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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 112/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1
come in atti, dall'Avv.to Crispo Gennaro, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Nannucci Elisa CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.01.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 1868/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento/ pensione di inabilità /assegno di invalidità civile).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva una percentuale invalidante complessiva pari al
62% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 23.09.2020 fino al
30.04.2022 e poi del 67% dal 1° maggio 2022.
Di qui, l'interesse giuridico del ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Nello specifico, l'opponente ha lamentato la sottostima da parte del c.t.u. dell'intero quadro patologico, in particolare, la mancata valutazione di alcune patologie le quali, se debitamente considerate, avrebbero condotto ad una percentuale d'invalidità superiore a quella riconosciuta. Ha, altresì, dedotto l'intervenuto aggravamento del quadro clinico generale. Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha, pertanto, invitato il consulente tecnico, già nominato in fase di atp, ad integrare il proprio elaborato peritale.
Ebbene, il perito, dopo aver sottoposto il ricorrente a nuova visita e dopo aver esaminato la nuova documentazione medica allegata, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità attribuendo al ricorrente una percentuale invalidante complessiva pari al 77%, a decorrere dal 1 gennaio 2024.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha valutato il complesso quadro morboso da cui il ricorrente è affetto considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha formulato la seguente diagnosi: “il ricorrente, sig. Pt_1
, di anni 37, inoccupato, risulta affetto dalle seguenti patologie: Spondilite
[...]
anchilosante a discreta valenza funzionale;
obesità verosimilmente emendabile con indice di massa corporea equivalente a 37.6 ed in assenza di complicanze artrosiche di una qualche rilevanza;
moderata ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
note di nevrosi d'ansia, sfumati esiti di recente exeresi di neoformazione benigna a carico del testicolo destro, con-servato”;
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992.
Nel dettaglio, il perito ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali:
“ […] le patologie dalle quali è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa nelle misure percentuali appresso indicate:
- spondilite anchilosante a discreta valenza funzionale = 55% (Codice 7004);
- obesità verosimilmente emendabile con indice di massa corporea equivalente a 37.6 ed in assenza di complicanze artrosiche di una qualche rilevanza = 20% (Codice analogo 7105);
- moderata ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico = 21% (Co-dice analogo 6445);
- note di nevrosi d'ansia = 11% (Codice 2207);
- esiti di recente exeresi di neoformazione benigna a carico del testicolo destro = 11%
(Codice 9322); In definitiva, il consulente tecnico, alla luce dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente nonché dell'insorgenza di nuove patologie certificati dalla nuova documentazione medica allegata, ha poi concluso affermando che: “tenuto conto del grado e della natura delle patologie accertate, sulla scorta delle anzidette tabelle e tenendo presenti i criteri indicati, si ritiene che il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa del sig. sia da valutare nella misura del 77% a far data, sia pure con Parte_1 approssimazione, dall'01.01.2024”.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento di una percentuale invalidante pari al 77% a decorrere dal 1 gennaio 2024.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, del parziale accoglimento della pretesa e della decorrenza del beneficio da data successiva al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara parte istante invalida al
77% a decorrere dal 1 gennaio 2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 25.3.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma