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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile in persona dei magistrati:
Dott. AR RT ON Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
Riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 171/2024 R.G. di appello contro l'ordinanza del Tribunale di
Genova in data 17.01.2024, promossa da:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
PARTE APPELLANTE contro
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dall'Avv. NI ANDREA e dall'Avv.
[...]
NI AR per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
e
PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D'APPELLO DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: pag. 1/9 per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in accoglimento dell'appello e previa riforma della decisione impugnata, rilevare l'inammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis rivolta, di fatto, direttamente alla sede giurisdizionale;
in subordine, rigettare la domanda in quanto infondata.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”; per parte appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova:
1- dichiarare inammissibile e/o infondato e/o comunque respingere l'appello proposto dal ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Genova avverso la ordinanza ex art. 702 bis e 702 ter cpc del Tribunale di Genova emessa in data 18.01.2024 e pubblicata in data 18.01.2024 nel procedimento R.G.1762/2023;
2- confermare l'ordinanza ex art. 702 bis e 702 ter cpc del Tribunale di Genova emessa in data 18.01.2024 e pubblicata in data 18.01.2024 nel procedimento
R.G.1762/2023;
Con vittoria di spese, competenze e compensi, oltre accessori.
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., gli odierni appellati adivano il Tribunale di
Genova per il riconoscimento dello stato di cittadini italiani esponendo di essere discendenti di (alias , cittadina italiana nata a [...] Persona_1 Persona_2
NT (GE) in data 08/02/1907, emigrata negli Stati Uniti d'America nel 1926 e deceduta a San Francisco, California, il 14/07/1992.
Allegavano e deducevano che:
- contraeva matrimonio il 18.02.1926 con (alias Persona_1 Persona_3 [...]
o , nato a [...] il [...] Per_4 Persona_5
naturalizzatosi cittadino statunitense in data 12.06.1918: dalla loro unione nasceva il pag. 2/9 03.05.1927 a San Francisco, California (Stati Uniti d'America) Persona_6
(alias cittadino italiano in quanto nato da madre italiana;
Persona_7
- in data 09.08.1953 contraeva matrimonio a Daly City, Persona_6
California (Stati Uniti d'America) con dalla loro unione Controparte_4
nasceva il 23.09.1958 a San Francisco, California (Stati Uniti d'America) Persona_8
[...]
- in data 12.11.1988, si univa in matrimonio a Belmont, Persona_8
California (Stati Uniti d'America) con dalla loro unione Controparte_5
nascevano a San Mateo, California (Stati Uniti d'America) il Controparte_1
28.04.1990 e a Redwood City, California (Stati Uniti Controparte_2
d'America) il 12.09.1993.
1.2. Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la Parte_1
mancanza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, attesa la mancata proposizione della domanda in via amministrativa, e in subordine - nel merito - la mancata trasmissione della cittadinanza da e a in Persona_1 Persona_3 Persona_6
quanto entrambi naturalizzatisi cittadini statunitensi.
1.3. Con ordinanza del 18/12/2023, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda dei ricorrenti, riconoscendoli come cittadini italiani iure sanguinis.
In primo luogo, evidenziava che aveva formulato istanza di Persona_1
naturalizzazione successivamente alla nascita di a cui aveva Persona_6
quindi già trasmesso la cittadinanza italiana.
In secondo luogo, riconosceva l'interesse ad agire dei ricorrenti avendo questi ultimi invocato il riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis in quanto discendenti di donna cittadina italiana nata prima del 1948, che a giudizio del Tribunale è
“circostanza questa che avrebbe portato al rigetto della domanda amministrativa atteso che è noto che la normativa italiana non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di pag. 3/9 Cassazione, di cui infra: la giurisprudenza ha peraltro escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU,
Sentenza n. 28873 del 2008)”.
Nel merito, il Tribunale evidenziava che “Le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020
n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, come risulta dai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari ed apostillati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare”.
2.1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza.
Con il primo motivo di appello, impugna l'ordinanza per “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.100 c.p.c. Difetto d'interesse ad agire”.
In particolare, censura l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire direttamente per via giudiziaria dei ricorrenti. La statuizione, difatti, si fonda su una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 28873/2008) che riguarderebbe una situazione diversa relativa al riconoscimento dello status di apolide.
Al di fuori di tale ipotesi, a suo giudizio, “il previo ricorso alla via amministrativa, quale sedes istruttoria naturale, appare imprescindibile”.
Con il secondo motivo di appello, il impugna l'ordinanza per “Omessa o Parte_1
erronea valutazione di circostanze fattuali. Sulla peculiarità della fattispecie de qua. pag. 4/9 Violazione e/o falsa applicazione dell'art 4 c.c. 1865 nonché dell'art 8 l. n. 555/1912
(applicabile ratione temporis). Insussistenza della cittadinanza italiana in capo all'avo”.
In particolare, censurano la decisione del giudice di prime cure in primo luogo nella parte in cui ha ritenuto sussistente la cittadinanza italiana “non considerando che in tema di perdita della cittadinanza italiana ex art. 8, l. n. 555/1912, applicabile ratione temporis al caso di specie, è necessario che venga compiuto un accertamento da realizzarsi mediante l'assunzione di informazioni presso l , al fine di CP_6
verificare se sussistono fatti estintivi o modificativi dello status di cittadino e che, nel caso in cui il richiedente ritenga, come nel caso di specie, di dover adire direttamente la via giudiziale è onere del giudice dar corso all'attività suppletiva, purché ordinariamente onere dell'Amministrazione, dell'istruttoria amministrativa, anche allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza di ipotesi di perdita della cittadinanza in capo agli avi, diverse da quella ex art. 10 co.3 l.555/1912”.
In secondo luogo, censurano la decisione nella parte in cui non ha tenuto in debita considerazione quanto espresso dall'ava in sede di presentazione dell'istanza di naturalizzazione, che dimostrerebbe – a giudizio del Ministero – la volontà di abiurare di fatto a qualsiasi lealtà o fedeltà nei confronti dello stato di origine.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti i richiedenti.
In merito al difetto di interesse ad agire, evidenziano che “trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso Cass. Civ.
Sez Un. del 09/12/2008 nr. 28873) ed inoltre si è fatto notare che il d. Lgs nr.
150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza”
e non di “impugnazione o opposizione” di un provvedimento del Consolato”.
pag. 5/9 Inoltre, i richiedenti rilevano che “come l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova non abbia preso in considerazione il fatto che procedimenti analoghi e per i quali si richiede l'accertamento della cittadinanza italiana tramite la donna vengano rigettati in Consolato, non essendosi il adeguato all'orientamento della Parte_1
giurisprudenza”.
In merito all'eccezione relativa all'infondatezza della pretesa per aver l'avo presentato istanza di naturalizzazione, i richiedenti evidenziano che la L. 555/1912
“ha operato una scissione tra le conseguenze della naturalizzazione concessa al genitore, - che comportava la rinuncia alla cittadinanza originaria -, da quella del figlio che, in assenza di una espressa volontà di rinuncia alla cittadinanza conseguita iure sanguinis, manteneva lo status civitatis del genitore, antecedente alla naturalizzazione”.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.2. Il primo motivo di appello è infondato.
Si evidenzia innanzitutto che nel caso di trasmissione per via materna/femminile
(prima del 1948) è pacificamente riconosciuta in giurisprudenza la possibilità dei richiedenti di agire per via giurisdizionale. Difatti, nel caso di discendenza per via femminile, l'interesse ad agire è giustificato – in sintesi - dal fatto che il legislatore, non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite, ha difatti precluso il riconoscimento ex tunc della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati.
Tale circostanza sarebbe già di per sé sufficiente a motivare il rigetto del motivo di impugnazione, dal momento che nella linea genealogica dei ricorrenti si evidenzia un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale da
[...]
ai suoi discendenti. Per_1
pag. 6/9 Tuttavia, occorre comunque rilevare che l'interesse ad agire in via giudiziale per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, deve essere riconosciuto anche senza previo esperimento della procedura amministrativa, sulla base dei principi espressi dalle Corte di Cassazione a sezioni unite nella pronuncia n. 28873 del 2008.
A tale pronuncia ha peraltro fatto riferimento il giudice di prime cure, riferimento contestato dal dal momento che la pronuncia riguarda un caso di apolidia. Parte_1
Tuttavia, la pronuncia in questione, pur avendo ad oggetto un ricorso per l'accertamento dello stato di apolidia, in cui non era stato neppure avviato il relativo procedimento amministrativo, detta alcuni principi che questa Corte ritiene applicabili per analogia anche nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nello specifico, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha dichiarato improponibile il ricorso in quanto per l'accertamento dell'apolidia la legge prevede un'apposita procedura (art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, norma del regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza).
Difatti, la Corte ha osservato che, prevedendo la suddetta procedura la presentazione della documentazione comprovante le condizioni personali del ricorrente e la semplice valutazione dei documenti da parte dell'amministrazione,
“l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente” (pag. 17, Cass. 28873/08). Secondo la Suprema Corte,
“Unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è quello di Parte_1
valutare i documenti prodotti dall'interessato per provare la situazione di apolidia dedotta in domanda, e eventualmente di richiederne altra, ma una volta ritenuta esistere la prova documentale di tale condizione, l'amministrazione, quale organo dello Stato che ospita l'istante, deve attestare lo stato di apolidia, che non è conferito da essa ma solo riconosciuto e certificato, come esattamente è scritto nella pag. 7/9 norma del regolamento citato” (pag. 18, Cass. 28873/08). In pratica, la Corte, evidenziando che lo stato di apolidia non viene conferito dall'amministrazione ma solo riconosciuto o certificato, ha affermato che nelle ipotesi di riconoscimento dello status di apolide sussiste il c.d. doppio binario, ovvero la facoltà alternativa per l'interessato di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziale della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
Si ritiene dunque che i suddetti principi siano applicabili anche per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis e che il Tribunale possa quindi essere adito per pronunciarsi sulla relativa domanda, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
3.3. Il secondo motivo d'appello è fondato.
Se è vero che il certificato di naturalizzazione risulta datato 23 febbraio 1943, quindi successivamente alla nascita del proprio figlio (alias Persona_6 [...]
il 03.05.1927, al momento della perdita della cittadinanza da parte Persona_7
della madre il figlio risulta essere ancora minorenne.
Al caso di specie, trova dunque applicazione l'art. 12 della legge n. 555/1912 secondo il quale “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione la quale ha affermato che “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia pag. 8/9 perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge.” (Cass. 17161/2023).
Nel caso di specie, non è stato dedotto e provato che (alias Persona_6
abbia mai riacquistato la cittadinanza italiana mediante Persona_7
dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della legge n. 555/1912. Di conseguenza, ha definitivamente perso la cittadinanza italiana e non ha potuto trasmetterla iure sanguinis ai propri discendenti.
3.4. In ragione della natura delle questioni trattate e della complessità della disciplina si ritiene opportuno compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così decide:
- Accogliendo nel merito l'appello e riformando la sentenza del Tribunale, respinge la domanda degli attori.
- compensa le spese tra le parti.
Genova, 26/11/2025.
Il Presidente estensore
AR RT ON
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile in persona dei magistrati:
Dott. AR RT ON Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
Riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 171/2024 R.G. di appello contro l'ordinanza del Tribunale di
Genova in data 17.01.2024, promossa da:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
PARTE APPELLANTE contro
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dall'Avv. NI ANDREA e dall'Avv.
[...]
NI AR per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
e
PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D'APPELLO DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: pag. 1/9 per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in accoglimento dell'appello e previa riforma della decisione impugnata, rilevare l'inammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis rivolta, di fatto, direttamente alla sede giurisdizionale;
in subordine, rigettare la domanda in quanto infondata.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”; per parte appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova:
1- dichiarare inammissibile e/o infondato e/o comunque respingere l'appello proposto dal ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Genova avverso la ordinanza ex art. 702 bis e 702 ter cpc del Tribunale di Genova emessa in data 18.01.2024 e pubblicata in data 18.01.2024 nel procedimento R.G.1762/2023;
2- confermare l'ordinanza ex art. 702 bis e 702 ter cpc del Tribunale di Genova emessa in data 18.01.2024 e pubblicata in data 18.01.2024 nel procedimento
R.G.1762/2023;
Con vittoria di spese, competenze e compensi, oltre accessori.
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., gli odierni appellati adivano il Tribunale di
Genova per il riconoscimento dello stato di cittadini italiani esponendo di essere discendenti di (alias , cittadina italiana nata a [...] Persona_1 Persona_2
NT (GE) in data 08/02/1907, emigrata negli Stati Uniti d'America nel 1926 e deceduta a San Francisco, California, il 14/07/1992.
Allegavano e deducevano che:
- contraeva matrimonio il 18.02.1926 con (alias Persona_1 Persona_3 [...]
o , nato a [...] il [...] Per_4 Persona_5
naturalizzatosi cittadino statunitense in data 12.06.1918: dalla loro unione nasceva il pag. 2/9 03.05.1927 a San Francisco, California (Stati Uniti d'America) Persona_6
(alias cittadino italiano in quanto nato da madre italiana;
Persona_7
- in data 09.08.1953 contraeva matrimonio a Daly City, Persona_6
California (Stati Uniti d'America) con dalla loro unione Controparte_4
nasceva il 23.09.1958 a San Francisco, California (Stati Uniti d'America) Persona_8
[...]
- in data 12.11.1988, si univa in matrimonio a Belmont, Persona_8
California (Stati Uniti d'America) con dalla loro unione Controparte_5
nascevano a San Mateo, California (Stati Uniti d'America) il Controparte_1
28.04.1990 e a Redwood City, California (Stati Uniti Controparte_2
d'America) il 12.09.1993.
1.2. Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la Parte_1
mancanza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, attesa la mancata proposizione della domanda in via amministrativa, e in subordine - nel merito - la mancata trasmissione della cittadinanza da e a in Persona_1 Persona_3 Persona_6
quanto entrambi naturalizzatisi cittadini statunitensi.
1.3. Con ordinanza del 18/12/2023, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda dei ricorrenti, riconoscendoli come cittadini italiani iure sanguinis.
In primo luogo, evidenziava che aveva formulato istanza di Persona_1
naturalizzazione successivamente alla nascita di a cui aveva Persona_6
quindi già trasmesso la cittadinanza italiana.
In secondo luogo, riconosceva l'interesse ad agire dei ricorrenti avendo questi ultimi invocato il riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis in quanto discendenti di donna cittadina italiana nata prima del 1948, che a giudizio del Tribunale è
“circostanza questa che avrebbe portato al rigetto della domanda amministrativa atteso che è noto che la normativa italiana non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di pag. 3/9 Cassazione, di cui infra: la giurisprudenza ha peraltro escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU,
Sentenza n. 28873 del 2008)”.
Nel merito, il Tribunale evidenziava che “Le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020
n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, come risulta dai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari ed apostillati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare”.
2.1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza.
Con il primo motivo di appello, impugna l'ordinanza per “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.100 c.p.c. Difetto d'interesse ad agire”.
In particolare, censura l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire direttamente per via giudiziaria dei ricorrenti. La statuizione, difatti, si fonda su una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 28873/2008) che riguarderebbe una situazione diversa relativa al riconoscimento dello status di apolide.
Al di fuori di tale ipotesi, a suo giudizio, “il previo ricorso alla via amministrativa, quale sedes istruttoria naturale, appare imprescindibile”.
Con il secondo motivo di appello, il impugna l'ordinanza per “Omessa o Parte_1
erronea valutazione di circostanze fattuali. Sulla peculiarità della fattispecie de qua. pag. 4/9 Violazione e/o falsa applicazione dell'art 4 c.c. 1865 nonché dell'art 8 l. n. 555/1912
(applicabile ratione temporis). Insussistenza della cittadinanza italiana in capo all'avo”.
In particolare, censurano la decisione del giudice di prime cure in primo luogo nella parte in cui ha ritenuto sussistente la cittadinanza italiana “non considerando che in tema di perdita della cittadinanza italiana ex art. 8, l. n. 555/1912, applicabile ratione temporis al caso di specie, è necessario che venga compiuto un accertamento da realizzarsi mediante l'assunzione di informazioni presso l , al fine di CP_6
verificare se sussistono fatti estintivi o modificativi dello status di cittadino e che, nel caso in cui il richiedente ritenga, come nel caso di specie, di dover adire direttamente la via giudiziale è onere del giudice dar corso all'attività suppletiva, purché ordinariamente onere dell'Amministrazione, dell'istruttoria amministrativa, anche allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza di ipotesi di perdita della cittadinanza in capo agli avi, diverse da quella ex art. 10 co.3 l.555/1912”.
In secondo luogo, censurano la decisione nella parte in cui non ha tenuto in debita considerazione quanto espresso dall'ava in sede di presentazione dell'istanza di naturalizzazione, che dimostrerebbe – a giudizio del Ministero – la volontà di abiurare di fatto a qualsiasi lealtà o fedeltà nei confronti dello stato di origine.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti i richiedenti.
In merito al difetto di interesse ad agire, evidenziano che “trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso Cass. Civ.
Sez Un. del 09/12/2008 nr. 28873) ed inoltre si è fatto notare che il d. Lgs nr.
150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza”
e non di “impugnazione o opposizione” di un provvedimento del Consolato”.
pag. 5/9 Inoltre, i richiedenti rilevano che “come l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova non abbia preso in considerazione il fatto che procedimenti analoghi e per i quali si richiede l'accertamento della cittadinanza italiana tramite la donna vengano rigettati in Consolato, non essendosi il adeguato all'orientamento della Parte_1
giurisprudenza”.
In merito all'eccezione relativa all'infondatezza della pretesa per aver l'avo presentato istanza di naturalizzazione, i richiedenti evidenziano che la L. 555/1912
“ha operato una scissione tra le conseguenze della naturalizzazione concessa al genitore, - che comportava la rinuncia alla cittadinanza originaria -, da quella del figlio che, in assenza di una espressa volontà di rinuncia alla cittadinanza conseguita iure sanguinis, manteneva lo status civitatis del genitore, antecedente alla naturalizzazione”.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.2. Il primo motivo di appello è infondato.
Si evidenzia innanzitutto che nel caso di trasmissione per via materna/femminile
(prima del 1948) è pacificamente riconosciuta in giurisprudenza la possibilità dei richiedenti di agire per via giurisdizionale. Difatti, nel caso di discendenza per via femminile, l'interesse ad agire è giustificato – in sintesi - dal fatto che il legislatore, non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite, ha difatti precluso il riconoscimento ex tunc della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati.
Tale circostanza sarebbe già di per sé sufficiente a motivare il rigetto del motivo di impugnazione, dal momento che nella linea genealogica dei ricorrenti si evidenzia un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale da
[...]
ai suoi discendenti. Per_1
pag. 6/9 Tuttavia, occorre comunque rilevare che l'interesse ad agire in via giudiziale per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, deve essere riconosciuto anche senza previo esperimento della procedura amministrativa, sulla base dei principi espressi dalle Corte di Cassazione a sezioni unite nella pronuncia n. 28873 del 2008.
A tale pronuncia ha peraltro fatto riferimento il giudice di prime cure, riferimento contestato dal dal momento che la pronuncia riguarda un caso di apolidia. Parte_1
Tuttavia, la pronuncia in questione, pur avendo ad oggetto un ricorso per l'accertamento dello stato di apolidia, in cui non era stato neppure avviato il relativo procedimento amministrativo, detta alcuni principi che questa Corte ritiene applicabili per analogia anche nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nello specifico, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha dichiarato improponibile il ricorso in quanto per l'accertamento dell'apolidia la legge prevede un'apposita procedura (art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, norma del regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza).
Difatti, la Corte ha osservato che, prevedendo la suddetta procedura la presentazione della documentazione comprovante le condizioni personali del ricorrente e la semplice valutazione dei documenti da parte dell'amministrazione,
“l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente” (pag. 17, Cass. 28873/08). Secondo la Suprema Corte,
“Unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è quello di Parte_1
valutare i documenti prodotti dall'interessato per provare la situazione di apolidia dedotta in domanda, e eventualmente di richiederne altra, ma una volta ritenuta esistere la prova documentale di tale condizione, l'amministrazione, quale organo dello Stato che ospita l'istante, deve attestare lo stato di apolidia, che non è conferito da essa ma solo riconosciuto e certificato, come esattamente è scritto nella pag. 7/9 norma del regolamento citato” (pag. 18, Cass. 28873/08). In pratica, la Corte, evidenziando che lo stato di apolidia non viene conferito dall'amministrazione ma solo riconosciuto o certificato, ha affermato che nelle ipotesi di riconoscimento dello status di apolide sussiste il c.d. doppio binario, ovvero la facoltà alternativa per l'interessato di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziale della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
Si ritiene dunque che i suddetti principi siano applicabili anche per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis e che il Tribunale possa quindi essere adito per pronunciarsi sulla relativa domanda, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
3.3. Il secondo motivo d'appello è fondato.
Se è vero che il certificato di naturalizzazione risulta datato 23 febbraio 1943, quindi successivamente alla nascita del proprio figlio (alias Persona_6 [...]
il 03.05.1927, al momento della perdita della cittadinanza da parte Persona_7
della madre il figlio risulta essere ancora minorenne.
Al caso di specie, trova dunque applicazione l'art. 12 della legge n. 555/1912 secondo il quale “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione la quale ha affermato che “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia pag. 8/9 perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge.” (Cass. 17161/2023).
Nel caso di specie, non è stato dedotto e provato che (alias Persona_6
abbia mai riacquistato la cittadinanza italiana mediante Persona_7
dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della legge n. 555/1912. Di conseguenza, ha definitivamente perso la cittadinanza italiana e non ha potuto trasmetterla iure sanguinis ai propri discendenti.
3.4. In ragione della natura delle questioni trattate e della complessità della disciplina si ritiene opportuno compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così decide:
- Accogliendo nel merito l'appello e riformando la sentenza del Tribunale, respinge la domanda degli attori.
- compensa le spese tra le parti.
Genova, 26/11/2025.
Il Presidente estensore
AR RT ON
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