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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
1848/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 1848 / 2021 RG promosso da in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, Parte_1 via Olmetto 3, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Lieto e Cristiano
Lieto, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi,
-Attore opponente -
contro in persona del legale rappresentante, con sede in residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Borzonasca e Andrea Maggiari, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo,
-Convenuto opposto-
oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da atto di opposizione:
“in via preliminare respingere la richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito
1 1848/2021 RG
1) dichiarare nullo, invalido, inesistente e / o inefficace ricorso e pesissequeo decreto ingiuntivo opposto e comunque revocare il decreto ingiuntivo per le medesime causali;
Con 2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie di e dunque che nulla le è dovuto da previo accertamento e dichiarazione Parte_1 dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto e comunque della mancata Con esecuzione di prestazioni da parte di
3) in subordine, ossia ove non sia accolta la domanda sub 2), accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e dunque che nulla le è dovuto da , previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta Parte_1
risoluzione del contratto per inadempimento di per la mancata esecuzione CP di prestazioni da parte dell'opposta;
4) in ulteriore subordine, ossia ove non siano accolte né la domanda sub 2) né la domanda sub 3), accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e dunque che nulla le è dovuto da , previo accertamento Parte_1
e dichiarazione dell'intervenuta risoluzione del contratto per legittimo recesso di Con
e della mancata esecuzione di prestazioni da parte di Parte_1
5) in via ulteriormente subordinata, ossia ove non sia accolta nessuna delle Con domande sub 2), 3) e 4), riconoscere a il minor importo, rispetto a quello da essa preteso, che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà stabilire all'esito dell'istruttoria anche alla luce dei principi di buona fede ed equità contrattuale, che consentono di incidere in riduzione sulla pretesa creditoria per evitare che l'autonomia contrattuale travalichi i limiti entro cui è meritevole di tutela;
6) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite, con distrazione di onorari e spese ex art. 93 c.p.c. a favore degli avvocati Cristiano
Lieto e Massimiliano Lieto, in pari quote.”
Per la parte convenuta - opposta, come da comparsa di costituzione e risposta:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis:
In via principale.
1) Dichiarare l'opponente obbligata al pagamento in favore di Parte_1
2 1848/2021 RG
Tub s.r.l. della somma di € 10.980,00 oltre interessi ex dlgs n. 231/2002 ovvero, in via subordinata, dell'eventuale diversa somma determinata in corso di causa, anche ai sensi degli art. 2227 e 2233 c.c. o, in via alternativa, degli art. 1657 e
1667 c.c., a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto di causa;
2) Rigettare, per l'effetto, l'opposizione proposta da in quanto Parte_1
infondata, e confermare il decreto ingiuntivo n. 368/21 emesso dal Tribunale di
La Spezia, in data 5.7.2021 o, in via subordinata,
condannare l'opponente al pagamento dell'eventuale diversa Parte_1 somma determinata in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2227 e 2233 c.c. o, in via alternativa, degli art. 1657 e 1667 c.c., a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto di causa, con gli interessi ex dlgs n. 231/02 dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre agli accessori tutti di legge e tariffa".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.09.2021 la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2021, con il quale il Tribunale di
La Spezia le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 10.980,00 in favore della società a titolo di compenso per prestazioni dedotte, che sarebbero CP state eseguite in virtù di un contratto di prestazione d'opera intellettuale.
sollevava, innanzitutto, due eccezioni preliminari di invalidità Parte_1
ed inefficacia del decreto ingiuntivo:
1) inesistenza della procura alle liti, dal momento che avesse agito nel CP
procedimento monitorio tramite quale legale rappresentante, Controparte_2
nonostante dalla visura camerale della società risultasse che il legale rappresentante e presidente del Consiglio di amministrazione era Persona_1 con la conseguenza che solo quest'ultimo poteva validamente conferire procura alle liti;
2) mancanza di allegazioni e prove sull'adempimento contrattuale, poiché il credito azionato sarebbe derivato da un contratto a prestazioni corrispettive,
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stipulato in data 20 gennaio 2020, in base al quale avrebbe dovuto CP
svolgere attività creative e grafiche in favore di percependo Parte_1 un corrispettivo di € 750,00 + IVA mensili nel periodo 1° febbraio 2020 – 1° febbraio 2021; tuttavia, si sarebbe limitata ad affermare, nel proprio CP
ricorso monitorio, di aver adempiuto alle prestazioni, senza però fornire alcuna prova documentale, né allegare elementi idonei a far presumere l'effettivo svolgimento delle attività contrattualmente previste (come previsto invece dall'art. 633 c.p.c. in caso di crediti condizionati a controprestazioni).
Nel merito, sosteneva che nessuna prestazione era stata Parte_1
effettivamente eseguita da nel periodo contrattuale considerato. Anzi, CP
già nel giugno 2020, lo stesso nel corso di interlocuzioni con Controparte_2
un rappresentante di avrebbe riconosciuto che non vi fosse Parte_1
nulla da corrispondere per il periodo trascorso, proponendo di annullare il vecchio contratto e di stipularne uno nuovo, con decorrenza 1° luglio 2020 e contenuto analogo.
Tale proposta non veniva accettata da e l'opponente sosteneva Parte_1
che si sarebbe verificata una risoluzione consensuale del contratto originario. Ciò sarebbe confermato dal fatto che nessuna comunicazione di richiesta pagamento fosse mai giunta sino all'invio di una fattura elettronica datata aprile 2021, con cui si pretendevano € 9.000,00 + IVA per l'intero anno contrattuale trascorso. evidenziava anche che, proprio per la mancata esecuzione da Parte_1
parte di aveva dovuto reperire altrove i servizi promozionali, CP
affidandoli a soggetti terzi, tra cui e KY di GO Albani, le Controparte_3
cui fatture e documenti venivano allegati a prova delle prestazioni ricevute e pagate nel periodo febbraio 2020 – febbraio 2021.
Alla luce di tutto quanto sopra, chiedeva al Tribunale, in via Parte_1 preliminare, che fosse rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto e accolte le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione, la società si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione promossa da CP
, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo n. 368/2021, Parte_1 con cui era stato ordinato a il pagamento di € 10.980,00 e per Parte_1
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la concessione della sua provvisoria esecuzione.
contestava integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo tanto la CP
regolarità del procedimento monitorio, quanto la sussistenza e fondatezza della propria pretesa creditoria.
In fatto, ricostruiva il rapporto tra le parti a partire dal 2018, quando, CP
tramite il socio aveva curato la creazione del logo e del Controparte_2
marchio "Cocciuto" per i locali di ristorazione gestiti da A Parte_1
tale attività aveva fatto seguito, nel 2020, la stipula di un contratto di collaborazione annuale, avente a oggetto la direzione artistica e lo sviluppo grafico dei materiali promozionali del brand, con corrispettivo pattuito in € 750,00 mensili
+ IVA, per un totale annuo di € 9.000,00 + IVA.
A sostegno della propria posizione, elencava le prestazioni svolte tra CP
febbraio e luglio 2020, quali progettazione grafica di menù, packaging, volantini promozionali, materiali per i social media e campagne tematiche (es. San
Valentino, Take Away, Sunday Brunch), allegando documentazione a conferma di ciascun intervento.
La comunicazione tra le parti – sosteneva parte opposta – era avvenuta costantemente tramite e-mail, messaggistica WhatsApp e incontri nei locali, e i lavori venivano regolarmente richiesti da fino all'estate 2020. Parte_1
Nel giugno 2020, vista la difficile congiuntura legata alla pandemia, CP affermava di aver proposto un'estensione del contratto, dichiarandosi disposta a rinunciare al credito maturato fino a quel momento nel caso di rinnovo. Tuttavia, non ricevendo riscontro, interrompeva l'attività dopo luglio 2020.
Successivamente, al termine del contratto annuale, emetteva fattura per l'intero importo dovuto, poi sollecitato via PEC. Dinanzi al rifiuto di pagamento, CP
promuoveva ricorso per ingiunzione.
[...]
In diritto, respingeva le eccezioni preliminari sollevate da CP [...]
Parte_1
Rispetto all'eccezione di inesistenza della procura rilasciata da Controparte_2
sosteneva che: CP
-la delibera assembleare del 2 gennaio 2019 gli conferiva la rappresentanza processuale in caso di assenza del presidente Persona_1
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-in ogni caso, la ratifica successiva operata da nella nuova procura Persona_1 per il presente giudizio sanava ogni eventuale vizio ex tunc, in forza dell'art. 182
c.p.c.
In merito alla mancanza di prova della controprestazione, affermava CP che la stipula del contratto e l'emissione della fattura costituissero elementi sufficienti per l'ingiunzione.
Sul merito della pretesa creditoria, in ogni caso, affermava che il CP
proprio credito era fondato su prestazioni realmente eseguite e richieste da
[...]
fino a luglio 2020. Il fatto che successivamente non vi fossero stati Parte_1 ulteriori incarichi non incideva sull'obbligo di pagamento, poiché il contratto prevedeva un impegno di disponibilità a eseguire aggiornamenti, non un obbligo quantitativo fisso.
Riguardo alle presunte 300 ore di lavoro o presenze mensili richieste da
[...]
allegava che si trattava di limiti massimi indicativi, non Parte_1 CP
di obblighi vincolanti.
Infine, l'opponente non avrebbe mai inviato formale recesso, e anche qualora si fosse ipotizzato un recesso tacito, ciò non avrebbe escluso il diritto al corrispettivo pattuito o, quanto meno, al mancato guadagno ex artt. 2227 e 1671 c.c.
Chiedeva dunque concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto, osservando che l'opposizione appariva dilatoria e infondata, priva di prova scritta, la conferma del decreto ingiuntivo o la condanna all'eventuale diversa somma che fosse stata determinata in corso di causa.
A seguito della prima udienza del 13.07.2022, sentite le parti, veniva rigettata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto “rilevato che l'opposta non ha neppure allegato le circostanze la cui verificazione avrebbe consentito ad di esercitare il potere di rappresentanza Controparte_2 processuale” e concessi i termini ex art 183 c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
Successivamente, , a scioglimento della riserva di cui al verbale del giorno 1° febbraio 2022, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e rinviato il processo per l'interpello e l'escussione dei testi all'udienza del 27 settembre 2023.
Espletata l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
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16.01.2025 e la causa trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di note conclusive e repliche.
***
L'opposizione proposta da è parzialmente fondata, nei termini Parte_1
che seguono.
Sulla questione preliminare sollevata da parte opponente in ordine alla inesistenza della procura alle liti rilasciata in sede monitoria, si rileva che la procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo risulta effettivamente rilasciata da soggetto
( non legittimato, spettando la rappresentanza legale della Controparte_2
società, con i conseguenti poteri, esclusivamente al presidente del CD (
[...]
. Il verbale di CD richiamato da parte opposta, del 2 gennaio 2019, Per_1
risulta privo di sottoscrizione e non pubblicato al Registro Imprese;
in ogni caso,
l'opposta non ha nemmeno allegato le circostanze la cui verificazione avrebbe consentito ad di esercitare il potere di rappresentanza Controparte_2
processuale.
Ne consegue l'inesistenza della procura alle liti, con conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo emesso, che deve pertanto essere revocato.
Va esclusa la possibilità di sanatoria ex tunc mediante la procura rilasciata per il giudizio di opposizione, giacché, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
20943/2014; Cass. 7741/2017), la successiva costituzione dell'opposto con procura valida consente solo la trattazione della domanda in sede di opposizione ma non sana il vizio originario del procedimento monitorio.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di parte opponente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con esclusione della condanna alle spese della fase monitoria.
Passando al merito della pretesa, come noto, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c., incombe sulla parte opposta ( ), che ha riproposto la domanda CP di pagamento, l'onere di provare il contratto, le prestazioni effettivamente svolte
(design, grafica, collaborazione artistica) almeno per i periodi per cui chiede il pagamento e la sua conformità agli obblighi pattuiti oppure che l'inadempimento non le è imputabile.
Incombe invece sulla parte opponente ( l'onere di provare i Parte_1
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fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto al pagamento.
La domanda monitoria avanzata da trova fondamento nel contratto CP
stipulato in data 20.1.2020, il quale prevedeva una collaborazione annuale per attività di design e comunicazione visiva finalizzate a veicolare l'immagine dei locali a marchio “Cocciuto”, con un corrispettivo mensile di € 750,00 oltre IVA, per complessivi € 10.980,00.
La documentazione prodotta in atti (doc. 6–30) dimostra che, almeno nel periodo febbraio–luglio 2020, ha effettivamente svolto le prestazioni pattuite, su CP
specifica richiesta di come confermato anche dalla Parte_1 testimonianza del signor referente della committente. L'emissione Tes_1 della fattura e la produzione dei materiali a firma suffragano l'effettivo CP svolgimento dell'attività in quel periodo.
Tuttavia, dalle dichiarazioni testimoniali e dal contenuto delle e-mail prodotte
(doc. 29 e 30), emerge che a partire dal mese di agosto 2020 non vi è stata alcuna esecuzione delle prestazioni, né richiesta di prestazioni da parte di Parte_1
né alcuna interlocuzione al riguardo.
[...]
Vero è che il contratto aveva durata annuale e che non risultano formalizzati né un recesso né una risoluzione consensuale, tuttavia la natura del contratto (di collaborazione professionale continuativa su richiesta) richiede, per il maturare del diritto al compenso, quantomeno la prova della messa a disposizione se non dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche ove non puntualmente richieste.
Né può ritenersi che la committente fosse tenuta al pagamento dell'intero importo annuo in assenza di alcuna prestazione (effettiva o potenzialmente offerta) per cinque mesi, senza che la controparte abbia documentato di essersi messa a disposizione, di avere svolto attività preparatorie o di avere ricevuto un rifiuto all'adempimento.
In tali circostanze, deve ritenersi conforme ai principi di buona fede contrattuale, oltre che di corrispettività delle prestazioni, riconoscere a il diritto al CP compenso solo per il periodo in cui è provata l'esecuzione delle attività pattuite, ossia per i mesi da febbraio a luglio 2020, per un totale di sei mensilità, pari a €
4.500,00 oltre IVA, anziché per l'intero anno.
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Le spese di lite devono essere parzialmente compensate tra le parti, in misura del
50%.
L'opponente ha visto riconosciuta la fondatezza Parte_1
dell'eccezione preliminare circa l'inesistenza della procura alle liti, mentre l'opposta ha ottenuto il pagamento della propria prestazione, seppur CP
per un importo inferiore rispetto a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo.
Gli onorari vengono liquidati in complessivi euro 2.552,00 (da ridurre del 50%), per onorari oltre accessori ed oneri di legge, secondo i parametri medi di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia
(euro 4.500), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale),
P.Q.M.
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 368/2021, emesso dal Tribunale di La Spezia e per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo nr. 368 / 21;
- CONDANNA al pagamento in favore di della Parte_1 CP
somma di euro 4.500,00 oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo;
- COMPENSA al 50% le spese di lite tra le parti e condanna Parte_1
a rimborsare a il 50% della somma liquidata in € 1.276,00 per CP
compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
La Spezia, il 28.07.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 1848 / 2021 RG promosso da in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, Parte_1 via Olmetto 3, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Lieto e Cristiano
Lieto, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi,
-Attore opponente -
contro in persona del legale rappresentante, con sede in residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Borzonasca e Andrea Maggiari, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo,
-Convenuto opposto-
oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da atto di opposizione:
“in via preliminare respingere la richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito
1 1848/2021 RG
1) dichiarare nullo, invalido, inesistente e / o inefficace ricorso e pesissequeo decreto ingiuntivo opposto e comunque revocare il decreto ingiuntivo per le medesime causali;
Con 2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie di e dunque che nulla le è dovuto da previo accertamento e dichiarazione Parte_1 dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto e comunque della mancata Con esecuzione di prestazioni da parte di
3) in subordine, ossia ove non sia accolta la domanda sub 2), accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e dunque che nulla le è dovuto da , previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta Parte_1
risoluzione del contratto per inadempimento di per la mancata esecuzione CP di prestazioni da parte dell'opposta;
4) in ulteriore subordine, ossia ove non siano accolte né la domanda sub 2) né la domanda sub 3), accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e dunque che nulla le è dovuto da , previo accertamento Parte_1
e dichiarazione dell'intervenuta risoluzione del contratto per legittimo recesso di Con
e della mancata esecuzione di prestazioni da parte di Parte_1
5) in via ulteriormente subordinata, ossia ove non sia accolta nessuna delle Con domande sub 2), 3) e 4), riconoscere a il minor importo, rispetto a quello da essa preteso, che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà stabilire all'esito dell'istruttoria anche alla luce dei principi di buona fede ed equità contrattuale, che consentono di incidere in riduzione sulla pretesa creditoria per evitare che l'autonomia contrattuale travalichi i limiti entro cui è meritevole di tutela;
6) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite, con distrazione di onorari e spese ex art. 93 c.p.c. a favore degli avvocati Cristiano
Lieto e Massimiliano Lieto, in pari quote.”
Per la parte convenuta - opposta, come da comparsa di costituzione e risposta:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis:
In via principale.
1) Dichiarare l'opponente obbligata al pagamento in favore di Parte_1
2 1848/2021 RG
Tub s.r.l. della somma di € 10.980,00 oltre interessi ex dlgs n. 231/2002 ovvero, in via subordinata, dell'eventuale diversa somma determinata in corso di causa, anche ai sensi degli art. 2227 e 2233 c.c. o, in via alternativa, degli art. 1657 e
1667 c.c., a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto di causa;
2) Rigettare, per l'effetto, l'opposizione proposta da in quanto Parte_1
infondata, e confermare il decreto ingiuntivo n. 368/21 emesso dal Tribunale di
La Spezia, in data 5.7.2021 o, in via subordinata,
condannare l'opponente al pagamento dell'eventuale diversa Parte_1 somma determinata in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2227 e 2233 c.c. o, in via alternativa, degli art. 1657 e 1667 c.c., a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto di causa, con gli interessi ex dlgs n. 231/02 dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre agli accessori tutti di legge e tariffa".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.09.2021 la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2021, con il quale il Tribunale di
La Spezia le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 10.980,00 in favore della società a titolo di compenso per prestazioni dedotte, che sarebbero CP state eseguite in virtù di un contratto di prestazione d'opera intellettuale.
sollevava, innanzitutto, due eccezioni preliminari di invalidità Parte_1
ed inefficacia del decreto ingiuntivo:
1) inesistenza della procura alle liti, dal momento che avesse agito nel CP
procedimento monitorio tramite quale legale rappresentante, Controparte_2
nonostante dalla visura camerale della società risultasse che il legale rappresentante e presidente del Consiglio di amministrazione era Persona_1 con la conseguenza che solo quest'ultimo poteva validamente conferire procura alle liti;
2) mancanza di allegazioni e prove sull'adempimento contrattuale, poiché il credito azionato sarebbe derivato da un contratto a prestazioni corrispettive,
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stipulato in data 20 gennaio 2020, in base al quale avrebbe dovuto CP
svolgere attività creative e grafiche in favore di percependo Parte_1 un corrispettivo di € 750,00 + IVA mensili nel periodo 1° febbraio 2020 – 1° febbraio 2021; tuttavia, si sarebbe limitata ad affermare, nel proprio CP
ricorso monitorio, di aver adempiuto alle prestazioni, senza però fornire alcuna prova documentale, né allegare elementi idonei a far presumere l'effettivo svolgimento delle attività contrattualmente previste (come previsto invece dall'art. 633 c.p.c. in caso di crediti condizionati a controprestazioni).
Nel merito, sosteneva che nessuna prestazione era stata Parte_1
effettivamente eseguita da nel periodo contrattuale considerato. Anzi, CP
già nel giugno 2020, lo stesso nel corso di interlocuzioni con Controparte_2
un rappresentante di avrebbe riconosciuto che non vi fosse Parte_1
nulla da corrispondere per il periodo trascorso, proponendo di annullare il vecchio contratto e di stipularne uno nuovo, con decorrenza 1° luglio 2020 e contenuto analogo.
Tale proposta non veniva accettata da e l'opponente sosteneva Parte_1
che si sarebbe verificata una risoluzione consensuale del contratto originario. Ciò sarebbe confermato dal fatto che nessuna comunicazione di richiesta pagamento fosse mai giunta sino all'invio di una fattura elettronica datata aprile 2021, con cui si pretendevano € 9.000,00 + IVA per l'intero anno contrattuale trascorso. evidenziava anche che, proprio per la mancata esecuzione da Parte_1
parte di aveva dovuto reperire altrove i servizi promozionali, CP
affidandoli a soggetti terzi, tra cui e KY di GO Albani, le Controparte_3
cui fatture e documenti venivano allegati a prova delle prestazioni ricevute e pagate nel periodo febbraio 2020 – febbraio 2021.
Alla luce di tutto quanto sopra, chiedeva al Tribunale, in via Parte_1 preliminare, che fosse rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto e accolte le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione, la società si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione promossa da CP
, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo n. 368/2021, Parte_1 con cui era stato ordinato a il pagamento di € 10.980,00 e per Parte_1
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la concessione della sua provvisoria esecuzione.
contestava integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo tanto la CP
regolarità del procedimento monitorio, quanto la sussistenza e fondatezza della propria pretesa creditoria.
In fatto, ricostruiva il rapporto tra le parti a partire dal 2018, quando, CP
tramite il socio aveva curato la creazione del logo e del Controparte_2
marchio "Cocciuto" per i locali di ristorazione gestiti da A Parte_1
tale attività aveva fatto seguito, nel 2020, la stipula di un contratto di collaborazione annuale, avente a oggetto la direzione artistica e lo sviluppo grafico dei materiali promozionali del brand, con corrispettivo pattuito in € 750,00 mensili
+ IVA, per un totale annuo di € 9.000,00 + IVA.
A sostegno della propria posizione, elencava le prestazioni svolte tra CP
febbraio e luglio 2020, quali progettazione grafica di menù, packaging, volantini promozionali, materiali per i social media e campagne tematiche (es. San
Valentino, Take Away, Sunday Brunch), allegando documentazione a conferma di ciascun intervento.
La comunicazione tra le parti – sosteneva parte opposta – era avvenuta costantemente tramite e-mail, messaggistica WhatsApp e incontri nei locali, e i lavori venivano regolarmente richiesti da fino all'estate 2020. Parte_1
Nel giugno 2020, vista la difficile congiuntura legata alla pandemia, CP affermava di aver proposto un'estensione del contratto, dichiarandosi disposta a rinunciare al credito maturato fino a quel momento nel caso di rinnovo. Tuttavia, non ricevendo riscontro, interrompeva l'attività dopo luglio 2020.
Successivamente, al termine del contratto annuale, emetteva fattura per l'intero importo dovuto, poi sollecitato via PEC. Dinanzi al rifiuto di pagamento, CP
promuoveva ricorso per ingiunzione.
[...]
In diritto, respingeva le eccezioni preliminari sollevate da CP [...]
Parte_1
Rispetto all'eccezione di inesistenza della procura rilasciata da Controparte_2
sosteneva che: CP
-la delibera assembleare del 2 gennaio 2019 gli conferiva la rappresentanza processuale in caso di assenza del presidente Persona_1
5 1848/2021 RG
-in ogni caso, la ratifica successiva operata da nella nuova procura Persona_1 per il presente giudizio sanava ogni eventuale vizio ex tunc, in forza dell'art. 182
c.p.c.
In merito alla mancanza di prova della controprestazione, affermava CP che la stipula del contratto e l'emissione della fattura costituissero elementi sufficienti per l'ingiunzione.
Sul merito della pretesa creditoria, in ogni caso, affermava che il CP
proprio credito era fondato su prestazioni realmente eseguite e richieste da
[...]
fino a luglio 2020. Il fatto che successivamente non vi fossero stati Parte_1 ulteriori incarichi non incideva sull'obbligo di pagamento, poiché il contratto prevedeva un impegno di disponibilità a eseguire aggiornamenti, non un obbligo quantitativo fisso.
Riguardo alle presunte 300 ore di lavoro o presenze mensili richieste da
[...]
allegava che si trattava di limiti massimi indicativi, non Parte_1 CP
di obblighi vincolanti.
Infine, l'opponente non avrebbe mai inviato formale recesso, e anche qualora si fosse ipotizzato un recesso tacito, ciò non avrebbe escluso il diritto al corrispettivo pattuito o, quanto meno, al mancato guadagno ex artt. 2227 e 1671 c.c.
Chiedeva dunque concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto, osservando che l'opposizione appariva dilatoria e infondata, priva di prova scritta, la conferma del decreto ingiuntivo o la condanna all'eventuale diversa somma che fosse stata determinata in corso di causa.
A seguito della prima udienza del 13.07.2022, sentite le parti, veniva rigettata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto “rilevato che l'opposta non ha neppure allegato le circostanze la cui verificazione avrebbe consentito ad di esercitare il potere di rappresentanza Controparte_2 processuale” e concessi i termini ex art 183 c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
Successivamente, , a scioglimento della riserva di cui al verbale del giorno 1° febbraio 2022, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e rinviato il processo per l'interpello e l'escussione dei testi all'udienza del 27 settembre 2023.
Espletata l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
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16.01.2025 e la causa trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di note conclusive e repliche.
***
L'opposizione proposta da è parzialmente fondata, nei termini Parte_1
che seguono.
Sulla questione preliminare sollevata da parte opponente in ordine alla inesistenza della procura alle liti rilasciata in sede monitoria, si rileva che la procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo risulta effettivamente rilasciata da soggetto
( non legittimato, spettando la rappresentanza legale della Controparte_2
società, con i conseguenti poteri, esclusivamente al presidente del CD (
[...]
. Il verbale di CD richiamato da parte opposta, del 2 gennaio 2019, Per_1
risulta privo di sottoscrizione e non pubblicato al Registro Imprese;
in ogni caso,
l'opposta non ha nemmeno allegato le circostanze la cui verificazione avrebbe consentito ad di esercitare il potere di rappresentanza Controparte_2
processuale.
Ne consegue l'inesistenza della procura alle liti, con conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo emesso, che deve pertanto essere revocato.
Va esclusa la possibilità di sanatoria ex tunc mediante la procura rilasciata per il giudizio di opposizione, giacché, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
20943/2014; Cass. 7741/2017), la successiva costituzione dell'opposto con procura valida consente solo la trattazione della domanda in sede di opposizione ma non sana il vizio originario del procedimento monitorio.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di parte opponente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con esclusione della condanna alle spese della fase monitoria.
Passando al merito della pretesa, come noto, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c., incombe sulla parte opposta ( ), che ha riproposto la domanda CP di pagamento, l'onere di provare il contratto, le prestazioni effettivamente svolte
(design, grafica, collaborazione artistica) almeno per i periodi per cui chiede il pagamento e la sua conformità agli obblighi pattuiti oppure che l'inadempimento non le è imputabile.
Incombe invece sulla parte opponente ( l'onere di provare i Parte_1
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fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto al pagamento.
La domanda monitoria avanzata da trova fondamento nel contratto CP
stipulato in data 20.1.2020, il quale prevedeva una collaborazione annuale per attività di design e comunicazione visiva finalizzate a veicolare l'immagine dei locali a marchio “Cocciuto”, con un corrispettivo mensile di € 750,00 oltre IVA, per complessivi € 10.980,00.
La documentazione prodotta in atti (doc. 6–30) dimostra che, almeno nel periodo febbraio–luglio 2020, ha effettivamente svolto le prestazioni pattuite, su CP
specifica richiesta di come confermato anche dalla Parte_1 testimonianza del signor referente della committente. L'emissione Tes_1 della fattura e la produzione dei materiali a firma suffragano l'effettivo CP svolgimento dell'attività in quel periodo.
Tuttavia, dalle dichiarazioni testimoniali e dal contenuto delle e-mail prodotte
(doc. 29 e 30), emerge che a partire dal mese di agosto 2020 non vi è stata alcuna esecuzione delle prestazioni, né richiesta di prestazioni da parte di Parte_1
né alcuna interlocuzione al riguardo.
[...]
Vero è che il contratto aveva durata annuale e che non risultano formalizzati né un recesso né una risoluzione consensuale, tuttavia la natura del contratto (di collaborazione professionale continuativa su richiesta) richiede, per il maturare del diritto al compenso, quantomeno la prova della messa a disposizione se non dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche ove non puntualmente richieste.
Né può ritenersi che la committente fosse tenuta al pagamento dell'intero importo annuo in assenza di alcuna prestazione (effettiva o potenzialmente offerta) per cinque mesi, senza che la controparte abbia documentato di essersi messa a disposizione, di avere svolto attività preparatorie o di avere ricevuto un rifiuto all'adempimento.
In tali circostanze, deve ritenersi conforme ai principi di buona fede contrattuale, oltre che di corrispettività delle prestazioni, riconoscere a il diritto al CP compenso solo per il periodo in cui è provata l'esecuzione delle attività pattuite, ossia per i mesi da febbraio a luglio 2020, per un totale di sei mensilità, pari a €
4.500,00 oltre IVA, anziché per l'intero anno.
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Le spese di lite devono essere parzialmente compensate tra le parti, in misura del
50%.
L'opponente ha visto riconosciuta la fondatezza Parte_1
dell'eccezione preliminare circa l'inesistenza della procura alle liti, mentre l'opposta ha ottenuto il pagamento della propria prestazione, seppur CP
per un importo inferiore rispetto a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo.
Gli onorari vengono liquidati in complessivi euro 2.552,00 (da ridurre del 50%), per onorari oltre accessori ed oneri di legge, secondo i parametri medi di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia
(euro 4.500), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale),
P.Q.M.
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 368/2021, emesso dal Tribunale di La Spezia e per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo nr. 368 / 21;
- CONDANNA al pagamento in favore di della Parte_1 CP
somma di euro 4.500,00 oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo;
- COMPENSA al 50% le spese di lite tra le parti e condanna Parte_1
a rimborsare a il 50% della somma liquidata in € 1.276,00 per CP
compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
La Spezia, il 28.07.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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