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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13972 2020 r.g.n. promossa da
Parte_1 in persona del Commissario ad acta e legale rappresentante
[...] pro tempore Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
TOMASELLO STEFANIA ATTORE OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. GAETANA CP_2
RITA PARLATO CONVENUTA OPPOSTA
in persona del sindaco pro tempore rappresentato TR
e difeso dall'avv. Marina FONTI CONVENUTO OPPOSTO
[...]
Controparte_4
, oggi in persona del
[...] Controparte_5
Commissario Liquidatore Avv. Giovanni Galoppi, n.q. di legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cannarozzo CONVENUTO OPPOSTO Udienza di precisazione delle conclusioni: 16/09/2024 All'udienza del 16/09/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle domande formulate con gli atti introduttivi del giudizio e memorie autorizzate come appresso specificate.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE IRSAP – ISTITUTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con Controparte_6 riferimento alla pretesa creditoria avanzata in ricorso per ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, revocare nei confronti di il Controparte_6 decreto ingiuntivo n. 4668/2020 emesso in data 29.09.2020 dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 11400/2020 R.G. per violazione dell'art. 19 della Legge Regione Sicilia n. 08/2012 come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 8/2016; CP dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con Controparte_6 riferimento alla pretesa creditoria avanzata in ricorso per ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4668/2020 emesso in data 29.09.2020 dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 11400/2020 R.G. nei confronti dell' , che non è coinvolto Controparte_6 nell'Accordo tra Amministrazioni posto alla base della pretesa creditoria;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con Controparte_6 riferimento alla pretesa creditoria avanzata in ricorso per ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4668/2020 emesso in data 29.09.2020 dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 11400/2020 R.G. nei confronti dell' , per l'insussistenza di Controparte_6 alcun vincolo di solidarietà tra quest'ultimo Ente e il Controparte_5
;
[...]
Nel merito: dichiarare che nessuna somma è dovuta alla Controparte_1 dall' in forza dell'Accordo tra Amministrazioni del 9 Controparte_6 settembre – 9 dicembre 2015 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 4668/2020 emesso in data 29.09.2020 dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 11400/2020 R.G. nei confronti dell' ; Controparte_6 dichiarare che nessuna somma è dovuta alla Controparte_1 dall' in mancanza di inadempimento da parte dell'opponente Controparte_6
e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4668/2020 emesso in data 29.09.2020 dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 11400/2020 R.G. nei confronti dell' ; dichiarare che nessuna somma è dovuta alla Controparte_6 dall' in forza dell'assunzione Controparte_1 Controparte_6
d'impegno da parte del secondo la Controparte_5 ripartizione spese con il e, per l'effetto, revocare il decreto TR ingiuntivo n. 4668/2020 emesso in data 29.09.2020 dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 11400/2020 R.G. nei confronti dell' ; in Controparte_6 ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di CP , dichiarando che nulla è dovuto dallo stesso Ente nei confronti di
[...] in quanto la pretesa creditoria è infondata;
Controparte_1 condannare la al risarcimento del danno ex art. 96 Controparte_7
c.p.c. nei confronti dell' ; Controparte_6
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA CP_1
In via preliminare: Per effetto dell'applicazione dell'art. 648 c.p.c., e per tutte le ragioni analiticamente evidenziate in atti, concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed essendo non contestata la somma ingiunta;
in via subordinata rispetto alla principale domanda: emettere Ordinanza ex art. 186 bis e/o ter c.p.c. per il pagamento delle somme non contestate, ordinando all' di pagare a la somma di €. CP Controparte_1
327.014,02 oltre iva e interessi per i lavori correttamente svolti da CP_1 certificati dai funzioni Irsap, certificazioni queste mai
[...] disconosciute dall' neanche a seguito della costituzione in giudizio. CP
Nel merito: Respingere integralmente tutte le domande e le eccezioni proposte da CP con l'atto di citazione notificato in data 9.11.2020 in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4668/2020 emesso in data 29.09.2020 dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 11400/2020 Rg. e notificato in data 05.10.2020 Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO TR
Disporre la riunione del presente procedimento con quello portante il n.rg.14664/2020 ,stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in TR riferimento al decreto ingiuntivo oggi opposto dall' e già opposto dal CP con procedimento portante il numero r.g. 14664/2020 per TR mancanza di presupposti giuridici;
ritenere e dichiarare che in mancanza di contratto nessun importo è dovuto alla dal Controparte_1 [...]
ritenere e dichiarare che del pari, nessuna obbligazione né CP_3 impegno di spesa il ha attuato nei confronti della TR
essendo l'unico legittimato il Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi rappresentanti legali Controparte_8 protempore;
ritenere conseguentemente non dovuti per tali importi gli interessi ingiunti da nessun titolo;
condannare controparte al pagamento delle spese del presente giudizio
CONCLUSIONI PER IL CONSORZIO Controparte_5 rigettare le domande formulate della parte convenute e dalle altre opponenti poiché infondate in fatto ed in diritto;
dichiarare nullo, revocare e/o annullare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Palermo in data 29.09.2020, recante il numero 4668/2020 (R.G. n. 11400/2020), emesso nei confronti del Controparte_4
, oggi
[...] Controparte_5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] ritenendo e dichiarando che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società (P.IVA ) per le causali di cui al Controparte_1 P.IVA_1 decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA.
°°°°°°°°°°°°°°°°
(1)Con decreto del 25 settembre 2020 il Giudice Unico del Tribunale di Palermo ha ingiunto al al TR [...]
, gestione Controparte_4 separata e all CP Parte_3 di pagare, in solido tra di loro, alla società
[...] CP_1 la complessiva somma di € 327.014,02 in forza dei rapporti e
[...] delle vicende negoziali inter partes, oltre accessori con le decorrenze di legge sino all'effettivo soddisfo e spese de procedimento. Si tratta della gara pubblica indetta, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 dal
[...]
, gestione separata , giusta Determinazione Controparte_5 CP del Commissario ad Acta n.17 del 19/10/2016, per la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione di CP_3 Parte_4 aggiudicata il 30/11/2016 alla Controparte_1
ha proposto opposizione eccependo innanzitutto la sua carenza CP di legittimazione passiva e la violazione dell'art. 19 della legge della Regione Sicilia n. 8 / 2012 e successive modificazioni. Ha sostenuto che l' Controparte_9
Regione Sicilia non risponde degli oneri contratti dai
[...]
Consorzi per le aree di sviluppo industriale. In via gradata ha eccepito la sua carenza di legittimazione in quanto non è mai stato parte dell'accordo posto alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo. Ha puntualizzato che “l'Accordo tra Amministrazioni” del 2015 volto a disciplinare le spese di gestione dell'impianto di depurazione per il quale la è risultata aggiudicataria interveniva tra i Controparte_1 [...]
il il ed il Parte_5 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 ed il , mentre essa
[...] Controparte_5 opponente non sottoscriveva alcun impegno né, di conseguenza, impegnava alcuna somma per l'adempimento di quanto previsto nello stesso accordo. Ha eccepito l'insussistenza di alcun vincolo di solidarietà con il CP_5 Nel merito ha dedotto non essere dovuta alcuna somma da
[...] CP
in forza dell'accordo tra amministrazioni del 9 settembre – 9 dicembre
[...]
2015 e ha richiamato il punto dell'Accordo nella parte in cui è precisato che all'appalto del servizio di gestione e manutenzione unitario dell'impianto di depurazione, completo dell'impianto di riutilizzo, ivi compreso il sistema di pompaggio finale e la condotta sottomarina, in atto gestiti rispettivamente dal e dal può provvedere il Controparte_5 TR
. Ha quindi dedotto che sulla base del Controparte_5 già menzionato accordo tra le Amministrazioni dell'inadempimento nei confronti della rispondono solo Controparte_1 TR
e Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
In ulteriore gradazione ha Controparte_5 dedotto che alcun inadempimento può essere imputato ad Controparte_6 perché a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto nessun impegno veniva assunto da : né nel verbale di gara del 30/11/2016 né Controparte_6 nel verbale di consegna del 12/1/2017, e ha precisato che un tale impegno avrebbe dovuto evincersi da apposita delibera degli organi volta ad esprimere la volontà del subentro a titolo particolare nel contratto stipulato con la Ha pertanto respinto una ricostruzione tesa a CP_1 ricomprendere l'Istituto opponente nel novero dei destinatari del decreto ingiuntivo ricollegandola alla semplice presenza di un rappresentante dell' al momento della consegna dell'impianto. Controparte_6
Ha quindi eccepito non essere dovuta alcuna somma. Ha chiesto condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in richiamo dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “viola l' 96, comma 1, c.p.c. chi instaura un giudizio, e consapevolmente lo continua, nonostante il rilievo della carenza di legittimazione passiva effettuato prontamente dalla parte convenuta in sede processuale, a nulla rilevando, sotto il profilo degli obblighi di buona fede e solidarietà sociale, il comportamento silente dalla stessa tenuto nella fase extraprocessuale della lite” (Cass. Civ., III Sez. Civ., ordinanza n. 23341 del 19 settembre 2019). Con la comparsa di costituzione e risposta la ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza dei motivi articolando in particolare tre punti di difesa in base ai quali: a) non avrebbe mai CP negato la sottoscrizione del contratto d'appalto con Controparte_1
b) non ha mai contestato i lavori realizzati da CP Controparte_1 evidentemente conscia che sono stati eseguiti;
c) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte tanto che li ha quantificati e certificati. CP
Il opponente in proprio nel procedimento n 14664 / 2020, TR ha chiesto revocarsi nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 4668/ 2020 per la mancanza dei presupposti giuridici per la sua emissione, non essendo in essere alcuna obbligazione giuridica tra l'Ente locale e la ditta Costruzioni Dondi, mentre l'accordo per la gestione del depuratore, da cui scaturiscono le fatture per il pagamento dei servizi, è stato sottoscritto col Controparte_5 in liquidazione. Ha sostenuto che una responsabilità del si sarebbe CP_3 potuta affermare e configurare solo in via di rivalsa, una volta avvenuto il pagamento verso la ditta aggiudicataria da parte di uno degli Enti obbligati. Il ha esposto di non disporre di personale e Controparte_5 di competenze speciali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione del citato impianto, essendosi sempre avvalso di imprese esterne specializzate nel settore;
e ha precisato che la ripartizione dei costi di manutenzione è sempre avvenuta sulla scorta dell'”Accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 10/1991 e s.m.i.” sottoscritto dal
. Controparte_5
Ha infine richiamato l'art. 4 del citato accordo che prevede espressamente che “le spese relative alla gestione e manutenzione dell'impianto sono ripartite tra i comuni sottoscrittori della presente in quote proporzionali alla entità degli abitanti
[... residenti, desunti da rilevazione ISTAT e, per quanto riguarda il CP_5 in liquidazione – gestione separata degli occu CP_5 CP industriali. Riunito al fascicolo 13972 /2020 r.g.n. l'opposizione n. 14661/2020 separatamente proposta dal con ordinanza del TR
25/09/2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al 16/9/2024 e in esito all'udienza di trattazione è stata trattenuta dal Giudice. (2) Deve premettersi che le dispute giuridiche e giurisprudenziali aventi ad oggetto il riconoscimento della legittimazione passiva all'azione civile di responsabilità nell'ipotesi di successione che proceda ope legis nella gestione e nell'amministrazione di un patrimonio non ha mai occasionato, negli anni, una tensione dialogica di più marcata intensità, come nel caso dell'analisi della soggettività di e della sua attitudine a subire azione Controparte_6 civile di cognizione, o esecutiva, per debiti contratti dai Controparte_5
(3) Tale tensione si è estrinsecata attraverso un'esigenza d'ordine normativo che è confluita nella opzione dell'Assemblea legislativa della Regione Siciliana intervenuta per disciplinarne il rapporto di responsabilità (legge regionale n. 8 /2012 e legge regionale n. 8 / 2016). Ai principi dogmatici sulla soggettività giuridica degli Enti Pubblici e degli Enti Collettivi che sono comunemente scrutinati in rapporto al dettato dell'art. 19 comma 4 della L.R. n. 8 / 2012 si è pertanto affiancato il precetto della legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016 n.
8. Essa ha chiarito e precisato i termini della legittimazione di nei rapporti con i Consorzi A.S.I. in liquidazione, CP rimarcandone gli aspetti formali propri della gestione “sostitutiva” di un'amministrazione in liquidazione, in cui deve essere assicurata, dal gestore, la distinzione delle masse patrimoniali. (4) Il caso che si giudica ha una peculiarità, consistente nel fatto che tutte le tesi e gli argomenti dibattuti in tema si intrecciano, in contrapposizione, con i richiamati provvedimenti legislativi della Regione Siciliana, che si sono succeduti nel tempo, e incrociano gli effetti dell'attività negoziale che è stata pure esercitata medio tempore dalle parti (primo fra tutti il più volte richiamato accordo tra Pubbliche Amministrazioni del 9 settembre – 9 dicembre 2015). Si tratta di un coacervo di orientamenti e di pronunciamenti, come è dimostrato dalla copiosa produzione che hanno operato le parti in causa, da cui occorre muovere. (5) Ritiene questo Giudice di non doversi discostare dai profili di legittimità e dai principi che sono stati già scrutinati e decisi dallo stesso quale estensore di altre decisioni del Tribunale su identiche questioni (per tutte sentenza Tribunale di Palermo n. 3681/2019 del 24-26/7/2019, c. e CP CP_13 in linea di continuità con i principi ivi affermati Tribunale di Palermo, in persona di diverso estensore, sentenza 1°/12/2022 proc. N. 13995/ 2020 cui risultano riuniti i nn. 14736/2020 e 144335/2021 c. CP CP_1
[...]
(6) La pronuncia che finalisticamente aspiri a adempiere correttamente alla ricognizione della regola giuridica applicabile deve prescindere dall'indulgere sui profili speculativi e prettamente teorici che sono comunemente in discussione e privilegiare un approccio più strettamente positivo secondo i dettami della disciplina normativa e i termini di attuazione e di efficacia del rapporto di sostituzione che viene a stabilirsi tra e Controparte_14 CP
Un rapido excursus riepilogativo agevola la progressione del giudizio e della decisione.
(7) A seguito della soppressione mediante liquidazione dei Consorzi A.S.I., disposta con legge n. 8/2012, l' è subentrata integralmente e CP definitivamente nella gestione delle aree già oggetto di interventi dei consorzi. La stessa legge ha stabilito la devoluzione della gestione delle pratiche e dei rapporti già in capo ai attraverso la gestione a Controparte_5 contabilità separata tale da garantire e assicurare l'assoluta distinzione tra le masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni consorzio soppresso. (8) La soggettività giuridica dell' , quale ente pubblico strumentale della CP
Regione, cui la legge regionale n. 8/'12 cit. ha demandato l'attività di gestione di cui si tratta esclude, secondo un dato che a questo Giudicante appare certo e pacifico, che possa di norma agire o contraddire CP nelle cause che riguardano la soggettività del se non quale gestore CP_14 del patrimonio in liquidazione. Tale legittimazione per così dire “gestoria”, in forza della funzione rappresentativa assegnata dalla legge, deriva dall'art. 19 commi 4 e 8 della legge n. 8/2012 cit : per il dettaglio della disciplina storica sancita dalla norma, può essere utile ricordare che era stabilito che decorso il termine di giorni 180, tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso ente transitassero in apposite gestioni di contabilità separate presso l' , tale da garantire tuttavia l'assoluta distinzione delle masse CP patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso rispetto al patrimonio di . CP
(9) È stato precisato, in ambito teorico e speculativo, che si tratterebbe della medesima situazione o condizione legittimante la funzione rappresentativa nella gestione di un patrimonio senza soggetto;
ovvero assimilabile alla condizione legittimante la funzione rappresentativa relativa all'amministrazione del soggetto interdetto ovvero del minore in potestate. Tale conclusione, sul piano della giustificazione e della funzione ordinatrice della disposizione legislativa, appare in coerente allineamento con una concezione della soggettività che, per la forma, permane in capo all'ente in liquidazione, benchè disattivato, e fino a che non sia intervenuta l'emanazione del decreto di chiusura della liquidazione dell'Assessore per le attività produttive di concerto con l'Assessore per l'economia (art. 19 comma 4 della legge Reg. Sic cit). (10) La richiamata conclusione sebbene frutto della stabilità dei principi referenti non ha impedito la proliferazione di punti di vista e di fraintendimenti sul riconoscimento e sui contenuti a) della legittimazione
“sostitutiva” (processuale) dell' , b) del principio di separazione dei CP_15 patrimoni che lega il rapporto di successione dell'Istituto ai Consorzi A.S.I e c) degli effetti della responsabilità secondo la disciplina legislativa impressa al rapporto. (11) Tale effetto appare oggi ridimensionato a seguito della legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016 n. 8 (disposizioni per favorire l'economia) che all'art. 19 comma 1 lettera d) recita testualmente: “il comma 8 dell'art. 19 della legge 12 gennaio 2012 n. 8 è sostituito dal seguente: Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4 i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione . In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei Cont soppressi consorzi transitino all' ovvero nel bilancio della Regione. Ogni CP singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione da un commissario liquidatore nominato dall'Assessore Regionale per le attività produttive tra i dirigenti degli ex consorzi Cont competenti per territorio, con qualifica e anzianità di servizio, o in mancanza tra i funzionari degli ex consorzi in possesso dei requisiti di legge.” (12) Tanto premesso in funzione della individuazione della disciplina positiva e dei principi di cui occorre fare applicazione deve concludersi che l'opposizione proposta da va accolta. “Il credito azionato dall 'impresa CP ricorrente qui opposta scaturisce soltanto dal rapporto contrattuale intercorso tra questa e il che dunque viene chiamata al pagamento delle somme CP_5 azionate in er debiti personalmente contratti né l'opponente contesta la effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali e la corretta quantificazione degli importi ex adverso reclamati , che dunque risultano da ella dovuti in forza del vincolo negoziale inter partes ( così la Sentenza Tribunale di Palermo n. 5359/2022)
(13) Occorre discostarsi dalle conseguenze che si vorrebbero trarre in relazione alla determinazione del Direttore Generale dell' n. 94 del CP
24/6/2016, già richiamata nel corso del giudizio, secondo cui sarebbe stato disposto il subentro in tutti i contratti di appalto relativi a lavori servizi e forniture e in tutte le concessioni da parte dei Controparte_5 correlati ai beni strumentali (ordinanza G. I. del 23/3/2021). (14) Innanzitutto si tratta di atto che è solamente richiamato incidentalmente nel contesto della determina del Commissario ad acta n. 29 del successivo 30/06/2017. La sua logica riposa sulla necessità di non eliminare, per effetto della liquidazione, quei beni strumentali già in capo al , come è il CP_5 caso del depuratore di contrada Chiachea, necessario per la prosecuzione del servizio. Tale determina 94 /2016, che lo si ripete è semplicemente richiamata per inciso, manca del recepimento in una norma pattizia e negoziale che ne conformi gli effetti nella direzione dell'assunzione della responsabilità dell' per i debiti successivi al subentro come controparte, che è CP auspicata dall'opposta. (15) La documentazione amministrativa versata in atti dimostra infatti che in altri appalti, tra le stesse parti, il (nella esemplificazione che Controparte_5 si espone si tratta del CO A.S.I. di Messina) aveva espressamente ceduto a il contratto di appalto, col consenso della CP Controparte_1 essendosi precisato con clausola espressa, art.5 dell'accordo del contratto 20/7/2016 in Notar n. 22138 rep che “Il Per_1 Controparte_5
n.q. dichiara che il credito vantato dalla società di euro Controparte_1
300.000,00= per la gestione del depuratore di per il periodo che va dal giorno primo aprile 2015 al 31 aprile 2015 rientra tra i rapporti attivi e passivi del soppresso , rimanendo pertanto in Controparte_16 capo allo stesso la relativa posizione debitoria. (16) Per l'appalto avente ad oggetto la gestione del depuratore di contrada CHiachea manca un formale atto di cessione che possa dirsi idoneo a costituire una posizione differenziata di e a fondarne la CP responsabilità per gli atti di committenza successivi alla cessione e in qualità di controparte della È fatto palese infatti che tutti gli atti Controparte_1 dalla indizione della gara dell'appalto alla consegna dell'impianto sono stati
“patrocinati” con la presenza del . Controparte_5 Controparte_5
(17) La determina (richiamata) n. 94 / 2016 non può essere pertanto interpretata e applicata nel senso di attribuirle la funzione di fondare e costituire la responsabilità di un nuovo soggetto per l'inadempimento dei corrispettivi, ma può soltanto valere a implementare le competenze per la gestione delle aree del territorio già amministrate dal CO A.S.I. e performare così l'attività di amministrazione e di gestione del territorio , e dei beni delle liquidazioni, in armonia con la realizzazione dell'interesse pubblico sotteso alla gara (art. 19 della legge n. 8 / 2012 e successive modificazioni). (18) L'opposizione di è pertanto fondata, e va accolta. Sull'Istituto CP opponente infatti non possono gravare i debiti contratti dal Controparte_5
con la richiamata gara di appalto.
[...]
Su tale conclusione non spiegano ovviamente alcuna poziorità o prevalenza in senso contrario i motivi versati dall'opposta nella memoria conclusionale di replica, secondo cui a) l' non ha mai negato la sottoscrizione del CP contratto d'appalto con 2) l' non ha mai Controparte_1 CP contestato i lavori realizzati da evidentemente Controparte_1 conscia che sono stati eseguiti;
3) I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte tant'è che li ha quantificati e certificati. CP
Insomma, non risulta implicata alcuna responsabilità di in CP relazione alla gara per l'appalto del 30/11/2016 avente ad oggetto l'impianto per l'impulso del . Controparte_5
(19) Resta nella buona sostanza acquisito che il provvedimento di indirizzo contenuto nella determina 94 del 24.06.2016 non può legittimamente spiegare alcun effetto nell'appalto tra la ed il Controparte_1 [...]
. Mancato lo specifico spiegamento di un'attività negoziale Controparte_5 fondante il subentro di nella posizione obbligatoria del detto appalto, CP rappresenta soltanto un provvedimento di indirizzo di natura prettamente amministrativa. (20) In definitiva come è stato già osservato “Nel caso di specie il credito azionato dall'impresa opposta scaturisce soltanto dal rapporto di perfezionamento di gara intercorso tra questa e il che dunque viene chiamata al CP_5 pagamento delle somme azionate in via monitoria per debiti personalmente contratti. Né l'opponente contesta la effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali e la corretta quantificazione degli importi ex adverso reclamati, che dunque risultano da ella dovuti in forza del vincolo negoziale inter partes (così la Sentenza Tribunale di Palermo n. 5359/2022)
(21) Il decreto ingiuntivo opposto va revocato anche nei confronti dell'altro opponente (procedimento riunto n. 14661/ 2020) che non Controparte_10 ha assunto - analogamente - alcun obbligo diretto nei confronti della
In assenza di valido contratto e/o convenzione nessun Controparte_1 decreto ingiuntivo poteva essere emesso, per mancanza di un titolo legittimante l'emissione dello stesso. Restando fermo il principio della rivalsa interna in relazione all'accordo tra Pubbliche Amministrazioni concernente il riparto delle spese di gestione. In esito alle revoche delle richiamate ingiunzioni contenute nel decreto del Tribunale di Palermo n. 4668/2020 del 29/9/2020, residua pertanto soltanto l'ingiunzione a carico del Controparte_4
gestione separata non
[...] CP opposto, il cui contenuto e fondamento, da valere nella liquidazione, non è inciso dai motivi in scrutinio. Non ricorre l'ipotesi della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Quanto alle spese del processo in ragione della variegata multiformità delle pronunce rese sul tema trattato ritiene questo Tribunale ricorrano le condizioni per dichiararle compensate nei rapporti tra e CP
, oltre che nei rapporti tra l e il Controparte_1 CP CP_5
mentre nei rapporti con il devono seguire secondo il
[...] TR criterio della soccombenza ed essere liquidate per valore durata ed entità come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 nel procedimento n. 13972/2020 cui è riunita la causa di
[...] opposizione n. 14661/2021 proposta dal entrambe le TR domande postulate contro la e nei confronti Controparte_1 del
[...]
, Controparte_4 oggi così provvede : Controparte_5
Revoca le ingiunzioni di pagamento nei confronti di
[...]
e nei confronti del Controparte_17 portate nel decreto 4668 /2020 emesso il 29/9/2020 dal TR
Tribunale di Palermo. Compensa le spese nei rapporti tra e e CP Controparte_1 nei rapporti tra e CP Controparte_4
[...]
Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento delle spese del presene giudizio a favore del in persona del Sindaco pro tempore che liquida in TR complessivi euro 8.500,00= oltre maggiorazione forfettaria, c.p.a. e i.v.a come per legge.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 15/01/2025
Il Giudice Dott. Michele Alajmo