TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6454/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DALLA LIBERA PIETRO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DALLA LIBERA ALESSANDRA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. in SVIZZERA il 07/10/1973) e Parte_1
(n. a ER (TO) il 05/09/1972), matrimonio contratto il 15/09/2002 e Parte_2
trascritto al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN
POLO DI PIAVE alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento;
2) I figli minori e restato affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 Persona_2
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambi i genitori;
2 3) I figli restano ad abitare la casa già familiare in San Polo di Piave, che viene assegnata in abitazione alla SI.ra Pt_1
[...]
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé i figli minori secondo le modalità condivise e già in atto da due anni. Nello specifico, il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori a weekend alternati, dal venerdì sera fino Parte_2
alla domenica sera, quando li riporterà presso la dimora materna, così come era venuto a prenderli, nonché ogni mercoledì sera per riportarli poi la mattina. L'accompagnamento e il ritiro a e da del figlio minore per lo svolgimento CP_1 Per_2
della pratica del Basket sarà effettuato dalla madre.
Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli minori per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, una settimana nelle festività natalizie e due giorni in quelle pasquali, alternando annualmente tra i genitori Natale e Pasqua.
5) I coniugi si impegnano a discutere o concordare le prioritarie decisioni relative alla salute, scuola, sport ed educazione religiosa dei figli, mantenendo tra gli adulti un dialogo diretto nell'esclusivo interesse dei figli;
6) I coniugi si occuperanno del mantenimento ordinario diretto dei figli nel tempo in cui gli stessi si troveranno presso ciascun genitore. La SI.ra , in qualità di genitore collocatario, percepirà il 100% dell'assegno unico;
il SI. Parte_1 Pt_2
verserà mensilmente a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario dei tre figli la somma pari ad Euro
[...]
300,00= ciascuno (per un totale di Euro 900,00=), con aggiornamento, a partire dall'anno successivo a quello della sentenza di separazione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT, da corrispondere entro il 15 del mese nel conto corrente bancario intestato alla SI.ra . Per spese ordinarie devono intendersi tutte quelle spese Parte_1
elencate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Treviso al punto a) sottoscritto dai coniugi;
7) Le spese straordinarie così come individuate e descritte nel protocollo d'intesa del Tribunale di Treviso ai punti b) e c) verranno, invece, suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno. In particolare, in relazione alle spese per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori, qualora questo non pervenisse tramite comunicazione scritta entro 30 giorni dalla richiesta, il consenso si intenderà reso e la spesa condivisa. Eventuali spese straordinarie anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
8) Il SI. trasmetterà tempestivamente l'assegno unico percepito per i figli minori alla moglie fino a quando Parte_2
quest'ultima non lo percepirà direttamente;
3 9) I coniugi rendono il loro reciproco assenso per il rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per sé
e per i figli;
10) Con la perfetta esecuzione delle condizioni di cui sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di non vantare alcuna altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo o ragione.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 05/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
4