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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2020/2022 promosso da:
, C.F. , rappresentata e dife- Parte_1 C.F._1 sa dall'avv. GIUNTOLI ANTONELLA;
- parte attrice - contro
C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. SIMONE SABRINA;
C.F. rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. PESCATORI FRANCESCA
- parte convenuta –
e nei confronti di
Oggetto: responsabilità medica
Conclusioni part attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito, contrariis reiectiis, accertato e dichiarato che l'evento occorso alla Sig.ra di cui alla Parte_1 narrativa risulta ascrivibile al fatto, causa e responsabilità, anche in concorso, della Dott.ssa (nata a [...] il [...], con studio in Pescia, Via Garibaldi Controparte_2 n. 42, CF e del Sig. (in proprio ed in qualità C.F._3 Controparte_1 di legale rappresentante della omonima ditta individuale “ Controparte_3
con sede in Pescia, Via Amendola 71, Pescia, CF
[...]
, PI ), condannare i medesimi in solido al risarcimento C.F._2 P.IVA_1 di tutti i danni patiti e patiendi dalla Sig.ra in conseguenza e a causa Parte_1 delle condotte negligenti, imperite, ingiuste c nno in misura non inferiore ad € 31.832,25 ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà provata in corso di cau- sa o che comunque sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria ultimata e comunque fatta salva una loro più precisa quantificazione anche agli esiti della CTU medico legale che si richiede fin d'ora, e/o comunque in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla da-
1 ta del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze per lite ex D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre accessori come per legge”.
Conclusioni parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diver- CP_1 sa eccezione e deduzione rigettata, respingere la domanda proposta dall'attrice nei confron- ti del comparente in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare le conclu- sioni formulate in subordine dalla convenuta dott.ssa IN IPOTESI MERAMENTE CP_4 SUBORDINATA laddove dovesse essere configurata una qualche condotta imputabile al co- venuto configurante profili di responsabilità per i danni lamentati Controparte_1 dall'attrice, si chiede che il Giudice voglia accertare la misura e la percentuale di concorso nel danno che dovesse risultare accertato da porre a carico del sig. In ogni caso con CP_1 vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Conclusioni parte convenuta “- In via preliminare di rito, - dichiarare CP_2 l'inammissibilità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza dello stesso;
- Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra Parte_1 perché inammissibili e infondate per l'adeguatezza e correttezza di tutte le prestazioni di cui è stata destinataria e per l'effetto dichiarare inesistente qualsivoglia obbligo risarcitorio della dr.ssa non essendo i danni lamentati dalla sig.ra Controparte_2 Parte_1 in alcun modo riconducibili alle prestazioni rese dalla dr.ssa - in via su- Controparte_2 bordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamen abilità della dr.ssa anche in solido con il sig. in proprio e/o nel- Controparte_2 Controparte_1 la qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale “Laboratorio odontotec- nico di ” per i danni che potranno essere accertati alla sig.ra Controparte_1 [...]
dichiarare la dr.ssa previo accertamento ai sensi dell'art. Parte_2 Controparte_2 298 c.c. del grado de sa e del sig. Controparte_2 [...] in proprio e/o nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta in- CP_1 dividuale “ ”, tenuta al solo eventuale Controparte_5 Controparte_1 obbligo risarcitorio limitatamente a quanto effettivamente riconducibile alle prestazioni di cura rese dal predetto esercente la professione sanitaria alla sig.ra e al- Parte_1 la eventuale quota di concausa e responsabilità della stessa;
- In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una responsabilità della dr.ssa
[...] anche in solido con il sig. in proprio e/o nella qualità Parte_3 Controparte_1 di legale rappresentante della omonima ditta individuale “ Controparte_3
” per i danni che potranno essere accertati alla sig.ra
[...] Parte_4[...
previo accertamento ai sensi dell'art. 2055 c.c. e 1298 c.c. del grado della colpa della ssa e del sig. in proprio e/o nella qualità di le- Controparte_2 Controparte_1 gale rappresentante della omonima ditta individuale “ Parte_5
”, dichiarare il sig. in proprio e/o nella qualità di legale rap-
[...] CP_1 presentante della omonima ditta individuale “ Parte_5
tenuto a manlevare e tenere indenne la dr.ssa di tutti gli importi
[...] Controparte_2 che dovrà corrispondere a titolo di risarcimento del danno alla sig.ra in Parte_1 conseguenza della sua condotta ovvero, previa gradazione delle respo pe del della dr.ssa e del sig. in proprio e/o nella qua- Controparte_2 Controparte_1 lità di legale rappresentante della omonima ditta individuale “ Parte_5
”, dichiarare il diritto di regresso della dr.ssa nei
[...] Controparte_2 confronti del medesimo per tutte le somme che sarà tenuta ad erogare come conseguenza degli eventuali danni cagionati alla sig.ra in conseguenza dell'operato Parte_1 del sig. in proprio e/o nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 omonima ditta individuale “ ” e per Parte_5 l'effetto condannare il sig. in proprio e/o nella qualità di legale rap- Controparte_1 presentante della omonima ditta individuale “ Parte_5
a rifondere la quota di risarcimento eventualmente anticipata dalla dr.ssa
[...] Pt_6 in esecuzione della sentenza. - In ogni caso con vittoria di spese, compe CP_2 ed onorari di giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che nel mese di aprile 2019 si era recata Parte_1 presso lo studio odontotecnico di con la volontà di sostituire la CP_1 protesi innestata su arcata dentale superiore, presentando un preventivo una spesa di euro 6.400,00. Egli, inoltre, l'aveva avvisata sin da subito che per com- pletare l'operazione sarebbe stato necessario anche l'intervento del medico odon- toiatra, nella persona della dott.ssa Inserita la protesi mobile Controparte_2 sull'arcata dentale superiore, l'attrice ha lamentato di avere iniziato ad accusare fastidiosi dolori sulla arcata inferiore trattati dalla dott.ssa con Controparte_2 terapia antibiotica accompagnata da trattamenti correttivi conclusisi nel luglio
2019 senza tuttavia alcun esito, in quanto aveva nuovamente accusato forte do- lore ai denti devitalizzati e la formazione di ascessi mandibolari. A quel punto, a fine luglio 2019 si recava dal dott. il quale, eseguita una pa- Persona_1 noramica dentale, le riferiva che a suo avviso i sette denti inferiori dovevano estrarsi e che il lavoro era stato male eseguito e, quindi, da rifarsi in toto. Ciò premesso ha in diritto dedotto che “i convenuti abbiano cagionato un danno ingiu- sto nell'esercizio delle rispettive professioni, che, in quanto tale, fa sorgere, in capo agli stessi l'obbligo risarcitorio solidale” sotto i seguenti profili:
a) mancanza di corretta e completa informazione sui trattamenti;
b) la decisione di sottoporre a terapia canalare sette denti dell'arcata infe- riore ha rappresentato il “il presupposto per un loro rischioso indebolimento e de- cretandone la perdita”;
c) “errata esecuzione tecnico-operativa del piano di cura” in relazione alla protesi mobile nell'arcata superiore;
d) “anche l'apparato protesico non è risultato opera corretta e bene eseguita, con grave pregiudizio della attrice”.
La stessa ha quindi chiesto sia il risarcimento del danno non patrimoniale per € 9.645,25 sia quello patrimoniale subito per € 8.137,00 e subendi di €
14.050,00.
, tardivamente costituitosi, ha opposto che: Controparte_1
a) si era “limitato a presentare l'attrice alla dott.ssa e a fornire un CP_2 preventivo per i costi delle sue prestazioni per materiale e opera di odontotecnico”,
3 negando di avere “mai svolto attività non inerente alla propria attività di odonto- tecnico”;
b) i testi sentiti nel corso dell'istruttoria si erano solamente limitati a riferi- re quanto loro riferito dall'attrice.
si è costituita i giudizio eccependo: Controparte_2
a) in via preliminare in rito l'“inammissibilità della domanda della sig.ra in quanto meramente esplorativa per genericità ed indetermina- Parte_1 tezza delle allegazioni relative al contratto intervenuto con la dott.ssa CP_2
il nesso causale e ai danni lamentati”;
[...]
b) che insussistente sarebbe “un concreto inadempimento qualificato della dr.ssa e del nesso causale tra i presunti danni lamentati dalla Controparte_2 paziente e le prestazioni mediche ad ella rese dalla Convenuta che furono invece del tutto correte, adeguate”.
2.- Preliminare ad ogni altra valutazione è l'identificazione del rapporto sussistente tra l'attrice e la dott.ssa CP_2
L'esistenza di un simile rapporto è stata ammessa da ON
, costituitosi successivamente alla convenuta , il quale ha
[...] Controparte_2 ammesso di essersi “limitato a presentare l'attrice alla dott.ssa per le cure CP_2 odontoiatriche. Anche la teste oltre ad avere riferito quanto a sua Testimone_1 volta appreso dall'attrice, ha anche confermato che l'amica si era recata presso lo studio della dott.ssa per le cure odontoiatriche dove la stessa si era una CP_2 volta recata.
Le indagini peritali, affidate al dott. , hanno consentito di Persona_2 appurare, a seguito dell'effettuazione di una opt in sede di consulenza, che i trat- tamenti endodontici effettuati dalla dott.ssa sono “incongrui, corti e non ri- CP_2 spondono assolutamente a dettami di una corretta endodonzia”, in quanto “le te- rapie canalari si presentano tutte corte o assenti e sono evidenti lesioni periapicali che, con una probabilità quasi assoluta, sono dovuti ai trattamenti incongrui dal momento che dalla OPT effettuata prima di effettuare trattamenti non erano rileva- bili”; inoltre ha evidenziato che “la dott.ssa avrebbe dovuto, quando la si- CP_2 gnora si era lamentata dei continui dolori ed ascessi, almeno effettuare un Pt_1 esame radiologico endo-orale ed accorgersi dei trattamenti incongrui mentre si è li- mitata a prescrivere sulla terapia antibiotica ed antidolorifica”. Ha quindi indivi-
4 duato come alternativa terapeutica da effettuarsi “una riabilitazione con l'inserimento di impianti nelle zone edentule inferiori e relativi manufatti protesici per poter ripristinare la masticazione”. Per quanto attiene alle successive cure, il
CTU ha evidenziato che l'attrice dovrà sottoporsi a 7 estrazioni dentali, 4 impianti dentali e inserimento di protesi per un totale di € 11.300,00. Inoltre, a causa dell'errore medico, all'attrice deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale pari a 10 giorni al 50%, 50 al 25% e 30 al 10% con un'invalidità stimata 3%.
Il calcolo si sviluppa in questo modo con riconoscimento anche di una somma a titolo di danno non patrimoniale a causa delle oggettive sofferenze pati- te:
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 3% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 10% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.625,92
Invalidità temporanea parziale al 10% € 165,72 Invalidità temporanea parziale al 50% € 276,20 Invalidità temporanea parziale al 25% € 690,50 Totale danno biologico temporaneo € 1.132,42
Danno morale € 800,00
TOTALE GENERALE: € 4558,34
Inoltre, dovranno essere aggiunti anche i danni patrimoniali patiendi per riparare il danno quantificati del CTU in € 11.300,00.
Si tratta di somme che dovranno essere poste a carico della dott.ssa CP_2 in quanto essa era materialmente intervenuta sulla paziente;
tuttavia, la stessa ha invocato anche un concorso di colpa di almeno con riferimento alle CP_1 spese per le nuove protesi (pag. 20 conclusionale).
Le osservazioni sono fondate in considerazione del fatto che la protesi rea- lizzata da ha comunque causato all'attrice sofferenze e Controparte_1
5 disagi significativi, segno evidente di una esecuzione non a regola d'arte del ma- nufatto. Accogliendo quindi le osservazioni della convenuta (in merito alla suddi- visione al 50% della somma di € 9.750) occorre condannare al Controparte_2 risarcimento per danno patrimoniale nella somma di € 6.425,00 e CP_1 nella somma di € 4.875,00.
Non vi è prova poi della dazione di denari alle parti convenute per gli inter- venti malamente eseguiti con la conseguenza che non se ne può disporre la resti- tuzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo al pari di quelle di CTU.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna a corrispondere a a titolo Controparte_2 Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di € 4.558,34 oltre interes- si sulla somma devalutata all'aprile 2019 e di anno in anno rivalutata e a titolo di danno non patrimoniale la somma di € € 6.425,00 oltre interessi legali dal mo- mento della notifica della citazione;
- condanna a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di € 4.875,00;
- condanna e a rifondere a Controparte_2 Controparte_1 [...]
le spese legali che si liquidano in € 6.000,00 oltre accessori come Parte_7 per legge nonché quelle di CTU in ambedue i casi con condanna a pagamento a favore dello Stato.
Pistoia, 28 maggio 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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