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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/06/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 31820/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/07/2021, assunta in decisone in data 08/01/2025, discussa nella Camera di Consiglio del
14/05/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. De Cinque Marianna Rita e Daniele Floriana, presso il cui studio – sito in Roma, Piazza San
Lorenzo n. 26 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv. Gasco Elisa e Meazza Fabio, presso il cui studio – sito in Milano, via Battisti n. 21 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla GN;
CP_1
- Disporre che la casa coniugale sita in Milano in Via Morigi n. 13, di proprietà esclusiva del Signor , Parte_1 venga assegnata alla GN , quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma CP_1 Persona_1 non autonomo economicamente, dando atto che il Signor ha già lasciato l'immobile previo accordo Parte_1 scritto con la moglie;
pagina 1 di 12 - Disporre che il Signor corrisponda alla GN , dalla domanda ed entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese e a mezzo bonifico bancario, un contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad € 800,00, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
- Disporre che le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative relative al figlio, purché tutte preventivamente concordate e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal
Tribunale di Milano, siano sostenute nella misura del 50 % da entrambi i genitori;
- Disporre, sempre che non venga accolta la domanda di addebito, che il Signor corrisponda alla Parte_1
GN , dalla domanda entro il giorno 5 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario, un contributo CP_1 mensile per il di lei mantenimento non superiore a € 800,00, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici
ISTAT;
- Disporre, a norma dell'art. 89 c.p.c., come già richiesto nelle note autorizzate depositate in data 06.06.2023 nel subprocedimento n.1, l'immediata cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute a pag. 5 punto 5 della memoria difensiva depositata dalla GN in data 02.05.2023 nel primo giudizio di CP_1 modifica (“5. con ogni probabilità ha ulteriori introiti per attività di consulenza (fuori busta e in proprio) ad aziende agricole, attività che in genere gli occupano il sabato”), con espressa riserva di richiedere altresì la condanna del relativo risarcimento del danno.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Sotto il profilo istruttorio si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nelle memorie ex art.
183 comma 6 cpc. Ci si oppone, come già fatto nei precedenti atti di causa, a tutte le prove richieste da parte avversa in quanto aventi ad oggetto circostanze generiche, inammissibili ed irrilevanti ai fini del presente giudizio, e comunque non rispondenti al vero”.
Per : Controparte_1
“- Dichiarare l'addebito della separazione a carico del signor ex art. 151, secondo comma, Parte_1 cod. civ. e respingere la domanda di addebito formulata dal signor . Parte_1
- Assegnare l'abitazione familiare di proprietà esclusiva del signor sita in Milano, Via Morigi, 13 Parte_1
(NCEU fg 388, part 7, sub 714), con tutto ciò che l'arreda, nonché le relative pertinenze (cantina sita in Milano,
Via Morigi, 13 - NCEU fg 388, part 8, sub 7 e box auto sito in Milano, Piazza Sant'Ambrogio, 5A - NCEU fg
386, part 277, sub 181) alla signora , quale genitore con cui il figlio , studente Controparte_1 Per_1 universitario, convive.
- Disporre che il signor versi, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, alla signora Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio (29.12.2005), maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, l'importo mensile di € 2.000,00 (€duemila), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dalla domanda, ossia a partire dal mese di ottobre 2021 (prima rivalutazione ottobre 2022), oltre al
100% delle spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano del 14/11/2017;
- Disporre che il signor versi, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, alla signora Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al proprio mantenimento, l'importo mensile di € 3.500 (€tremilacinquecento), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da comparsa di risposta depositata il 22/10/2021 e da memoria integrativa depositata il 4/3/2022:
- Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Sig. di produrre in giudizio il suo attuale contratto di lavoro. Parte_1
- Al fine di accertare la reale situazione economica del Sig. disporre indagini sulla di lui posizione Parte_1 bancaria e ordinare, ai sensi dell'art. 201 c.p.c. a Intesa Sanpaolo S.p.a., con sede legale in (10121) Torino,
pagina 2 di 12 Piazza San Carlo n. 156, di esibire tutta la documentazione bancaria degli ultimi tre anni relativa ai conti correnti intestati e/o cointestati al Sig. e/o ai conti amministrati e alle carte di credito e Parte_1 comunque a tutta la documentazione bancaria relativa ad ogni rapporto intrattenuto con la predetta Banca.
- Ordinare a Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in (10121) Torino, Piazza San Carlo 156, di produrre in giudizio la documentazione relativa ai rapporti di lavoro e/o organici intercorrenti tra la predetta società e/o tutte le società del Gruppo e il Sig. , nonché la documentazione relativa ad ogni compenso dal Parte_1 medesimo percepito a qualunque titolo, compreso stock option, fringe benefit, bonus, premio fedeltà, M.B.O., una tantum da detta società e/o da tutte le società del Gruppo negli ultimi 3 anni.
- Ammettere prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte nella comparsa e nella memoria integrativa precedute da “vero che”, nonché prova contraria. Come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. depositata 1/7/2022: - Si chiede ammettersi a prova per interrogatorio formale del marito dott.
e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che ha sofferto di asma non Parte_1 Per_1 allergica da quando aveva 2 anni fino ai 12 anni? 2) Vero che dal 2013 al 2018 ha praticato golf Per_1 presso il Club Golf di Castello Tolcinasco assieme ad entrambi i genitori? 3) Vero che pratica sci dal Per_1
2009? 4) Vero che pratica scherma dal 2014? 5) Vero che ha frequentato la scuola Per_1 Per_1 primaria e la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Leone XIII in Milano? 6) Vero che il dott.
ha avuto una relazione extraconiugale nel 2020? 7) Vero che nel settembre 2020 è arrivato un Parte_1 messaggio sul cellulare del dott. alle ore 2.00 circa da un numero telefonico registrato con “Virgili”? Parte_1
8) Vero che nel settembre 2020 nel momento in cui è arrivato il messaggio sul cellulare del dott. da Parte_1 tale “ , il dott. è rimasto privo di parole e ha detto alla signora verso le ore 3.00 che il Per_2 Parte_1 CP_1 messaggio ricevuto era arrivato da una signorina conosciuta su una chat di incontri? 9) Vero che nel settembre
2020, nel momento in cui è arrivato il messaggio sul cellulare del dott. da tale “ , si Parte_1 Per_2 Per_1
è svegliato? 10) Vero che la signora ha scoperto la relazione extraconiugale fra il dott. e la CP_1 Parte_1 signora nel settembre 2020? 11) Vero che la signora nel settembre 2020, alla scoperta della Per_2 CP_1 relazione extraconiugale fra il dott. e la signorina “ , ha trascorso i giorni successivi a Parte_1 Per_2 piangere? 12) Vero che il dott. ha comunicato alla signora nell'ottobre 2020 di volersi Parte_1 CP_1 separare per stare con tale “ ? 13) Vero che il dott. chiamava “balena” ovvero “grassa” la Per_2 Parte_1 signora davanti a ? 14) Vero che il dott. diceva alla signora che era CP_1 Per_1 Parte_1 CP_1
“inscopabile”? 15) Vero che il dott. diceva in più occasioni alla signora “non capisci un Parte_1 CP_1 cazzo” davanti a ? 16) Vero che il dott. diceva in più occasioni alla signora “non Per_1 Parte_1 CP_1 conti un cazzo per me” davanti a ? 17) Vero che ha raggiunto la madre a EN Per_1 Per_1 nell'ottobre 2020? 18) Vero che il dott. e la signora erano d'accordo che la stessa, essendoci Parte_1 CP_1 il lockdown (ottobre 2020 – aprile 2021), rimanesse a EN con il figlio fino alla fine della didattica a distanza? 19) Vero che il dott. nei mesi da ottobre 2020 ad aprile 2021 ha chiesto alla signora Parte_1
di restare a EN? 20) Vero che il dott. nei mesi da ottobre 2020 ad aprile 2021 si è recato CP_1 Parte_1
a EN a trovare sua moglie e suo figlio solo due volte? 21) Vero che la signora , nei mesi da ottobre CP_1
2020 ad aprile 2021 in cui è rimasta a EN, era priva di autovettura? 22) Vero che il dott. ha Parte_1 chiesto alla signora di restare a EN nell'aprile 2021? 23) Vero che il dott. ha chiesto CP_1 Parte_1 nell'aprile 2021 alla signora di trasferirsi definitivamente a EN? 24) Vero che il dott. nei CP_1 Parte_1 mesi da ottobre 2020 ad aprile 2021 era d'accordo con la signora di rimanere a EN con il figlio CP_1
? 25) Vero che la signora dal matrimonio con il dott. ha sempre prestato attività di Per_1 CP_1 Parte_1 casalinga fra le mura domestiche? 26) Vero che nel corrente anno scolastico 2021/2022 si è Per_1 confidato con il prof. in merito alla propria paura, anche fisica, di restare con il padre? 27) Vero che Pt_2
pagina 3 di 12 ha comunicato al prof. a settembre 2021 della separazione dei propri genitori? 28) Vero
Per_1 Pt_2 che nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 ha confidato al prof. che non aveva rapporti
Per_1 Pt_2 con il padre poiché quest'ultimo lo accusava di “non capire un cazzo”? 29) Vero che , nel corso
Per_1 dell'anno scolastico 2021/2022, ha confidato al prof. che non voleva trasferirsi a EN a causa della Pt_2 separazione dei genitori? 30) Vero che nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 ha confidato al
Per_1 prof. che era infastidito dal comportamento paterno? 31) Vero che nel corso dell'anno Pt_2 Per_1 scolastico 2021/2022 ha confidato al prof. di non poter riporre la propria fiducia nel padre? 32) Vero Pt_2 che in data 19 maggio 2022, a seguito di una caduta a scuola, ha chiesto al prof. di non
Per_1 Pt_3 chiamare il padre? 33) Vero che ha chiesto il 15 giugno 2022 alla signorina di essere
Per_1 CP_2 accompagnato presso la casa paterna? 34) Vero che ha detto alla signorina che non sareste
Per_1 CP_2 andati a casa del padre poiché il dott. non voleva vederlo? 35) Vero che a novembre 2021 Parte_1 Per_1 ha detto alla signorina che odia la matematica, fisica e scienze perché sono materie che gli ricordano i CP_2 momenti trascorsi con il padre? 36) Vero che ha detto nel febbraio 2022 alla signorina che il
Per_1 CP_2 padre dott. evitava di parlargli o di dialogare con lui? 37) Vero che ha detto nel febbraio Parte_1 Per_1
2022 alla signorina che il padre dott. si è sempre rivolto a lui urlando e chiamandolo CP_2 Parte_1
“coglione”? 38) Vero che nel febbraio 2022 ha detto alla signorina che il padre spesso lo ha Per_1 CP_2 preso a schiaffi ovvero gli ha urlato “non capisci un cazzo”? 39) Vero che il dott. , nel corso del Parte_1 matrimonio, ed in particolare a partire dal 2011, proibiva alla moglie e al figlio di avere altri Per_1 contatti con altri condomini? 40) Vero che il dott. , nel corso del matrimonio, e in particolare dal Parte_1
2016, urlava e gridava ogni sera nei confronti della signora e del figlio ? 41) Vero che il dott. CP_1 Per_1
dal 2016 rientrava alla sera alle ore 23.30 circa ovvero se rientrava verso le ore 20.30 usciva alle ore Parte_1
21.30? 42) Vero che ha detto alla signora nella primavera 2015 che il padre dott. Per_1 Pt_4 Parte_1 evitava di giocare o parlare con lui? 43) Vero che durante le vacanze estive del 2016, alla presenza della signora , il dott. urlava e maltrattava verbalmente la signora avanti alla propria madre Per_3 Parte_1 CP_1 dicendole che “non capiva un cazzo”, “non sei in grado di fare niente” “non vali un cazzo”? 44) Vero che durante le vacanze estive del 2016, il dott. , alla presenza della signora , urlava verso la signora Parte_1 Per_3
causandole tachicardia e respiro affannato? - Si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli Parte_5 eventuali capitoli di controparte che verranno ammessi. - Si indicano a testi, a prova diretta e a prova contraria su tutti i capitoli, i signori: , Via Ceradini, 12, Milano;
Nella Mirella Rios Rivera, piazzetta Firpo, 1, Tes_1
EN; Via Alberto da Gandino, 19, Milano;
presso Liceo classico Parini, in Tes_2 Testimone_3
Milano. - Si chiede disporsi l'esibizione da parte del dott. dei seguenti documenti: - 730; - Parte_1 contratto/lettera di affidamento dell'auto aziendale da parte del datore di lavoro con suddivisione delle spese di manutenzione/bollo/assicurazione/benzina; - assicurazione sanitaria aziendale;
- piano welfare aziendale;
- estratti conti e relativi saldi successivi al 31/12/2020 dei conti correnti e dei conti titoli/deposito intestati al dott.
. - Si chiede disporsi, occorrendo, l'audizione di . Come da memoria ex art. 183, sesto Parte_1 Per_1 comma, n. 3 cod. proc. civ. depositata il 21/7/2022: - Si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta: con il signor 45) e 46) Vero che ha frequentato la famiglia solo il 25/6/2006 in Tes_4 Controparte_3 occasione del battesimo di e al suo matrimonio celebrato il 29/6/2018 a Milano? con la signora Per_1
47) Vero che la famiglia ha partecipato al matrimonio di Suo figlio Controparte_4 Controparte_5
nell'autunno del 1997? 48) Vero che la signora era presente al funerale di Sua madre nella Pt_6 CP_1 primavera del 1994? 49) Vero che suo figlio non era presente al matrimonio il Pt_6 Controparte_5
3/9/1994? 50) Vero che lei e i suoi figli non eravate presenti al funerale del signor , padre della signora CP_1
, nel luglio 2012? 51) Vero che lei e i suoi figli non eravate presenti al funerale della signora CP_1
pagina 4 di 12 il 1/10/ 2020? con il signor e il signor e per interpello del Parte_5 Persona_4 Persona_5 dott. : 52) Vero che il dott. nel 2020 ha confidato al signor signor di Parte_1 Parte_1 Parte_7 Per_5 avere una relazione extraconiugale? 53) Vero che il dott. nel 2019 ha confidato al signor / Parte_1 Per_4
Al signor di non provare più alcuna attrazione fisica per la signora ? con il signor Per_5 CP_1 CP_6
: 54) Vero che lei ha ricevuto in data 15 marzo 2021 la mail che si rammonta quale doc. 60 da
[...]
? 55) Vero che in tale occasione Lei è rimasto indifferente alla richiesta di aiuto di ? 56) Per_1 Per_1
Vero che ha inoltrato la mail ricevuta da il 15/3/2021 a suo nipote ? 57) Vero che a seguito di Per_1 Pt_1 tale mail, circa dall'aprile 2021, ha interrotto i rapporti con ? Per_1
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compenso, oltre accessori di legge, del presente giudizio;
- Con vittoria di compenso del procedimento cautelare proposto dal dott. RG 31820 - sub. 1 / 2021 e respinto in data 28/7/2023 con Parte_1 spese al definitivo;
- Con vittoria di compenso del procedimento RG 31820 - sub. 2 / 2021 proposto dal dott. e respinto in Parte_1 data 7/8/2024 con spese al definitivo;
- condannare il signor al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità Parte_1 aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2021, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Chiavari (GE) il 03/09/1994 (anno 1994, n. 55, parte II, serie Controparte_1
A) – chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione alla moglie;
- di affidare il figlio (nato il [...], allora Per_1 minorenne) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre-figlio come indicato nel ricorso;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via Morigi n. 13 alla resistente;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 1.200,00 mensili.
Con memoria difensiva depositata in data 22/10/2021 si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva al Tribunale adito: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e con libere frequentazioni padre-figlio; - di assegnare la casa familiare alla resistente;
- di prevedere un contributo paterno di euro 2.000,00 mensili, con spese straordinarie interamente a carico del padre;
- di prevedere un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 2.500,00 mensili.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 2/11/2021, con ordinanza del 29/11/2021 il Presidente f.f. autorizzava le parti a vivere separati;
quindi preso atto dell'avvio del percorso di coordinamento genitoriale avviato dalle parti, disponeva l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e libere frequentazioni padre-figlio; assegnava la casa familiare alla resistente e stabiliva un contributo paterno al mantenimento del figlio di € 1.000,00 pagina 5 di 12 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie e a un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 1.500,00 mensili;
nominava se stesso Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 17/03/2022 – tenutasi con modalità di trattazione scritta – entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e parte ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza parziale sullo status; il Giudice istruttore tratteneva dunque la causa in decisione in punto di status.
Con sentenza non definitiva n. 3447/2022 emessa in data 13/04/2022 e pubblicata in data 20/04/2022, il
Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_8 CP_1
, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo,
[...] assegnando i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza istruttoria del 18/02/2023, il Giudice istruttore nominava l'avv. Cecatiello Armando
Curatore speciale del minore e respingeva le richieste istruttore delle parti.
In data 27/03/2023 il Signor instaurava subprocedimento n. 31820-1/2021, chiedendo la Parte_1 riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio, nonché dell'assegno di mantenimento della moglie previsti in sede presidenziale, richiesta poi rigettata con ordinanza del 28/07/2023; di seguito in data 7/11/2023 il Signor reiterava le proprie istanze rigettate anch'esse con ordinanza del Parte_1
9/08/2024 nell'ambito dell'ulteriore subprocedimento n. 31820-2/2021 dal Giudice istruttore da ultimo subentrato nella titolarità del procedimento che, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'8/01/2025 – lette le note scritte depositate dalle parti contenenti le rispettive conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 14/05/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, il Collegio ritiene di condividere le determinazioni del Giudice delegato di cui all'ordinanza del 18/02/2023, con la quale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti al fine della decisione, tenuto conto della documentazione depositata delle parti in atti.
In punto status, si precisa che con sentenza non definitiva n. 3447/2022 emessa in data 13/04/2022 e pubblicata in data 20/04/2022, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle questioni relative alla responsabilità genitoriale, nulla deve essere stabilito sul punto attesa la sopravvenuta maggiore età del figlio nel corso del presente giudizio (29/12/2023). Per_1
pagina 6 di 12 Sull'addebito della separazione
Il Collegio ritiene che le domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate dalle parti siano infondate e, pertanto, debbano essere respinte per le ragioni di seguito indicate.
Si premette, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato il fallimento della convivenza matrimoniale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere della prova della violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
A fondamento della propria domanda di addebito, il Signor ha allegato i pretesi Parte_1 comportamenti prevaricatori posti in essere dalla resistente nel corso del matrimonio e il progressivo allontanamento fisico e morale della stessa nei confronti del marito, culminato quando nel settembre
2020 la resistente si recava a EN in seguito alla morte della madre, per poi rimanervi per sette mesi, disinteressandosi di fatto del marito e del ménage familiare;
il ricorrente ha evidenziato altresì le condotte denigratorie poste in essere rispetto alla figura paterna che hanno avuto ricadute sul rapporto padre -figlio.
Tuttavia, la ricostruzione di parte non risulta sostenuta da adeguato riscontro probatorio: invero, dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato dalle parti si evince come la crisi di coppia fosse già in atto a settembre 2020 (come risulta dal messaggio inoltrato dalla moglie al marito in data 16 settembre
2020, in cui la stessa esprimeva rabbia e delusione per l'asserita relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta: cfr. docc. 12 e 13); in quello stesso periodo il ricorrente comunicava alla moglie la volontà di separarsi, posto che nei messaggi scambiati dai coniugi nel periodo ottobre-novembre 2020 gli stessi si consideravano di fatto separati (tra gli altri cfr. all. 19 “anche i separati vedono i figli” del 19 novembre 2020).
Dunque, non vi è alcuna prova che il prolungato soggiorno della resistente a EN sia stato causa dell'allontanamento dei coniugi, perché la volontà separativa delle parti – o quantomeno del ricorrente
– era già nota nel periodo in cui la resistente aveva fatto rientro in Liguria (settembre 2020).
Del pari, anche riguardo agli asseriti comportamenti prevaricatori della moglie, i messaggi depositati in atti dal ricorrente non possono ritenersi causalmente connessi con la richiesta di separazione, essendo di molto antecedenti (cfr. all. 2 relativo a pochi messaggi scambiati dai coniugi nel 2016 e nel 2018) ovvero successivi all'instaurazione del presente giudizio di separazione e correlati al contenzioso in corso (cfr. all. 9, messaggi scambiati nel dicembre 2021); peraltro, anche i messaggi offensivi del gennaio 2020 (cfr. all. 2) risultano inerenti a un litigio tra i coniugi che da solo non può essere considerato causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
Quanto invece alle sopravvenute problematiche della relazione padre-figlio, le stesse sono state piuttosto consequenziali all'avvio della vicenda separativa.
pagina 7 di 12 Di converso, anche la domanda avanzata dalla resistente risulta fondata sulle pretese prevaricazioni e la violenza psicologica che la stessa riferito di aver subito da marito in costanza di matrimonio, a fronte peraltro della relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta, che la moglie scopriva nell'ottobre
2020, contestualmente alla comunicazione da parte del ricorrente della propria volontà di separarsi.
Tuttavia, le conversazioni Whatsapp (cfr. docc. 10, 11, 14, 16 -23) e le registrazioni in atti depositate dalla resistente (cfr. docc. 24 e ss.) riguardano conversazioni intervenute tra le parti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, quando la volontà separativa delle parti era già nota, come allegato dalla stessa resistente e come si desume dallo stesso contenuto delle conversazioni, né si tratta di materiale probatorio in effetti idoneo a riscontrare i pretesi comportamenti vessatori e adulteri asseritamente tenuti dal marito in costanza di matrimonio, né la pretesa relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta (cfr. doc. 26, da cui risulta che il marito le avrebbe detto di aver avuto un'altra relazione solo per provocazione); peraltro, tale ipotetica relazione neppure risulta collocata temporalmente, per cui non è possibile verificare l'eventuale correlazione con la sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra le parti.
In conclusione, si rileva come dalle conversazioni depositate dalle parti emerga più verosimilmente una situazione di progressiva disaffezione, derivante dalle divergenze emerse nel corso degli anni, tanto che gli stessi coniugi riconosco di essere “in crisi da anni” (cfr. doc. 11 di parte resistente).
Sull'assegnazione della casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione a favore della resistente della casa familiare – di proprietà esclusiva del ricorrente – sita in Milano, via Morigi n. 13, in quanto tuttora convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, considerate altresì le concordi conclusioni delle parti in tal senso.
Sulle questioni economiche
Quanto al contributo paterno per il mantenimento del figlio – maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente – il Collegio ritiene vadano in questa sede confermate le statuizioni vigenti, nella misura di euro 1.000,00 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano, come già previsto in sede presidenziale.
Si rileva, invero, che con ordinanza presidenziale del 22/11/2021, il Presidente f.f. stabiliva l'assegnazione della casa familiare – di esclusiva proprietà del Signor – alla madre, ove Parte_1 viveva unitamente al figlio , nonché l'obbligo a carico del padre di contribuire al Per_1 mantenimento del figlio nella misura di euro 1.000,00, oltre al pagamento integrale delle Per_1 spese straordinarie, e della moglie nella misura di euro 1.500,00 mensili.
Tali obblighi economici posti a carico del ricorrente venivano stabiliti sulla base del fatto “che
gode di un reddito medio netto mensile attuale di circa € 10.400 , come dallo stesso Parte_1 dichiarato in ricorso, derivante da un rapporto di lavoro dipendente come dirigente (cfr. Mod 730
pagina 8 di 12 degli anni 2019, 2020 e 2021 che danno conto di una RAL di € 195.476, poi di € 198.986, poi di €
207.478); è proprietario della casa familiare di Milano, Via Morigi 13, per la quale sostiene un mutuo rilevante con rateo mensile di € 2964, oltre ad un finanziamento temporaneo per ristrutturazione, ha diversi risparmi mobiliari, un'autovettura ed una vespa. La ricorrente, classe 1964, non ha mai lavorato nel corso del matrimonio e gode di parte del patrimonio immobiliare ereditario che consta di quattro immobili, due a EN, uno a Rapallo e uno in località di campagna, in comproprietà con il fratello”.
Invero, rispetto alla posizione economico-reddituale del sig. , dall'esame degli atti emerge che Parte_1 il ricorrente percepiva già all'epoca un reddito complessivo molto elevato (pari a euro 199.034,00 annui, corrispondenti a un reddito mensile di circa 10.492,00 euro al netto Irpef nell'anno di imposta
2019 e di euro 210.925,00 pari ad un reddito mensile di euro 11.201,00 al netto Irpef nell'anno di imposta 2020).
Il ricorrente risultava altresì proprietario della casa familiare di via Morigi n. 13 – assegnata alla moglie e gravata da due mutui entrambi a carico del ricorrente (uno contratto per l'acquisito di detto immobile e l'altro per le spese di ristrutturazione) con rate mensili rispettivamente pari ad euro 2.122,00 ed euro
841,00 a novembre 2021 (cfr. piano di ammortamento, docc. 5a e 5b depositati in R.G. 31820-2/2021); il ricorrente era altresì gravato di un ulteriore finanziamento di euro 352,00 mensili (cfr. doc. 5c depositati in R.G. 31820-2/2021); il Signor , inoltre, sosteneva, già all'epoca il canone di Parte_1 locazione per l'immobile ove ancora vive di euro 16.200,00 annui (euro 1.350,00 mensili, cfr. doc. 9 sub R.G. 31820-2/2021).
Nel corso delle annualità successive, il sig. vedeva ulteriormente incrementati i propri redditi, Parte_1 avendo lo stesso percepito un reddito complessivo di euro 220.331,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensili di euro 12.358,00 al netto Irpef) e di euro 212.897,00 nell'anno di imposta 2023
(pari ad un reddito mensile di euro 11.953,00 al netto Irpef) – mentre ha allegato - ma non documentato che nel corso dell'ultimo anno di imposta detti redditi sarebbero diminuiti.
Quanto alle spese sostenute dallo stesso, stando agli ultimi dati aggiornati disponibili, depositati nell'ambito del sub-procedimento n. 31820-2/2021 R.G, risultava sì un aumento delle rate mensili dei mutui (a tasso variabile) gravanti sulla casa familiare (rispettivamente ad euro 3.121,00 ed euro
1.074,00: cfr. docc. 5a e 5b, entrambi in scadenza nel settembre 2041) e del finanziamento ancora in atto in scadenza nel 2029 (pari a euro 383,00 a novembre 2023: cfr. doc. 5c); nonché l'aumento del canone di locazione– a fronte dell'adeguamento Istat – ad euro 18.493,00 annuali (euro 1.541,00 mensili, cfr. all. 12).
Rispetto alla situazione patrimoniale del resistente, si evidenza infine che lo stesso è altresì titolare di un diritto di superficie sul box situato in Milano in Piazza Sant'Ambrogio 5/A e, a seguito della morte del proprio padre, avrebbe acquisito una minima quota di proprietà (2/24) di due immobili siti in
Bologna (ove vive la propria madre) e a Siracusa.
pagina 9 di 12 Alla luce di quanto precede, risulta tuttora in atto l'evidente divario economico-reddituale rispetto alla situazione economico-patrimoniale della resistente, anche dopo l'acquisizione del patrimonio immobiliare dalla stessa ereditato insieme al fratello dopo la morte della madre a settembre 2020
(costituito dalle rispettive quote di due immobili in EN, uno a Rapallo e uno a Neirone, oltre che di alcuni terreni in Liguria). Nel corso del presente procedimento, la ricorrente ha in parte monetizzato tale patrimonio, posto che ha venduto entrambi gli immobili di EN (da cui ha ricavato in data
14/12/2021 a fronte di un corrispettivo di euro 110.000,00, euro 90.000,00: cfr. doc. 45; nonchè in data
13/12/2022 a fronte di un corrispettivo di euro 540.000,00, l'ulteriore importo di euro 270.000,00: cfr.
19 depositato in R.G. 31820-2/2021).
Pertanto da ultimo nel subprocedimento n. 31820-2/2021 R.G., venivano ulteriormente confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, risultando le stesse tuttora eque e congrue rispetto all'attuale situazione economico/patrimoniale del ricorrente, nel contemperamento delle rispettive posizioni economiche delle parti.
Tanto premesso – e in assenza di ulteriori elementi sopravvenuti, ritiene il Collegio innanzitutto equo e congruo confermare il contributo paterno al mantenimento del figlio come sopra quantificato e rivalutato all'attualità (pari a € 1.115,00) non potendo trovare accoglimento la diminuzione di tale contributo nella misura richiesta dal ricorrente, considerato altresì che il mantenimento diretto del ragazzo è sostanzialmente tutto in capo alla madre e che l'impatto degli aumenti delle spese relative ai mutui/finanziamenti sostenuti dal ricorrente come da ultimo rappresentati in atti (pari a euro 1.260,00 mensili circa complessivi) è stato attenuato dall'aumento dei redditi percepiti dal ricorrente - sicuramente negli anni di imposta 2022 e 2023 (aumentati di euro 1.500,00 mensili netti circa rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori). D'altro canto, neppure può essere accolta la richiesta della resistente di aumento del contributo paterno al mantenimento di , che risulterebbe Per_1 eccessivamente gravoso per il ricorrente, considerati gli obblighi già a suo carico e all'incidenza delle spese straordinarie.
Le medesime considerazioni valgono anche rispetto all'assegno di mantenimento già riconosciuto in favore della moglie, che parimenti deve essere confermato nell'importo già rivalutato all'attualità di €
1.672,50 mensili – al netto degli adeguamenti ISTAT dovuti per legge, posto che vi è ancora una rilevante disparità nelle rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti e considerato che trattandosi di un giudizio di separazione, deve aversi riguardo esclusivamente al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere interamente compensate, attesa la natura necessaria del presente giudizio con riguardo allo status, la reciproca soccombenza delle parti con riguardo alle domande di addebito della separazione e alle questioni economiche.
pagina 10 di 12 Il Collegio, infine, ritiene che le parti debbano essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma di euro 3.600,00 già liquidata al curatore speciale di con decreto del 11 luglio 2024 per l'attività svolta nel presente procedimento Per_1 quando lo stesso era ancora minorenne.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe Dato atto sentenza non definitiva n. 3447/2022 emessa in data 13/04/2022 e pubblicata in data 20/04/2022 di separazione personale dei coniugi e , disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, Parte_1 Controparte_1 deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Rigetta la domanda avanzata dal ricorrente di addebito della separazione alla moglie;
2) Rigetta la domanda avanzata dalla resistente di addebito della separazione al marito;
3) Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Morigi n. 13 alla resistente;
4) Pone definitivamente a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1
nella misura di euro 1.115,00 mensili, somma da versarsi a in via Per_1 Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT – prima rivalutazione ottobre 2025);
5) Pone integralmente a carico del padre le spese straordinarie relative al figlio come di Parte_1 seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) pagina 11 di 12 corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) Pone definitivamente a carico di l'obbligo di versare alla moglie Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 1.672,50 mensili a titolo di assegno di mantenimento, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT – prima rivalutazione ottobre 2025);
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma di euro 3.600,00 liquidata al Curatore speciale di con decreto del 11 luglio 2024 Per_1 per l'attività svolta nel presente procedimento quando lo stesso era ancora minorenne;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/07/2021, assunta in decisone in data 08/01/2025, discussa nella Camera di Consiglio del
14/05/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. De Cinque Marianna Rita e Daniele Floriana, presso il cui studio – sito in Roma, Piazza San
Lorenzo n. 26 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv. Gasco Elisa e Meazza Fabio, presso il cui studio – sito in Milano, via Battisti n. 21 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla GN;
CP_1
- Disporre che la casa coniugale sita in Milano in Via Morigi n. 13, di proprietà esclusiva del Signor , Parte_1 venga assegnata alla GN , quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma CP_1 Persona_1 non autonomo economicamente, dando atto che il Signor ha già lasciato l'immobile previo accordo Parte_1 scritto con la moglie;
pagina 1 di 12 - Disporre che il Signor corrisponda alla GN , dalla domanda ed entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese e a mezzo bonifico bancario, un contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad € 800,00, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
- Disporre che le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative relative al figlio, purché tutte preventivamente concordate e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal
Tribunale di Milano, siano sostenute nella misura del 50 % da entrambi i genitori;
- Disporre, sempre che non venga accolta la domanda di addebito, che il Signor corrisponda alla Parte_1
GN , dalla domanda entro il giorno 5 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario, un contributo CP_1 mensile per il di lei mantenimento non superiore a € 800,00, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici
ISTAT;
- Disporre, a norma dell'art. 89 c.p.c., come già richiesto nelle note autorizzate depositate in data 06.06.2023 nel subprocedimento n.1, l'immediata cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute a pag. 5 punto 5 della memoria difensiva depositata dalla GN in data 02.05.2023 nel primo giudizio di CP_1 modifica (“5. con ogni probabilità ha ulteriori introiti per attività di consulenza (fuori busta e in proprio) ad aziende agricole, attività che in genere gli occupano il sabato”), con espressa riserva di richiedere altresì la condanna del relativo risarcimento del danno.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Sotto il profilo istruttorio si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nelle memorie ex art.
183 comma 6 cpc. Ci si oppone, come già fatto nei precedenti atti di causa, a tutte le prove richieste da parte avversa in quanto aventi ad oggetto circostanze generiche, inammissibili ed irrilevanti ai fini del presente giudizio, e comunque non rispondenti al vero”.
Per : Controparte_1
“- Dichiarare l'addebito della separazione a carico del signor ex art. 151, secondo comma, Parte_1 cod. civ. e respingere la domanda di addebito formulata dal signor . Parte_1
- Assegnare l'abitazione familiare di proprietà esclusiva del signor sita in Milano, Via Morigi, 13 Parte_1
(NCEU fg 388, part 7, sub 714), con tutto ciò che l'arreda, nonché le relative pertinenze (cantina sita in Milano,
Via Morigi, 13 - NCEU fg 388, part 8, sub 7 e box auto sito in Milano, Piazza Sant'Ambrogio, 5A - NCEU fg
386, part 277, sub 181) alla signora , quale genitore con cui il figlio , studente Controparte_1 Per_1 universitario, convive.
- Disporre che il signor versi, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, alla signora Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio (29.12.2005), maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, l'importo mensile di € 2.000,00 (€duemila), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dalla domanda, ossia a partire dal mese di ottobre 2021 (prima rivalutazione ottobre 2022), oltre al
100% delle spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano del 14/11/2017;
- Disporre che il signor versi, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, alla signora Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al proprio mantenimento, l'importo mensile di € 3.500 (€tremilacinquecento), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da comparsa di risposta depositata il 22/10/2021 e da memoria integrativa depositata il 4/3/2022:
- Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Sig. di produrre in giudizio il suo attuale contratto di lavoro. Parte_1
- Al fine di accertare la reale situazione economica del Sig. disporre indagini sulla di lui posizione Parte_1 bancaria e ordinare, ai sensi dell'art. 201 c.p.c. a Intesa Sanpaolo S.p.a., con sede legale in (10121) Torino,
pagina 2 di 12 Piazza San Carlo n. 156, di esibire tutta la documentazione bancaria degli ultimi tre anni relativa ai conti correnti intestati e/o cointestati al Sig. e/o ai conti amministrati e alle carte di credito e Parte_1 comunque a tutta la documentazione bancaria relativa ad ogni rapporto intrattenuto con la predetta Banca.
- Ordinare a Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in (10121) Torino, Piazza San Carlo 156, di produrre in giudizio la documentazione relativa ai rapporti di lavoro e/o organici intercorrenti tra la predetta società e/o tutte le società del Gruppo e il Sig. , nonché la documentazione relativa ad ogni compenso dal Parte_1 medesimo percepito a qualunque titolo, compreso stock option, fringe benefit, bonus, premio fedeltà, M.B.O., una tantum da detta società e/o da tutte le società del Gruppo negli ultimi 3 anni.
- Ammettere prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte nella comparsa e nella memoria integrativa precedute da “vero che”, nonché prova contraria. Come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. depositata 1/7/2022: - Si chiede ammettersi a prova per interrogatorio formale del marito dott.
e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che ha sofferto di asma non Parte_1 Per_1 allergica da quando aveva 2 anni fino ai 12 anni? 2) Vero che dal 2013 al 2018 ha praticato golf Per_1 presso il Club Golf di Castello Tolcinasco assieme ad entrambi i genitori? 3) Vero che pratica sci dal Per_1
2009? 4) Vero che pratica scherma dal 2014? 5) Vero che ha frequentato la scuola Per_1 Per_1 primaria e la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Leone XIII in Milano? 6) Vero che il dott.
ha avuto una relazione extraconiugale nel 2020? 7) Vero che nel settembre 2020 è arrivato un Parte_1 messaggio sul cellulare del dott. alle ore 2.00 circa da un numero telefonico registrato con “Virgili”? Parte_1
8) Vero che nel settembre 2020 nel momento in cui è arrivato il messaggio sul cellulare del dott. da Parte_1 tale “ , il dott. è rimasto privo di parole e ha detto alla signora verso le ore 3.00 che il Per_2 Parte_1 CP_1 messaggio ricevuto era arrivato da una signorina conosciuta su una chat di incontri? 9) Vero che nel settembre
2020, nel momento in cui è arrivato il messaggio sul cellulare del dott. da tale “ , si Parte_1 Per_2 Per_1
è svegliato? 10) Vero che la signora ha scoperto la relazione extraconiugale fra il dott. e la CP_1 Parte_1 signora nel settembre 2020? 11) Vero che la signora nel settembre 2020, alla scoperta della Per_2 CP_1 relazione extraconiugale fra il dott. e la signorina “ , ha trascorso i giorni successivi a Parte_1 Per_2 piangere? 12) Vero che il dott. ha comunicato alla signora nell'ottobre 2020 di volersi Parte_1 CP_1 separare per stare con tale “ ? 13) Vero che il dott. chiamava “balena” ovvero “grassa” la Per_2 Parte_1 signora davanti a ? 14) Vero che il dott. diceva alla signora che era CP_1 Per_1 Parte_1 CP_1
“inscopabile”? 15) Vero che il dott. diceva in più occasioni alla signora “non capisci un Parte_1 CP_1 cazzo” davanti a ? 16) Vero che il dott. diceva in più occasioni alla signora “non Per_1 Parte_1 CP_1 conti un cazzo per me” davanti a ? 17) Vero che ha raggiunto la madre a EN Per_1 Per_1 nell'ottobre 2020? 18) Vero che il dott. e la signora erano d'accordo che la stessa, essendoci Parte_1 CP_1 il lockdown (ottobre 2020 – aprile 2021), rimanesse a EN con il figlio fino alla fine della didattica a distanza? 19) Vero che il dott. nei mesi da ottobre 2020 ad aprile 2021 ha chiesto alla signora Parte_1
di restare a EN? 20) Vero che il dott. nei mesi da ottobre 2020 ad aprile 2021 si è recato CP_1 Parte_1
a EN a trovare sua moglie e suo figlio solo due volte? 21) Vero che la signora , nei mesi da ottobre CP_1
2020 ad aprile 2021 in cui è rimasta a EN, era priva di autovettura? 22) Vero che il dott. ha Parte_1 chiesto alla signora di restare a EN nell'aprile 2021? 23) Vero che il dott. ha chiesto CP_1 Parte_1 nell'aprile 2021 alla signora di trasferirsi definitivamente a EN? 24) Vero che il dott. nei CP_1 Parte_1 mesi da ottobre 2020 ad aprile 2021 era d'accordo con la signora di rimanere a EN con il figlio CP_1
? 25) Vero che la signora dal matrimonio con il dott. ha sempre prestato attività di Per_1 CP_1 Parte_1 casalinga fra le mura domestiche? 26) Vero che nel corrente anno scolastico 2021/2022 si è Per_1 confidato con il prof. in merito alla propria paura, anche fisica, di restare con il padre? 27) Vero che Pt_2
pagina 3 di 12 ha comunicato al prof. a settembre 2021 della separazione dei propri genitori? 28) Vero
Per_1 Pt_2 che nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 ha confidato al prof. che non aveva rapporti
Per_1 Pt_2 con il padre poiché quest'ultimo lo accusava di “non capire un cazzo”? 29) Vero che , nel corso
Per_1 dell'anno scolastico 2021/2022, ha confidato al prof. che non voleva trasferirsi a EN a causa della Pt_2 separazione dei genitori? 30) Vero che nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 ha confidato al
Per_1 prof. che era infastidito dal comportamento paterno? 31) Vero che nel corso dell'anno Pt_2 Per_1 scolastico 2021/2022 ha confidato al prof. di non poter riporre la propria fiducia nel padre? 32) Vero Pt_2 che in data 19 maggio 2022, a seguito di una caduta a scuola, ha chiesto al prof. di non
Per_1 Pt_3 chiamare il padre? 33) Vero che ha chiesto il 15 giugno 2022 alla signorina di essere
Per_1 CP_2 accompagnato presso la casa paterna? 34) Vero che ha detto alla signorina che non sareste
Per_1 CP_2 andati a casa del padre poiché il dott. non voleva vederlo? 35) Vero che a novembre 2021 Parte_1 Per_1 ha detto alla signorina che odia la matematica, fisica e scienze perché sono materie che gli ricordano i CP_2 momenti trascorsi con il padre? 36) Vero che ha detto nel febbraio 2022 alla signorina che il
Per_1 CP_2 padre dott. evitava di parlargli o di dialogare con lui? 37) Vero che ha detto nel febbraio Parte_1 Per_1
2022 alla signorina che il padre dott. si è sempre rivolto a lui urlando e chiamandolo CP_2 Parte_1
“coglione”? 38) Vero che nel febbraio 2022 ha detto alla signorina che il padre spesso lo ha Per_1 CP_2 preso a schiaffi ovvero gli ha urlato “non capisci un cazzo”? 39) Vero che il dott. , nel corso del Parte_1 matrimonio, ed in particolare a partire dal 2011, proibiva alla moglie e al figlio di avere altri Per_1 contatti con altri condomini? 40) Vero che il dott. , nel corso del matrimonio, e in particolare dal Parte_1
2016, urlava e gridava ogni sera nei confronti della signora e del figlio ? 41) Vero che il dott. CP_1 Per_1
dal 2016 rientrava alla sera alle ore 23.30 circa ovvero se rientrava verso le ore 20.30 usciva alle ore Parte_1
21.30? 42) Vero che ha detto alla signora nella primavera 2015 che il padre dott. Per_1 Pt_4 Parte_1 evitava di giocare o parlare con lui? 43) Vero che durante le vacanze estive del 2016, alla presenza della signora , il dott. urlava e maltrattava verbalmente la signora avanti alla propria madre Per_3 Parte_1 CP_1 dicendole che “non capiva un cazzo”, “non sei in grado di fare niente” “non vali un cazzo”? 44) Vero che durante le vacanze estive del 2016, il dott. , alla presenza della signora , urlava verso la signora Parte_1 Per_3
causandole tachicardia e respiro affannato? - Si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli Parte_5 eventuali capitoli di controparte che verranno ammessi. - Si indicano a testi, a prova diretta e a prova contraria su tutti i capitoli, i signori: , Via Ceradini, 12, Milano;
Nella Mirella Rios Rivera, piazzetta Firpo, 1, Tes_1
EN; Via Alberto da Gandino, 19, Milano;
presso Liceo classico Parini, in Tes_2 Testimone_3
Milano. - Si chiede disporsi l'esibizione da parte del dott. dei seguenti documenti: - 730; - Parte_1 contratto/lettera di affidamento dell'auto aziendale da parte del datore di lavoro con suddivisione delle spese di manutenzione/bollo/assicurazione/benzina; - assicurazione sanitaria aziendale;
- piano welfare aziendale;
- estratti conti e relativi saldi successivi al 31/12/2020 dei conti correnti e dei conti titoli/deposito intestati al dott.
. - Si chiede disporsi, occorrendo, l'audizione di . Come da memoria ex art. 183, sesto Parte_1 Per_1 comma, n. 3 cod. proc. civ. depositata il 21/7/2022: - Si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta: con il signor 45) e 46) Vero che ha frequentato la famiglia solo il 25/6/2006 in Tes_4 Controparte_3 occasione del battesimo di e al suo matrimonio celebrato il 29/6/2018 a Milano? con la signora Per_1
47) Vero che la famiglia ha partecipato al matrimonio di Suo figlio Controparte_4 Controparte_5
nell'autunno del 1997? 48) Vero che la signora era presente al funerale di Sua madre nella Pt_6 CP_1 primavera del 1994? 49) Vero che suo figlio non era presente al matrimonio il Pt_6 Controparte_5
3/9/1994? 50) Vero che lei e i suoi figli non eravate presenti al funerale del signor , padre della signora CP_1
, nel luglio 2012? 51) Vero che lei e i suoi figli non eravate presenti al funerale della signora CP_1
pagina 4 di 12 il 1/10/ 2020? con il signor e il signor e per interpello del Parte_5 Persona_4 Persona_5 dott. : 52) Vero che il dott. nel 2020 ha confidato al signor signor di Parte_1 Parte_1 Parte_7 Per_5 avere una relazione extraconiugale? 53) Vero che il dott. nel 2019 ha confidato al signor / Parte_1 Per_4
Al signor di non provare più alcuna attrazione fisica per la signora ? con il signor Per_5 CP_1 CP_6
: 54) Vero che lei ha ricevuto in data 15 marzo 2021 la mail che si rammonta quale doc. 60 da
[...]
? 55) Vero che in tale occasione Lei è rimasto indifferente alla richiesta di aiuto di ? 56) Per_1 Per_1
Vero che ha inoltrato la mail ricevuta da il 15/3/2021 a suo nipote ? 57) Vero che a seguito di Per_1 Pt_1 tale mail, circa dall'aprile 2021, ha interrotto i rapporti con ? Per_1
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compenso, oltre accessori di legge, del presente giudizio;
- Con vittoria di compenso del procedimento cautelare proposto dal dott. RG 31820 - sub. 1 / 2021 e respinto in data 28/7/2023 con Parte_1 spese al definitivo;
- Con vittoria di compenso del procedimento RG 31820 - sub. 2 / 2021 proposto dal dott. e respinto in Parte_1 data 7/8/2024 con spese al definitivo;
- condannare il signor al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità Parte_1 aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2021, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Chiavari (GE) il 03/09/1994 (anno 1994, n. 55, parte II, serie Controparte_1
A) – chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione alla moglie;
- di affidare il figlio (nato il [...], allora Per_1 minorenne) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre-figlio come indicato nel ricorso;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via Morigi n. 13 alla resistente;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 1.200,00 mensili.
Con memoria difensiva depositata in data 22/10/2021 si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva al Tribunale adito: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e con libere frequentazioni padre-figlio; - di assegnare la casa familiare alla resistente;
- di prevedere un contributo paterno di euro 2.000,00 mensili, con spese straordinarie interamente a carico del padre;
- di prevedere un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 2.500,00 mensili.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 2/11/2021, con ordinanza del 29/11/2021 il Presidente f.f. autorizzava le parti a vivere separati;
quindi preso atto dell'avvio del percorso di coordinamento genitoriale avviato dalle parti, disponeva l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e libere frequentazioni padre-figlio; assegnava la casa familiare alla resistente e stabiliva un contributo paterno al mantenimento del figlio di € 1.000,00 pagina 5 di 12 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie e a un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 1.500,00 mensili;
nominava se stesso Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 17/03/2022 – tenutasi con modalità di trattazione scritta – entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e parte ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza parziale sullo status; il Giudice istruttore tratteneva dunque la causa in decisione in punto di status.
Con sentenza non definitiva n. 3447/2022 emessa in data 13/04/2022 e pubblicata in data 20/04/2022, il
Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_8 CP_1
, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo,
[...] assegnando i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza istruttoria del 18/02/2023, il Giudice istruttore nominava l'avv. Cecatiello Armando
Curatore speciale del minore e respingeva le richieste istruttore delle parti.
In data 27/03/2023 il Signor instaurava subprocedimento n. 31820-1/2021, chiedendo la Parte_1 riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio, nonché dell'assegno di mantenimento della moglie previsti in sede presidenziale, richiesta poi rigettata con ordinanza del 28/07/2023; di seguito in data 7/11/2023 il Signor reiterava le proprie istanze rigettate anch'esse con ordinanza del Parte_1
9/08/2024 nell'ambito dell'ulteriore subprocedimento n. 31820-2/2021 dal Giudice istruttore da ultimo subentrato nella titolarità del procedimento che, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'8/01/2025 – lette le note scritte depositate dalle parti contenenti le rispettive conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 14/05/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, il Collegio ritiene di condividere le determinazioni del Giudice delegato di cui all'ordinanza del 18/02/2023, con la quale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti al fine della decisione, tenuto conto della documentazione depositata delle parti in atti.
In punto status, si precisa che con sentenza non definitiva n. 3447/2022 emessa in data 13/04/2022 e pubblicata in data 20/04/2022, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle questioni relative alla responsabilità genitoriale, nulla deve essere stabilito sul punto attesa la sopravvenuta maggiore età del figlio nel corso del presente giudizio (29/12/2023). Per_1
pagina 6 di 12 Sull'addebito della separazione
Il Collegio ritiene che le domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate dalle parti siano infondate e, pertanto, debbano essere respinte per le ragioni di seguito indicate.
Si premette, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato il fallimento della convivenza matrimoniale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere della prova della violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
A fondamento della propria domanda di addebito, il Signor ha allegato i pretesi Parte_1 comportamenti prevaricatori posti in essere dalla resistente nel corso del matrimonio e il progressivo allontanamento fisico e morale della stessa nei confronti del marito, culminato quando nel settembre
2020 la resistente si recava a EN in seguito alla morte della madre, per poi rimanervi per sette mesi, disinteressandosi di fatto del marito e del ménage familiare;
il ricorrente ha evidenziato altresì le condotte denigratorie poste in essere rispetto alla figura paterna che hanno avuto ricadute sul rapporto padre -figlio.
Tuttavia, la ricostruzione di parte non risulta sostenuta da adeguato riscontro probatorio: invero, dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato dalle parti si evince come la crisi di coppia fosse già in atto a settembre 2020 (come risulta dal messaggio inoltrato dalla moglie al marito in data 16 settembre
2020, in cui la stessa esprimeva rabbia e delusione per l'asserita relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta: cfr. docc. 12 e 13); in quello stesso periodo il ricorrente comunicava alla moglie la volontà di separarsi, posto che nei messaggi scambiati dai coniugi nel periodo ottobre-novembre 2020 gli stessi si consideravano di fatto separati (tra gli altri cfr. all. 19 “anche i separati vedono i figli” del 19 novembre 2020).
Dunque, non vi è alcuna prova che il prolungato soggiorno della resistente a EN sia stato causa dell'allontanamento dei coniugi, perché la volontà separativa delle parti – o quantomeno del ricorrente
– era già nota nel periodo in cui la resistente aveva fatto rientro in Liguria (settembre 2020).
Del pari, anche riguardo agli asseriti comportamenti prevaricatori della moglie, i messaggi depositati in atti dal ricorrente non possono ritenersi causalmente connessi con la richiesta di separazione, essendo di molto antecedenti (cfr. all. 2 relativo a pochi messaggi scambiati dai coniugi nel 2016 e nel 2018) ovvero successivi all'instaurazione del presente giudizio di separazione e correlati al contenzioso in corso (cfr. all. 9, messaggi scambiati nel dicembre 2021); peraltro, anche i messaggi offensivi del gennaio 2020 (cfr. all. 2) risultano inerenti a un litigio tra i coniugi che da solo non può essere considerato causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
Quanto invece alle sopravvenute problematiche della relazione padre-figlio, le stesse sono state piuttosto consequenziali all'avvio della vicenda separativa.
pagina 7 di 12 Di converso, anche la domanda avanzata dalla resistente risulta fondata sulle pretese prevaricazioni e la violenza psicologica che la stessa riferito di aver subito da marito in costanza di matrimonio, a fronte peraltro della relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta, che la moglie scopriva nell'ottobre
2020, contestualmente alla comunicazione da parte del ricorrente della propria volontà di separarsi.
Tuttavia, le conversazioni Whatsapp (cfr. docc. 10, 11, 14, 16 -23) e le registrazioni in atti depositate dalla resistente (cfr. docc. 24 e ss.) riguardano conversazioni intervenute tra le parti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, quando la volontà separativa delle parti era già nota, come allegato dalla stessa resistente e come si desume dallo stesso contenuto delle conversazioni, né si tratta di materiale probatorio in effetti idoneo a riscontrare i pretesi comportamenti vessatori e adulteri asseritamente tenuti dal marito in costanza di matrimonio, né la pretesa relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta (cfr. doc. 26, da cui risulta che il marito le avrebbe detto di aver avuto un'altra relazione solo per provocazione); peraltro, tale ipotetica relazione neppure risulta collocata temporalmente, per cui non è possibile verificare l'eventuale correlazione con la sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra le parti.
In conclusione, si rileva come dalle conversazioni depositate dalle parti emerga più verosimilmente una situazione di progressiva disaffezione, derivante dalle divergenze emerse nel corso degli anni, tanto che gli stessi coniugi riconosco di essere “in crisi da anni” (cfr. doc. 11 di parte resistente).
Sull'assegnazione della casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione a favore della resistente della casa familiare – di proprietà esclusiva del ricorrente – sita in Milano, via Morigi n. 13, in quanto tuttora convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, considerate altresì le concordi conclusioni delle parti in tal senso.
Sulle questioni economiche
Quanto al contributo paterno per il mantenimento del figlio – maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente – il Collegio ritiene vadano in questa sede confermate le statuizioni vigenti, nella misura di euro 1.000,00 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano, come già previsto in sede presidenziale.
Si rileva, invero, che con ordinanza presidenziale del 22/11/2021, il Presidente f.f. stabiliva l'assegnazione della casa familiare – di esclusiva proprietà del Signor – alla madre, ove Parte_1 viveva unitamente al figlio , nonché l'obbligo a carico del padre di contribuire al Per_1 mantenimento del figlio nella misura di euro 1.000,00, oltre al pagamento integrale delle Per_1 spese straordinarie, e della moglie nella misura di euro 1.500,00 mensili.
Tali obblighi economici posti a carico del ricorrente venivano stabiliti sulla base del fatto “che
gode di un reddito medio netto mensile attuale di circa € 10.400 , come dallo stesso Parte_1 dichiarato in ricorso, derivante da un rapporto di lavoro dipendente come dirigente (cfr. Mod 730
pagina 8 di 12 degli anni 2019, 2020 e 2021 che danno conto di una RAL di € 195.476, poi di € 198.986, poi di €
207.478); è proprietario della casa familiare di Milano, Via Morigi 13, per la quale sostiene un mutuo rilevante con rateo mensile di € 2964, oltre ad un finanziamento temporaneo per ristrutturazione, ha diversi risparmi mobiliari, un'autovettura ed una vespa. La ricorrente, classe 1964, non ha mai lavorato nel corso del matrimonio e gode di parte del patrimonio immobiliare ereditario che consta di quattro immobili, due a EN, uno a Rapallo e uno in località di campagna, in comproprietà con il fratello”.
Invero, rispetto alla posizione economico-reddituale del sig. , dall'esame degli atti emerge che Parte_1 il ricorrente percepiva già all'epoca un reddito complessivo molto elevato (pari a euro 199.034,00 annui, corrispondenti a un reddito mensile di circa 10.492,00 euro al netto Irpef nell'anno di imposta
2019 e di euro 210.925,00 pari ad un reddito mensile di euro 11.201,00 al netto Irpef nell'anno di imposta 2020).
Il ricorrente risultava altresì proprietario della casa familiare di via Morigi n. 13 – assegnata alla moglie e gravata da due mutui entrambi a carico del ricorrente (uno contratto per l'acquisito di detto immobile e l'altro per le spese di ristrutturazione) con rate mensili rispettivamente pari ad euro 2.122,00 ed euro
841,00 a novembre 2021 (cfr. piano di ammortamento, docc. 5a e 5b depositati in R.G. 31820-2/2021); il ricorrente era altresì gravato di un ulteriore finanziamento di euro 352,00 mensili (cfr. doc. 5c depositati in R.G. 31820-2/2021); il Signor , inoltre, sosteneva, già all'epoca il canone di Parte_1 locazione per l'immobile ove ancora vive di euro 16.200,00 annui (euro 1.350,00 mensili, cfr. doc. 9 sub R.G. 31820-2/2021).
Nel corso delle annualità successive, il sig. vedeva ulteriormente incrementati i propri redditi, Parte_1 avendo lo stesso percepito un reddito complessivo di euro 220.331,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensili di euro 12.358,00 al netto Irpef) e di euro 212.897,00 nell'anno di imposta 2023
(pari ad un reddito mensile di euro 11.953,00 al netto Irpef) – mentre ha allegato - ma non documentato che nel corso dell'ultimo anno di imposta detti redditi sarebbero diminuiti.
Quanto alle spese sostenute dallo stesso, stando agli ultimi dati aggiornati disponibili, depositati nell'ambito del sub-procedimento n. 31820-2/2021 R.G, risultava sì un aumento delle rate mensili dei mutui (a tasso variabile) gravanti sulla casa familiare (rispettivamente ad euro 3.121,00 ed euro
1.074,00: cfr. docc. 5a e 5b, entrambi in scadenza nel settembre 2041) e del finanziamento ancora in atto in scadenza nel 2029 (pari a euro 383,00 a novembre 2023: cfr. doc. 5c); nonché l'aumento del canone di locazione– a fronte dell'adeguamento Istat – ad euro 18.493,00 annuali (euro 1.541,00 mensili, cfr. all. 12).
Rispetto alla situazione patrimoniale del resistente, si evidenza infine che lo stesso è altresì titolare di un diritto di superficie sul box situato in Milano in Piazza Sant'Ambrogio 5/A e, a seguito della morte del proprio padre, avrebbe acquisito una minima quota di proprietà (2/24) di due immobili siti in
Bologna (ove vive la propria madre) e a Siracusa.
pagina 9 di 12 Alla luce di quanto precede, risulta tuttora in atto l'evidente divario economico-reddituale rispetto alla situazione economico-patrimoniale della resistente, anche dopo l'acquisizione del patrimonio immobiliare dalla stessa ereditato insieme al fratello dopo la morte della madre a settembre 2020
(costituito dalle rispettive quote di due immobili in EN, uno a Rapallo e uno a Neirone, oltre che di alcuni terreni in Liguria). Nel corso del presente procedimento, la ricorrente ha in parte monetizzato tale patrimonio, posto che ha venduto entrambi gli immobili di EN (da cui ha ricavato in data
14/12/2021 a fronte di un corrispettivo di euro 110.000,00, euro 90.000,00: cfr. doc. 45; nonchè in data
13/12/2022 a fronte di un corrispettivo di euro 540.000,00, l'ulteriore importo di euro 270.000,00: cfr.
19 depositato in R.G. 31820-2/2021).
Pertanto da ultimo nel subprocedimento n. 31820-2/2021 R.G., venivano ulteriormente confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, risultando le stesse tuttora eque e congrue rispetto all'attuale situazione economico/patrimoniale del ricorrente, nel contemperamento delle rispettive posizioni economiche delle parti.
Tanto premesso – e in assenza di ulteriori elementi sopravvenuti, ritiene il Collegio innanzitutto equo e congruo confermare il contributo paterno al mantenimento del figlio come sopra quantificato e rivalutato all'attualità (pari a € 1.115,00) non potendo trovare accoglimento la diminuzione di tale contributo nella misura richiesta dal ricorrente, considerato altresì che il mantenimento diretto del ragazzo è sostanzialmente tutto in capo alla madre e che l'impatto degli aumenti delle spese relative ai mutui/finanziamenti sostenuti dal ricorrente come da ultimo rappresentati in atti (pari a euro 1.260,00 mensili circa complessivi) è stato attenuato dall'aumento dei redditi percepiti dal ricorrente - sicuramente negli anni di imposta 2022 e 2023 (aumentati di euro 1.500,00 mensili netti circa rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori). D'altro canto, neppure può essere accolta la richiesta della resistente di aumento del contributo paterno al mantenimento di , che risulterebbe Per_1 eccessivamente gravoso per il ricorrente, considerati gli obblighi già a suo carico e all'incidenza delle spese straordinarie.
Le medesime considerazioni valgono anche rispetto all'assegno di mantenimento già riconosciuto in favore della moglie, che parimenti deve essere confermato nell'importo già rivalutato all'attualità di €
1.672,50 mensili – al netto degli adeguamenti ISTAT dovuti per legge, posto che vi è ancora una rilevante disparità nelle rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti e considerato che trattandosi di un giudizio di separazione, deve aversi riguardo esclusivamente al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere interamente compensate, attesa la natura necessaria del presente giudizio con riguardo allo status, la reciproca soccombenza delle parti con riguardo alle domande di addebito della separazione e alle questioni economiche.
pagina 10 di 12 Il Collegio, infine, ritiene che le parti debbano essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma di euro 3.600,00 già liquidata al curatore speciale di con decreto del 11 luglio 2024 per l'attività svolta nel presente procedimento Per_1 quando lo stesso era ancora minorenne.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe Dato atto sentenza non definitiva n. 3447/2022 emessa in data 13/04/2022 e pubblicata in data 20/04/2022 di separazione personale dei coniugi e , disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, Parte_1 Controparte_1 deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Rigetta la domanda avanzata dal ricorrente di addebito della separazione alla moglie;
2) Rigetta la domanda avanzata dalla resistente di addebito della separazione al marito;
3) Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Morigi n. 13 alla resistente;
4) Pone definitivamente a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1
nella misura di euro 1.115,00 mensili, somma da versarsi a in via Per_1 Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT – prima rivalutazione ottobre 2025);
5) Pone integralmente a carico del padre le spese straordinarie relative al figlio come di Parte_1 seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) pagina 11 di 12 corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) Pone definitivamente a carico di l'obbligo di versare alla moglie Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 1.672,50 mensili a titolo di assegno di mantenimento, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT – prima rivalutazione ottobre 2025);
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma di euro 3.600,00 liquidata al Curatore speciale di con decreto del 11 luglio 2024 Per_1 per l'attività svolta nel presente procedimento quando lo stesso era ancora minorenne;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Amato Maria Laura
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