virgola quindici per cento), in ragione d'anno.”, riteneva il Tribunale che la clausola appariva chiara e non determinava il denunciato squilibrio contrattuale tra le parti, peraltro era conosciuta ed accettata dal cliente, mai contestata dalla mutuataria nel corso del rapporto, ed era stata approvata specificamente per iscritto ex art. 1341 c.c..
La clausola floor non integrava, inoltre, un derivato implicito e non costituiva una clausola vessatoria, purchè le relative clausole fossero chiare e comprensibili, come nel caso in esame.
7. Non sussisteva, inoltre, alcun profilo di indeterminatezza derivante dalla asserita mancata pattuizione ed indicazione in contratto del TAEG/ISC in quanto il documento di sintesi riportava tutte le componenti del TAEG/ISC, era richiamato all'art. 1 del contratto di mutuo fondiario e risultava allegato al contratto (quale allegato “B”).
In ogni caso, il giudice di primo grado osservava che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito la mancata previsione di tali indici non determina la dedotta nullità ex art 117 co.8 TUB.
8. Quanto alla dedotta invalidità del tasso di mora per superamento del tasso soglia, il CTU aveva escluso infine che nel caso di specie fossero stati pattuiti interessi usurari (usura c.d. originaria), in applicazione dei principi dettati dalla citata Cassazione a sezioni unite.
9. Ha proposto appello la chiedendone la riforma, e si è Parte_4 pagina 4 di 9 costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni 11.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Preliminarmente si osserva che l'atto di appello, in via generale, lamenta che il giudice di prime cure si sarebbe appiattito sulle affermazioni del CTU senza recepire le conclusioni contenute nella perizia di parte posta a fondamento dell'azione di ripetizione, senza offrire pertanto una reale motivazione, deducendo che la mancata valutazione di scientificità dell'elaborato peritale, che doveva essere preliminarmente offerta in via esplicita dalla sentenza affinchè la CTU potesse validamente porsi a base della decisione stessa, si tradurrebbe in una sostanziale assenza di motivazione inficiante di nullità l'intera decisione.
L'appello, peraltro, incentra le sue doglianze sostanzialmente sulla ritenuta indeterminatezza dei tassi di interesse applicabili al rapporto, abbandonando le ulteriori censure proposte in primo grado in ordine all'usurarietà del tasso di mora, alla nullità della clausola floor e alla mancata pattuizione ed indicazione in contratto del TAEG/ISC
11. Con il primo motivo rinvenibile all'interno dell'unicum espositivo, pur in mancanza di puntuale indicazione che tuttavia non incorre nella sanzione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla banca appellante, si ripropone l'eccezione di nullità del contratto di mutuo de quo per omessa allegazione di un piano di ammortamento, richiamando sul punto le deduzioni svolte dal proprio C.T.P., il quale ha sostenuto come un piano di ammortamento fosse necessario per precisare le modalità di restituzione del capitale e che al variare dell'indice EU (trattandosi di mutuo a tasso variabile) varia anche l'importo della rata e del capitale da restituire, il che comporterebbe, trattandosi di mutuo con ammortamento alla francese che, fermo l'importo predeterminato di ciascun singolo rateo, alla scadenza dell'ultimo poteva residuare una maxi rata finale.
12. Lamenta l'appellante che il CTU, pur avendo riscontrato: a) la difformità tra la prima rata di preammortamento indicata nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo pagina 5 di 9 rispetto all'ammontare della medesima rata rideterminata secondo le pattuizioni contrattuali;
b) l'assenza delle modalità di restituzione;
non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze in punto di indeterminatezza e indeterminabilità dell'obbligazione assunta dal mutuatario
, rigettando erroneamente la domanda di restituzione dell'indebito percepito Parte_4
dalla in virtù del contratto di mutuo, pur regolarmente onorato dall'attore. CP_3
13. Il motivo è infondato.
Il CTU ha già chiarito in modo completo ed esaustivo, confutando la tesi del CTP di parte attrice riproposta in questa sede, che il parametro di quantificazione degli interessi risultava puntualmente espresso all'art. 3 del contratto di mutuo e dal documento di sintesi allegato al contratto (allegato B), e come la mancanza del piano di ammortamento non desse causa ad elementi di oggettiva indeterminatezza delle condizioni pattuite nel mutuo (cfr. pag.11 perizia): “Con specifico riferimento a quanto segnalato da parte attrice lo scrivente rileva in primo luogo che, sebbene agli atti non è presente il piano di ammortamento, il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo specifica in modo chiaro ed incontrovertibile che il rapporto prevede un piano di ammortamento cosiddetto “alla francese” (ovvero con previsione di pagamento di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente) e che al variare del tasso di interesse deve essere rideterminata, con riferimento a ciascuna rata, la quota capitale da rimborsare (cosiddetto metodo della ripianificazione finanziaria che mantiene inalterato il numero complessivo delle rate).
A sommesso parere dello scrivente, l'assenza del piano di ammortamento allegato al contratto non causa pertanto, nel caso di specie, elementi di oggettiva indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo.
E' altresì doveroso segnalare che, trattandosi di mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento originario specifica le modalità di pagamento di capitale ed interessi nell'ipotesi di invariabilità del tasso, poiché tale documento viene necessariamente strutturato con applicazione del tasso di interesse iniziale, non potendo evidentemente essere note, a priori, le future modifiche dei tassi di interesse. Tale documento non consente comunque d'individuare a priori, in modo puntuale, la futura evoluzione del rapporto al variare del tasso di interesse.”
14. Osserva inoltre la Corte che il consulente d'ufficio ha puntualmente risposto alle osservazioni del CTP di parte attrice, osservando (cfr. pag. 18 perizia): “In relazione a quanto
pagina 6 di 9 evidenziato dall'Avv. Dott. Giovanni Coppola lo scrivente ribadisce quanto già evidenziato nei precedenti paragrafi del presente elaborato, ossia che:
- risulta effettivamente mancante agli atti il piano di ammortamento originario. Questo, tuttavia, non sarebbe comunque rappresentativo del reale andamento del mutuo in analisi, essendo il medesimo a tasso variabile;
- è stata rilevata difformità tra la prima rata di preammortamento indicata nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo rispetto all'ammontare della medesima rata rideterminata dallo scrivente secondo le pattuizioni contrattuali. A tal proposito occorre tuttavia rilevare che, con la documentazione disponibile in atti, non risulta comunque possibile verificare l'importo della rata effettivamente corrisposta dal mutuatario;
- per quanto concerne la mancata indicazione delle modalità di restituzione del capitale mutuato è opportuno ribadire che, trattandosi di mutuo a tasso variabile, all'atto di stipula del contratto era possibile soltanto ipotizzare l'importo della prima rata di ammortamente (successiva a quelle di preammortamento), ovvero di quelle successive e questo, poiché tali rate sarebbero state comunque oggetto di revisione nell'ipotesi di variazione del tasso di interesse;
- in ordine alla mancata indicazione della previsione di una diversa durata del rapporto in ragione della variazione dei tassi è opportuno ribadire che il mutuo in analisi, secondo le pattuizioni contrattuali, anche al variare del tasso di interesse avrebbe dovuto essere rimborsato mediante il pagamento di 9 rate di preammortamento e di 120 rate di ammortamento: sarebbe pertanto variato l'importo della rata al variare del tasso di interesse (metodo della ripianificazione finanziaria - ricalcolo della quota capitale al variare del tasso) e non, come indicato da parte attrice, il numero delle rate, ovvero la durata del rimborso;
”
15. Deve infine condividersi quanto osservato dalla difesa della Banca nel ricordare che l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza
26.06.2020 n. 12922) è nel senso di non ritenere necessario il piano di ammortamento per la validità del contratto ed agli effetti della corretta determinazione degli interessi: “La predisposizione di piano di ammortamento – che ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità – certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”. pagina 7 di 9 16. Con il secondo motivo enucleabile dall'unicum argomentativo, si lamenta che il giudice di prime cure abbia rigettato l'eccezione di indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite ritenendo, erroneamente secondo l'appellante, che “…i parametri specificati consentono di determinare tempo per tempo l'entità dei tassi corrispettivi e moratori da applicare al mutuo.”
17. Deduce l'appellante che: “Se è indeterminato il tasso di interesse base, non sembra debba esservi alcuna incertezza nell'affermare che lo è anche il tasso di mora individuato come sommatoria di uno spread qualificato (3 punti) oltre il tasso base. Si sarebbe quindi dovuto accertare detta indeterminatezza e dar corso alla ricostruzione del piano di ammortamento (assente) sulla base del solo interesse ex art 117 TUB.”
18. La doglianza è inammissibile, oltre che infondata, avendo il giudice di prime cure puntualmente evidenziato nella motivazione, con la quale l'appellante non si confronta minimamente, che: “Gli interessi e le modalità di rimborso sono determinati in modo preciso (all'art. 3 e
7), con la conseguenza che in base agli elementi esposti dal contratto deve escludersi che vi sia indeterminatezza dell'oggetto del contratto posto che, da tale clausola contrattuale si evince la tipologia del piano di ammortamento adottato, l'importo delle singole rate ed il tasso di interesse applicato”.
Risulta peraltro evidente che nel caso in esame, trattandosi di un contratto di mutuo a tasso variabile, non è possibile prevedere anticipatamente l'esatta entità del tasso e della rata di rimborso, ma ciò non può comportare la dedotta nullità delle pattuizioni economiche per indeterminatezza ab origine dell'onere economico assunto dal mutuatario.
19. Deve, infine, dichiararsi inammissibile per difetto di chiarezza e specificità l'ulteriore doglianza con la quale si lamenta che: “Affermare quindi che il piano di ammortamento sia
“imprevedibile” nel mutuo a tasso variabile è del tutto errato, giacché esso assolve alla funzione primaria di far conoscere al contraente la composizione dei singoli ratei, alla luce del regime finanziario prescelto e quindi di rendere esigibili i relativi importi…
La sentenza in ragione dei sovra esposti motivi avrebbe quindi dovuto, al contrario di quanto fatto, accertare la mancata pattuizione del regime finanziario applicabile e per conseguenza accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi di interesse, ricomputando il mutuo al tasso sostitutivo ex art 177 tub.”
20. Solo per completezza espositiva si osserva che “la mancata pattuizione del regime finanziario applicabile” è documentalmente sconfessata dalle specifiche pattuizioni economiche, richiamate in sentenza, contenute nell'art. 3 del contratto e nel documento di sintesi allegato pagina 8 di 9 al contratto (allegato B), che ne evidenziano la natura di mutuo a tasso variabile con sistema di ammortamento alla francese.
21. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellata ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna quale titolare della alla Parte_4 Parte_4 Parte_4
rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata Controparte_1
liquidate in euro 9.990,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 7.01.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2185/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SACCHI MAURIZIA e dell'avv. TAMBURINI GIANFRANCO ( ) C/O AVV. GIPPONE VIA PIETRALATA N. 67 BOLOGNA;
C.F._2
( ) - VIA Parte_2 C.F._3 Parte_3
PIETRALATA 67 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
GIÀ ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MASINA MICHELE e dell'avv. CANAZZA RAFFAELE ( C/O AVV. MASINA MICHELE VIA DEL MONTE 10 C.F._4
BOLOGNA;
APPELLATO
Conclusioni per appellante:
La a mezzo dei propri difensori, in ossequio al provvedimento della Parte_4 pagina 1 di 9 Corte d'Appello di Bologna con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 27/06/2023, contesta tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, eccepito e prodotto, si riporta a tutte le difese svolte in atto di appello, nel giudizio di primo grado ed alla udienza del 8.3.2022, da intendersi tutte espressamente richiamate, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove avversarie. Chiede quindi la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, precisando le conclusioni come da atto di appello e quindi per l'accoglimento dell'appello proposto con ogni statuizione conseguente.
In via istruttoria conclude insistendo per l'ammissione di tutte le richieste già specificatamente formulate in atto di appello, ovvero per l'ammissione di CTU contabile che, in adesione alle motivazioni di appello, ricomputi il mutuo ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, adottando il regime di capitalizzazione semplice, indicando altresì le somme versate in più dall'appellante.
Vinte le spese ed i compensi del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- PREGIUDIZIALMENTE, IN RITO:
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per i motivi Parte_4 esposti nella comparsa di risposta, in particolare per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., adottando ogni conseguente provvedimento di legge;
2. dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. Parte_4
348 bis c.p.c., in quanto non sussiste alcuna ragionevole probabilità che l'impugnazione venga accolta, adottando ogni conseguente provvedimento di legge;
- NEL MERITO: respingere l'impugnazione proposta da e, così, rigettare tutte le domande Parte_4
e tutte le eccezioni svolte dalla parte appellante siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, in quanto indimostrate per i motivi esposti, confermandosi per l'effetto, in ogni sua parte, la sentenza impugnata n. 672/2021 pronunciata dal Giudice Unico del Tribunale di Ferrara in data 15.10.2021 e pubblicata in data 18.10.2021;
- IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla refusione in favore di Parte_4 Controparte_1 delle spese e dei compensi professionali anche del presente grado di appello, oltre rimborso
[...] forfettario 15% ex D.M. n. 55/2014 ed oltre accessori di legge”.
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce la ferma contestazione e la richiesta di rigetto dell'istanza di parte pagina 2 di 9 avversa di rinnovazione delle C.T.U., rimarcando come l'avversa richiesta istruttoria sia del tutto infondata e manifestamente pretestuosa, tenuto conto della piena correttezza e della esaustività della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di primo grado, esente da vizi procedurali ed il cui accertamento è risultato del tutto coerente con la verità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'impresa individuale conveniva in giudizio la Parte_4 [...]
(ora documentando di avere stipulato con Controparte_2 Controparte_1
la banca un contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 350.000,00 con atto notarile in data 03/05/2012, e che sulla scorta della consulenza tecnica prodotta sarebbe emerso un tasso contrattuale di mora pattuito superiore al tasso soglia, l'indeterminatezza del TAEG e
, la presenza di un'opzione floor illegittima, l'assenza del piano di ammortamento e l'applicazione di anatocismo.
Tali violazioni avrebbero determinato la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. con il conseguente diritto alla restituzione al mutuatario della somma complessiva di euro
136.166,82, o in subordine il minor importo ricalcolato ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
2. Si costituiva la contestando le deduzioni avversarie Controparte_2
concludendo per il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore ritenute infondate e non dimostrate e la causa, istruita con l'espletamento di CTU, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice che veniva condannata alla rifusione delle spese di lite.
3. Osservava il giudice di prime cure che alla luce della documentazione versata in atti e all'esito della espletata CTU era emersa la validità delle condizioni contrattuali specificamente pattuite per iscritto dalle parti nell'ambito del mutuo in oggetto.
In particolare il CTU aveva rilevato che il mutuo fondiario presentava una clausola di interessi corrispettivi e moratori determinata in quanto i parametri specificati consentivano
“di determinare tempo per tempo l'entità dei tassi corrispettivi e moratori da applicare al mutuo.”
4. In ordine alla denunciata assenza di un piano di ammortamento determinato, il CTU aveva precisato che “trattandosi di mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento originario
pagina 3 di 9 specifica le modalità di pagamento di capitale ed interessi nell'ipotesi di invariabilità del tasso, poiché tale documento viene necessariamente strutturato con applicazione del tasso di interesse iniziale, non potendo evidentemente essere note, a priori, le future modifiche dei tassi di interesse. Tale documento non consente comunque d'individuare a priori, in modo puntuale, la futura evoluzione del rapporto al variare del tasso di interesse.”.
5. Osservava poi il Tribunale che il piano di ammortamento c.d. alla francese previsto nel contratto secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza non incorre nella violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., od interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti.
6. Quanto alla lamentata illegittimità della clausola cosiddetta “floor” presente all'art. 3 del contratto di mutuo, secondo cui “..il tasso così determinato non potrà mai scendere al di sotto del
6,15% (sei virgola quindici per cento), in ragione d'anno.”, riteneva il Tribunale che la clausola appariva chiara e non determinava il denunciato squilibrio contrattuale tra le parti, peraltro era conosciuta ed accettata dal cliente, mai contestata dalla mutuataria nel corso del rapporto, ed era stata approvata specificamente per iscritto ex art. 1341 c.c..
La clausola floor non integrava, inoltre, un derivato implicito e non costituiva una clausola vessatoria, purchè le relative clausole fossero chiare e comprensibili, come nel caso in esame.
7. Non sussisteva, inoltre, alcun profilo di indeterminatezza derivante dalla asserita mancata pattuizione ed indicazione in contratto del TAEG/ISC in quanto il documento di sintesi riportava tutte le componenti del TAEG/ISC, era richiamato all'art. 1 del contratto di mutuo fondiario e risultava allegato al contratto (quale allegato “B”).
In ogni caso, il giudice di primo grado osservava che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito la mancata previsione di tali indici non determina la dedotta nullità ex art 117 co.8 TUB.
8. Quanto alla dedotta invalidità del tasso di mora per superamento del tasso soglia, il CTU aveva escluso infine che nel caso di specie fossero stati pattuiti interessi usurari (usura c.d. originaria), in applicazione dei principi dettati dalla citata Cassazione a sezioni unite.
9. Ha proposto appello la chiedendone la riforma, e si è Parte_4 pagina 4 di 9 costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni 11.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Preliminarmente si osserva che l'atto di appello, in via generale, lamenta che il giudice di prime cure si sarebbe appiattito sulle affermazioni del CTU senza recepire le conclusioni contenute nella perizia di parte posta a fondamento dell'azione di ripetizione, senza offrire pertanto una reale motivazione, deducendo che la mancata valutazione di scientificità dell'elaborato peritale, che doveva essere preliminarmente offerta in via esplicita dalla sentenza affinchè la CTU potesse validamente porsi a base della decisione stessa, si tradurrebbe in una sostanziale assenza di motivazione inficiante di nullità l'intera decisione.
L'appello, peraltro, incentra le sue doglianze sostanzialmente sulla ritenuta indeterminatezza dei tassi di interesse applicabili al rapporto, abbandonando le ulteriori censure proposte in primo grado in ordine all'usurarietà del tasso di mora, alla nullità della clausola floor e alla mancata pattuizione ed indicazione in contratto del TAEG/ISC
11. Con il primo motivo rinvenibile all'interno dell'unicum espositivo, pur in mancanza di puntuale indicazione che tuttavia non incorre nella sanzione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla banca appellante, si ripropone l'eccezione di nullità del contratto di mutuo de quo per omessa allegazione di un piano di ammortamento, richiamando sul punto le deduzioni svolte dal proprio C.T.P., il quale ha sostenuto come un piano di ammortamento fosse necessario per precisare le modalità di restituzione del capitale e che al variare dell'indice EU (trattandosi di mutuo a tasso variabile) varia anche l'importo della rata e del capitale da restituire, il che comporterebbe, trattandosi di mutuo con ammortamento alla francese che, fermo l'importo predeterminato di ciascun singolo rateo, alla scadenza dell'ultimo poteva residuare una maxi rata finale.
12. Lamenta l'appellante che il CTU, pur avendo riscontrato: a) la difformità tra la prima rata di preammortamento indicata nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo pagina 5 di 9 rispetto all'ammontare della medesima rata rideterminata secondo le pattuizioni contrattuali;
b) l'assenza delle modalità di restituzione;
non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze in punto di indeterminatezza e indeterminabilità dell'obbligazione assunta dal mutuatario
, rigettando erroneamente la domanda di restituzione dell'indebito percepito Parte_4
dalla in virtù del contratto di mutuo, pur regolarmente onorato dall'attore. CP_3
13. Il motivo è infondato.
Il CTU ha già chiarito in modo completo ed esaustivo, confutando la tesi del CTP di parte attrice riproposta in questa sede, che il parametro di quantificazione degli interessi risultava puntualmente espresso all'art. 3 del contratto di mutuo e dal documento di sintesi allegato al contratto (allegato B), e come la mancanza del piano di ammortamento non desse causa ad elementi di oggettiva indeterminatezza delle condizioni pattuite nel mutuo (cfr. pag.11 perizia): “Con specifico riferimento a quanto segnalato da parte attrice lo scrivente rileva in primo luogo che, sebbene agli atti non è presente il piano di ammortamento, il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo specifica in modo chiaro ed incontrovertibile che il rapporto prevede un piano di ammortamento cosiddetto “alla francese” (ovvero con previsione di pagamento di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente) e che al variare del tasso di interesse deve essere rideterminata, con riferimento a ciascuna rata, la quota capitale da rimborsare (cosiddetto metodo della ripianificazione finanziaria che mantiene inalterato il numero complessivo delle rate).
A sommesso parere dello scrivente, l'assenza del piano di ammortamento allegato al contratto non causa pertanto, nel caso di specie, elementi di oggettiva indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo.
E' altresì doveroso segnalare che, trattandosi di mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento originario specifica le modalità di pagamento di capitale ed interessi nell'ipotesi di invariabilità del tasso, poiché tale documento viene necessariamente strutturato con applicazione del tasso di interesse iniziale, non potendo evidentemente essere note, a priori, le future modifiche dei tassi di interesse. Tale documento non consente comunque d'individuare a priori, in modo puntuale, la futura evoluzione del rapporto al variare del tasso di interesse.”
14. Osserva inoltre la Corte che il consulente d'ufficio ha puntualmente risposto alle osservazioni del CTP di parte attrice, osservando (cfr. pag. 18 perizia): “In relazione a quanto
pagina 6 di 9 evidenziato dall'Avv. Dott. Giovanni Coppola lo scrivente ribadisce quanto già evidenziato nei precedenti paragrafi del presente elaborato, ossia che:
- risulta effettivamente mancante agli atti il piano di ammortamento originario. Questo, tuttavia, non sarebbe comunque rappresentativo del reale andamento del mutuo in analisi, essendo il medesimo a tasso variabile;
- è stata rilevata difformità tra la prima rata di preammortamento indicata nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo rispetto all'ammontare della medesima rata rideterminata dallo scrivente secondo le pattuizioni contrattuali. A tal proposito occorre tuttavia rilevare che, con la documentazione disponibile in atti, non risulta comunque possibile verificare l'importo della rata effettivamente corrisposta dal mutuatario;
- per quanto concerne la mancata indicazione delle modalità di restituzione del capitale mutuato è opportuno ribadire che, trattandosi di mutuo a tasso variabile, all'atto di stipula del contratto era possibile soltanto ipotizzare l'importo della prima rata di ammortamente (successiva a quelle di preammortamento), ovvero di quelle successive e questo, poiché tali rate sarebbero state comunque oggetto di revisione nell'ipotesi di variazione del tasso di interesse;
- in ordine alla mancata indicazione della previsione di una diversa durata del rapporto in ragione della variazione dei tassi è opportuno ribadire che il mutuo in analisi, secondo le pattuizioni contrattuali, anche al variare del tasso di interesse avrebbe dovuto essere rimborsato mediante il pagamento di 9 rate di preammortamento e di 120 rate di ammortamento: sarebbe pertanto variato l'importo della rata al variare del tasso di interesse (metodo della ripianificazione finanziaria - ricalcolo della quota capitale al variare del tasso) e non, come indicato da parte attrice, il numero delle rate, ovvero la durata del rimborso;
”
15. Deve infine condividersi quanto osservato dalla difesa della Banca nel ricordare che l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza
26.06.2020 n. 12922) è nel senso di non ritenere necessario il piano di ammortamento per la validità del contratto ed agli effetti della corretta determinazione degli interessi: “La predisposizione di piano di ammortamento – che ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità – certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”. pagina 7 di 9 16. Con il secondo motivo enucleabile dall'unicum argomentativo, si lamenta che il giudice di prime cure abbia rigettato l'eccezione di indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite ritenendo, erroneamente secondo l'appellante, che “…i parametri specificati consentono di determinare tempo per tempo l'entità dei tassi corrispettivi e moratori da applicare al mutuo.”
17. Deduce l'appellante che: “Se è indeterminato il tasso di interesse base, non sembra debba esservi alcuna incertezza nell'affermare che lo è anche il tasso di mora individuato come sommatoria di uno spread qualificato (3 punti) oltre il tasso base. Si sarebbe quindi dovuto accertare detta indeterminatezza e dar corso alla ricostruzione del piano di ammortamento (assente) sulla base del solo interesse ex art 117 TUB.”
18. La doglianza è inammissibile, oltre che infondata, avendo il giudice di prime cure puntualmente evidenziato nella motivazione, con la quale l'appellante non si confronta minimamente, che: “Gli interessi e le modalità di rimborso sono determinati in modo preciso (all'art. 3 e
7), con la conseguenza che in base agli elementi esposti dal contratto deve escludersi che vi sia indeterminatezza dell'oggetto del contratto posto che, da tale clausola contrattuale si evince la tipologia del piano di ammortamento adottato, l'importo delle singole rate ed il tasso di interesse applicato”.
Risulta peraltro evidente che nel caso in esame, trattandosi di un contratto di mutuo a tasso variabile, non è possibile prevedere anticipatamente l'esatta entità del tasso e della rata di rimborso, ma ciò non può comportare la dedotta nullità delle pattuizioni economiche per indeterminatezza ab origine dell'onere economico assunto dal mutuatario.
19. Deve, infine, dichiararsi inammissibile per difetto di chiarezza e specificità l'ulteriore doglianza con la quale si lamenta che: “Affermare quindi che il piano di ammortamento sia
“imprevedibile” nel mutuo a tasso variabile è del tutto errato, giacché esso assolve alla funzione primaria di far conoscere al contraente la composizione dei singoli ratei, alla luce del regime finanziario prescelto e quindi di rendere esigibili i relativi importi…
La sentenza in ragione dei sovra esposti motivi avrebbe quindi dovuto, al contrario di quanto fatto, accertare la mancata pattuizione del regime finanziario applicabile e per conseguenza accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi di interesse, ricomputando il mutuo al tasso sostitutivo ex art 177 tub.”
20. Solo per completezza espositiva si osserva che “la mancata pattuizione del regime finanziario applicabile” è documentalmente sconfessata dalle specifiche pattuizioni economiche, richiamate in sentenza, contenute nell'art. 3 del contratto e nel documento di sintesi allegato pagina 8 di 9 al contratto (allegato B), che ne evidenziano la natura di mutuo a tasso variabile con sistema di ammortamento alla francese.
21. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellata ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna quale titolare della alla Parte_4 Parte_4 Parte_4
rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata Controparte_1
liquidate in euro 9.990,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 7.01.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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