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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/09/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE - CRISI D'IMPRESA
27-1/2025 P.U.
(RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE)
La Giudice delegata nella procedura n. 27-1/ / 2025 R.G. P.U. ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, instaurata da rappresentati e difesi dall' avv. Parte 1 e Parte_2
,
ENRICA MORGESE e dall'avv. EMANUELE DADDARIO in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'11.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte 3 con l'assistenza dell'OCC di "Con ricorso depositato il 4.2.2025 i coniugi
Trani, nella persona del Gestore dott.ssa Rosalba Torelli, hanno chiesto l'omologa di piano familiare di ristrutturazione dei debiti che prevede la soddisfazione integrale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati e la soddisfazione nella misura del 30% dei creditori chirografari, mediante pagamento di 58 rate mensili da € 1.000,00.
All'udienza del 5.6.2025, i debitori hanno chiesto un breve rinvio per la modifica del piano, essendo pervenuta nelle more la notifica di tre avvisi di accertamento da parte di CP 1
Alla successiva udienza del 11.9.2025 l'OCC ha dato atto dell'intervenuta modifica del piano e della comunicazione a tutti i creditori i quali non hanno proposto osservazioni.
Giova premettere che, ai fini dell'omologa, il Giudice, ai sensi dell'art. 70 D.Lgs n. 14/2019 deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità ex art. 65, 67 e 69 C.C.I.I. e la completezza della documentazione in atti.
Ciò posto, appare sussistere la competenza del Tribunale adito, a mente dell'art. 27 secondo comma c.c.i.i., atteso che i debitori sono residenti in [...].
Appare sussistere la qualifica consumeristica dei ricorrenti, avendo assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, come attestato dall'OCC. Entrambi i debitori, infatti, risultano svolgere attività lavorativa dipendente (il Pt 1 è assunto a tempo indeterminato presso la società “Editeck srl” e la Pt 2 svolge attività lavorativa dipendente presso "Caseificio Maldera s.r.l.") e non risulta che abbiano mai svolto attività imprenditoriale.
Sussiste l'origine comune del sovraindebitamento, avendo i ricorrenti contratto in regime di comunione legale sia il mutuo fondiario sia i successivi finanziamenti.
Sussiste, altresì, la situazione di sovraindebitamento, come attestato dalla relazione dell' OCC,
atteso che i coniugi Parte_3 , infatti, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e spese correnti e le rate del mutuo e finanziamenti, dall'altro: la debitoria comune ammonta ad € 258.364,46; a fronte di ciò, il patrimonio dei ricorrenti è composto unicamente dal reddito da lavoro dipendente ( complessivamente pari a circa € 3.500,00), dall'immobile adibito a residenza familiare (sito in Corato e censito al fg. 23 particella 201 del valore complessivo di € 110.000,00), da 2/15 intestati alla sola Pt 2 di un immobile sito
in Terlizzi ( censito al fg. 30 patc. 469) da due autovetture immatricolate fra il 2009 e il 2010,
e buoni postali cointestati fra il Pt 1 e la sua genitrice, per un ammontare complessivo di €
131.350,00. È evidente, dunque, che i ricorrenti non sono in grado di far fronte alle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte.
Dalla documentazione in atti non appare sussistere la condizione ostativa prevista dall'art. 69 primo comma ultimo periodo c.c.i.i., ovvero l'aver determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode, attesa l'instabilità lavorativa di entrambi.
Peraltro, dall'analisi della debitoria maturata, non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.
L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori. Il Gestore ha dato atto della presenza di finanziamenti.
Il Gestore ha attestato che il piano di ristrutturazione proposto nella presente sede rappresenta senz'altro l'alternativa maggiormente conveniente per i creditori.
Allo stato deve dunque ritenersi rispettato quanto disposto dall'art. 67, comma 4, CCII.
È opportuno precisare che, a differenza di quanto avveniva con il Piano del Consumatore disciplinato dalla legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell'OCC prevedendo espressamente, all'art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba essere liquidato dal Giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Non può infatti ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel piano che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del Giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del Giudice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, il piano proposto può essere omologato, con la precisazione che la somma preventivata dall'OCC per il proprio compenso dovrà essere accantonata in attesa della liquidazione giudiziale.
Non deve procedersi al regolamento delle spese di lite della presente procedura, stante l'assenza di contestazioni da parte dei creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs.
14/2019, instaurata ad iniziativa di Parte_2Parte 4
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese, con conseguente revoca della trattenuta del 1/5 dello stipendio di
Parte 2 in favore di Controparte_2
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
4) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71
d.lgs. 14/2019;
6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 15/09/2025
La giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE - CRISI D'IMPRESA
27-1/2025 P.U.
(RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE)
La Giudice delegata nella procedura n. 27-1/ / 2025 R.G. P.U. ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, instaurata da rappresentati e difesi dall' avv. Parte 1 e Parte_2
,
ENRICA MORGESE e dall'avv. EMANUELE DADDARIO in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'11.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte 3 con l'assistenza dell'OCC di "Con ricorso depositato il 4.2.2025 i coniugi
Trani, nella persona del Gestore dott.ssa Rosalba Torelli, hanno chiesto l'omologa di piano familiare di ristrutturazione dei debiti che prevede la soddisfazione integrale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati e la soddisfazione nella misura del 30% dei creditori chirografari, mediante pagamento di 58 rate mensili da € 1.000,00.
All'udienza del 5.6.2025, i debitori hanno chiesto un breve rinvio per la modifica del piano, essendo pervenuta nelle more la notifica di tre avvisi di accertamento da parte di CP 1
Alla successiva udienza del 11.9.2025 l'OCC ha dato atto dell'intervenuta modifica del piano e della comunicazione a tutti i creditori i quali non hanno proposto osservazioni.
Giova premettere che, ai fini dell'omologa, il Giudice, ai sensi dell'art. 70 D.Lgs n. 14/2019 deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità ex art. 65, 67 e 69 C.C.I.I. e la completezza della documentazione in atti.
Ciò posto, appare sussistere la competenza del Tribunale adito, a mente dell'art. 27 secondo comma c.c.i.i., atteso che i debitori sono residenti in [...].
Appare sussistere la qualifica consumeristica dei ricorrenti, avendo assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, come attestato dall'OCC. Entrambi i debitori, infatti, risultano svolgere attività lavorativa dipendente (il Pt 1 è assunto a tempo indeterminato presso la società “Editeck srl” e la Pt 2 svolge attività lavorativa dipendente presso "Caseificio Maldera s.r.l.") e non risulta che abbiano mai svolto attività imprenditoriale.
Sussiste l'origine comune del sovraindebitamento, avendo i ricorrenti contratto in regime di comunione legale sia il mutuo fondiario sia i successivi finanziamenti.
Sussiste, altresì, la situazione di sovraindebitamento, come attestato dalla relazione dell' OCC,
atteso che i coniugi Parte_3 , infatti, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e spese correnti e le rate del mutuo e finanziamenti, dall'altro: la debitoria comune ammonta ad € 258.364,46; a fronte di ciò, il patrimonio dei ricorrenti è composto unicamente dal reddito da lavoro dipendente ( complessivamente pari a circa € 3.500,00), dall'immobile adibito a residenza familiare (sito in Corato e censito al fg. 23 particella 201 del valore complessivo di € 110.000,00), da 2/15 intestati alla sola Pt 2 di un immobile sito
in Terlizzi ( censito al fg. 30 patc. 469) da due autovetture immatricolate fra il 2009 e il 2010,
e buoni postali cointestati fra il Pt 1 e la sua genitrice, per un ammontare complessivo di €
131.350,00. È evidente, dunque, che i ricorrenti non sono in grado di far fronte alle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte.
Dalla documentazione in atti non appare sussistere la condizione ostativa prevista dall'art. 69 primo comma ultimo periodo c.c.i.i., ovvero l'aver determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode, attesa l'instabilità lavorativa di entrambi.
Peraltro, dall'analisi della debitoria maturata, non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.
L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori. Il Gestore ha dato atto della presenza di finanziamenti.
Il Gestore ha attestato che il piano di ristrutturazione proposto nella presente sede rappresenta senz'altro l'alternativa maggiormente conveniente per i creditori.
Allo stato deve dunque ritenersi rispettato quanto disposto dall'art. 67, comma 4, CCII.
È opportuno precisare che, a differenza di quanto avveniva con il Piano del Consumatore disciplinato dalla legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell'OCC prevedendo espressamente, all'art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba essere liquidato dal Giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Non può infatti ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel piano che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del Giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del Giudice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, il piano proposto può essere omologato, con la precisazione che la somma preventivata dall'OCC per il proprio compenso dovrà essere accantonata in attesa della liquidazione giudiziale.
Non deve procedersi al regolamento delle spese di lite della presente procedura, stante l'assenza di contestazioni da parte dei creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs.
14/2019, instaurata ad iniziativa di Parte_2Parte 4
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese, con conseguente revoca della trattenuta del 1/5 dello stipendio di
Parte 2 in favore di Controparte_2
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
4) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71
d.lgs. 14/2019;
6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 15/09/2025
La giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra