Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Manuela Velotti -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1172/2022 R.G.;
PROMOSSA DA
, nata a [...], in data [...], avente c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Bruni (c.f. C.F._1
pec ; C.F._2 Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente partita iva Controparte_1
P.IVA_1
, nato a [...], in data [...]. Controparte_2
-entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rolandino Guidotti (c.f.
); C.F._3
E NEI CONFRONTI DI
, avente c.f. rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv.to Antonella Micele (c.f. – pec C.F._4
; Email_2
E NEI CONFRONTI DI
, contumace Controparte_4
1
Con sentenza n. 691/2014, il Tribunale di Modena, pronunciandosi nel procedimento promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_5 [...]
e condannava i soli CP_6 Controparte_4 Controparte_2
convenuti costituiti ( al pagamento, in solido tra loro, della somma di CP_5 CP_2
€81.000,08 a titolo di risarcimento del danno biologico, determinatosi a seguito di due interventi chirurgici di laminectomia decompressiva e plastica durale, eseguiti dal dott. il primo in data 22.7.1999 e il secondo in data 11.10.1999, presso CP_2
l' . Controparte_4
*
Avverso tale sentenza interponeva appello invocando una Parte_1
maggiore quantificazione del danno patito e lamentando il mancato riconoscimento degli interessi compensativi, che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare d'ufficio.
*
Resistevano l'Ausl e . Controparte_2
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Con sentenza n. 1440/2020 la Corte d'appello di Bologna accoglieva parzialmente il gravame, quantificando la somma dovuta in favore dell'appellante in € 393.485,98 , ivi compresi gli interessi compensativi.
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Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione con due Parte_1
motivi.
*
Si costituivano l' proponendo controricorso, Controparte_7 anch'esso affidato a due motivi.
*
Con ordinanza n. 9612/2022, la Corte di cassazione accoglieva il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale e conseguetemente cassava l'impugnata sentenza.
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2 riassumeva il giudizio, oltre che nei confronti dell' Parte_1 CP_5
e di anche nei confronti della
[...] Controparte_2 Controparte_6
e dell' , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, nella veste di giudice del rinvio
In accoglimento della domanda attorea ed applicato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, dichiararsi tenuti e condannarsi una sola parte, o alcune o tutte in solido tra loto, ognuno per quanto di propria competenza, al risarcimento integrale di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da parte attrice, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo”.
*
Si costituivano l' e invocando, in ragione dell'accoglimento del loro CP_5 CP_2
ricorso incidentale, una rideterminazione del quantum risarcitorio, specificando che non potevano essere riconosciuti gli interessi compensativi, in quanto non provati dall'originaria attrice, odierna appellante.
Esponevano, inoltre, di aver eseguito la sentenza, poi cassata, pagando la somma di
€410.667,57 in data 24.9.2020.
L'appellata rassegnava le seguenti conclusioni:
“respingere tutte le domande ex adverso proposte in questo procedimento e quindi con l'atto di citazione in riassunzione al quale si resiste;
dire tenuta e condannare alla restituzione di quanto Parte_1
indebitamente percepito e a seguito della sentenza n. 1440/2020 resa dalla Corte
d'Appello di Bologna, e quindi alla restituzione della somma di € 141.842,60= indebitamente versata a titolo di interessi compensativi, o della maggior o minor somma che verrà accertata a seguito del presente giudizio, ed eventualmente, compensare (operare la compensazione tra) le somme ancora eventualmente dovute dalla a titolo di rivalutazione monetaria Controparte_8
con quelle dovute dalla Paziente in restituzione di quanto già versato a titolo di interessi compensativi o per altro titolo;
dire, in ulteriore subordine e in ogni caso, che nulla è più dovuto dall'
[...]
e dal dott. a per Controparte_8 Controparte_2 Parte_1
i motivi tutti in atti;
condannare, in ogni caso, al pagamento delle anticipazioni, Parte_1
spese, competenze ed onorari del presente procedimento ed anche dei precedenti gradi di giudizio compreso quello di legittimità oltre agli accessori di legge.
3 Emettere, ogni altra declaratoria e statuizione di legge”.
*
Si costituiva, altresì, la deducendo il passaggio in CP_6 CP_3
giudicato della statuizione di rigetto, pronunciata nei suoi confronti dal primo giudice.
*
Non si costituiva il e veniva dichiarato contumace. Controparte_9
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del
17.12.2024, la causa veniva posta in decisione, le parti rinunciando a nuovi termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Per esigenze di chiarezza espositiva, occorre, anzitutto, riportare la motivazione, con la quale la Corte di cassazione, ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da e da . CP_5 Controparte_2
2)Vi si legge: tipico debito di valore, è possibile che la mera r ivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
«In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
«Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo
4 nei debiti di valore;
per altro verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali» (Cass. 25/08/2003, n. 12452;
22/10/2004, n. 20591; 24/10/2007, n. 22347; 12/10/2010, n. 3355; 13/07/2018,
n.18564).
Tanto, del resto, era stato già affermato, come s'è visto, da Cass.Sez. U. n. 1712 del
1915.
Non è corretta pertanto l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la liquidazione dei c.d. interessi ompensativi dovrebbe considerarsi componente «imprescindibile» del danno, essendo essa invece subordinata alla prova, con onere a carico del creditore, che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo>.
3)A fronte della motivazione della S.C., sopra riportata, non resta al collegio che rigettare il motivo di appello, con il quale si lamentava del Parte_1
mancato ricoscimento, d'ufficio, degli interessi compensativi, pur non oggetto di domanda, atteso che tali riconoscimento non poteva, nella fattispecie in esame, essere effettuato, non avendo parte attrice, tempestivamente, neppure dedotto, nel giudizio di primo grado, prima ancora che provato, eventualmente in via presuntiva, che la somma rivalutata sarebbe stata inferiore a quella di cui avrebbe disposto, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Per mera esigenza di completezza, è appena il caso di evidenziare che non possono considerarsi le allegazioni, nuove, svolte al riguardo solo nella comparsa conclusionale del procedimento di rinvio.
4)Deve ora evidenziarsi come, con il secondo motivo del ricorso principale, accolto dalla Corte di cassazione, lamentava «violazione falsa Parte_1
applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 1223 e segg. del c.c. e dei principi in materia di calcolo degli interessi c.d. compensativi nei debiti di valore in presenza di acconti».
5 La Corte di cassazione, accogliendo tale motivo, ha riconosciuto, in buona sostanza, un errore relativo alle modalità di conteggio degli interessi compensativi e l'omesso riconoscimento della rivalutazione.
5)Si legge, nella relativa motivazione, quanto segue:
<….se si sceglie - come nel nostro caso e come solitamente accade - quale tecnica
liquidatoria dei detti interessi compensativi quella dell'applicazione di un tasso predeterminato (non necessariamente corrispondente a quello degli interessi legali) su una base rappresentata dall'equivalente in denaro del danno, prima devalutato alla data dell'evento dannoso e poi via via rivalutata ad intervalli predeterminati
(anno per anno o mese per mese), l'importo complessivo liquidato non potrà ovviamente non comprendere, oltre a detti interessi, anche la rivalutazione compresa in detta base di calcolo, ossia l'equivalente in denaro del bene perduto «via via rivalutato».
7.6. Nella specie emerge, invece, dal calcolo sopra esposto, la mancata considerazione da parte dei giudici bolognesi della rivalutazione del capitale posto a base del calcolo degli interessi compensativi (ossia del risarcimento così come stimato alla data della sentenza e quindi devalutato a quella dell'evento dannoso) nel periodo compreso tra la data dell'evento dannoso e il pagamento intermedio, con conseguenti riflessi anche sulla successiva rivalutazione di detto capitale nel periodo successivo fino a quella della sentenza>.
6)In conclusione, una volta esclusi dal risarcimento gli interessi compensativi, deve procedersi semplicemente alla deteerminazione del risarcimento come liquidato all'attualità, nella motivazione della cassata sentenza, in € 422.110,83 (ved. pag. 9, penultimo rigo) senza che occorra procedere ad alcun conteggio e dovendosi solo dare atto dei due pagamenti effettuati il 24.8.2015 ed il 28.9.2020, quest'ultimo dichiarato da parte appellata e non contestato, senza tuttavia, indicarne l'esatto importo.
7)L'esito finale del procedimento, in cui e sono CP_5 Controparte_2
rimasti pienamente soccombenti comporta, ex art. 91 cpc., la loro condanna alla refusione delle spese di ite, liquidate come in dispositivo, in favore dell'originaria attrice.
6 8) Per mera esigenza di massima chiarezza, deve osservarsi che va applicato il c.d. principio di globalità, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole >(cfr. ex plurimis : Cass. n. 6369/2013).
9)Avendo la soccombente parte appellata già effettuato dei pagamenti, specificatamente, a seguito dela riformata sentenza di primo grado e della cassata sentenza di appello, la condanna va contenuta nella differenza fra quanto già corrisposto e quanto dovuto a seguito dell'odierna sentenza, anche a titolo di spese.
10)Avendo evocato nel giudizio di rinvio anche la Parte_1 [...]
reiterando le domande nei suoi confronti, senza tener conto del CP_3
passaggio in giudicato della statuizione di rigetto del primo giudice, essa va condannata alla refusione delle spese, contenute nella misura indicata in dispositivo, posto che essa non ha mai contestato tale passaggio in giudicato, con la conseguenza che anche nella fase decisionale, la si è limitata a ribadirlo. CP_6
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1172/2022
R.G., in riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina il credito risarcitorio vantato dall'appellante in € 422.110,83 e liquidate le spese di lite in € 22.000 per il primo grado, € 17.000 per il secondo grado, € 10.000 per il giudizio di legittimità ed €
11.000 per il giudizio di rinvio, oltre spese di notifica e di contributo unificato, spese generali, iva e cpa, condanna in solido al Controparte_10
pagamento della differenza fra quanto già complessivamente corriposto e quanto spettante in forza dell'odierna sentenza, anche a titolo di spese.
Condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
di rinvio nei confronti della Regione quantificate in € 5.000, oltre CP_6
rimborso spese generali, iva e cpa.
7 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 7.4.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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