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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 686 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 686 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, alle ore 9:57, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (assistita per la verbalizzazione dalla dott.
Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69\2013), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Giovanna Bogani;
- per parte convenuta l'avv. Cinzia Corti.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
L'avv. Bogani precisa, inoltre, le proprie conclusioni come da memoria aderendo alla percentuale riconosciuta dalla CTU.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.37
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 686 / 2023 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'avv. Pier Luigi Giannelli e dell'avv. Giovanna Parte_1
Bogani;
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Corti;
CP_1
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara la natura professionale della patologia lamentata da con Parte_1 postumi invalidanti del 4%; CP_
2) conseguentemente, condanna a corrispondere l'indennizzo in forma capitale, atteso il raggiungimento della percentuale di menomazione all'integrità psicofisica nel suo complesso nella misura del 7%, oltre interessi o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 comma 5 Legge n. 412 del 1991 dal dì del dovuto (120° giorno dalla domanda amministrativa) al saldo;
CP_
3) condanna al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in €. 3.000,00
(pertanto, €. 1.500,00 in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari), oltre spese generali, I.V.A.
e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione delle spese di lite tra le parti.
Pag. 2 di 3 Pone le spese della consulenza, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della convenuta.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 686 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, alle ore 9:57, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (assistita per la verbalizzazione dalla dott.
Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69\2013), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Giovanna Bogani;
- per parte convenuta l'avv. Cinzia Corti.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
L'avv. Bogani precisa, inoltre, le proprie conclusioni come da memoria aderendo alla percentuale riconosciuta dalla CTU.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.37
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 686 / 2023 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'avv. Pier Luigi Giannelli e dell'avv. Giovanna Parte_1
Bogani;
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Corti;
CP_1
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara la natura professionale della patologia lamentata da con Parte_1 postumi invalidanti del 4%; CP_
2) conseguentemente, condanna a corrispondere l'indennizzo in forma capitale, atteso il raggiungimento della percentuale di menomazione all'integrità psicofisica nel suo complesso nella misura del 7%, oltre interessi o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 comma 5 Legge n. 412 del 1991 dal dì del dovuto (120° giorno dalla domanda amministrativa) al saldo;
CP_
3) condanna al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in €. 3.000,00
(pertanto, €. 1.500,00 in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari), oltre spese generali, I.V.A.
e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione delle spese di lite tra le parti.
Pag. 2 di 3 Pone le spese della consulenza, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della convenuta.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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